CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/09/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 67/25 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_1 partita IVA n. , per essa – giusta procura conferita in data P.IVA_1
20/07/2017, la mandataria Società di diritto italiano con sede CP_2 in Verona, Viale Dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale n. , partita P.IVA_2
IVA n. , con domicilio eletto in NI, Corso Italia n.72, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Angelo Azzaro ( - fax C.F._1
095/2162359 - PEC che la Email_1 rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Appellante
E
nato in [...] il [...] ( e Controparte_3 C.F._2
nata in [...] il [...] ( ) Controparte_4 C.F._3 entrambi residenti in [...]50, ed elettivamente domiciliati in NI, via Papale 24 presso lo studio dell'Avv. Dario Di
Bella ( ) che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._4 atti;
Appellati
E CONTRO Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 2
nata a [...] il [...] CF: Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Moschetto C.F._5
C.F. che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._6 atti;
-Appellata-
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.5.2022, e Controparte_1 per essa la mandataria conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
NI, , e per Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito reiectis contrariis, verificata la sussistenza dei presupposti ex art 2901 cod.civ. revocare e quindi dichiarare inefficace nei confronti di
[...]
l'atto di compravendita rogato dal Notaio Controparte_1 Per_1
di Grammichele in data 14.10.2020 (rep.9143/ racc. 6176), con il
[...] quale i sigg. e hanno trasferito – Controparte_3 Controparte_4 ciascuno per quanto di propria spettanza- alla sig.ra Controparte_5 la proprietà dei beni sopra partitamente descritti, riservandosi il diritto
d'uso”.
A fondamento della domanda, l'attrice prospettava che - che CP_6 aveva incorporato il CO di CI - risultasse creditrice di
[...]
, e - quali fideiussori (fino CP_3 Parte_2 Controparte_4 alla concorrenza di €312.000,00) di in relazione ad un Persona_2 mutuo fondiario (rep. 79268/racc. 10341 per Notaio di Paternò) Persona_3 concesso dal CO di CI .
Il credito, comunque, veniva poi acquistato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, da rappresentata da Controparte_1 Parte_1
[...]
Si costituivano e contestando, in via Controparte_3 Controparte_4 preliminare, la titolarità della a far valere diritti per Controparte_1 il mutuo e la fideiussione dedotti, la nullità di quest'ultima e, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria ex art. 2901 c.c. Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 3
Si costituiva , contestando, sia in punto di fatto che Controparte_5 di diritto, quanto dedotto ed eccepito dalla parte attrice.
Istruita la causa, il Tribunale di NI con sentenza n. 5694/2024 pubbl. il
27/11/2024, così statuiva:” rigetta la domanda attorea;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite, in favore di , da Controparte_5 distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Letizia Moschetto, che si liquidano in €7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%,
Iva e Cpa se dovute per legge;
condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla rifusione delle spese di lite, in favore dello Stato, liquidate
€7.757,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto, ritualmente notificato, proponeva appello e per essa la sua mandataria, deducendone Controparte_1
l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con l'accoglimento della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto appello si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto non fornita la prova della titolarità del credito in capo all'appellante, e conseguenzialmente, rigettato la domanda avanzata da in violazione dell'art. 2901 cod. civ.. Controparte_1
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Con le recenti sentenze n. 23852, 23849 e 23834 dell'agosto 2025, la
Suprema Corte, tornata sulla prova della cessione del credito, ha ritenuto che:
a) la prova della cessione del credito incombe su colui che dichiara di essere titolare del credito;
Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 4
b) la dichiarazione di cessione del cedente non ha alcun valore ai fini probatori;
c) il possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute.
Fermo restando che in tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass.15884/19).
Nel caso che ci occupa l'odierna appellante nessuna prova ha fornito in merito alla titolarità del credito azionato.
Ha, infatti, prodotto in giudizio la dichiarazione resa da Controparte_6 relativa all'avvenuta cessione, e l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Risulta, però, in atti che, il medesimo giorno, sulla Gazzetta Ufficiale fu pubblicata un'altra cessione, effettuata da per rapporti in Controparte_6 sofferenza inerenti al periodo dal 1971 al 2016 (contenuto identico a quella in oggetto), in quest'altro caso a favore di Controparte_7
Sull'argomento, in un caso del tutto identico a quello di specie, la Suprema
Corte che ha ritenuto che "nel caso di specie, emerge dalla stessa ricostruzione del decreto impugnato che in data 14 luglio 2017 la
[...] aveva stipulato ben tre cessioni di crediti in blocco con tre soggetti CP_8 diversi, aventi contenuto perfettamente identico e che erano state tutte pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 agosto 2017, con la conseguenza che il mutuo oggetto di causa avrebbe ben potuto essere ricompreso in ognuna delle tre cessioni" (Cass. civ., sez. VI, n. 20739/2022).
L'appellante non ha fornito alcun mezzo di prova che consentisse di individuare l'oggetto delle due cessioni pubblicate nella medesima Gazzetta Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 5
Ufficiale per contratti ricompresi nello stesso periodo;
infatti, il mutuo in oggetto è stato stipulato in data 24.07.2007, ed è ricompreso nel periodo temporale di riferimento di ambedue le cartolarizzazioni indicate e pubblicate nella medesima Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, nessuna prova in merito alla titolarità del credito può essere desunta dall'avviso di pubblicazione nella G.U., prodotto in atti, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non evincendosi dallo stesso i rapporti oggetto della cessione.
In merito all'asserita mancata contestazione della cessione, da parte degli odierni appellati, a seguito dell'intimazione di pagamento fatta con lettera raccomandata, indirizzata solo a e non anche ai fideiussori, Persona_2 da cui l'appellante fa desumere che gli appellati avrebbero implicitamente riconosciuto la titolarità del credito di vi è Controparte_1 da dire che il silenzio degli appellati in fase stragiudiziale nessuna rilevanza giuridica può avere, atteso che, per come risulta dagli atti di causa, gli stessi, fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, hanno specificamente contestato la titolarità del credito in capo all'odierna appellante.
Resta assorbita l'ulteriore doglianza.
2.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore (191.381,44) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 6
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
e per essa dalla sua mandataria, avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di NI, n. 5694/2024 pubbl. il 27/11/2024, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di e che liquida in Controparte_3 Controparte_4 complessivi €. 7.160,00, di cui, 1.489,00 fase di studio, €.956,00 fase introduttiva, €. 2.163,00 fase istruttoria ed €. 2.552,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_5
7.160,00, di cui, 1.489,00 fase di studio, €.956,00 fase introduttiva, €.
2.163,00 fase istruttoria ed €. 2.552,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in NI il giorno 16 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 67/25 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_1 partita IVA n. , per essa – giusta procura conferita in data P.IVA_1
20/07/2017, la mandataria Società di diritto italiano con sede CP_2 in Verona, Viale Dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale n. , partita P.IVA_2
IVA n. , con domicilio eletto in NI, Corso Italia n.72, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Angelo Azzaro ( - fax C.F._1
095/2162359 - PEC che la Email_1 rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Appellante
E
nato in [...] il [...] ( e Controparte_3 C.F._2
nata in [...] il [...] ( ) Controparte_4 C.F._3 entrambi residenti in [...]50, ed elettivamente domiciliati in NI, via Papale 24 presso lo studio dell'Avv. Dario Di
Bella ( ) che li rappresenta e difende giusta procura in C.F._4 atti;
Appellati
E CONTRO Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 2
nata a [...] il [...] CF: Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Moschetto C.F._5
C.F. che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._6 atti;
-Appellata-
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.5.2022, e Controparte_1 per essa la mandataria conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
NI, , e per Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito reiectis contrariis, verificata la sussistenza dei presupposti ex art 2901 cod.civ. revocare e quindi dichiarare inefficace nei confronti di
[...]
l'atto di compravendita rogato dal Notaio Controparte_1 Per_1
di Grammichele in data 14.10.2020 (rep.9143/ racc. 6176), con il
[...] quale i sigg. e hanno trasferito – Controparte_3 Controparte_4 ciascuno per quanto di propria spettanza- alla sig.ra Controparte_5 la proprietà dei beni sopra partitamente descritti, riservandosi il diritto
d'uso”.
A fondamento della domanda, l'attrice prospettava che - che CP_6 aveva incorporato il CO di CI - risultasse creditrice di
[...]
, e - quali fideiussori (fino CP_3 Parte_2 Controparte_4 alla concorrenza di €312.000,00) di in relazione ad un Persona_2 mutuo fondiario (rep. 79268/racc. 10341 per Notaio di Paternò) Persona_3 concesso dal CO di CI .
Il credito, comunque, veniva poi acquistato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, da rappresentata da Controparte_1 Parte_1
[...]
Si costituivano e contestando, in via Controparte_3 Controparte_4 preliminare, la titolarità della a far valere diritti per Controparte_1 il mutuo e la fideiussione dedotti, la nullità di quest'ultima e, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria ex art. 2901 c.c. Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 3
Si costituiva , contestando, sia in punto di fatto che Controparte_5 di diritto, quanto dedotto ed eccepito dalla parte attrice.
Istruita la causa, il Tribunale di NI con sentenza n. 5694/2024 pubbl. il
27/11/2024, così statuiva:” rigetta la domanda attorea;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite, in favore di , da Controparte_5 distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Letizia Moschetto, che si liquidano in €7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%,
Iva e Cpa se dovute per legge;
condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla rifusione delle spese di lite, in favore dello Stato, liquidate
€7.757,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto, ritualmente notificato, proponeva appello e per essa la sua mandataria, deducendone Controparte_1
l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con l'accoglimento della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto appello si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto non fornita la prova della titolarità del credito in capo all'appellante, e conseguenzialmente, rigettato la domanda avanzata da in violazione dell'art. 2901 cod. civ.. Controparte_1
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Con le recenti sentenze n. 23852, 23849 e 23834 dell'agosto 2025, la
Suprema Corte, tornata sulla prova della cessione del credito, ha ritenuto che:
a) la prova della cessione del credito incombe su colui che dichiara di essere titolare del credito;
Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 4
b) la dichiarazione di cessione del cedente non ha alcun valore ai fini probatori;
c) il possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute.
Fermo restando che in tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ( Cass.15884/19).
Nel caso che ci occupa l'odierna appellante nessuna prova ha fornito in merito alla titolarità del credito azionato.
Ha, infatti, prodotto in giudizio la dichiarazione resa da Controparte_6 relativa all'avvenuta cessione, e l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Risulta, però, in atti che, il medesimo giorno, sulla Gazzetta Ufficiale fu pubblicata un'altra cessione, effettuata da per rapporti in Controparte_6 sofferenza inerenti al periodo dal 1971 al 2016 (contenuto identico a quella in oggetto), in quest'altro caso a favore di Controparte_7
Sull'argomento, in un caso del tutto identico a quello di specie, la Suprema
Corte che ha ritenuto che "nel caso di specie, emerge dalla stessa ricostruzione del decreto impugnato che in data 14 luglio 2017 la
[...] aveva stipulato ben tre cessioni di crediti in blocco con tre soggetti CP_8 diversi, aventi contenuto perfettamente identico e che erano state tutte pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 agosto 2017, con la conseguenza che il mutuo oggetto di causa avrebbe ben potuto essere ricompreso in ognuna delle tre cessioni" (Cass. civ., sez. VI, n. 20739/2022).
L'appellante non ha fornito alcun mezzo di prova che consentisse di individuare l'oggetto delle due cessioni pubblicate nella medesima Gazzetta Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 5
Ufficiale per contratti ricompresi nello stesso periodo;
infatti, il mutuo in oggetto è stato stipulato in data 24.07.2007, ed è ricompreso nel periodo temporale di riferimento di ambedue le cartolarizzazioni indicate e pubblicate nella medesima Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, nessuna prova in merito alla titolarità del credito può essere desunta dall'avviso di pubblicazione nella G.U., prodotto in atti, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non evincendosi dallo stesso i rapporti oggetto della cessione.
In merito all'asserita mancata contestazione della cessione, da parte degli odierni appellati, a seguito dell'intimazione di pagamento fatta con lettera raccomandata, indirizzata solo a e non anche ai fideiussori, Persona_2 da cui l'appellante fa desumere che gli appellati avrebbero implicitamente riconosciuto la titolarità del credito di vi è Controparte_1 da dire che il silenzio degli appellati in fase stragiudiziale nessuna rilevanza giuridica può avere, atteso che, per come risulta dagli atti di causa, gli stessi, fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, hanno specificamente contestato la titolarità del credito in capo all'odierna appellante.
Resta assorbita l'ulteriore doglianza.
2.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore (191.381,44) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Corte di Appello di NI – seconda sezione civile 6
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
e per essa dalla sua mandataria, avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di NI, n. 5694/2024 pubbl. il 27/11/2024, che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di e che liquida in Controparte_3 Controparte_4 complessivi €. 7.160,00, di cui, 1.489,00 fase di studio, €.956,00 fase introduttiva, €. 2.163,00 fase istruttoria ed €. 2.552,00 fase decisionale, oltre
C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_5
7.160,00, di cui, 1.489,00 fase di studio, €.956,00 fase introduttiva, €.
2.163,00 fase istruttoria ed €. 2.552,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in NI il giorno 16 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro