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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1914/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15712/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi, N[ 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Corso A. Lucci, N¬ 66 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500036367000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22315/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0718020250036367000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-ON il 12.09.2025 sul motoveicolo targato Targa_1 di sua proprieta', fondato sull' omesso/parziale pagamento di tutta una serie di tributi ammontanti alla somma totale di € 27.290,15, e piu' precisamente:
- CARTELLA N° 07120190103737552000, presuntivamente notificata il 04/09/2019 in merito al mancato pagamento IRPEF Anno 2015 per € 65,15 (CARTELLA GIA' PENDENTE IN GIUDIZIO CON R.G. N°
9282/2025 CON
FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- CARTELLA N° 07120190115911959000, presuntivamente notificata il 19/09/2019 in merito al mancato pagamento CANONE RAI Anno 2008 per € 87, (CARTELLA GIA' PENDENTE IN GIUDIZIO CON R.G. N°
9282/2025 CON FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- CARTELLA N° 07120190133513728000, presuntivamente notificata il 19/12/2019 in merito al mancato pagamento COSAP Anno 2015 per € 8.909,72 (CARTELLA GIA' PENDENTE IN GIUDIZIO CON R.G. N°
9282/2025 CON FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- CARTELLA N° 07120200076218229000, presuntivamente notificata il 07/04/2020 in merito al mancato pagamento SAPNA Anno 2012 per € 3.323,15 (CARTELLA GIA' PENDENTE IN GIUDIZIO CON R.G. N°
9282/2025 , CON FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- CARTELLA N° 07120200097502285000, presuntivamente notificata il 20/01/2022 in merito al mancato pagamento IRPEF Anno 2016 per € 1.107,85 (CARTELLA GIA' PENDENTE IN
GIUDIZIO CON R.G. N° 9282/2025 CON FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- CARTELLA N° 07120210098583290000, presuntivamente notificata il 22/06/2022 in merito al mancato pagamento TARES Anno 2013 per € 2,848,31 (CARTELLA GIA' PENDENTE IN GIUDIZIO CON R.G. N°
9282/2025, CON FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N° 078699760537, presuntivamente notificata il 03/12/2020 in merito al mancato pagamento TARI Anno 2015 per € 2.566,35 (CARTELLA GIA' PENDENTE IN GIUDIZIO CON R.
G. N° 9282/2025 CON FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- CARTELLA N° 07120230005751767000, presuntivamente notificata il 22/02/2023 in merito al mancato pagamento Nominativo_2 2022 per € 72,73 (CARTELLA OGGETTO DI RATEIZZO ACCOLTO DALLA STESSA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CON N° IDENTIFICATIVO 647647 DEL
19/05/2023);
- CARTELLA N° 07120250029471076000, presuntivamente notificata il 12/03/2025 in merito al mancato pagamento TASSA AUTO Anno 2019 per € 67,38 eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici all'impugnato preavviso di fermo, la nullità delle cartelle per mancata compilazione della relata di notifica e per vizi formali delle stesse, non essendo indicata l'autorità giudiziaria competente per territorio, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme erariali.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, l'Agenzia delle Entrate
ON ed il Comune di Napoli rilevando l'inammissibilità del ricorso ovvero chiedendo il rigetto dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è inammissibile.
Ed invero, come evidenziato e documentalmente provato dall' Ader, le cartelle n.
07120200076218229000 relativa alla Tari 2012 e 07120210098583290000 relativa alla Tari 2013, oggetto del giudizio per cui è causa con Rg 15712/25 sono già state decise con Sentenza n. 11569/23 del
28/08/2023 della Corte di Giustizia tributaria di Napoli di 1 sez. 12 che ha rigettato la domanda con condanna alle spese di lite. La cartella 07120210098583290000 relativa alla Tari 2012 è stata nuovamente oggetto anche della pronuncia n. 4116/25 del 06/03/2025 della Corte di Giustizia tributaria di
Napoli di 1 sez. 9 che ha dichiarato la domanda inammissibile su estratto ruolo con condanna del ricorrente alle spese di lite.
In ordine alle le cartelle n. 07120190103737552000, notificata il 4.09.2019, n.07120190115911959000, notificata il 19.09.2019 e n. 07120200097502285000 notificata il 20.01.2022, n. 07120230005751767000, notificata il 22.02.2023, va accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex. art. 19 co. 3 del D.lgs. n.
546/92, il quale prevede che il ricorso avverso il successivo atto della riscossione possa essere validamente esperito solo per contestare vizi propri di quest'ultimo atto, senza che quindi possa essere messa in discussione la prescrizione e la decadenza del credito erariale, ormai cristallizzatosi per mancata impugnazione delle cartelle prodromiche
(cfr. Corte di Cassazione, ord. n. 3743/2020; ord. n. 23346/2024).
Ne consegue che, essendo stata fornita la prova della regolare e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento, oggetto anche di rateizzo, tant'è vero che la pretesa oggi richiesta, come si evince dallo stesso atto impugnato, ha ad oggetto dei residui erariali mai più corrisposti, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto all'asserita “prescrizione del diritto a riscuotere la somma" va osservato che per i crediti erariali in contestazione trova applicazione il termine prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente;
e certamente l'eventuale prescrizione ha trovato nuovamente il suo decorso con il pagamento dell'avvenuto delle rate corrisposte e poi non più versate.
Solo con riferimento alla CARTELLA N° 07120250029471076000, notificata il 12.3.2025, in merito al mancato pagamento TASSA AUTO Anno 2019 per € 67,38 va rilevato che la prescrizione treinnale non è decorsa attesa la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento.
Quanto alla dedotta “nullità della cartella esattoriale per vizi formali della stessa” non essendo indicata l'autorità giudiziaria competente per territorio, va chiarito che la cartella di pagamento presenta un contenuto vincolato dettato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973 e risulta redatta secondo il modello approvato di concerto dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso è asssorbente il rilievo per il quale risultando le cartelle di pagamento già tutte tutte impugnate, come da documentazione versata in atti, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le questioni dedotte inducono ad una compensazione delle spese di giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso
Spese compensate
P.Q.M.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15712/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abbruzzi, N[ 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Napoli - Corso A. Lucci, N¬ 66 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500036367000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22315/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0718020250036367000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-ON il 12.09.2025 sul motoveicolo targato Targa_1 di sua proprieta', fondato sull' omesso/parziale pagamento di tutta una serie di tributi ammontanti alla somma totale di € 27.290,15, e piu' precisamente:
- CARTELLA N° 07120190103737552000, presuntivamente notificata il 04/09/2019 in merito al mancato pagamento IRPEF Anno 2015 per € 65,15 (CARTELLA GIA' PENDENTE IN GIUDIZIO CON R.G. N°
9282/2025 CON
FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- CARTELLA N° 07120190115911959000, presuntivamente notificata il 19/09/2019 in merito al mancato pagamento CANONE RAI Anno 2008 per € 87, (CARTELLA GIA' PENDENTE IN GIUDIZIO CON R.G. N°
9282/2025 CON FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- CARTELLA N° 07120190133513728000, presuntivamente notificata il 19/12/2019 in merito al mancato pagamento COSAP Anno 2015 per € 8.909,72 (CARTELLA GIA' PENDENTE IN GIUDIZIO CON R.G. N°
9282/2025 CON FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- CARTELLA N° 07120200076218229000, presuntivamente notificata il 07/04/2020 in merito al mancato pagamento SAPNA Anno 2012 per € 3.323,15 (CARTELLA GIA' PENDENTE IN GIUDIZIO CON R.G. N°
9282/2025 , CON FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- CARTELLA N° 07120200097502285000, presuntivamente notificata il 20/01/2022 in merito al mancato pagamento IRPEF Anno 2016 per € 1.107,85 (CARTELLA GIA' PENDENTE IN
GIUDIZIO CON R.G. N° 9282/2025 CON FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- CARTELLA N° 07120210098583290000, presuntivamente notificata il 22/06/2022 in merito al mancato pagamento TARES Anno 2013 per € 2,848,31 (CARTELLA GIA' PENDENTE IN GIUDIZIO CON R.G. N°
9282/2025, CON FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N° 078699760537, presuntivamente notificata il 03/12/2020 in merito al mancato pagamento TARI Anno 2015 per € 2.566,35 (CARTELLA GIA' PENDENTE IN GIUDIZIO CON R.
G. N° 9282/2025 CON FISSAZIONE PRIMA UDIENZA IL 10/10/2025);
- CARTELLA N° 07120230005751767000, presuntivamente notificata il 22/02/2023 in merito al mancato pagamento Nominativo_2 2022 per € 72,73 (CARTELLA OGGETTO DI RATEIZZO ACCOLTO DALLA STESSA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CON N° IDENTIFICATIVO 647647 DEL
19/05/2023);
- CARTELLA N° 07120250029471076000, presuntivamente notificata il 12/03/2025 in merito al mancato pagamento TASSA AUTO Anno 2019 per € 67,38 eccependo l'omessa notifica degli atti prodromici all'impugnato preavviso di fermo, la nullità delle cartelle per mancata compilazione della relata di notifica e per vizi formali delle stesse, non essendo indicata l'autorità giudiziaria competente per territorio, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme erariali.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, l'Agenzia delle Entrate
ON ed il Comune di Napoli rilevando l'inammissibilità del ricorso ovvero chiedendo il rigetto dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è inammissibile.
Ed invero, come evidenziato e documentalmente provato dall' Ader, le cartelle n.
07120200076218229000 relativa alla Tari 2012 e 07120210098583290000 relativa alla Tari 2013, oggetto del giudizio per cui è causa con Rg 15712/25 sono già state decise con Sentenza n. 11569/23 del
28/08/2023 della Corte di Giustizia tributaria di Napoli di 1 sez. 12 che ha rigettato la domanda con condanna alle spese di lite. La cartella 07120210098583290000 relativa alla Tari 2012 è stata nuovamente oggetto anche della pronuncia n. 4116/25 del 06/03/2025 della Corte di Giustizia tributaria di
Napoli di 1 sez. 9 che ha dichiarato la domanda inammissibile su estratto ruolo con condanna del ricorrente alle spese di lite.
In ordine alle le cartelle n. 07120190103737552000, notificata il 4.09.2019, n.07120190115911959000, notificata il 19.09.2019 e n. 07120200097502285000 notificata il 20.01.2022, n. 07120230005751767000, notificata il 22.02.2023, va accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex. art. 19 co. 3 del D.lgs. n.
546/92, il quale prevede che il ricorso avverso il successivo atto della riscossione possa essere validamente esperito solo per contestare vizi propri di quest'ultimo atto, senza che quindi possa essere messa in discussione la prescrizione e la decadenza del credito erariale, ormai cristallizzatosi per mancata impugnazione delle cartelle prodromiche
(cfr. Corte di Cassazione, ord. n. 3743/2020; ord. n. 23346/2024).
Ne consegue che, essendo stata fornita la prova della regolare e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento, oggetto anche di rateizzo, tant'è vero che la pretesa oggi richiesta, come si evince dallo stesso atto impugnato, ha ad oggetto dei residui erariali mai più corrisposti, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto all'asserita “prescrizione del diritto a riscuotere la somma" va osservato che per i crediti erariali in contestazione trova applicazione il termine prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente;
e certamente l'eventuale prescrizione ha trovato nuovamente il suo decorso con il pagamento dell'avvenuto delle rate corrisposte e poi non più versate.
Solo con riferimento alla CARTELLA N° 07120250029471076000, notificata il 12.3.2025, in merito al mancato pagamento TASSA AUTO Anno 2019 per € 67,38 va rilevato che la prescrizione treinnale non è decorsa attesa la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento.
Quanto alla dedotta “nullità della cartella esattoriale per vizi formali della stessa” non essendo indicata l'autorità giudiziaria competente per territorio, va chiarito che la cartella di pagamento presenta un contenuto vincolato dettato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973 e risulta redatta secondo il modello approvato di concerto dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso è asssorbente il rilievo per il quale risultando le cartelle di pagamento già tutte tutte impugnate, come da documentazione versata in atti, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le questioni dedotte inducono ad una compensazione delle spese di giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso
Spese compensate
P.Q.M.