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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/09/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 468/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 468/2025 V.G. promosso da:
(c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...] in Vicolo Do Bartolomeo 3, e (c.f. Parte_2
) nato a [...] il [...], , residente in [...]
n. 7, elettivamente domiciliati in Avezzano, in piazza Matteotti n. 28, presso lo studio dell'Avv. GI D'Ignazio che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi pubblicato da questo Tribunale in data 14.05.2003, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI 1) fissare dinanzi a sé l'udienza di trattazione, chiedendo sin da ora che la stessa sia sostituita con il deposito di note scritte e quindi sia svolta in modalità cartolare, al fine di evitare la comparizione personale dei coniugi in udienza e, verificate le condizioni di legge:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torino il
24.07.1993, trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del
Comune di Torino (AQ) al n. 970, P. 2, S. A Uff. 2, anno 1993, con revoca delle condizioni statuite in sede di separazione consensuale;
b) ordinare la trascrizione della relativa sentenza sui pubblici registri dell'anagrafe e/o dello stato civile di competenza.
Con compensazione delle spese di lite."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18.06.2025, E Parte_1 Parte_2 ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 24.07.1993 a Torino, dal quale il giorno 8 novembre 1995 è nata, in Torino, la primogenita , ed il giorno 27.02.2000 è nato, in Avezzano il Per_1 secondogenito GI entrambi autonomi ed autosufficienti.
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto pubblicato da questo Tribunale in data 14.05.2003, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 17 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
14.05.2003, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse dei figli, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
CONCETTA E in data 24.07.1993 a Torino, trascritto presso il detto Parte_2
comune al N. 970 p. 2 s. A, ufficio 1, anno 1993;
PRENDE ATTO delle condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 17 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 468/2025 V.G. promosso da:
(c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...] in Vicolo Do Bartolomeo 3, e (c.f. Parte_2
) nato a [...] il [...], , residente in [...]
n. 7, elettivamente domiciliati in Avezzano, in piazza Matteotti n. 28, presso lo studio dell'Avv. GI D'Ignazio che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi pubblicato da questo Tribunale in data 14.05.2003, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI 1) fissare dinanzi a sé l'udienza di trattazione, chiedendo sin da ora che la stessa sia sostituita con il deposito di note scritte e quindi sia svolta in modalità cartolare, al fine di evitare la comparizione personale dei coniugi in udienza e, verificate le condizioni di legge:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Torino il
24.07.1993, trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del
Comune di Torino (AQ) al n. 970, P. 2, S. A Uff. 2, anno 1993, con revoca delle condizioni statuite in sede di separazione consensuale;
b) ordinare la trascrizione della relativa sentenza sui pubblici registri dell'anagrafe e/o dello stato civile di competenza.
Con compensazione delle spese di lite."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18.06.2025, E Parte_1 Parte_2 ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 24.07.1993 a Torino, dal quale il giorno 8 novembre 1995 è nata, in Torino, la primogenita , ed il giorno 27.02.2000 è nato, in Avezzano il Per_1 secondogenito GI entrambi autonomi ed autosufficienti.
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto pubblicato da questo Tribunale in data 14.05.2003, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 17 settembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
14.05.2003, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti ed al superiore interesse dei figli, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
CONCETTA E in data 24.07.1993 a Torino, trascritto presso il detto Parte_2
comune al N. 970 p. 2 s. A, ufficio 1, anno 1993;
PRENDE ATTO delle condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 17 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo