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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8028 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa LI ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4432/2022 promossa in primo grado da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI ES, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RI ES opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PETRUCCI MARCO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. PETRUCCI MARCO opposta
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: per l'opponente:
Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 21077/2021 del 09.12.2021 (R.G. n. 45291/2021), emesso dal Tribunale di Milano ad istanza della (C.F./P.IVA: , avente sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano (MI), Via Missaglia, 97 – edificio B3, col quale veniva ingiunto al sig. IA il pagamento della somma capitale di € 6.000,49, oltre interessi come da domanda, oltre spese di lite per € 1.065,50, stante la mancata notifica dello stesso all'opponente con grave pregiudizio al diritto di difesa;
IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in capo al Giudice adito per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 21077/2021 del 09.12.2021 (R.G. n. 45291/2021), emesso dal Tribunale di Milano ad istanza della Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), avente sede legale in Milano (MI), Via Missaglia,
[...] P.IVA_1
97 – edificio B3, col quale veniva ingiunto al sig. IA il pagamento della somma capitale di € 6.000,49, oltre interessi come da domanda, oltre spese di lite per € 1.065,50;
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o inammissibilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 21077/2021 del 09.12.2021 (R.G. n. 45291/2021), emesso dal Tribunale di Milano ad istanza della Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), avente sede legale in Milano (MI), Via Missaglia, 97 – edificio P.IVA_1
B3, col quale veniva ingiunto al sig. IA il pagamento della somma capitale di € 6.000,49, oltre interessi come da domanda, oltre spese di lite per € 1.065,50.
Con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. Salvo ogni altro diritto. In via istruttoria, si produce documentazione come da indice affoliato e si chiede sin d'ora la trasmissione del fascicolo della fase monitoria. Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari.
Per Controparte_1
C O N C L U S I O N I Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta così G I U D I C A R E In via preliminare:
- respingere l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da controparte nell'atto di opposizione, in quanto inammissibile oltre che del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per essere competente a decidere per territorio il Tribunale di Milano, in forza di clausola di competenza esclusiva, ai sensi e per gli effetti
pag. 2 di 8 dell'art.28 c.p.c. e comunque in forza del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1218 c.c. Nel merito:
- respingere perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dall'opponente nei confronti della con l'atto di citazione Controparte_1 notificato
- confermare il decreto ingiuntivo 21077/2021 - R.G. n. 45291/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.11.2021 (all. b) su richiesta della Controparte_1
e notificato in data 28.12.2021 o comunque condannare l'avv.
[...] Parte_1
al pagamento in favore della della somma di €
[...] Controparte_1
6.000,49=, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2001 dalla data del dovuto al saldo effettivo. In via istruttoria Con riserva di dedurre e produrre ulteriormente, anche in via istruttoria, ai sensi dell'art.183, sesto comma, c.p.c . Ci si oppone ai capitoli di prova articolati ex adverso in quanto irrilevanti ovvero da provare documentalmente, generici e privi di indicazione di tempo e, in ogni caso, in palese contrasto con la documentazione in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali. Salvis iuribus.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 31.01.2022, l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21077/2021 - R.G. n.
45291/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.11.2021 e notificato in data 28.12.2021, con il quale, su richiesta della creditrice Controparte_1
(di seguito anche solo “ ) era stato ingiunto
[...] CP_1 all'opponente di pagare la somma di € 6.049,49= per capitale, oltre interessi moratori e spese legali liquidate in decreto, a titolo di corrispettivo di prodotti acquistati presso la creditrice.
pag. 3 di 8 All'udienza del 14.10.2022 la giudice allora procedente aveva concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c. previgente, rinviando la causa per la trattazione all'udienza del 16.2.2023, all'esito della quale era stata dichiarata la provvisoria esecutività del decreto opposto ed erano state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, con rinvio all'udienza del 25.1.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Assegnata la causa in decisione, con successiva ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo e rinviata al 22.5.2025 per i medesimi incombenti, dovendo la giudice allora procedente dare priorità alla definizione di cause di più risalente data di iscrizione. A tale udienza la causa è stata assegnata in decisione dalla scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa a seguito di provvedimento di variazione tabellare del 26.2.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'avv. IA aveva eccepito preliminarmente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
tale eccezione non è stata riproposta negli scritti difensivi finali.
L'opposizione è dunque fondata su un unico motivo in rito ovvero l'eccepita nullità del decreto opposto per violazione delle regole sulla competenza territoriale.
Ha dedotto l'opponente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Reggio Calabria quale Foro del Consumatore, dovendosi ritenere vessatorie, ai sensi dell'art. 33, lett. U) del Codice del
Consumo, le clausole contrattuali in cui viene designato come foro competente quello di una località diversa da quella in cui il consumatore risiede o ha domicilio eletto.
pag. 4 di 8 A sostegno dell'eccezione, l'opponente ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed europea, esponendo, in fatto, che i contratti dai quali nasce l'obbligazione dedotta in giudizio erano stati stipulati
“tra la ed il sig. quale persona fisica e, pertanto, CP_2 Parte_1 trova applicazione il Foro del Consumatore” (atto citazione pag. 3), documentando, nel corso del giudizio, di essersi iscritto al COA di Catanzaro
a far data dal mese di giugno 2022, mentre non era iscritto in alcun albo all'atto della sottoscrizione dei contratti.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.. l'opponente ha inoltre sottolineato come - in ogni caso - anche un professionista iscritto a un albo possa effettuare acquisti come consumatore e che tale qualità si perde allorquando l'acquisto viene effettuato con partita iva, mentre, nel caso in esame, nei documenti fiscali risulta indicato il codice fiscale dell'acquirente.
3. La creditrice opposta ha contestato le deduzioni dell'opponente rilevando che il debitore non ha eccepito l'incompetenza con riguardo a tutti i possibili criteri attributivi della stessa e che, in ogni caso, il Codice del Consumo non può applicarsi al caso in esame, avendo l'opponente agito in qualità di professionista, in particolare nell'ambito della propria formazione ed aggiornamento in campo giuridico, a prescindere dal possesso o meno del titolo di avvocato.
L'opposta, inoltre, ha evidenziato che le fatture erano state intestate all'avvocato IA e i contratti prodotti in atti recano espressamente la qualifica di legale dell'acquirente, di tal che ciò porta a concludere che in tale veste sono stati acquistati i prodotti forniti da A ciò CP_1 consegue, secondo l'opposta, la competenza per territorio del Tribunale di
Milano, stabilita da una clausola di competenza esclusiva presente nelle condizioni generali di contratto e regolarmente sottoscritta dal contraente.
pag. 5 di 8 Peraltro, sostiene che, in virtù dell'art. 20 c.p.c., il foro di CP_1
Milano sarebbe in ogni caso competente sia come luogo di conclusione del contratto che come luogo di adempimento dell'obbligazione; essendo l'obbligazione sorta presso la sede della e dovendo il CP_1 pagamento avvenire presso il domicilio del creditore.
4. Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e non possa, pertanto, essere accolta.
Si ritiene utile richiamare, tra le numerose pronunce di legittimità che hanno esaminato i profili che delineano la categoria di “consumatore”, l'ordinanza n.
8419 del 26.3.2019 ove la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto, utile ai fini della decisione della presente controversia:
“In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art.
1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale”.
Ne consegue l'irrilevanza dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati in epoca successiva alla stipula dei contratti oggetto del presente giudizio, essendo tale iscrizione, come è noto, necessariamente preceduta da un periodo di praticantato, prodromico all'accesso agli esami di abilitazione.
pag. 6 di 8 L'attività di aggiornamento professionale svolta durante tale periodo non può certo definirsi attività volta alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee alla sfera professionale e di ciò vi è riscontro nell'esame della tipologia di acquisti eseguiti dall'opponente (docc. da 1 a 4 opposta).
Con i quattro contratti sottoscritti tra il 2017 e il 2018 l'avv. IA ha acquistato prodotti quali “One Fiscale più quotidiano IPSOA”, “Normativa completa”, “Giurisprudenza completa”, “Commissioni Tributarie”, prodotti editoriali strettamente connessi all'ambito della sfera professionale in cui opera un soggetto che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza.
In due dei quattro contratti, peraltro, l'acquirente viene indicato come “avv.
” e ciò porta a ritenere che l'agente incaricato di raccogliere Parte_1
l'adesione al contratto si sia all'epoca interfacciato con soggetto in ambito professionale.
Se, dunque, il Tribunale di Milano deve ritenersi territorialmente competente in base alla clausola contrattuale sottoscritta dall'acquirente non consumatore, il decreto qui opposto deve essere confermato, avendo la creditrice dato prova della messa a disposizione dei prodotti venduti, consultati periodicamente on line dall'acquirente, come da elenco degli accessi prodotto sub 5) dalla creditrice.
L'opponente, d'altro canto, non ha formulato eccezione alcuna in ordine alla regolare esecuzione dei contratti.
5. Il regolamento delle spese del presente giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico dell'opponente al rimborso delle medesime in favore della controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 3.387,00 per compensi (di cui € 919,99 per la fase di studio, €777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, questi ultimi
pag. 7 di 8 parametri liquidati al minimo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della scarsa complessità delle questioni oggetto di causa), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
2) condanna al rimborso delle spese del grado nei Parte_1 confronti di liquidate in € Controparte_1
3.387,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 23.10.2025
La giudice
LI ET
pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa LI ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4432/2022 promossa in primo grado da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI ES, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RI ES opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PETRUCCI MARCO, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. PETRUCCI MARCO opposta
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: per l'opponente:
Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 21077/2021 del 09.12.2021 (R.G. n. 45291/2021), emesso dal Tribunale di Milano ad istanza della (C.F./P.IVA: , avente sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano (MI), Via Missaglia, 97 – edificio B3, col quale veniva ingiunto al sig. IA il pagamento della somma capitale di € 6.000,49, oltre interessi come da domanda, oltre spese di lite per € 1.065,50, stante la mancata notifica dello stesso all'opponente con grave pregiudizio al diritto di difesa;
IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in capo al Giudice adito per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 21077/2021 del 09.12.2021 (R.G. n. 45291/2021), emesso dal Tribunale di Milano ad istanza della Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), avente sede legale in Milano (MI), Via Missaglia,
[...] P.IVA_1
97 – edificio B3, col quale veniva ingiunto al sig. IA il pagamento della somma capitale di € 6.000,49, oltre interessi come da domanda, oltre spese di lite per € 1.065,50;
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o inammissibilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 21077/2021 del 09.12.2021 (R.G. n. 45291/2021), emesso dal Tribunale di Milano ad istanza della Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), avente sede legale in Milano (MI), Via Missaglia, 97 – edificio P.IVA_1
B3, col quale veniva ingiunto al sig. IA il pagamento della somma capitale di € 6.000,49, oltre interessi come da domanda, oltre spese di lite per € 1.065,50.
Con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. Salvo ogni altro diritto. In via istruttoria, si produce documentazione come da indice affoliato e si chiede sin d'ora la trasmissione del fascicolo della fase monitoria. Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari.
Per Controparte_1
C O N C L U S I O N I Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta così G I U D I C A R E In via preliminare:
- respingere l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da controparte nell'atto di opposizione, in quanto inammissibile oltre che del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per essere competente a decidere per territorio il Tribunale di Milano, in forza di clausola di competenza esclusiva, ai sensi e per gli effetti
pag. 2 di 8 dell'art.28 c.p.c. e comunque in forza del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1218 c.c. Nel merito:
- respingere perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dall'opponente nei confronti della con l'atto di citazione Controparte_1 notificato
- confermare il decreto ingiuntivo 21077/2021 - R.G. n. 45291/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.11.2021 (all. b) su richiesta della Controparte_1
e notificato in data 28.12.2021 o comunque condannare l'avv.
[...] Parte_1
al pagamento in favore della della somma di €
[...] Controparte_1
6.000,49=, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2001 dalla data del dovuto al saldo effettivo. In via istruttoria Con riserva di dedurre e produrre ulteriormente, anche in via istruttoria, ai sensi dell'art.183, sesto comma, c.p.c . Ci si oppone ai capitoli di prova articolati ex adverso in quanto irrilevanti ovvero da provare documentalmente, generici e privi di indicazione di tempo e, in ogni caso, in palese contrasto con la documentazione in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali. Salvis iuribus.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 31.01.2022, l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21077/2021 - R.G. n.
45291/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.11.2021 e notificato in data 28.12.2021, con il quale, su richiesta della creditrice Controparte_1
(di seguito anche solo “ ) era stato ingiunto
[...] CP_1 all'opponente di pagare la somma di € 6.049,49= per capitale, oltre interessi moratori e spese legali liquidate in decreto, a titolo di corrispettivo di prodotti acquistati presso la creditrice.
pag. 3 di 8 All'udienza del 14.10.2022 la giudice allora procedente aveva concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c. previgente, rinviando la causa per la trattazione all'udienza del 16.2.2023, all'esito della quale era stata dichiarata la provvisoria esecutività del decreto opposto ed erano state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, con rinvio all'udienza del 25.1.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Assegnata la causa in decisione, con successiva ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo e rinviata al 22.5.2025 per i medesimi incombenti, dovendo la giudice allora procedente dare priorità alla definizione di cause di più risalente data di iscrizione. A tale udienza la causa è stata assegnata in decisione dalla scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa a seguito di provvedimento di variazione tabellare del 26.2.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'avv. IA aveva eccepito preliminarmente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo;
tale eccezione non è stata riproposta negli scritti difensivi finali.
L'opposizione è dunque fondata su un unico motivo in rito ovvero l'eccepita nullità del decreto opposto per violazione delle regole sulla competenza territoriale.
Ha dedotto l'opponente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Reggio Calabria quale Foro del Consumatore, dovendosi ritenere vessatorie, ai sensi dell'art. 33, lett. U) del Codice del
Consumo, le clausole contrattuali in cui viene designato come foro competente quello di una località diversa da quella in cui il consumatore risiede o ha domicilio eletto.
pag. 4 di 8 A sostegno dell'eccezione, l'opponente ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed europea, esponendo, in fatto, che i contratti dai quali nasce l'obbligazione dedotta in giudizio erano stati stipulati
“tra la ed il sig. quale persona fisica e, pertanto, CP_2 Parte_1 trova applicazione il Foro del Consumatore” (atto citazione pag. 3), documentando, nel corso del giudizio, di essersi iscritto al COA di Catanzaro
a far data dal mese di giugno 2022, mentre non era iscritto in alcun albo all'atto della sottoscrizione dei contratti.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.. l'opponente ha inoltre sottolineato come - in ogni caso - anche un professionista iscritto a un albo possa effettuare acquisti come consumatore e che tale qualità si perde allorquando l'acquisto viene effettuato con partita iva, mentre, nel caso in esame, nei documenti fiscali risulta indicato il codice fiscale dell'acquirente.
3. La creditrice opposta ha contestato le deduzioni dell'opponente rilevando che il debitore non ha eccepito l'incompetenza con riguardo a tutti i possibili criteri attributivi della stessa e che, in ogni caso, il Codice del Consumo non può applicarsi al caso in esame, avendo l'opponente agito in qualità di professionista, in particolare nell'ambito della propria formazione ed aggiornamento in campo giuridico, a prescindere dal possesso o meno del titolo di avvocato.
L'opposta, inoltre, ha evidenziato che le fatture erano state intestate all'avvocato IA e i contratti prodotti in atti recano espressamente la qualifica di legale dell'acquirente, di tal che ciò porta a concludere che in tale veste sono stati acquistati i prodotti forniti da A ciò CP_1 consegue, secondo l'opposta, la competenza per territorio del Tribunale di
Milano, stabilita da una clausola di competenza esclusiva presente nelle condizioni generali di contratto e regolarmente sottoscritta dal contraente.
pag. 5 di 8 Peraltro, sostiene che, in virtù dell'art. 20 c.p.c., il foro di CP_1
Milano sarebbe in ogni caso competente sia come luogo di conclusione del contratto che come luogo di adempimento dell'obbligazione; essendo l'obbligazione sorta presso la sede della e dovendo il CP_1 pagamento avvenire presso il domicilio del creditore.
4. Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata e non possa, pertanto, essere accolta.
Si ritiene utile richiamare, tra le numerose pronunce di legittimità che hanno esaminato i profili che delineano la categoria di “consumatore”, l'ordinanza n.
8419 del 26.3.2019 ove la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto, utile ai fini della decisione della presente controversia:
“In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art.
1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale”.
Ne consegue l'irrilevanza dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati in epoca successiva alla stipula dei contratti oggetto del presente giudizio, essendo tale iscrizione, come è noto, necessariamente preceduta da un periodo di praticantato, prodromico all'accesso agli esami di abilitazione.
pag. 6 di 8 L'attività di aggiornamento professionale svolta durante tale periodo non può certo definirsi attività volta alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee alla sfera professionale e di ciò vi è riscontro nell'esame della tipologia di acquisti eseguiti dall'opponente (docc. da 1 a 4 opposta).
Con i quattro contratti sottoscritti tra il 2017 e il 2018 l'avv. IA ha acquistato prodotti quali “One Fiscale più quotidiano IPSOA”, “Normativa completa”, “Giurisprudenza completa”, “Commissioni Tributarie”, prodotti editoriali strettamente connessi all'ambito della sfera professionale in cui opera un soggetto che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza.
In due dei quattro contratti, peraltro, l'acquirente viene indicato come “avv.
” e ciò porta a ritenere che l'agente incaricato di raccogliere Parte_1
l'adesione al contratto si sia all'epoca interfacciato con soggetto in ambito professionale.
Se, dunque, il Tribunale di Milano deve ritenersi territorialmente competente in base alla clausola contrattuale sottoscritta dall'acquirente non consumatore, il decreto qui opposto deve essere confermato, avendo la creditrice dato prova della messa a disposizione dei prodotti venduti, consultati periodicamente on line dall'acquirente, come da elenco degli accessi prodotto sub 5) dalla creditrice.
L'opponente, d'altro canto, non ha formulato eccezione alcuna in ordine alla regolare esecuzione dei contratti.
5. Il regolamento delle spese del presente giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico dell'opponente al rimborso delle medesime in favore della controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 3.387,00 per compensi (di cui € 919,99 per la fase di studio, €777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, questi ultimi
pag. 7 di 8 parametri liquidati al minimo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della scarsa complessità delle questioni oggetto di causa), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
2) condanna al rimborso delle spese del grado nei Parte_1 confronti di liquidate in € Controparte_1
3.387,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 23.10.2025
La giudice
LI ET
pag. 8 di 8