Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2096 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individualeParte_1
(p.i. , con il proc. Parte_2 P.IVA_1
dom. avv. to Giuseppe Della Monica, delega in atti
-appellante- contro
(c.f. ), con il proc. dom. avv.to Luigi Controparte_1 C.F._1
D'Uva, delega in atti
-appellato- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e dell'art. 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha appellato la sentenza (n. 9/2016) con cui il Giudice di Pace di Salerno aveva rigettato la richiesta di pagamento della fattura n. 60/A del 31.12.2012 emessa a seguito dei lavori idraulici effettuati in favore di Controparte_2
A sostegno dell'impugnazione, deduceva i seguenti motivi. pagina 1 di 9
(acquistati peraltro direttamente dal committente) su un impianto precedentemente realizzato da altra ditta. Inoltre, gran parte della pretesa azionata aveva ad oggetto il rimborso delle spese vive pari ad € 3.100,00.
2) Inutilizzabilità della ctu espletata in primo grado. L'ausiliario aveva accertato che dopo i lavori eseguiti della ditta appellante e dopo la verifica del corretto funzionamento dell'impianto alla presenza di un tecnico abilitato, un'altra ditta era intervenuta apportando modifiche allo stato dei luoghi. I malfunzionamenti rilevati dal consulente ben avrebbero pertanto essere riconducibili a tali rimaneggiamenti.
3) Omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità della domanda di garanzia per violazione degli artt. 2224 e ss.
Il Giudice di prime cure non aveva trattato l'eccezione in questione nonostante la domanda riconvenzionale a contenuto risarcitorio fosse stata esperita in data 17.6.2013
(data della costituzione in giudizio del convenuto), cioè dopo oltre 1 anno dalla consegna, atteso che la caldaia era stata collaudata il 24.12.2011 ed il camino nel marzo
2012. Analogamente, la nota a/r del 28.2.2013 inviata dal committente non poteva valere come valida denuncia dei vizi per la sua genericità, mentre non era stato assegnato all'appaltatore il termine di all'art. 2224 c.c. da parte del committente, né quest'ultimo aveva chiesto la risoluzione del contratto ma solo il risarcimento dei danni.
4) Errata regolamentazione delle spese di lite. A fronte del rigetto della domanda riconvenzionale il giudice di pace anziché compensare integralmente le spese le aveva pagina 2 di 9 compensate nella minor misura del 50%.
L'appellante concludeva quindi a che, in riforma della sentenza appellata, controparte fosse condannata al pagamento in suo favore di € 4.840,00, oltre interessi ex D. Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, ed alla refusione delle spese di lite oltre che al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Costituitosi, l'appellato instava per il rigetto dell'appello.
Dava atto di aver commissionato alla controparte le seguenti lavorazioni e confermava di aver acquistato i componenti dell'impianto e materiali di vario genere:
a) installazione di termo camino a legna da utilizzare per il riscaldamento dell'ambiente e la produzione di acqua sanitaria;
b) installazione di sistemi collettori solari/caldaia a condensazione per integrazione riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
c) realizzazione dei nuovi collegamenti tra termo camino e sistema integrato caldaia/collettori solari;
installazione n. 3 valvole di zona motorizzate per sezionamento impianto.
Precisava che la ditta aveva impiegato ben 2 anni per concludere i lavori al Pt_1
termine dei quali non aveva consegnato alcuna documentazione attestante la conformità dell'impianto alle norme di settore.
Sosteneva la correttezza della sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni del consulente di ufficio, rilevato come la responsabilità del malfunzionamento dell'allestimento gravasse su parte attrice anche se i componenti erano stati acquistati dal committente al quale, invece, avrebbe dovuto essere rappresentata la loro inidoneità a rendere le prestazioni attese, con rifiuto alla loro installazione.
Nella specie, poi, soprattutto la mancanza di un progetto avrebbe dovuto indurre l'appaltatore a non eseguire i lavori, tanto più se la dichiarazione conformità consegnata dalla ditta era priva degli allegati obbligatori e dunque nulla.
L'appellato confutava poi le avversarie eccezioni di prescrizione e decadenza pagina 3 di 9 rilevando come non vi fosse mai stata alcuna accettazione dell'opera.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo numerosi rinvii la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 29.1.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello non può essere accolto.
Merita affrontare preliminarmente il terzo motivo di appello relativo alla omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione e decadenza della garanzia formulate da parte attrice rilevando che, a fronte della costituzione del convenuto con deposito di comparsa contenente una domanda riconvenzionale, alla prima udienza l'attore aveva chiesto un rinvio ex art. 320 c.p.c. (cfr. verb. ud. 17.6.2013).
Alla successiva udienza del 22.10.2013, parte attrice aveva verbalizzato (tra l'altro) quanto segue “impugna integralmente la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale della controparte eccependone la inammissibilità ed improcedibilità (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2224, 2226 e 1668 c.c.), ed in ogni caso la totale infondatezza in fatto e in diritto. Si rileva che peraltro la richiesta risarcitoria formulata dalla controparte è generica ed infondata, in quanto non provata” (cfr. verb. ud. 22.10.2013).
Infine, solo con comparsa conclusionale del 3.3.2014 l'attore argomentava compiutamente sulle eccezioni di prescrizione dell'azione di garanzia e di mancata o tardiva denuncia dei vizi (cfr. fogli 7/8 comparsa conclusionale).
Tali allegazioni sono però tardive.
E' noto infatti che nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di
pagina 4 di 9 diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione (Cassazione
n. 20840/2017).
Dunque, poiché nel caso in esame vi era stato un rinvio della prima udienza a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale del convenuto, le eccezioni de quibus avrebbero dovuto essere formulate al più tardi all'udienza del 22.10.2013 (cfr.
Corte Cost. n.447/2002).
Al contrario, la estrema genericità della verbalizzazione sopra riportata non consente di ravvisare una corretta formulazione delle eccezioni in oggetto non essendo all'uopo sufficiente qualificare semplicemente la domanda riconvenzionale come inammissibile o improcedibile ai sensi dell'art. 2226 c.c.
Non solo infatti l'eccezione di prescrizione è una eccezione in senso stretto, quindi come tale rientrante nella sola disponibilità della parte, ma essa “deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la ha l'onere di allegare e provare il fatto che, CP_3
permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine….restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso”, anche quando tale fatto sia “conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa”. (Cassazione n. 5413/2021).
Inoltre, consolidato è il principio secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio”,
l'inerzia che, “per assumere valenza di elemento costitutivo della eccezione, implica necessariamente … la indicazione di un termine iniziale e di un eventuale termine finale, dacché soltanto in presenza di tali elementi cronologici è possibile apprezzare il “fatto storico- tempo” nel senso di “durata” – sequenza temporale ininterrotta – della inerzia (Cassazione n.
pagina 5 di 9 12182/2021).
Se poi si considera che l'eccezione di prescrizione non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di decadenza dalla garanzia per inosservanza dell'onere di denuncia dei vizi dell'opera realizzata dall'appaltatore, attesa l'autonomia tra le due eccezioni
(Cassazione n. 14199/2017) è evidente che il mero riferimento all'intero articolo 2226
c.c. (rubricato difformità e vizi dell'opera) non ha consentito nemmeno alla controparte all'udienza del 22.10.2013 di comprendere il contenuto esatto della eccezione (se di decadenza e/o di prescrizione) al fine di controbattervi, mentre le compiute allegazioni svolte al riguardo nella citata comparsa conclusionale sono evidentemente tardive.
Ciò posto, andando ad affrontare unitariamente il primo ed il secondo motivo di appello, ritiene il Tribunale che il Giudice di Pace (seppur abbia dato atto in motivazione della proposizione da parte del convenuto di una domanda di risoluzione del contratto in realtà non proposta) abbia fatto buon governo dei principi regolatori della materia.
Invero, in tema di contratto di appalto (ma lo stesso dicasi quanto al contratto d'opera), la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore
(sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così
l'appaltatore a proprio mero nudus minister, direttamente e totalmente condizionato pagina 6 di 9 dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cassazione n.
1981/2016).
Per quanto qui occupa, la consulenza espletata aveva concluso nel senso che, seppur la posa in opera dei componenti installati era avvenuta correttamente, l'impianto non assicurava una portata adeguata alle effettive esigenze dell'edificio (cfr. f. 7 relazione ing. ). Persona_1
Precisamente, in replica alle osservazioni di parte attrice, il tecnico aveva osservato che:
(i) nel fornire “le valvole e i tubi di raccordo occorrenti all'installazione dei citati macchinari” la ditta esecutrice ha omesso l'installazione di alcuni componenti indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto. Poiché la ditta installatrice è stata chiamata ad effettuare un intervento su un impianto esistente, sarebbe stato opportuno verificare lo stato di fatto, come buona regola tecnica comanda. Bisogna precisare che i componenti posati in opera dalla ditta non sono solo “alcuni componenti” sono bensì il cuore dell'impianto, senza il quale i terminali esistenti non possono radiare calore. Vero è che il sig. avrebbe dovuto Controparte_1
rivolgersi ad un professionista per la redazione di un progetto, ma è anche vero che
l'installatore avrebbe dovuto rifiutare di eseguire il lavoro senza la redazione di un progetto;
(ii) la dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta è priva di allegati obbligatori (manca il riferimento normativo, manca il progetto, manca la relazione tipologica dei materiali, manca lo schema di impianto realizzato), pertanto è nulla (rif. D.M. 37/08);
(iii) i componenti sono stati posati correttamente, ma l'impianto non è funzionale per i motivi dettagliatamente specificati a pag. 4 della relazione;
(iv) seppure altra ditta è intervenuta sul posto per apportare accorgimenti all'impianto esistente, i vizi riscontrati non sono da imputare a tali accorgimenti, poiché l'impianto realizzato dalla ditta non può funzionare correttamente poiché non è stato Parte_2
giustamente dimensionato.
In definitiva, non essendo stato allegato, prima ancora che provato, che parte attrice aveva diligentemente informato il committente che l'installazione richiesta non pagina 7 di 9 avrebbe consentito il corretto funzionamento dell'impianto, va affermato l'inadempimento dell'appellante.
In tema di responsabilità di quest'ultimo, infatti, l'applicazione all'appalto del principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; ne consegue che la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, non rilevando in tale contesto che l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza in quanto a tale nozione l'art. 1455 c. c. fa riferimento come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non a quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale (Cassazione n. 3472/2008;
n.936/2019; n. 98/2019).
Né può discutersi del diritto dell'appaltatore ad essere tenuto indenne dalle spese sostenute, come paventato dall'appellante, atteso che nella specie non si verte in tema di recesso del committente ex art. 1671 (o 2228) c.c.
Non merita accoglimento nemmeno il quarto motivo di appello atteso che a fronte di una soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
All'uopo va effettuata una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate.
Ebbene, nella specie, se è vero che era stata rigettata la domanda riconvenzionale di pagina 8 di 9 risarcimento dei danni proposta dal convenuto, l'eccezione di inadempimento avanzata da quest'ultimo era risultata, invece, fondata il che integra una soccombenza solo parziale del medesimo.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione in favore dell'avv.to Luigi D'Uva, dichiaratori antistatario, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.547,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 24.2.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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