Sentenza 18 gennaio 2011
Improcedibile
Sentenza 24 luglio 2020
Ordinanza collegiale 8 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 3 giugno 2022
Ordinanza cautelare 16 settembre 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza breve 14 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 30/01/2023, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 00365/2023 REG.PROV.CAU.
N. 06796/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6796 del 2022, proposto dalla ditta Ambyenta Campania s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli, n. 29;
i Ministeri della Cultura e dell’Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i Comuni di Gricignano di Aversa e di Carinaro, in persona de rispettivi Sindaci pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, n. 121;
il Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
il Consorzio Asi di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
la Provincia di Caserta, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di Caserta e di Benevento, il Ministero della Difesa, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Comando Vigili del fuoco di Caserta, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, l’Enac – Ente Nazionale per l’aviazione civile, il rappresentante unico delle amministrazioni statali, il Comune di Teverola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
di Marican Heritage 1 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
di Dolciaria Acquaviva s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Visone, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
dell’Agenzia regionale protezione ambientale Campania, Ente idrico campano, Ente d’ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Caserta, di Terna s.p.a., di Enav s.p.a., non costituiti in giudizio;
della Asl di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4565 del 16 settembre 2022.
Visti gli artt. 59 e 62 c.p.a.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero della cultura, del Ministero dell'interno, del Comune di Gricignano di Aversa, del Comune di Carinaro, del Comune di Marcianise, di Marican Heritage 1 Spa, di Dolciaria Acquaviva S.p.a., della Asl di Caserta e del Consorzio Asi di Caserta;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 la Cons. Emanuela Loria e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;
Rilevato che, con istanza depositata il 28 novembre 2022, la ditta Ambyenta Campania s.p.a. ha chiesto al Collegio di:
“a) dichiarare la nullità e/o l’inefficacia degli atti e delle posizioni specificamente menzionate in narrativa, in particolare ai p. 5 e ss. della parte in sintesi;
b) disporre la riconvocazione e la seduta della conferenza di servizi nel procedimento di PAUR a carico della Regione Campania entro un termine congruo, con onere di riconcludere il procedimento in esecuzione del remand operato in sede cautelare, in difetto nominando commissario ad acta; con condanna della Regione al pagamento di un importo ritenuto equo e di giustizia, in considerazione della rilevanza della vicenda, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato;
c) nominare un Commissario ad acta, che si sostituisca al Consorzio ASI nell’esprimere la posizione in sede di conferenza di servizi, sulla base dell’esito dell’istruttoria tecnica svolta dal Consorzio medesimo e dei principi che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ritenga di indicare;”
d) ove ne ravvisi l’opportunità (…) disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente, nonché alla Procura regionale della Corte dei Conti, per gli accertamenti di competenza;
Considerato che:
1. le complesse vicende sottese alla vicenda in questione devono trovare la loro compiuta definizione nel giudizio di primo grado per il quale il T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, aveva fissato l’udienza pubblica per il giorno 10 gennaio 2023 in ottemperanza della ordinanza n. 4565 emessa da questa stessa Sezione il 16 settembre 2022;
2. l’udienza pubblica dinanzi al giudice di primo grado è stata rinviata al 23 maggio 2023 a causa della prospettazione, come da verbale, da parte della ricorrente della proposizione di ulteriori motivi aggiunti;
3. l’ordinanza cautelare della quale si chiede l’esecuzione è stata emessa in sede di appello cautelare e comunque non ha valore di res iudicata ;
4. i poteri che le amministrazioni hanno riesercitato – in senso asseritamente non satisfattivo rispetto agli interessi della ricorrente – sono di tipo discrezionale, il loro esercizio implica una approfondita analisi della situazione di fatto nell’ambito di un modulo procedimentale complesso, per cui il giudice amministrativo d’appello non può sostituirsi alle amministrazioni competenti, facendo conseguire alla parte ricorrente fin dalla fase cautelare un bene della vita superiore a quello eventualmente ottenibile con la sentenza di merito;
5. non si ravvisano, allo stato e sempre avuto riguardo alla presente fase, elementi che rendano necessario disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente, nonché alla Procura regionale della Corte dei Conti;
Ritenuto, per tutte le suesposte ragioni, che l’istanza in esame vada respinta;
Ritenuto, altresì, che le spese del presente incidente possano essere compensate in considerazione della peculiarità del caso in esame;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’istanza di esecuzione dell’ordinanza n. 4565 del 16 settembre 2022 (r.g.n. 6796/2022).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO