Sentenza breve 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 07/04/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00651/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2025, proposto da
LI DA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pasquale Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Spezzano Albanese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull'istanza della ricorrente di accesso ai documenti amministrativi con conseguente ordine al Comune di Spezzano Albanese all'ostensione documentale richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 il dott. VO OR come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto;
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., in materia di “accesso” documentale, il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
- con rituale ricorso ex art. 116 cit. a questo Tribunale, la sig.ra LI DA lamentava l’inerzia che il Comune di Spezzano Albanese aveva opposto a sua istanza di accesso documentale del 21 maggio 2025, tesa a prendere visione e ottenere copia: a) dei mandati di pagamento della retribuzione di risultato riferiti agli anni dal 2017 a seguire, come richiamati in precedente PEC del 16 aprile 2024; b) delle determinazioni assunte dal Responsabile del settore economico finanziario a seguito della trasmissione delle schede di valutazione per gli anni dal 2014 al 2017;
- la ricorrente fondava la sua richiesta avendo svolto servizio alle dipendenze del Comune di Spezzano Albanese, inquadrata nella cat. D con attribuzione della Posizione Organizzativa del Settore 4 – Area socio-culturale, titolare della Posizione Organizzativa del Settore 4 – Area Socio Culturale dal 2009 alla data di collocamento a riposo avvenuto con decorrenza 1 marzo 2021; per tale periodo di riferimento non le era stata erogata la “retribuzione di risultato”, di cui all’art. 10, comma 3, del CCNL di settore del 31.3.1999;
- ciò perché, a seguito di diffida della ricorrente del 16 aprile 2024, il Comune precisava di aver predisposto il mandato di pagamento riferito agli anni dal 2017 a seguire e per gli anni pregressi dal 2014 al 2017 di aver predisposto le schede di valutazione sottoposte al vaglio del Responsabile del settore economico finanziario per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
- a tale preannuncio, però, non seguivano altri riscontri e la ricorrente proponeva la presente causa di accesso, ex art. 116 cit., ritenendo la presenza di tutti i presupposti di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/90, al fine di attivare - eventualmente – un procedimento sommario di ingiunzione per il quale è indispensabile il mandato di pagamento, in modo che il credito vantato dalla lavoratrice abbia natura di credito, certo, liquido ed esigibile, necessario per l’emissione del decreto ingiuntivo;
- il Comune di Spezzano Albanese, pur ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio e, alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. adottato alla suddetta camera di consiglio può considerarsi superato dalla delibazione collegiale in camera di consiglio, in cui è emersa la tempestività dell’azione;
- premesso ciò, il ricorso è fondato, in quanto la posizione della ricorrente è legittimata dalla sua condizione di ex dipendente in quiescenza, interessata dalla elargizione di un pregresso credito di lavoro, peraltro prospettato dalla stessa amministrazione locale;
- in materia di accesso difensivo, giova premettere che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990 dispone che: " Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ".
In proposito, devono essere richiamati i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze 25 settembre 2020, n. 19, 20 e 21, come efficacemente sintetizzati con la sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato 3 novembre 2022, n. 9588, segnatamente rilevando che <<l'Adunanza plenaria ha precisato che l'accesso difensivo è consentito, qualora la parte dimostri:
a) la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento in presenza di un "nesso di strumentalità" tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica "finale", da accertare mediante un giudizio prognostico ex ante, nel senso che il documento richiesto è stimato necessario ad acquisire elementi di prova in ordine ai fatti - principali e secondari - integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica "finale" controversa e delle pretese astrattamente azionabili in giudizio; in relazione a tale condizione l'Adunanza plenaria ha ulteriormente aggiunto che:
a1) è richiesto che la situazione soggettiva "finale", direttamente riferibile al richiedente, sia "concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti", per essere in corso una "crisi di cooperazione", quanto meno da pretesa contestata, non essendo sufficiente un'incertezza meramente ipotetica e subiettiva, anche se non sia ancora pendente un processo in sede giurisdizionale;
a2) al fine di verificare la corrispondenza tra la situazione (sostanziale) giuridicamente tutelata ed i fatti (principali e secondari) cui la stessa fattispecie si compone, l'interprete è tenuto a operare, "in termini di pratica sussunzione", il raffronto tra la fattispecie concreta di cui la parte domanda tutela in giudizio e l'astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale;
a3) il giudizio sull'interesse legittimante è ancorato inoltre ai canoni della "immediatezza", "concretezza" e "attualità" (ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) l. n. 241 del 1990);
che, inoltre, l'istante dimostri:
b) la corrispondenza, mediante la quale è circoscritto l'interesse all'accesso agli atti solo ad una situazione giuridicamente tutelata;
c) il collegamento, nel senso che il legislatore richiede non solo che la situazione legittimante l'accesso sia corrispondente al contenuto di un astratto paradigma legale, ma sia anche collegata al documento in modo da evidenziare in maniera diretta ed univoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento, "e per l'ottenimento del quale l'accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite";
- tanto premesso, nel caso in esame l'istante ha congruamente rappresentato l'interesse difensivo, immediato, concreto e attuale, astrattamente corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, che la stessa interessata intende curare, e strumentalmente collegata, in maniera diretta e univoca, ai documenti richiesti, come già evidenziato nell'istanza del 16 aprile 2024 sopra richiamata;
- pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo del Comune di Spezzano Albanese di ostendere la documentazione oggetto dell’istanza di accesso del 21 maggio 2025, fatta salva la eventuale dichiarazione di inesistenza di parte o di tutta la documentazione, resa dal responsabile dirigente dell’Ufficio, con spiegazione del motivo per cui tale motivazione è inesistente;
- le spese seguono la soccombenza del Comune e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 116 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Spezzano Albanese a ostendere la documentazione oggetto dell’istanza di accesso di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, fatta salva la eventuale dichiarazione di inesistenza di parte o di tutta la documentazione, resa nel medesimo termine dal responsabile dirigente dell’Ufficio, con spiegazione del motivo per cui tale motivazione è inesistente.
Condanna il Comune di Spezzano Albanese al pagamento delle spese in lite, in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO OR |
IL SEGRETARIO