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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 aprile
2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2481/2024, assunta in decisione il 4.4.2025, vertente tra:
(1/3/1948 - C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. ti Lento Parte_1 C.F._1
Franco e Crocefissa Daniela Arfuso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in
Reggio Calabria, alla via Madonna delle Nevi 2 Palazzo Aton “CEDIR”, giusta procura in atti
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1 dagli Avv.ti Dario Adornato, Angela Laganà, Valeria Grandizio ed elettivamente domiciliato in CP_ Reggio Calabria, Via Calabria 82, Sede
Con ricorso dell'8.6.2023 (RGN 2796/2023), il Sig. , proponeva ATP ex art.445 bis, Parte_1
c.p.c., volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, Legge 104/92, fin dalla data di presentazione della domanda, o dalla data ritenuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU, conferita alla Dott.ssa , la quale, Persona_1 depositata la relazione, riconosceva in capo al ricorrente le condizioni legittimanti l'attribuzione del solo beneficio dell'indennità di accompagnamento, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, rectius 28/6/2022.
Nello specifico il CTU, dopo aver argomentato che il era affetto da “diabete insulino Pt_1 dipendente scompensato con complicazioni angiopatiche, cardiopatia ipertensica poliartrosi distrettuale,gonartrosi, BPCO con ossigenoterapia,psoriasi diffusa”, concludeva deducendo che il ricorrente “risulta invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età con diritto di indennità di accompagnamento fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa 28/06/2022 e senza diritto all'handicap in situazione di gravità ex art 3 comma 3 legge 104/92”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del sig. il Pt_1 presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., evidenziando che la perizia non può essere condivisa in quanto “l'ausiliario ha errato nel non riconoscere il beneficio richiesto considerata l'obiettività clinica e le gravi patologie accertate che determinano una condizione di disautonomia e necessità di assistenza continua e permanente essendo lo stesso impossibilitato a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (…)Le conclusioni riportate in perizia risultano contraddittorie poiché lo status di handicap in situazioni di gravità è, per tabulas, una condizione accertata in caso di riduzione dell'autonomia della persona, condizione per la quale si rende inoltre necessaria un'assistenza continuativa e permanente per lo svolgimento degli atti della quotidianità equivalente a quella accertata in sede di operazioni peritali in capo al ricorrente”.
Il CTU, a detta di parte ricorrente, non avrebbe specificatamente tenuto conto della documentazione allegata al ricorso in quanto dalla stesse emergeva che “il quadro pluripatologico patito dal ricorrente è fortemente compromesso da numerose patologie che investono i diversi apparati caratterizzati da un livello di gravità e cronicizzazione tale che non possono essere suscettibili di miglioramento”, e concludeva ribadendo che “le conclusioni del CTU, dott.ssa , pertanto, Per_1 risultano gravemente penalizzanti per un soggetto affetto da affezioni che lo privano della possibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e che integrano il riconoscimento dei benefici richiesti”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari, eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 della domanda e, “in merito requisito sanitario, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio conclude l'elaborato peritale come in atti. Si condivide la valutazione medico-legale del ctu.”
All' udienza del 27.9.2024, all'esito della discussione orale, e dell'esame della CTU, questo Giudicante disponeva “il richiamo della dott.ssa che viene anche su Persona_2 CP_2 questo fascicolo, affinche' la stessa chiarisca le valutazioni mediche che l'hanno condotta a non ritenere sussistente in capo al ricorrente l'handicap con connotazione di gravita'.
All'udienza del 17 gennaio 2025, parte ricorrente rilevava a verbale la volontà di rinunciare alla domanda oggetto del giudizio di opposizione NRG 2481/2024, rectius domanda relativa all'accertamento dei presupposti sanitari di cui all'art. 3, comma 3, L 104/92.
Contestualmente, pertanto, questo Giudicante “preso atto della rinuncia formulata dalla parte ricorrente/opponente relativa all'handicap in connotazione di gravita', ritenuto che l'odierno giudizio riguardava sotto il profilo del merito proprio l'accertamento dell'handicap in connotazione di gravita'e a tal fine il ctu era stato richiamato, revoca il ctu nominato dott.ssa ”. Persona_2
Alla luce della rinuncia formulata in corso di causa da parte ricorrente in merito alla domanda di accertamento dell'handicap in condizioni di gravità, con conseguente venire meno in capo al Sig.
, dell'interesse alla pretesa sostanziale, viene dichiarata la cessazione della materia Parte_1 del contendere.
Sussistono, tuttavia, in capo al Sig. , i requisiti sanitari di cui all'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal 28 giugno 2022 (data della domanda amministrativa), per come già accertato in fase di ATPO, Nrg 2796/2023, dalla Dott.ssa , e conseguente Persona_1 suo accertamento.
Stante l'andamento del giudizio, preso atto della rinuncia alla domanda in corso di causa in fase di opposizione ad ATPO, ritenuto il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, le spese dell'intero giudizio vengono compensate fra le parti nella misura di ¼, con condanna CP_ dell' alla rifusione del residuo che si liquida in € 1.050,00, oltre spese generali, Cpa e Iva, da distrarsi in favore degli avv.ti Lento Franco e Crocefissa Daniela Arfuso ex art. 93 c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale. CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere con specifico riferimento alla domanda di handicap in condizione di gravità, ex art 3, comma 3, l. 104/1992;
- nel residuo merito, accerta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario Parte_1 di cui all'indennità di accompagnamento con decorrenza 28.6.2022, come da risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, Dott.ssa ; Persona_1
CP_
- compensa fra le parti, nella misura di ¼ le spese dell'intero giudizio, e condanna l' alla rifusione delle spese processuali residue che si liquidano in € 1.050,00 oltre spese generali, Cpa e Iva, da distrarsi in favore degli avv.ti Lento Franco e Crocefissa Daniela Arfuso, ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore della CP_1
Dott.ssa , come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 4.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4 aprile
2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2481/2024, assunta in decisione il 4.4.2025, vertente tra:
(1/3/1948 - C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. ti Lento Parte_1 C.F._1
Franco e Crocefissa Daniela Arfuso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in
Reggio Calabria, alla via Madonna delle Nevi 2 Palazzo Aton “CEDIR”, giusta procura in atti
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1 dagli Avv.ti Dario Adornato, Angela Laganà, Valeria Grandizio ed elettivamente domiciliato in CP_ Reggio Calabria, Via Calabria 82, Sede
Con ricorso dell'8.6.2023 (RGN 2796/2023), il Sig. , proponeva ATP ex art.445 bis, Parte_1
c.p.c., volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, Legge 104/92, fin dalla data di presentazione della domanda, o dalla data ritenuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU, conferita alla Dott.ssa , la quale, Persona_1 depositata la relazione, riconosceva in capo al ricorrente le condizioni legittimanti l'attribuzione del solo beneficio dell'indennità di accompagnamento, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, rectius 28/6/2022.
Nello specifico il CTU, dopo aver argomentato che il era affetto da “diabete insulino Pt_1 dipendente scompensato con complicazioni angiopatiche, cardiopatia ipertensica poliartrosi distrettuale,gonartrosi, BPCO con ossigenoterapia,psoriasi diffusa”, concludeva deducendo che il ricorrente “risulta invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età con diritto di indennità di accompagnamento fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa 28/06/2022 e senza diritto all'handicap in situazione di gravità ex art 3 comma 3 legge 104/92”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del sig. il Pt_1 presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., evidenziando che la perizia non può essere condivisa in quanto “l'ausiliario ha errato nel non riconoscere il beneficio richiesto considerata l'obiettività clinica e le gravi patologie accertate che determinano una condizione di disautonomia e necessità di assistenza continua e permanente essendo lo stesso impossibilitato a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (…)Le conclusioni riportate in perizia risultano contraddittorie poiché lo status di handicap in situazioni di gravità è, per tabulas, una condizione accertata in caso di riduzione dell'autonomia della persona, condizione per la quale si rende inoltre necessaria un'assistenza continuativa e permanente per lo svolgimento degli atti della quotidianità equivalente a quella accertata in sede di operazioni peritali in capo al ricorrente”.
Il CTU, a detta di parte ricorrente, non avrebbe specificatamente tenuto conto della documentazione allegata al ricorso in quanto dalla stesse emergeva che “il quadro pluripatologico patito dal ricorrente è fortemente compromesso da numerose patologie che investono i diversi apparati caratterizzati da un livello di gravità e cronicizzazione tale che non possono essere suscettibili di miglioramento”, e concludeva ribadendo che “le conclusioni del CTU, dott.ssa , pertanto, Per_1 risultano gravemente penalizzanti per un soggetto affetto da affezioni che lo privano della possibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e che integrano il riconoscimento dei benefici richiesti”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari, eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 della domanda e, “in merito requisito sanitario, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio conclude l'elaborato peritale come in atti. Si condivide la valutazione medico-legale del ctu.”
All' udienza del 27.9.2024, all'esito della discussione orale, e dell'esame della CTU, questo Giudicante disponeva “il richiamo della dott.ssa che viene anche su Persona_2 CP_2 questo fascicolo, affinche' la stessa chiarisca le valutazioni mediche che l'hanno condotta a non ritenere sussistente in capo al ricorrente l'handicap con connotazione di gravita'.
All'udienza del 17 gennaio 2025, parte ricorrente rilevava a verbale la volontà di rinunciare alla domanda oggetto del giudizio di opposizione NRG 2481/2024, rectius domanda relativa all'accertamento dei presupposti sanitari di cui all'art. 3, comma 3, L 104/92.
Contestualmente, pertanto, questo Giudicante “preso atto della rinuncia formulata dalla parte ricorrente/opponente relativa all'handicap in connotazione di gravita', ritenuto che l'odierno giudizio riguardava sotto il profilo del merito proprio l'accertamento dell'handicap in connotazione di gravita'e a tal fine il ctu era stato richiamato, revoca il ctu nominato dott.ssa ”. Persona_2
Alla luce della rinuncia formulata in corso di causa da parte ricorrente in merito alla domanda di accertamento dell'handicap in condizioni di gravità, con conseguente venire meno in capo al Sig.
, dell'interesse alla pretesa sostanziale, viene dichiarata la cessazione della materia Parte_1 del contendere.
Sussistono, tuttavia, in capo al Sig. , i requisiti sanitari di cui all'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal 28 giugno 2022 (data della domanda amministrativa), per come già accertato in fase di ATPO, Nrg 2796/2023, dalla Dott.ssa , e conseguente Persona_1 suo accertamento.
Stante l'andamento del giudizio, preso atto della rinuncia alla domanda in corso di causa in fase di opposizione ad ATPO, ritenuto il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, le spese dell'intero giudizio vengono compensate fra le parti nella misura di ¼, con condanna CP_ dell' alla rifusione del residuo che si liquida in € 1.050,00, oltre spese generali, Cpa e Iva, da distrarsi in favore degli avv.ti Lento Franco e Crocefissa Daniela Arfuso ex art. 93 c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale. CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere con specifico riferimento alla domanda di handicap in condizione di gravità, ex art 3, comma 3, l. 104/1992;
- nel residuo merito, accerta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario Parte_1 di cui all'indennità di accompagnamento con decorrenza 28.6.2022, come da risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, Dott.ssa ; Persona_1
CP_
- compensa fra le parti, nella misura di ¼ le spese dell'intero giudizio, e condanna l' alla rifusione delle spese processuali residue che si liquidano in € 1.050,00 oltre spese generali, Cpa e Iva, da distrarsi in favore degli avv.ti Lento Franco e Crocefissa Daniela Arfuso, ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore della CP_1
Dott.ssa , come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 4.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino