Articolo 123 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 97Articolo 96
Versione
16 settembre 2003
Art. 123. Sperimentazione 1. E' consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validita' massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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