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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 9/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3634 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
Parte_1
[...]
Avv. Maio Valerio Avv. Beretta Giovanni Ricorrente in riassunzione
CP_1
Avv. Maio Valerio Avv. Beretta Giovanni
Ricorrente in riassunzione
E
CP_2
Convenuto in riassunzione non costituito ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
1 Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 26138/2024, pubblicata il 7 ottobre 2024 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con sentenza 30 settembre 2019, la Corte d'appello di Roma ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° settembre
2004 al 30 giugno 2009 tra e CP_2 Controparte_3
e con diritto del
[...] Controparte_4 lavoratore all'inquadramento al IV Livello del CCNL Terziario e ha condannato in solido le datrici e il segretario al pagamento, in suo favore a titolo di CP_1 differenze retributive e T.F.R., della somma di € 98.828,61 oltre accessori di legge, così riformando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande del lavoratore volte ad ottenere la condanna solidale di Controparte_3
e del al pagamento, in proprio favore, della
[...] Controparte_5 somma di € 120.080,25 per competenze maturate previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il da un lato e, dall'altro, CP_2 Controparte_3
e , all'epoca dei fatti segretario di detta Federazione.
[...] CP_1
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, la Controparte_3
e il proponevano ricorso per Cassazione. CP_1
Riuniti i giudizi e qualificato il ricorso del quale incidentale, la Suprema CP_1
Corte in accoglimento delle domande dei ricorrenti, accoglieva i primi tre motivi del ricorso principale, dichiarava assorbiti gli altri;
cassava la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Dichiarava compensate le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità. La Corte in sintesi accerta la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 228 c.p.c., avendo la Corte territoriale qualificato come libero (al primo capoverso di pg.
5 della sentenza), anziché formale come assunto dal Tribunale all'udienza del 4 dicembre 2012 (secondo la risultanza de relativo verbale prodotto in allegato al ricorso, a pgg. 78 e 79), l'interrogatorio del erroneamente attribuendo “nessuna CP_2 rilevanza” alle conseguenze confessorie tratte dal Tribunale dalle dichiarazioni rese dal ricorrente. Ribadisce che costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della
2 subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale. Prosegue la Corte ricordando che in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari. Afferma che nel caso di specie la prova della subordinazione è completamente mancata, non soltanto per le dichiarazioni confessorie a sé sfavorevoli dell'interrogatorio formale reso da ma anche CP_2 per la mancata prova testimoniale della subordinazione
Riassumono tempestivamente, con ricorso depositato il 30.12.2024,
[...]
e per sentir dichiarare, nei Controparte_3 CP_1 termini e per la ragioni risultanti dall'ordinanza n. 26138 del 2024 della Suprema Corte che ha disposto il rinvio: a) che tra la il signor e CP_3 CP_1 [...] non è mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
b) che di conseguenza il CP_2 non ha alcun diritto alle retribuzioni pretese. CP_2
Per i ricorrenti la fondatezza delle domande discende dalla applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte contenuti nell'ordinanza resa nel giudizio oggi riassunto. La Suprema Corte, con l'ordinanza che ha disposto il rinvio, ha stabilito che le confessioni, rese in sede di interrogatorio formale, dal sono vincolanti ai sensi CP_2 dell'art.228 Cod. Proc. Civ. Da tali dichiarazioni il Tribunale di Roma aveva correttamente tratto il convincimento che se pure il avesse reso qualche CP_2 prestazione a favore della si sarebbe trattato soltanto di “attività resa da CP_3 simpatizzante-attivista pur non iscritto” e non di lavoro subordinato. I ricorrenti evidenziano anche che la Suprema Corte, con l'ordinanza che ha disposto il rinvio, ha affermato: “nel caso di specie…. la prova della subordinazione è completamente mancata” (cfr. punto 4.1 dei considerata). Pertanto concludono per il rigetto dell'avverso ricorso iniziale riepilogando quanto segue: a) non è risultato che il fosse assoggettato ad un qualsiasi potere CP_2 direttivo, nemmeno attenuato, della;
Controparte_3
b) non è nemmeno risultato esistesse uno di quegli indici sintomatici che fanno presumere l'esistenza di una subordinazione;
c) non sono stati dimostrati né il rispetto di un rigoroso orario di lavoro, né lo stabile inserimento nell'organizzazione della Federazione e, a maggior ragione, non è stato dimostrato che quest'ultima abbia proficuamente utilizzato l'attività del CP_2
Nonostante la regolarità della notifica parte convenuta non si costituiva nel presente grado. Non è meritevole di accoglimento la domanda originariamente proposta dal volta da un lato all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro CP_2 subordinato a tempo indeterminato dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2009, con diritto
3 del lavoratore all'inquadramento al IV Livello del CCNL Terziario e dall'altro alla condanna in solido della e del segretario al Controparte_3 CP_1 pagamento delle differenze retributive e del T.F.R Quanto alla valenza dell'interrogatorio del assunto dal Giudice di prime CP_2 cure all'udienza del 4 dicembre 2012 l'ordinanza rescindente ha ritenuto sussistente la denunciata violazione dell'art. 228 c.p.c., avendo la Corte d'Appello qualificato come libero anziché formale (come invece risultava chiaramente dal relativo verbale di udienza) il suddetto interrogatorio, così erroneamente attribuendo “nessuna rilevanza” alle conseguenze confessorie tratte dal Tribunale dalle dichiarazioni rese con esso dal ricorrente. Cio' posto, in ordine alla sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione, occorre rammentare che per costante giurisprudenza di legittimità è requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che si estrinseca dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da parametrarsi alla specificità delle mansioni svolte. Venendo alla concretezza del caso in esame, si osserva che la stessa ordinanza rescindente ha statuito che:
- la prova della subordinazione è completamente mancata, non soltanto per le dichiarazioni confessorie a sé sfavorevoli dell'interrogatorio formale reso da
[...]
ma “neppure essendo risultata, neppure implicitamente né indirettamente, da CP_2 alcuna delle dichiarazioni testimoniali assunte, sia riportate in sentenza (all'ultimo capoverso di pg. 6, fino al 30° alinea di pg. 7 della sentenza), sia debitamente trascritte nella loro integralità (verbali di udienza davanti alla Corte d'appello del 23 ottobre 2017 e del 29 ottobre 2018, in allegato rispettivamente da pg. 108 a pg. 114 e da pg. 117 a pg.122 del ricorso)”;
- “nessuno dei testi escussi è stato, infatti, in grado neppure di riferire quale ruolo il predetto rivestisse, né che cosa in concreto facesse;
sicché, palesemente non si configura l'indice sintomatico sussidiario del coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo aziendale e del relativo suo inserimento in esso. Tutti hanno semplicemente dato atto della continuità di presenza di senza nulla CP_2 dichiarare in ordine all'esercizio del potere direttivo su di lui da parte di CP_1
(sebbene il primo stesse “lì per volontà del segretario regionale ”, come riferito dal CP_1 teste così al quinto e sesto alinea dell'ultimo capoverso di pg. 6 della Testimone_1 sentenza), anzi esplicitamente negato dall'unica teste che ha riferito Testimone_2 sulla circostanza (“Non ricordo di aver visto il sig. dare disposizioni al Sig. CP_1
… ”), addetta alla segreteria ed occupante la medesima stanza di , CP_2 CP_1 che non ne aveva una propria (così ai primi sei alinea di pg. 119 del ricorso)”.
- la Corte capitolina ha erroneamente invertito l'onere probatorio: in totale assenza della positiva dimostrazione, a carico di della natura subordinata CP_2
4 della prestazione di attività resa, essa ha accertato l'esistenza di un rapporto lavorativo subordinato tra le parti per non avere la parte datoriale assolto l'onere, indubbiamente a suo carico, di gratuità della prestazione lavorativa (al primo capoverso di pg. 8 della sentenza), sull'esatto rilievo della sua presunzione di onerosità (al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) – posto che ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova - da fornirsi da colui che contesti l'onerosità - che la stessa sia caratterizzata da gratuità (Cass. 3 dicembre 1986, n. 7158; Cass. 28 marzo 2017, n. 7925; Cass. 28 marzo 2018, n. 7703) – ma rilevante soltanto quando una tale presunzione sia radicabile su una prestazione lavorativa di natura subordinata, qui indimostrata. Questa Corte non puo' che concordare con le statuizioni della Corte rescindente, con riferimento, in primo luogo, al fatto che anche all'esito della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio di secondo grado non è stata raggiunta la prova della sottoposizione del ad alcun tipo di eterodirezione datoriale da parte del o CP_2 CP_1 di altri preposti. Anzi, ancor piu' a monte, nessuno dei testi ha chiaramente riferito in ordine alle mansioni concretamente svolte e quindi al concreto inserimento della prestazione lavorativa in oggetto nel contesto organizzativo datoriale. Al piu' i testi si sono limitati a confermare la continuità della presenza del ma nessuno ha confermato la CP_2 sussistenza di un vincolo di presenza o di osservanza di un orario lavorativo. A cio' si aggiunga, come sottolineato dalla S.C., che in sede di interrogatorio formale (e non già libero) assunto nel corso del giudizio di primo grado (con conseguente pieno valore confessorio, come da Cass. 5725/2019) il ha ammesso che la CP_2 Contr proposta di entrare in era stata avanzata dal nipote e dalla signora Parte_2
; che il si rese disponibile ad un suo ingresso parlandogli di “tirocinio”; che
[...] CP_1 non fu preso alcun accordo in merito ad una retribuzione;
che in effetti prestò per anni la propria opera senza essere mai retribuito e che ebbe occasione di partecipare a delle riunioni delle organizzazioni sindacali in qualità di attivista.
Occorre anche valutare il fatto, correttamente sottolineato dal giudice di primo grado, che il ricorrente ha riferito di aver interrotto la prestazione a seguito della morte del padre per circa 5 mesi per dedicarsi agli affetti familiari e non ha contestualmente dedotto di aver dovuto in qualche modo giustificare la propria assenza. In conclusione, l'originario ricorso proposto dal non appare meritevole di CP_2 accoglimento. Attesa la compensazione delle spese del grado di appello e cassazione e rilevata la particolarità della fattispecie compensa le spese del primo grado di giudizio. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, rigetta l'originario ricorso proposto da;
CP_2
5 condanna alla refusione delle spese del presente giudizio che CP_2 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge e compensa le spese delle restanti fasi del giudizio. Roma, 9/10/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
6
All'udienza del 9/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3634 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
Parte_1
[...]
Avv. Maio Valerio Avv. Beretta Giovanni Ricorrente in riassunzione
CP_1
Avv. Maio Valerio Avv. Beretta Giovanni
Ricorrente in riassunzione
E
CP_2
Convenuto in riassunzione non costituito ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
1 Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 26138/2024, pubblicata il 7 ottobre 2024 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con sentenza 30 settembre 2019, la Corte d'appello di Roma ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° settembre
2004 al 30 giugno 2009 tra e CP_2 Controparte_3
e con diritto del
[...] Controparte_4 lavoratore all'inquadramento al IV Livello del CCNL Terziario e ha condannato in solido le datrici e il segretario al pagamento, in suo favore a titolo di CP_1 differenze retributive e T.F.R., della somma di € 98.828,61 oltre accessori di legge, così riformando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande del lavoratore volte ad ottenere la condanna solidale di Controparte_3
e del al pagamento, in proprio favore, della
[...] Controparte_5 somma di € 120.080,25 per competenze maturate previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il da un lato e, dall'altro, CP_2 Controparte_3
e , all'epoca dei fatti segretario di detta Federazione.
[...] CP_1
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, la Controparte_3
e il proponevano ricorso per Cassazione. CP_1
Riuniti i giudizi e qualificato il ricorso del quale incidentale, la Suprema CP_1
Corte in accoglimento delle domande dei ricorrenti, accoglieva i primi tre motivi del ricorso principale, dichiarava assorbiti gli altri;
cassava la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Dichiarava compensate le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità. La Corte in sintesi accerta la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 228 c.p.c., avendo la Corte territoriale qualificato come libero (al primo capoverso di pg.
5 della sentenza), anziché formale come assunto dal Tribunale all'udienza del 4 dicembre 2012 (secondo la risultanza de relativo verbale prodotto in allegato al ricorso, a pgg. 78 e 79), l'interrogatorio del erroneamente attribuendo “nessuna CP_2 rilevanza” alle conseguenze confessorie tratte dal Tribunale dalle dichiarazioni rese dal ricorrente. Ribadisce che costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della
2 subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale. Prosegue la Corte ricordando che in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento del lavoratore a tali direttive si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto;
sicché, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari. Afferma che nel caso di specie la prova della subordinazione è completamente mancata, non soltanto per le dichiarazioni confessorie a sé sfavorevoli dell'interrogatorio formale reso da ma anche CP_2 per la mancata prova testimoniale della subordinazione
Riassumono tempestivamente, con ricorso depositato il 30.12.2024,
[...]
e per sentir dichiarare, nei Controparte_3 CP_1 termini e per la ragioni risultanti dall'ordinanza n. 26138 del 2024 della Suprema Corte che ha disposto il rinvio: a) che tra la il signor e CP_3 CP_1 [...] non è mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
b) che di conseguenza il CP_2 non ha alcun diritto alle retribuzioni pretese. CP_2
Per i ricorrenti la fondatezza delle domande discende dalla applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte contenuti nell'ordinanza resa nel giudizio oggi riassunto. La Suprema Corte, con l'ordinanza che ha disposto il rinvio, ha stabilito che le confessioni, rese in sede di interrogatorio formale, dal sono vincolanti ai sensi CP_2 dell'art.228 Cod. Proc. Civ. Da tali dichiarazioni il Tribunale di Roma aveva correttamente tratto il convincimento che se pure il avesse reso qualche CP_2 prestazione a favore della si sarebbe trattato soltanto di “attività resa da CP_3 simpatizzante-attivista pur non iscritto” e non di lavoro subordinato. I ricorrenti evidenziano anche che la Suprema Corte, con l'ordinanza che ha disposto il rinvio, ha affermato: “nel caso di specie…. la prova della subordinazione è completamente mancata” (cfr. punto 4.1 dei considerata). Pertanto concludono per il rigetto dell'avverso ricorso iniziale riepilogando quanto segue: a) non è risultato che il fosse assoggettato ad un qualsiasi potere CP_2 direttivo, nemmeno attenuato, della;
Controparte_3
b) non è nemmeno risultato esistesse uno di quegli indici sintomatici che fanno presumere l'esistenza di una subordinazione;
c) non sono stati dimostrati né il rispetto di un rigoroso orario di lavoro, né lo stabile inserimento nell'organizzazione della Federazione e, a maggior ragione, non è stato dimostrato che quest'ultima abbia proficuamente utilizzato l'attività del CP_2
Nonostante la regolarità della notifica parte convenuta non si costituiva nel presente grado. Non è meritevole di accoglimento la domanda originariamente proposta dal volta da un lato all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro CP_2 subordinato a tempo indeterminato dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2009, con diritto
3 del lavoratore all'inquadramento al IV Livello del CCNL Terziario e dall'altro alla condanna in solido della e del segretario al Controparte_3 CP_1 pagamento delle differenze retributive e del T.F.R Quanto alla valenza dell'interrogatorio del assunto dal Giudice di prime CP_2 cure all'udienza del 4 dicembre 2012 l'ordinanza rescindente ha ritenuto sussistente la denunciata violazione dell'art. 228 c.p.c., avendo la Corte d'Appello qualificato come libero anziché formale (come invece risultava chiaramente dal relativo verbale di udienza) il suddetto interrogatorio, così erroneamente attribuendo “nessuna rilevanza” alle conseguenze confessorie tratte dal Tribunale dalle dichiarazioni rese con esso dal ricorrente. Cio' posto, in ordine alla sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione, occorre rammentare che per costante giurisprudenza di legittimità è requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che si estrinseca dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da parametrarsi alla specificità delle mansioni svolte. Venendo alla concretezza del caso in esame, si osserva che la stessa ordinanza rescindente ha statuito che:
- la prova della subordinazione è completamente mancata, non soltanto per le dichiarazioni confessorie a sé sfavorevoli dell'interrogatorio formale reso da
[...]
ma “neppure essendo risultata, neppure implicitamente né indirettamente, da CP_2 alcuna delle dichiarazioni testimoniali assunte, sia riportate in sentenza (all'ultimo capoverso di pg. 6, fino al 30° alinea di pg. 7 della sentenza), sia debitamente trascritte nella loro integralità (verbali di udienza davanti alla Corte d'appello del 23 ottobre 2017 e del 29 ottobre 2018, in allegato rispettivamente da pg. 108 a pg. 114 e da pg. 117 a pg.122 del ricorso)”;
- “nessuno dei testi escussi è stato, infatti, in grado neppure di riferire quale ruolo il predetto rivestisse, né che cosa in concreto facesse;
sicché, palesemente non si configura l'indice sintomatico sussidiario del coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo aziendale e del relativo suo inserimento in esso. Tutti hanno semplicemente dato atto della continuità di presenza di senza nulla CP_2 dichiarare in ordine all'esercizio del potere direttivo su di lui da parte di CP_1
(sebbene il primo stesse “lì per volontà del segretario regionale ”, come riferito dal CP_1 teste così al quinto e sesto alinea dell'ultimo capoverso di pg. 6 della Testimone_1 sentenza), anzi esplicitamente negato dall'unica teste che ha riferito Testimone_2 sulla circostanza (“Non ricordo di aver visto il sig. dare disposizioni al Sig. CP_1
… ”), addetta alla segreteria ed occupante la medesima stanza di , CP_2 CP_1 che non ne aveva una propria (così ai primi sei alinea di pg. 119 del ricorso)”.
- la Corte capitolina ha erroneamente invertito l'onere probatorio: in totale assenza della positiva dimostrazione, a carico di della natura subordinata CP_2
4 della prestazione di attività resa, essa ha accertato l'esistenza di un rapporto lavorativo subordinato tra le parti per non avere la parte datoriale assolto l'onere, indubbiamente a suo carico, di gratuità della prestazione lavorativa (al primo capoverso di pg. 8 della sentenza), sull'esatto rilievo della sua presunzione di onerosità (al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) – posto che ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova - da fornirsi da colui che contesti l'onerosità - che la stessa sia caratterizzata da gratuità (Cass. 3 dicembre 1986, n. 7158; Cass. 28 marzo 2017, n. 7925; Cass. 28 marzo 2018, n. 7703) – ma rilevante soltanto quando una tale presunzione sia radicabile su una prestazione lavorativa di natura subordinata, qui indimostrata. Questa Corte non puo' che concordare con le statuizioni della Corte rescindente, con riferimento, in primo luogo, al fatto che anche all'esito della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio di secondo grado non è stata raggiunta la prova della sottoposizione del ad alcun tipo di eterodirezione datoriale da parte del o CP_2 CP_1 di altri preposti. Anzi, ancor piu' a monte, nessuno dei testi ha chiaramente riferito in ordine alle mansioni concretamente svolte e quindi al concreto inserimento della prestazione lavorativa in oggetto nel contesto organizzativo datoriale. Al piu' i testi si sono limitati a confermare la continuità della presenza del ma nessuno ha confermato la CP_2 sussistenza di un vincolo di presenza o di osservanza di un orario lavorativo. A cio' si aggiunga, come sottolineato dalla S.C., che in sede di interrogatorio formale (e non già libero) assunto nel corso del giudizio di primo grado (con conseguente pieno valore confessorio, come da Cass. 5725/2019) il ha ammesso che la CP_2 Contr proposta di entrare in era stata avanzata dal nipote e dalla signora Parte_2
; che il si rese disponibile ad un suo ingresso parlandogli di “tirocinio”; che
[...] CP_1 non fu preso alcun accordo in merito ad una retribuzione;
che in effetti prestò per anni la propria opera senza essere mai retribuito e che ebbe occasione di partecipare a delle riunioni delle organizzazioni sindacali in qualità di attivista.
Occorre anche valutare il fatto, correttamente sottolineato dal giudice di primo grado, che il ricorrente ha riferito di aver interrotto la prestazione a seguito della morte del padre per circa 5 mesi per dedicarsi agli affetti familiari e non ha contestualmente dedotto di aver dovuto in qualche modo giustificare la propria assenza. In conclusione, l'originario ricorso proposto dal non appare meritevole di CP_2 accoglimento. Attesa la compensazione delle spese del grado di appello e cassazione e rilevata la particolarità della fattispecie compensa le spese del primo grado di giudizio. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, rigetta l'originario ricorso proposto da;
CP_2
5 condanna alla refusione delle spese del presente giudizio che CP_2 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge e compensa le spese delle restanti fasi del giudizio. Roma, 9/10/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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