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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 4936/2019 RG;
tra
( c.f. ), ( c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( c.f. , ( c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), ( c.f. ) C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappr.ti e dif. dall'avv. De Stradis Piero;
attori contro
( c.f. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappr. e dif. dall'avv. Massari Guido;
convenuto
Oggetto: risarcimento danni per morte da sinistro stradale ( artt. 2043 – 2051 c.c. ); precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 26.10.2023;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica a norma dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009, omettendo lo svolgimento del processo.
, , e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 congiunti di , hanno adito questo Tribunale al fine di sentire condannare il Persona_1 CP_1
al risarcimento dei danni patrimoniali ( segnatamente da lucro cessante, da maggior danno e Controparte_1 per danni al veicolo ) e non patrimoniali ( derivanti da perdita del rapporto parentale ) subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 31.05.2017, alle ore 18:30 circa, in via Torchiarolo - S. Pietro V.co ( Br ), nei pressi del Calvario, nel quale decedeva quale conducente dell'autovettura Volswagen Persona_1
Golf tg. BR253LE di proprietà del , a causa di un impatto tra il veicolo e un albero sito a Parte_1 margine destro del senso di marcia della carreggiata, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per responsabilità esclusiva del Controparte_2 quale responsabile dell'omissione dell'obbligo di vigilanza e manutenzione del tratto di strada teatro del sinistro;
2) per l'effetto, previa applicazione dei criteri di quantificazione del Tribunale di Milano, condannare il convenuto al risarcimento, in favore degli attori, dei danni patrimoniali e morali nella misura di €. 349.558,50 in favore di ciascuno dei genitori e di € 161.768,50 in favore della sorella convivente
, € 144.130,00 in favore di ed € 144.130,00 in favore di Parte_3 Parte_4 Parte_5
3) ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da ritardato pagamento e, per l'effetto,
[...] riconoscere agli attori, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno l'ulteriore somma, da liquidare come in premessa secondo i criteri stabiliti dalle sentenze della Cass. Sez. un. n. 1712/95 e n.
19499/2008, a titolo di maggior danno;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge e distrazione a favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario”.
Il , tempestivamente costituitosi, contestava che vi fosse alcun nesso di Controparte_1 causalità fra il sinistro rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda avanzata da Parte_1
, , , e , nei confronti del
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, perché totalmente infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna al Controparte_2 pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti, l'acquisizione dell'Atp ex art. 696
c.p.c. e CTU cinematica, quindi all'udienza del 26.10.2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva riservata a sentenza previa concessione dei termini di cui al 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Va anzitutto rilevato che la disposta CTU in sede di Atp ex art. 696 c.p.c. condotta dall'Arch. e volta Per_2 all'accertamento e descrizione dello stato dei luoghi del sinistro, aveva consentito di rilevare segnatamente:
1) che il sinistro stradale occorso in data 31.05.2017, alle ore 18:30 circa, avveniva “su di un tratto di strada rettilineo denominata Via Torchiarolo” - Comune di , costituito da “un'unica Controparte_1 carreggiata a sensi di marcia opposti” in direzione “Periferia – Certo Urbano di , in Controparte_1 corrispondenza del Calvario, dove vi è un restringimento della corsia di marcia” a seguito di impatto
“contro un grosso albero di pino posto a ridosso del ciglio, a destra del proprio senso di marcia”; 2) che
“trattasi di strada di tipo locale ubicata in zona periferica del centro abitato del Comune di CP_1
”, costituita da un manto stradale in “pessime” condizioni, con “notevoli punti critici che ne
[...] compromettono la sicurezza e la fluidità della circolazione sia veicolare che pedonale”, in particolare la
“mancanza di marciapiedi (…), il manto stradale, ormai è ridotto ai minimi termini con presenza di grosse buche, rigonfiamenti dovuti alle radici degli alberi, soprattutto proprio nella direzione in cui è avvenuto il sinistro stradale”, la presenza di un “grosso albero di pino (…) posto in una posizione quantomeno pericolosa, dal momento che si trova propria sulla strettoia della corsia di marcia”, nonché “la mancanza di segnaletica che avvisi della strada dissestata o del restringimento della corsia”.
Ritenuto tuttavia dirimente in corso di causa la ricostruzione della “più probabile” dinamica del sinistro – non essendo all'uopo idonea la Consulenza espletata in sede di ATP siccoma volta al mero accertamento dello stato dei luoghi -, veniva disposta CTU affidando l'incarico all'ing. e formulando il seguente Per_3 quesito: “Ricostruisca il CTU la più probabile dinamica del sinistro per come desumibile dall'acquisita documentazione in atti, volta a rilevare se ed in che misura possa aver influito sul sinistro la condotta di guida della vittima e/o le condizioni della strada e della segnaletica esistente al momento del fatto”.
La disposta CTU, condotta attraverso un'indagine scevra da vizi logici e metodologici, sulla base della documentazione prodotta agli atti e delle verifiche ambientali, ha consentito di rilevare: 1) che, accertato il luogo del sinistro – Via Torchiarolo - Comune di , “in prossimità del Calvario, subito dopo Controparte_2 la intersezione con via Del Campo” -, la strada in oggetto “in direzione paese, assume diverse conformazioni: è integralmente formata da un'unica carreggiata a doppio senso di circolazione, una corsia per senso di marcia e prima di via del Campo, è larga circa mt 11,9. Subito dopo assume una larghezza di circa 9,1 metri per poi restringersi dopo circa 25 metri a 6,3 metri (…). Dopo circa 10 metri dall'inizio dell'ultimo restringimento, alla distanza di circa 1,5 metri dal margine destro della carreggiata in direzione centro abitato all'interno della banchina vegetale non transitabile, è collocato un grande albero di pino il cui tronco ha una circonferenza di circa 1 metro”; 2) che “nel primo tratto di larghezza 11,9 metri sul margine destro, insiste un marciapiede sopraelevato largo circa 3,0 metri che si arresta in prossimità del restringimento successivo, lasciando spazio ad una banchina vegetale larga circa 6 metri all'interno della quale si trovano gli alberi di pino incluso quello urtato dalla vettura Golf. Sul margine sinistro del primo e del secondo tratto, sono collocati dei fabbricati. Il successivo tratto di larghezza 6,3 metri è costeggiato su entrambi i lati, da alberi di pino in fila collocati approssimativamente alla stessa distanza dalla carreggiata del primo; 3) che “da un punto di vista planimetrico il tatto di presenta rettilineo con la presenza sul fondo stradale viario, costituito in materiale bituminoso, di numerosi avvallamenti e fessurazioni, crepe e sconnessioni stradali. Si registra la presenza di buche e rappezzature con lievi dislivelli del manto stradale.
In prossimità del luogo del sinistro, lo stato del fondo stradale peggiora ulteriormente con la presenza di fessurazioni e sconnessioni maggiormente gravi oltre che di avvallamenti conseguenza delle radici degli alberi. Lo stato del manto stradale è pertanto in scarso stato di manutenzione. Da un punto di vista altimetrico, la strada si presenta pianeggiante. Il tratto, essendo centro urbano, consente una velocità massima di 50 km/h (pari a 13,89 m/), mentre sul lato destro al di sopra del marciapiede nel tratto largo 9,1 metri, esiste una fermata dei mezzi pubblici”; 4) che “prima del luogo del sinistro laddove la carreggiata assume una larghezza di circa 11,9 metri, è presente sul manto stradale una segnaletica orizzontale costituita da strisce bianche trasversali, per l'attraversamento pedonale, poste ad una distanza costante di circa cm. 40,00 l'una dall'altra circondate da zone di colore rosso per essere maggiormente visibile. È presente altresì segnaletica verticale direzionale per le diverse località. Lungo tutta la strada non esiste segnaletica orizzontale di margine o di mezzeria e non esiste segnale di restringimento della carreggiata o di centro urbano”; 5) che il veicolo marca Volkswagen modello Golf tg. BR253LE condotto da Per_1
e di proprietà del “è stato interessato da una forza d'urto di elevata entità,
[...] Parte_1 parallela all'asse longitudinale, di natura comprimente con direzione delle forze applicate in senso antero- postero, ubicata nella zona centrale. L'entità cinetiche in gioco hanno dissipato energia in deformazioni a carico del paraurti del rivestimento interno, di tutti i lamierati interni e perfino dell'intero motore. L'impatto
è stato così violento da spingere il motore parzialmente all'interno dell'abitacolo con il conseguente sospingimento verso il posteriore del cruscotto e quindi verso il Conducente che è rimasto schiacciato. Si riscontra la deformazione, per compressione, del tetto che ha subito per consenso la propagazione della compressione anteriore conseguente all'urto contro l'albero di pino. Proseguendo si evidenzia l'esplosione dell'airbag anteriore lato Conducente, il danneggiamento del parabrezza, del cofano motore totalmente accartocciato e la deformazione generale della sagoma del veicolo. L'albero di pino mostra la asportazione della corteccia lungo gran parte della sua circonferenza a tanto indica la rotazione della vettura durante
l'impatto. Anche l'altezza della corteccia asportata evidenzia il sollevamento del posteriore della vettura, contemporaneamente alla rotazione antioraria del suo posteriore”; 6) che sebbene il veicolo fosse dotato di box “per il rilevamento della velocità e delle accelerazioni di proprietà di ”, “a seguito CP_3 dell'impatto della vettura contro l'albero di pino” la suddetta box subiva “una decelerazione così intensa che ne causava il reset della centralina”, sicché i dati trasmessi a seguito del riavvio del device non ne consentivano l'utilizzabilità posto che “facevano riferimento agli istanti successivi al sinistro”; 7) che il suddetto device aveva tuttavia consentito l'acquisizione dei “tracciati GPS delle posizioni della vettura fino alle ore 19:12:07 del 31.05.2017”, dai quali emergeva che il luogo del sinistro, anche in relazione alla posizione dell'albero impattante, fosse zona conosciuta al;
8) che, come innanzi rilevato, Persona_1
l'autovettura Golf presentava “una profonda introflessione sull0anteriore sinistro conseguenza dell'intrusione dell'albero a seguito del violento impatto”, mentre “l'albero di pino appare danneggiato su un ampio settore ed in particolare per quanto visibile” dai rilievi fotografici “l'impatto diretto ha interessato la zona frontale del vegetale ossia quella in direzione asse stradale. In questa zona, infatti, meglio evidenziata in figura 6, si nota la corteccia del pino danneggiata ma non strappata, diversamente da quella visibile in figura 8 che invece risulta strappata a seguito del moto rotatorio antiorario post urto della vettura”; 9) che, dalle suesposte considerazioni, “è possibile definire una posizione assoluta d'urto”,
“tenendo conto delle impronte che il veicolo produsse sulla pavimentazione stradale, prima, durante e dopo la fase di urto, ovvero attraverso un'attenta analisi dei moti post-urto, dedotti sia dalle posizioni di quiete finale raggiunte, sia in base alla ubicazione di particolari metallici, vetrosi, o di altra natura distaccatisi dal mobile e rinvenuti sul posto”, pertanto “nel caso in oggetto, l'impatto si colloca all'esterno della carreggiata in quanto per come visibile nella figura 6, non si notano detriti ascrivibili alla vettura sul fondo stradale che invece sono presenti solo sulla banchina vegetale. Oltre a questo, sempre sulla strada, si nota una uniformità nella distribuzione delle pigne cadute dall'albero senza spazi vuoti e tanto attesta verosimilmente che l'impatto non è avvenuto con la vettura sulla strada”; 10) che “dopo l'impatto, la vettura si sollevava con il posteriore e rototraslava in senso antiorario fino a terminare il moto a circa 1 metro dall'albero di pino. Durante la fase di rotazione, il conducente veniva schiacciato sulla fiancata sinistra della vettura urtando contro le strutture fisse. Lo schiacciamento subito era severo a causa della assenza delle cinture di sicurezza che non erano indossate come anche confermato dalla PG e visibile sulle foto in atti”; 11) che
“utilizzando tutti gli elementi rilevati dagli agenti, è possibile calcolare la presumibile velocità di marcia a cui stava viaggiando il veicolo e quindi dedurre la più verosimile del sinistro” - sebbene “i valori numerici che si forniscono devono essere intesi come grandezze orientative od approssimate a quelle che si produssero in realtà” -, sicché tenuto conto che “l'impatto dell'autovettura è avvenuto contro una struttura fissa rappresentata appunto da un grosso albero di pino” e che “come verbalizzato dalla PG, non sono state rilevate tracce di frenate ante urto”, al fine di “valutare approssimativamente la sua velocità di marcia, si può solo fare riferimento ai crash test disponibili per vetture simili per classe e modello e anno di immatricolazione a quella che ci occupa”; 12) che, premesso che “la vettura proseguiva regolarmente sulla propria corsia di marcia per poi deviare inspiegabilmente a destra in direzione albero senza effettuare alcuna frenata”, i crash test utilizzati per la valutazione della velocità verosimilmente assunta dalla Golf sono due: “il primo viene estratto dal sito 'Euroncap' che riproduce un test frontale disassato”, nel quale
“l'autovettura testata (Golf V serie) viene fatta impattare alla velocità di 64 km/h (40mph) con il 40% del frontale anteriore (lato guida) contro una barriera d'alluminio deformabile, per simulare le caratteristiche del frontale di un'altra autovettura”, mentre “il secondo rappresenta un impatto di una Golf del 2004 contro una barriera deformabile alla velocità di 100 km/h”; 13) che “il confronto dei danni subiti dalle vetture di crash con quelli subiti dalla Golf oggetto di indagine, fa emergere una velocità di impatto di quest'ultima approssimativamente superiore ai 64 km/h ed inferiore a 100 km/h e pertanto si ritiene congruo assumere un valore pari a circa 90 km/h”, con l'ulteriore precisazione che la valutazione della velocità è stata effettuata
“oltre che dal confronto con i crash su menzionati, anche dal fatto che tali crash sono stati effettuati contro una barriera fissa deformabile, mentre l'albero di pino urtato è evidentemente assoggettabile ad una barriera fissa non deformabile e pertanto genera maggiori danni”, sicché “la velocità su ottenuta è anche quella di marcia mancando appunto anche tracce di frenata ante urto”; 14) che in relazione alla presenza di guard rail adiacenti all'albero – intesi come dispositivi di sicurezza “aventi lo scopo di realizzare il contenimento di quei veicoli che dovessero tendere ad uscire fuori strada per un qualsiasi motivo, i quali non devono né romperle, né scavalcarle, né incunearsi al di sotto di essere” -, sulla base delle disposizioni contenute nel DM 21/06/2004 n. 2367 che sostituisce la previgente disciplina del D.M. 18.02.1992 n. 223,
l'art. 3 - 'Individuazione delle zone da proteggere' statuisce che le barriere di protezione previste dal decreto devono riguardare, tra gli altri, “alberature (…), che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della strada”, sicché “occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza;
tale distanza varia, tenendo anche conto dei criteri generali indicati all'art. 6”, in base al quale, per quanto qui di interesse, le barriere si classificano in relazione al livello di contenimento di cui all'art. 4 del predetto decreto ministeriale, pertanto “un livello di contenimento medio per barriere di bordo stradale nelle strade urbane di quartiere e strade locali ( CLASSE N1) prevede prove d'urto effettuate con le seguenti modalità
(TB31): velocità 80 km/h (pari a 22,2 m/s ), angolo di impatto: 20°, massa del veicolo:
1.500 kg, tipo di veicolo: autovettura”; 15) che “la barriera che l'ente gestore della strada urbana come appunto la via
Torchiarolo avrebbe dovuto posizionare sul luogo del sinistro, doveva come minimo garantire un livello di contenimento N1” – sicché, sulla scorta dei valori innanzi forniti “essa avrebbe potuto sopportare un'energia cinetica complessiva di: E = ½ ·1.500·22,2² = 369.630 J” -, pertanto posto che l'autovettura Golf impattava contro l'albero “ad una velocità di circa 90 km/h (25 m/s)” – assumendo “un'energia cinetica: ES =
1/2·1.413·25² = 441.562,5 J” – “anche la presenza della barriera non avrebbe scongiurato il sinistro che tuttavia avrebbe prodotto effetti lesivi inferiori per il Conducente della vettura stante la capacità respingente
e/o assorbente della barriera stessa”, tenuto conto che “la vettura sarebbe giunta infatti all'urto contro
l'albero di pino ad una velocità data dalla differenza tra l'energia cinetica assorbita dalla barriera e quella in possesso all'autovettura”, potendosi così dedurre che “gran parte della energia posseduta dalla vettura sarebbe stata assorbita dalla barriera metallica deformabile e solo una minima parte si sarebbe scaricata sull'albero di pino”, cosicché “la somma dei due impatti avrebbe ridotto considerevolmente gli effetti lesivi del sinistro”; 16) che in relazione all'efficienza causale della strada, appuratone “lo scarso stato di manutenzione” nonché la notorietà della stessa al conducente – attraverso un rinvio alle Persona_1 condivisibili deduzioni del CTU Arch. -, rilevato che “la massima velocità di percorrenza del tratto Per_2 stradale in oggetto è di 50 km/h in quanto trattasi di centro abitato e che il tratto di larghezza di 11,9 metri è da intendersi facente parte interamente della carreggiata ad uso dei veicoli e non ad uso della loro sosta”, e che inoltre “la vettura marciava ad una velocità non inferiore a 90 km/h e quindi circa il 90% superiore alla massima consentita e che la presenza di una barriera protettiva a protezione dell'albero di pino non avrebbe scongiurato il sinistro ma ne avrebbe certamente ridotto gli effetti lesivi a carico del Conducente”, è possibile desumere che, anche in difetto di manovre di frenata da parte del conducente, “l'eccessiva velocità tenuta dalla vettura sia stata la causa principale del sinistro e che la concausa dell'evento sia stato lo scarso stato di manutenzione della sede stradale”, in quanto “a tale velocità anche una piccola buca o sconnessione
o ancor più pericolosamente un avvallamento, causa una ingovernabilità del mezzo che perde la sua capacità direzionale”, fenomeno tuttavia ancor “più accentuato quanto maggiore è la velocità di marcia della vettura”, cosicché “ad una velocità inferiore ovvero ad una velocità pari alla massima consentita, certamente l'evento non sarebbe accaduto in quanto mai si sarebbe avuto un effetto 'volo' della vettura e quindi una sua perdita di direzionalità”; 17) che infine, quanto alla dinamica del sinistro, alla luce delle valutazioni innanzi esposte, è possibile ritenere che “intorno alle 18:45 del 31/05/2017, il veicolo dell'attore, di marca Volkswagen Golf (…) targato BR253LE condotto al momento dal signor solo a Persona_1 bordo, percorreva via Torchiarolo nel centro abitato di in direzione centro città alla Controparte_1 velocità di circa 90 km/h molto maggiore alla massima consentita che per il tratto in esame vale 50 km/h trattandosi di centro abitato, privo di cinture di sicurezza ed in condizioni di visibilità ottima”, e che “giunto in prossimità del 'Calvario' a causa della eccessiva velocità di marcia e delle condizioni dissestate del fondo stradale, deviava a destra senza effettuare alcuna manovra di frenatura venendo in collisione con un albero di pino posto alla sua destra, albero privo di alcuna protezione e distante dal ciglio stradale circa 1,5 metri”, pertanto “l'urto di fortissima entità si verificava tra l'albero di pino e l'anteriore centro-sinistro della vettura Golf” con la conseguenza che “la vettura si sollevava con il posteriore e rototraslava in senso antiorario fino a terminare il moto a circa 1 metro dall'albero di pino”, quando “durante la fase di rotazione il conducente veniva schiacciato sulla fiancata sinistra della vettura urtando contro le strutture fisse”, la cui severità dello schiacciamento era da attribuirsi all'assenza delle cinture di sicurezza - “come anche confermato dalla PG”.
Pertanto il CTU rassegnava le seguenti conclusioni: “si ritiene che l'eccessiva velocità tenuta dalla vettura sia stata la causa principale del sinistro e che la concausa dell'evento sia stato lo scarso stato di manutenzione della sede stradale. A tale velocità di marcia, infatti, anche una piccola buca o sconnessione o ancor più pericolosamente un avvallamento, causa una ingovernabilità del mezzo che perde la sua capacità direzionale. È verosimile, infatti, che ad una simile andatura, il passaggio su di un anche lieve avvallamento, causa un lieve distacco di uno o più ruote della vettura dal suolo causando una perdita di governo del mezzo. Tale fenomeno, tuttavia, è tanto più accentuato quanto maggiore è la velocità di marcia della vettura
e pertanto ad una velocità inferiore, ovvero ad una velocità pari alla massima consentita, certamente
l'evento non sarebbe accaduto in quanto mai si sarebbe avuto un effetto “volo” della vettura e quindi una sua perdita di direzionalità. Alcun nesso può esistere in riferimento alla mancanza di segnaletica verticale ad indicare il restringimento della carreggiata o di centro abitato, dato che lo stato dei luoghi era ben noto al per come evidenziato dalla scatola nera installata sul veicolo Golf e dato che nell'istante Per_1 dell'accadimento la visibilità era ottima e quindi era ben visibile anche l'albero di pino”.
Quanto alle osservazioni pervenute dal Consulente tecnico di parte attrice ( Ing. ), il CTU Per_4 rispondeva segnatamente: 1) che “in merito all'effetto deviante da parte di un eventuale guardrail”, pur concordando con quanto espresso dal Ctp, restano tuttavia valide le considerazioni espresse a pag. 32 della relazione peritale, in quanto “un ipotetico effetto deviante da parte di un guardarail, non avrebbe senz'altro scaricato l'intera Energia cinetica posseduta dalla vettura che avrebbe potuto provocare ulteriori impatti anche se di minore entità ai fini lesivi”; 2) che “in merito alla presenza di segnaletica orizzontale e verticale
e di bande rumorose e segnalamenti luminosi, certamente questo avrebbe facilitato a percezione dell'ostacolo ma va anche detto che i luoghi erano ben noti al conducente della vettura”; 3) che infine,
“senz'altro le minime variazioni centimetriche sulla larghezza della carreggiata, rilevate durante la ispezione dei luoghi rispetto a quanto rilevato dalla PG, non influiscono minimamente sulla ricostruzione dell'evento e pertanto vengono confermate in quanto rilevate direttamente dallo scrivente”.
Quanto ancora all'unica osservazione pervenuta dal Consulente tecnico di parte convenuta ( Dott. ) - Per_5 secondo cui “si ritiene invece che l'unico ed esclusivo elemento gravante sull'evento sia l'elevata velocità dell'autovettura. A tale velocità, superiore a 100 km/h, nessun tipo di manto stradale, guardrail o altro avrebbe potuto evitare quell'impatto e le sue conseguenze;
di contro, infatti, se il conducente avesse avuto una condotta nei limiti imposti non si sarebbe verificato il sinistro, anche in condizioni del manto stradale gravose” -, il CTU rilevava l'inesattezza di quanto addotto alla stregua delle risultanze peritali di cui a pag.
23 e 33 della relazione.
Il giudicante, alla luce degli adempiuti accertamenti tecnici suesposti e delle conclusioni rassegnate dal CTU, che qui pienamente si condividono, ritiene sussistente la corresponsabilità del e del Persona_1
per il decesso del occorso in occasione del sinistro Controparte_1 Persona_1 avvenuto in data 31.05.2017, ore 18:30 circa, in via Torchiarolo – S. Pietro V.co. Difatti, attraverso una ricostruzione della “più probabile” dinamica del sinistro si è reso possibile accertare che la condotta della vittima , sia avuto riguardo dell'assenza di dispositivi di protezione Persona_1 quali le cinture di sicurezza, sia in relazione alla tenuta velocità del mezzo ( 90 km/h ) superiore alla massima consentita per il tratto di percorrenza ( 50 km/h ), aveva influito con preponderanza sull'efficienza causale del sinistro, altresì tenuto conto che in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della strada, l'art. 172 sancisce un obbligo per i conducenti – nonché per i passeggeri - di munirsi di cinture di sicurezza, ed al contempo l'art. 142 del predetto Codice detta i limiti massimi di velocità, nella misura in cui per i centri urbani il limite di velocità è fissato entro 50 km/h – fatte salve eventuali elevazioni di limite in ragione delle caratteristiche della strada ed opportunamente segnalate dagli enti proprietari o dai gestori delle strade -, determinandosi pertanto da parte della medesima vittima una duplice violazione delle regole cautelari.
Sul punto una recente sentenza della Suprema Corte ha peraltro rilevato che “affinché possa dirsi che tale contegno "colposo" abbia effettivamente concorso alla "causazione" di tale tipologia di pregiudizio, occorre, pur sempre, accertare che la colpa ascrivibile alla vittima del sinistro non si sostanzi nella mera trasgressione di una regola cautelare (generica o - come nella specie - specifica) alla cui osservanza il medesimo risultava tenuto, ma che tale violazione abbia effettivamente inciso nell'eziologia del sinistro rivelatosi mortale. Evenienza da ritenersi integrata solo quando l'evento morte costituisca la concretizzazione di quello specifico rischio che l'osservanza di quella regola cautelare tendeva, appunto, a neutralizzare” ( Cass., n. 34625/2023 ).
Proprio in quest'ottica, l'adozione di cinture di sicurezza ed i limiti massimi di velocità rappresentano da un lato veri e propri obblighi a carico del conducente in attuazione delle norme di cui al Codice della strada, e dall'altro regole cautelari intese quali parametri di valutazione della condotta, in grado di delineare profili di responsabilità ogniqualvolta il soggetto trasgressore ponga in essere un comportamento contrastante non solo con i medesimi obblighi violati, ma la cui violazione si pone in un rapporto di causalità rispetto al determinismo degli eventi.
Difatti, come peraltro rilevato dal CTU, a fronte della velocità probabilmente assunta dal conducente (90 km/h), la presenza di eventuali barriere di protezione a bordo strada non avrebbe in alcun modo scongiurato il sinistro, potendo semmai produrre effetti lesivi inferiori rispetto a quelli in concreto realizzatisi, così come l'assenza di cinture di sicurezza, a seguito dell'impatto con l'albero di pino, aveva provocato uno schiacciamento della parte anteriore della vettura con il corpo dello stesso conducente più severo rispetto a quanto si sarebbe potuto verificare qualora lo stesso avesse indossato le cinture di sicurezza.
Tuttavia, l'accertamento della corresponsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro non esonera il giudicante da una valutazione complessiva che tenga conto di ulteriori fattori incidenti in termini di causalità nel determinismo degli eventi.
Difatti, le espletate CTU, tanto in sede di Atp – l'Arch. riferiva che “trattasi di strada di tipo locale Per_2 ubicata in zona periferica del centro abitato del Comune di ”, costituita da un manto Controparte_1 stradale in “pessime” condizioni, con “notevoli punti critici che ne compromettono la sicurezza e la fluidità della circolazione sia veicolare che pedonale”, in particolare la “(…) il manto stradale, ormai è ridotto ai minimi termini con presenza di grosse buche, rigonfiamenti dovuti alle radici degli alberi, soprattutto proprio nella direzione in cui è avvenuto il sinistro stradale”, la presenza di un “grosso albero di pino (…) posto in una posizione quantomeno pericolosa, dal momento che si trova propria sulla strettoia della corsia di marcia” - quanto in questo giudizio – l'Ing. riportandosi a quanto rilevato dalla CTU in sede di Per_3
Atp, rilevava “uno scarso stato di manutenzione con la presenza di buche, avvallamenti, rappezzature e sconnessioni di tutti i tipi” - evidenziavano uno stato dei luoghi indubbiamente degradato sotto il profilo manutentivo, anche avuto riguardo dell'assenza di guardrail a protezione del ciglio stradale in prossimità dell'albero di pino contro il quale l'autovettura Golf impattava, nonché in difetto di apposita segnaletica relativa al restringimento della carreggiata.
In particolare, l'accertamento in sede di giudizio della responsabilità del soggetto danneggiato nella causazione del sinistro non esclude ex se l'eventuale responsabilità del proprietario o dell'ente gestore della strada ai sensi dell'art 2051 c.c. - in base al quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” -, laddove lo stesso Ente, nell'omettere di provvedere alla manutenzione dello stato dei luoghi, abbia determinato ovvero inciso causalmente con la propria condotta nella determinazione del sinistro.
In quest'ottica la responsabilità ex art. 2051 c.c. assume carattere “oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” ( Cass., n. 26013/2013 ), altresì tenuto conto che “la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227, comma 1, va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art.
2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato” ( Cass., n.
17152/2002 ).
Va più in particolare evidenziato che sebbene la normativa di cui al Codice della Strada statuisce in capo agli
Enti la funzione di provvedere alla manutenzione e/o al rifacimento del manto stradale al fine di garantire la sicurezza della circolazione degli utenti – infatti, l'art. 14 Cds afferma che gli “enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione” sono tenuti a provvedere “a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta” -, in combinato disposto con l'art. 2051 c.c., tuttavia “la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo”
(Cass. n. 26527/2020).
Nel caso de quo, la CTU condotta dall'Ing. anche sulla scorta dei rilievi effettuati dall'Arch. Per_3 Per_2 in sede di Atp, ha consentito di rilevare ( pag. 32 della relazione peritale ) – altresì in applicazione delle disposizioni di cui al DM 21.06.2004 n. 2367 – che “anche la presenza della barriera non avrebbe scongiurato il sinistro che tuttavia avrebbe prodotto effetti lesivi inferiori per il Conducente della vettura stante la capacità respingente e/o assorbente della barriera stessa”, potendosi pertanto desumere che “gran parte della energia posseduta dalla vettura sarebbe stata assorbita dalla barriera metallica deformabile e solo una minima parte si sarebbe scaricata sull'albero di pino”, cosicché “la somma dei due impatti avrebbe ridotto considerevolmente gli effetti lesivi del sinistro”.
In particolare, premesso che in linea generale la notorietà agli utenti di una strada non sottrae l'Ente preposto dal provvedere alle opportune indicazioni mediante idonea segnaletica, non può per ciò solo ritenersi dirimente nel caso de quo che lo stato dei luoghi del sinistro fosse noto al – come in Persona_1 effetti desumibile dai rilievi sul device installato nell'autovettura Golf tg. BR253LE i quali hanno consentito di rilevare le posizioni dell'autovettura mediante GPS, e dunque di individuare la via Torchiarolo come luogo di frequente percorrenza -.
Ed invero, in punto di diritto, va rilevato che secondo un orientamento ormai costante della giurisprudenza della Suprema Corte, anche laddove “l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica)” ( Cass., n. 10916/2017 ).
Le espletate CTU hanno infatti consentito di accertare sia l'assenza di barriere protettive, sia il fatto che la loro presenza non sarebbe stata in grado di scongiurare il verificarsi del sinistro – dovuto alla perdita di controllo del veicolo a causa della combinazione tra dissesto stradale ed elevata velocità del mezzo -, ma avrebbe tuttavia provocato con ogni probabilità effetti meno lesivi di quelli in concreto verificatisi – ossia il decesso del conducente -. Persona_1
In particolare, ritenuta quale causa principale del verificarsi del sinistro la velocità elevata dell'autovettura (
90 km/h su di un tratto di strada ove il limite era di 50 km/h ), mentre si pone come concausa del sinistro, lo scarso stato di manutenzione della strada – sebbene ad una minore velocità la prevedibilità dello stato del manto stradale e la dovuta cautela dell'utente non avrebbero ingenerato una ingovernabilità del veicolo come quella in concreto avutasi -, alla gravità delle conseguenze ha partecipato l'assenza di guardrail a protezione dell'albero di pino, anche avuto riguardo delle disposizioni contenute al DM n. 2367 del 21.06.2004 che all'art. 3 – 'Individuazione delle zone da proteggere'- individua le “alberature” tra “gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto”.
In diritto va infatti rilevato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno. Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n.6306/2013).
Nel caso di specie, l'albero di pino contro il quale l'autovettura Golf impattava era sito a circa 10 metri dal restringimento della carreggiata di Via Torchiarolo ad una distanza di circa 1,5 metri dal margine destro della stessa, costituendo fonte di pericolo per gli utenti della strada proprio in ragione della sua prossimità al restringimento, alla ravvicinata posizione con il margine stradale, nonché all'assenza di barriere protettive che, ove installate, avrebbero con ogni probabilità ridotto le lesioni riportate dal . Persona_1
Difatti, anche qualora la velocità assunta dal fosse stata minore e comunque consentita nei limiti Per_1 massimi imposti per il tratto di percorrenza de quo ( 50 km/h ), la vicinanza dell'albero di pino al margine stradale ( 1,5 m ) e l'assenza di barriere a protezione avrebbero costituto in ogni caso fonte di pericolo per l'utente, atteso che nell'eventuale ipotesi di perdita di governabilità del veicolo – con la medesima dinamica con cui avveniva il sinistro del – si sarebbe con ogni probabilità verificato un impatto tra veicolo e Per_1 albero, attesa la prossimità di quest'ultimo al margine stradale.
Pertanto, non solo non può ritenersi che il , quale ente proprietario della Controparte_1 strada percorsa dal , abbia fornito la prova liberatoria tesa a superare la presunzione di Persona_1 responsabilità che discende dall'art. 2051 c.c., per il sol fatto che l'attore conoscesse lo stato dei luoghi ed avesse notato la presenza del restringimento e della posizione dell'albero di pino, posto che la ravvicinata posizione dell'albero al margine della carreggiata ed in prossimità del restringimento – peraltro in difetto di segnaletica - costituiva una situazione di vera e propria insidia siccome non percepibile dall'utente e viceversa del tutto prevedibile – in considerazione della peculiarità della strada, peraltro in difformità rispetto alla situazione catastale nonché del Piano Regolatore del Comune di S. Pietro V.co – per l'ente proprietario, il quale infatti ben potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal e dal veicolo a Per_1 norma dell'art. 2043 c.c. per aver colpevolmente omesso di effettuare i necessari interventi tesi a garantire adeguata protezione all'utenza stradale mediante installazione di barriere protettive adiacenti quantomeno al restringimento della carreggiata.
In materia di concorso del soggetto danneggiato nella causazione dell'evento, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, vige il principio secondo il quale “non può essere inteso in termini puramente naturalistici, ma subisce l'intervento del principio normativo di rilevanza della concausa umana colposa”, con implicazioni circa “il frazionamento della responsabilità secondo l'efficienza dei singoli apporti”, sicché la “diminuzione del risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui, in presenza di fatto colposo del deceduto, trova pertanto fondamento normativo direttamente nella disciplina del fatto illecito, ed in particolare nell'art. 2054, per l'ipotesi della circolazione stradale, dovendo il "cagionare" o il "produrre il danno" essere intesi in termini parziali laddove concorra la concausa umana colposa, sulla base di una lettura unitaria del complesso normativo derivante dall'art.
1227 c.c., comma 1, art. 2054 c.c., e art. 2055 c.c., comma 2” ( Cass., n. 4208/2017; più di recente, in senso conforme Cass., n. 34625/2023 ), incombendo sul giudicante l'onere di stabilire in una misura percentuale l'efficienza causale delle condotte colpose a conclusione di un accertamento di fatto condotto alla luce delle varie risultanze probatorie ( v. sul punto Cass., n. 14358/2018 ).
Tornando al caso di specie, sulla base delle risultanze di cui alle espletate CTU, dovendosi ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2055, comma 3, c.c., va riconosciuta la corresponsabilità del Persona_1 nella misura del 70% - per avere lo stesso viaggiato, quale conducente dell'autovettura Golf tg. BR253LE di proprietà del , su strada urbana ad una velocità di percorrenza di 90 km/h in violazione del Parte_1 limite massimo imposto entro i 50 km/h ed in assenza di cinture di sicurezza, la cui velocità ed i cui omessi dispositivi di protezione determinavano un impatto tra l'autovettura e un albero di pino tale da provocare un grave schiacciamento risultato fatale al nel sinistro occorso in data 31.05.2017, ore 18:30 circa in Per_1 via Torchiarolo – Comune di San Pietro V.co (Br) -, con il nella misura del Controparte_1
30% - per avere l'Ente civico convenuto, quale proprietario e dunque “custode” omesso non soltanto di manutenere la strada e/o apporre adeguata segnaletica in ordine allo stato di dissesto stradale ed alla irregolarità del tracciato, ma altresì – e soprattutto – per aver omesso di apporre adeguate barriere a protezione dell'albero di pino sito ad appena ml.1,5 dal margine della carreggiata ed in prossimità del restringimento della stessa, in tal modo concorrendo nella causazione delle conseguenze dannose prodotte dal sinistro, posto che l'installazione di adeguate barriere avrebbe consentito con ogni probabilità effetti lesivi di minore rilevanza per il conducente –
Prima di passare ad analizzare le singole pretese risarcitorie, appare necessaria una premessa di carattere generale in materia di danno non patrimoniale.
Chi giudica ritiene infatti di dover aderire a quanto notoriamente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, in cui è stato ribadita la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata).
In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “Identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico.
Va più in particolare osservato, che sull'annosa questione della risarcibilità del c.d. danno morale, quale componente del danno non patrimoniale non ( necessariamente ) sussumibile nel danno biologico, ha ormai trovato un sicuro punto di approdo pur dopo le c.d. sentenze di San Martino delle Sezioni Unite, nella successiva giurisprudenza della Suprema Corte ed in quella del Giudice delle Leggi. In particolare la Corte Costituzionale con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione;
dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6 della CEDU, 6 del
Trattato dell'Unione europea, e 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
dal
Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24,
32, 76 Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate.
Afferma fra l'altro la Corte nella menzionata sentenza che “È pur vero, infatti, che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al “danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”. Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto “danno morale” − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato
– “rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.”.
D'altra parte la stessa Suprema Corte, sia pur a Sezioni Semplici, ha avuto modo di ribadire la liquidabilità del danno morale – quale componente del danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico -, sia proponendo una lettura più attenta e meno sclerotizzata delle richiamate sentenze delle SS.UU. sia evidenziando l'evoluzione normativa successiva “La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n.
14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: nè avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.
3.5. L'indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi D.P.R. n. 37 del 2009 e il n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la "voce" di danno c.d. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati:- che "la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni;
-che "la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del,valore percentuale del danno biologico".
3.6. Nella relazione introduttiva alle "nuove" tabelle milanesi per la liquidazione "del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale", difatti, si legge che i criteri con esse applicati "prima delle sentenze delle sezioni unite della cassazione individuavano valori standard di liquidazione del danno biologico, prevedendo poi la liquidazione del danno morale in misura variabile da 1/4 a 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, con personalizzazione di questo sino all'aumento del 30% dei valori standard".- "A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale" si prosegue in via ulteriormente esplicativa "rilevata l'esigenza di una liquidazione unitaria e constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati, propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale" (id est, del danno biologico,) "e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale".
3.7. Nessuna cancellazione del danno morale è stata, pertanto, operata, in guisa di pretesa duplicazione del risarcimento del danno biologico, dalle tabelle milanesi oggi applicabile, in guisa di uso normativo, alla stregua della citata sentenza 12408/2011, che ne ha consapevolmente e motivatamente espunto un criterio paralegislativo di valutazione cui il giudice di merito dovrà attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.
3.8. Nella stessa giurisprudenza di questa corte regolatrice, d'altronde, in ossequio ad una esigenza adeguatrice dell'interpretazione giurisprudenziale alla non equivoca voluntas legis espressa dagli organi deputati alla produzione normativa post 2008, numerose sono state le pronunce che hanno confermato sentenze di merito predicative del principio e del criterio della congiunta attribuzione del risarcimento da danno biologico e da danno morale liquidato, quest'ultimo in una percentuale del medesimo, salvo personalizzazione”( Cassazione civile sez. III del 12/09/2011 , N.18641; Cass. 28407/2008; Cass.
29191/2008; Cass. 5770/010; Cass.; Cass. 22585/2013; Cass. 11850/2015).
Venendo alle domande proposte da ( padre convivente della vittima ), ( Parte_1 Parte_2 madre convivente della vittima ), ( sorella convivente ), e Parte_3 Parte_4 Parte_5
( questi ultimi fratelli non conviventi della vittima ), tutti quali agiscono in proprio al fine di ottenere
[...] il risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, il solo , quale Parte_1 proprietario del veicolo, agisce altresì per i danni patrimoniali parametrati al valore antesinistro dell'autovettura Wolgswagen Golf, andata completamente distrutta a seguito del sinistro ) e per ritardato pagamento, a seguito del decesso del occorso in occasione del sinistro in data Persona_1
31.05.2017, , e agiscono inoltre iure proprio per il Parte_1 Parte_2 Parte_3 risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, per la perdita del reddito da contribuzioni economiche pari ad €.10.599,00 annui ( per un totale di €.52.915,51 in relazione alla durata della convivenza con i genitori e dunque di contribuzione al sostentamento della famiglia ) che la vittima percepiva e di cui i genitori e la sorella convivente beneficiavano.
Si è già detto in termini generali sulla categoria unitaria del danno non patrimoniale e come questo si articoli in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti), quello biologico ( laddove il danno sia suscettibile di valutazione medico legale ) e quello esistenziale/alla vita di relazione (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita).
Di tutte le voci indicate - ove esse ricorrano cumulativamente - occorre tenerne conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto venga computato più volte sulla base di diverse e meramente formali, denominazioni (sul punto Cass. Sez. III, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014).
In relazione al danno riportato dall'autovettura condotta dal al momento del sinistro e di Persona_1 proprietà del sebbene gli attori riversino agli atti il Certificato di rottamazione del veicolo Parte_1
Volkswagen Golf tg BR253LE, nulla può essere riconosciuto all'istante per i danni subiti dall'autovettura, non avendo gli stessi fornito alcun elemento ai fini della quantificazione del valore economico dell'autovettura ante-sinistro ovvero dei costi di rottamazione sostenuti.
Gli attori, quali congiunti della vittima, hanno invece senza dubbio diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale.
Ciò vale non soltanto per i genitori e la sorella conviventi con la vittima, ma altresì per i fratelli non conviventi con la vittima.
Sul punto il giudicante ritiene infatti di dover seguire l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, in base al quale la convivenza non è condizione necessaria per il riconoscimento delle domande risarcitorie avanzate per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, rappresentando la convivenza con la vittima dell'illecito un parametro ulteriore per dimostrare l'intimità del rapporto tra prossimi congiunti, ma non potendo costituire un limite al riconoscimento del danno non patrimoniale sofferto, potendosi ammettere la configurabilità di un solido rapporto affettivo e di una agevole e regolare frequentazione anche senza condivisione del tetto familiare (cfr. Cass., sez. III, sentenza 20/10/2016 n° 21230).
Passando al danno lamentato dagli attori da perdita del rapporto parentale, la liquidazione non può che essere equitativa e chi giudica ritiene di dover a tal fine utilizzare i parametri contenuti nelle tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano nella versione aggiornata al 2024 fondata su un sistema "a punto variabile", in luogo della "forbice" prevista sino alle tabelle 2021 da €.168.250,00 ad €.36.500,00, che prevede un “valore punto” di €.3.911,00, ottenuto dividendo per cento l'importo massimo previsto dalle citate Tabelle del 2021. Secondo le vigenti tabelle, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia non superabile di €. 336.500,00, laddove la distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri già innanzi menzionati e segnatamente: a) età della vittima primaria: sono attribuiti un massimo di 28 punti;
b) età della vittima secondaria: sono attribuiti un massimo di 28 punti;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti in caso di convivenza;
mentre, vengono assegnati 8 punti qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza o meno di altri congiunti al de cuius: attribuiti fino a 16 punti;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: attribuiti sino a 30 punti.
Attribuiti i punti per ciascun parametro, quindi il totale dei punti si moltiplica per il valore punto ( cioè per
€.3.911,00 in caso di genitori, figli, coniugi o assimilati, e per €.1.698,00 per fratelli o nipoti ), giungendo così all'importo monetario complessivo liquidabile il quale non potrà essere superiore ad €.336.500,00, salva la sussistenza di circostanze eccezionali.
Nel caso di specie, in applicazione dei predetti parametri, si reputa equo determinare il danno da perdita del rapporto parentale, nel modo che segue:
-in favore di , padre convivente all'epoca dei fatti di anni 61, la somma complessiva di Parte_1
€.277.681,00 ( importo ottenuto moltiplicando il valore punto di €.3.911,00 per la sommatoria dei seguenti punti: a) 21 anni di età della vittima primaria: sono attribuiti 24 punti;
b) 61 anni di età della vittima secondaria: sono attribuiti 16 punti;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti;
d) sopravvivenza di un congiunto al de cuius: sono attribuiti 0 punti;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sono attribuiti 15 punti quale media, in assenza di indicazioni specifiche;
- in favore di , madre convivente all'epoca dei fatti di anni 53, la somma complessiva di Parte_2
€.285.503,00 ( importo ottenuto moltiplicando il valore punto di €.3.911,00 per la sommatoria dei seguenti punti: a) 21 anni di età della vittima primaria: sono attribuiti 24 punti;
b) 52 anni di età della vittima secondaria: sono attribuiti 18 punti;
c) convivenza: sono attribuiti 16 punti;
d) sopravvivenza di un congiunto al de cuius: sono attribuiti 0 punti;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sono attribuiti 15 punti quale media, in assenza di indicazioni specifiche;
- in favore di , sorella convivente all'epoca dei fatti di anni 25, la somma complessiva di Parte_3
€.120.558,00 ( importo ottenuto moltiplicando il valore punto di €.1.698,00 per la sommatoria dei seguenti punti: a) 21 anni di età della vittima primaria: sono attribuiti 18 punti;
b) 25 anni di età della vittima secondaria: sono attribuiti 18 punti;
c) convivenza: sono attribuiti 20 punti;
d) sopravvivenza di un congiunto al de cuius: sono attribuiti 0 punti;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sono attribuiti 15 punti quale media, in assenza di indicazioni specifiche;
- in favore di , sorella non convivente all'epoca dei fatti di anni 35, la somma complessiva Parte_4 di €.83.202,00 ( importo ottenuto moltiplicando il valore punto di €.1.698,00 per la sommatoria dei seguenti punti: a) 21 anni di età della vittima primaria: sono attribuiti 18 punti;
b) 35 anni di età della vittima secondaria: sono attribuiti 16 punti;
c) convivenza: sono attribuiti 0 punti;
d) sopravvivenza di un congiunto al de cuius: sono attribuiti 0 punti;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sono attribuiti 15 punti quale media, in assenza di indicazioni specifiche;
- in favore di , fratello non convivente all'epoca dei fatti di anni 33, la somma complessiva Parte_5 di €.83.202,00 ( importo ottenuto moltiplicando il valore punto di €.1.698,00 per la sommatoria dei seguenti punti: a) 21 anni di età della vittima primaria: sono attribuiti 18 punti;
b) 35 anni di età della vittima secondaria: sono attribuiti 16 punti;
c) convivenza: sono attribuiti 0 punti;
d) sopravvivenza di un congiunto al de cuius: sono attribuiti 0 punti;
e) qualità e intensità della relazione affettiva: sono attribuiti 15 punti quale media, in assenza di indicazioni specifiche.
Per effetto del concorso della vittima nella causazione del sinistro, gli importi per come innanzi riconosciuti ai suoi prossimi congiunti vanno dimidiati nella misura del 70% e su tali importi, già attualizzati, vanno calcolati gli interessi nella misura del tasso legale a far data dal 31 maggio 2017 fino al giorno di effettivo soddisfo sull'intero importo, via via devalutato.
Quanto all'invocato danno da lucro cessante – e consistente nella mancata capacità contributiva della vittima in favore dei congiunti conviventi per il verificarsi del decesso di quest'ultima in conseguenza del sinistro –, va rilevato che, sulla base della documentazione riversata agli atti dalle parti attrici, – e segnatamente: I)
Contratto a tempo parziale ( 18h settimanali ) e determinato con decorrenza 01.08.2014 sino al 31.08.2014 con qualifica di 'Operaio' presso la “Ditta RDS LOGISTICS S.C. A R.L.”, e successiva proroga dal
31.08.2014 al 30.09.2014; II) Contratto part-time ( 10 h settimanali ) a tempo determinato con decorrenza
11.11.2014 sino al 30.11.2014 con qualifica di 'Operaio', e successive proroghe, segnatamente: dal
31.05.2015 al 30.09.2015, dal 30.09.2015 al 31.01.2016 e infine dal 31.01.2016 al 31.01.2017 – il Per_1 negli anni 2014-2017 sottoscriveva tre contratti di lavoro a tempo parziale e determinato presso la “Ditta
RDS LOGISTICS S.C. A R.L.”, di cui l'ultimo a far data dal 21.02.2017 al 30.09.2017 per 20 ore settimanali e con una retribuzione mensile lorda di €.1.246,35 ( da rapportarsi in relazione alla percentuale part-time come da contratto ) in applicazione del CCNL TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI.
In particolare, in diritto va osservato che “il danno patrimoniale derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come danno futuro e, dunque, come lucro cessante, con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima” ( Cass., n. n. 10321/2018 ), con l'ulteriore precisazione che ove il giudice, sulla base delle risultanze probatorie, riconosca la sussistenza del danno patrimoniale patito dal congiunto in relazione alla perduta contribuzione economica – rectius reddituale – della vittima, il calcolo debba essere eseguito
“sulla base dell'importo (eventualmente capitalizzato) delle retribuzioni che avrebbe conseguito in virtù del preesistente rapporto di lavoro” ( Cass., n. 28071/2020 ) se la vittima non fosse deceduta a causa del sinistro.
Più in particolare, ai fini della sussistenza del danno da lucro cessante – non comprensivo dei pregiudizi meramente ipotetici – un consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte statuisce che
“occorre che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit – connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità” (Cassazione, sentenza
23304/2007).
Nel caso di specie, emerge per tabulas che il sin dall'anno 2014 fosse percettore di redditi Persona_1 occasionali e non continuativi – da ultimo, Contratto di lavoro a tempo parziale ( 20h ) e determinato dal
21.02.2017 al 30.09.2017 presso la “Ditta RDS LOGISTICS S.C. A R.L.”, mensilità lorda di €.1.246,35 -, potendosi pertanto riconoscere che la capacità reddituale non percepita dai congiunti conviventi a titolo di danno da lucro cessante debba essere calcolata esclusivamente in relazione alle quattro mensilità ( giugno, luglio, agosto e settembre ) che il aveva diritto a maturare e che in concreto non percepì in Per_1 conseguenza del sinistro occorso in data 31.05.2017, per un importo complessivo di €.5.057,40 ( stipendio lordo €.1.246,35 × 4 mensilità ), in quanto i contributi economici eventualmente destinati a beneficio del nucleo familiare non provenivano da un reddito stabile ancorché modesto, tenuto conto che la liquidazione del danno futuro a seguito di morte del congiunto presume la “certezza” o un “rilevante grado di probabilità” che la vittima “avrebbe continuato ad elargire ai superstiti durevoli e costanti sovvenzioni” (
Cass., n. 6619/2018 ).
Quanto alla domanda attorea tesa ad ottenere il maggior danno subito per il ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento, va evidenziato che, sebbene trattasi di obbligazione di valore e dunque competa al danneggiato il danno dovuto alla svalutazione monetaria, tale maggior danno relativamente al risarcimento per la perdita del rapporto parentale, deve ritenersi ricompreso nel totale liquidato siccome parametrato all'attualità, spettando agli attori sugli importi liquidati, l'incremento per gli interessi al tasso legale, da computarsi sulle somme via via devalutate.
Per tutte le considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda attorea e tenuto conto del concorso di colpa fra la vittima ( in ragione del 70%) ed il di ( in ragione del 30%), CP_1 Controparte_2 quest'ultimo va condannato al risarcimento in favore degli attori dei danni ( ridotti al 30% del totale ) come di seguito liquidati: per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ( da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via devalutata dal dì dell'evento ): €.92.560,00 in favore di Parte_1
; €.95.168,00 in favore di;
€.40.186,00 in favore di;
[...] Parte_2 Parte_3
€.27.734,00 in favore di;
€.27.734,00 in favore di;
per Parte_4 Parte_5 danni patrimoniali da lucro cessante nella misura complessiva di €.1.685,80 in favore di Parte_1
, e in solido, quali congiunti conviventi all'epoca
[...] Parte_2 Parte_3 dei fatti, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e tuttavia in considerazione del parziale accoglimento – e dunque della reciproca soccombenza - vanno compensate nella misura di ½ e liquidate – tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e DM147/2022, secondo lo scaglione da €.52.000.001 a €.260.000,00 – e dunque €
15.513,30, di cui per compenso tabellare € 14.103,00; variazioni in aumento per pluralità di parti + €
16.923,60; variazione in diminuzione per compensazione - € 15.513,30 ).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco
GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
, , , nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in persona del legale rapp.te, disattesa ogni diversa o contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. riconosce che il sinistro per cui è causa ed il conseguente decesso di si sono verificati Persona_1 per corresponsabilità del danneggiato nella misura del 70% e del convenuto nella misura del 30%;
2. per l'efffetto, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il Controparte_1
al risarcimento in favore degli attori dei danni come di seguito liquidati ( nella misura già
[...] ridotta ): a) per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ( da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via devalutata dal dì dell'evento ): €.92.560,00 in favore di;
Parte_1
€.95.168,00 in favore di €.40.186,00 in favore di;
Parte_2 Parte_3
€.27.734,00 in favore di;
€.27.734,00 in favore di;
b) Parte_4 Parte_5 per danni patrimoniali da lucro cessante nella misura complessiva di €.1.685,80 in favore di Parte_1
, e in solido, oltre rivalutazione monetaria e gli
[...] Parte_2 Parte_3 interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al soddisfo;
3. condanna altresì il al pagamento in favore degli attori della metà delle Controparte_1 spese processuali che si liquidano nella misura già dimidiata, in €.856,50 per le borsuali ed €. 15.513,30 per compensi, oltre 15% per rimb. for., CAP e IVA con distrazione in favore dell'avv. De Stradis Piero dichiaratosi anticipatario;
4. compensa le spese di CTU interamente tra le parti
Brindisi, lì 12.01.2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Carolina Spalluto, quale componente dell'Ufficio per il processo.