Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 18/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Isabella Annalisa Monte e Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Capitaneria di Porto di Imperia, Capitaneria di Porto di La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il primo ricorrente -OMISSIS-:
del provvedimento di sospensione adottato dalla Capitaneria di Porto di Imperia -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio del ricorrente dal giorno della notifica fino alla comunicazione da parte del ricorrente dell’avvio del ciclo vaccinale;
b) per quanto concerne il secondo ricorrente -OMISSIS-:
del provvedimento di sospensione adottato dalla Capitaneria di Porto della Spezia -OMISSIS-, notificato lo stesso giorno, con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio del ricorrente -OMISSIS- per inosservanza dell’obbligo vaccinale;
c) nonché, per entrambi i ricorrenti, per l’annullamento:
- dell'invito a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
nonché per l'accertamento:
- del diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dai ricorrenti in conseguenza dei provvedimenti sopra citati;
- del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l'avanzamento;
- nonché per la condanna:
dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;
- previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del DL n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, nella formulazione vigente durante il periodo di sospensione del ricorrente;
- previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, nella formulazione vigente durante il periodo di sospensione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Capitaneria di Porto di Imperia e della Capitaneria di Porto di La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Entrambi i militari ricorrenti, con i provvedimenti impugnati, sono stati sospesi temporaneamente dal servizio fino al momento della dimostrazione di essersi sottoposti alla vaccinazione obbligatoria contro l’infezione da SARS-COV-2 ai sensi dell’art. 4-ter DL n. 44 dell’1.4.2021.
2) Tale articolo, nella formulazione ratione temporis vigente, ha così disposto:
“ 1. …; 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis) i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. […]. 3. … Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. … In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 ”.
3) In attuazione di tale normativa lo Stato Maggiore della Difesa e il Ministero della Difesa hanno emanato la circolare -OMISSIS- (Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria) e la circolare -OMISSIS-(Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica).
4) Gli odierni ricorrenti, non essendosi sottoposti alla vaccinazione obbligatoria suddetta, sono stati temporaneamente sospesi dal servizio con gli atti impugnati:
- il -OMISSIS- a partire dal 4.2.2022 (in atti non è indicata la data di rientro in servizio);
- il -OMISSIS- a partire dal 13.1.2022 fino al 24.3.2022.
5) Tali provvedimenti sono stati impugnati con il ricorso di cui in epigrafe. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa, la Capitaneria di Porto di Imperia e la Capitaneria di Porto di La Spezia chiedendo il rigetto del gravame. All’udienza del 21.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6) Il ricorso è infondato.
7) Con il PRIMO MOTIVO è stata dedotta l’illegittimità degli atti impugnati sotto i seguenti profili:
a) violazione dell’art. 4-ter, comma 2, del DL n. 44 dell’1.4.2021 (nella formulazione ratione temporis vigente), perché gli atti impugnati sono stati adottati dal comandante della sede di servizio che sarebbe competente unicamente ad “ accertare l’inosservanza dell’obbligo vaccinale ” ma non per disporre la sospensione del rapporto di lavoro;
b) per violazione del Codice dell’ordinamento militare di cui al D.lgs. 66/2010 e, segnatamente, gli artt. 885 – 877 - 878 - 893 – 914 -915 – 916 – 917 – 920 – 922 - 936 e 1352, in quanto “ Il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice ” (art. 893) e, pertanto, la sospensione dal servizio sarebbe illegittima perché disposta in applicazione di una norma speciale estranea al Codice (l’art. 4-ter del DL 44/2021 suddetto);
c) per violazione del Regolamento CE n. 507/2006 in quanto l’inoculazione della sostanza non sarebbe consentita senza previa prescrizione medica.
Le censure non meritano accoglimento.
7.1) La censura sub a) è infondata.
L’art. 4-ter, comma 3, stabilisce che i responsabili delle strutture ove prestano servizio i lavoratori, in caso di mancata presentazione della documentazione attestante l’adempimento agli obblighi vaccinali “… accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ”.
Dalla piana esegesi letterale si evince che la norma in questione ha attribuito espressamente ai responsabili delle strutture in questione la competenza in ordine all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale con un atto che, contestualmente, produce ex lege anche l’effetto della sospensione dal servizio del dipendente.
Pertanto il soggetto accertatore è, per espressa disposizione normativa, anche colui che dispone la sospensione dal servizio del dipendente.
7.2) Anche il profilo b) è infondato atteso che l’invocato art. 893 del Codice dell’ordinamento militare ha rango di norma primaria sicché - in base ai principi generali di cui ai brocardi lex posterior derogat legi priori e lex specialis derogat legi generali , può essere derogato da un’altra norma primaria emanata successivamente ed avente natura speciale, senza necessità della sua contestuale modifica.
L’art. 4-ter del DL n. 44/2021 è norma che, oltre ad essere stata emanata posteriormente al Codice, è certamente “speciale” (se non addirittura “eccezionale”) perché disciplina fattispecie connesse alla situazione di una pandemia in atto.
7.3) Anche la censura sub c) non merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva che la normativa speciale in questione (art. 4-ter, comma 3, DL 44/2021) si occupa unicamente degli effetti della mancata vaccinazione obbligatoria contro l’infezione SARS Cov 2 e non dei presupposti di tale vaccinazione, sicché il motivo è inammissibile per mancata deduzione delle censure nei confronti della normativa che ha disciplinato le modalità di somministrazione del vaccino.
In ogni caso la censura è infondata perché la normativa speciale in questione non prevede che la vaccinazione contro l’infezione da Sars Cov 2 sia preceduta dal rilascio della prescrizione medica, atteso che l’obbligo vaccinale in questione è stato previsto direttamente dalla legge ed è effettuabile senza tale incombente (cfr. Cons. Stato, sez. I, 12.6.2023, n. 868).
8) Con il SECONDO MOTIVO è stata prospettata, in via gradata, la questione di illegittimità costituzionale dell’intero DL n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022 (di modifica del DL 44/2021) per violazione:
- degli artt. 2 - 3 – 4 - 13 - 32 – 35 - 36 – 117 della Costituzione;
- degli artt. 3, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea;
- dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
- dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 12 della Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- dell’art. 8 della Carta di Nizza;
- dell’art. 36 del Regolamento UE n. 953/2021
- del punto 25 della dichiarazione di Helsinki sui principi etici per la ricerca medica;
- dell’art. 500 del t.u. della scuola, dell’art. 82 del D.P.R. n. 3/1957 in relazione all’art. 36 Cost.
I ricorrenti, a supporto della prospettata incostituzionalità, hanno invocato plurime argomentazioni che, tuttavia, sono manifestamente infondate.
8.1) In primo luogo i ricorrenti hanno riproposto le tesi di incostituzionalità prospettate dall’ordinanza n. 351/2022 del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana (CGA) che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale “ dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ”.
Secondo tale ordinanza alcuni dati scientifici relativi al vaccino anti Sars-Cov-2 avrebbero evidenziato la presenza abnorme di effetti collaterali gravi e, in alcuni casi letali, e quindi incompatibili con l’obbligo vaccinale.
Senonché tali tesi sono state smentite dalla Corte Costituzionale che si è pronunciata sulla questione con le sentenze gemelle n. 14/2023, che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità sollevata con l’invocata ordinanza n. 351/22, e n. 15/2023 che ha parimenti ritenuto costituzionalmente legittima la normativa sull’obbligo vaccinale in questione e sulla conseguente sospensione del rapporto di lavoro per chi non si vaccina.
In particolare con tali pronunce sono state ritenute costituzionalmente legittime le norme impositive dell’obbligo vaccinale in questione (tra cui l’art. 4 del DL 44/2021 previsto dal DL n. 172/2021 di cui si contesta la costituzionalità, nonché dell’art. 4-ter del DL 44/2021 applicato dai provvedimenti impugnati) perché ritenute conformi al dettato costituzionale e, segnatamente, all’art 32 Cost..
La Corte Costituzionale, con argomentazioni riferite agli operatori sanitari, ma trasponibili anche ai militari che sono parimenti destinatari dell’obbligo vaccinale, ha ritenuto inammissibili e infondate le questioni di costituzionalità della normativa impositiva dell’obbligo vaccinale, con le motivazioni di seguito sintetizzate che il Collegio condivide e ritiene applicabili anche al caso oggetto del presente giudizio.
a) In primo luogo la Corte costituzionale ha affermato che l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale. Il rischio di eventi avversi collegati all’inoculazione del vaccino dev’essere ridotto al minimo possibile ma il legislatore può, comunque, imporre l’obbligo vaccinale quando il beneficio per la collettività superi la possibilità di tali eventi avversi.
In proposito è stato precisato che “ il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non possa, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto - come si è detto - titolo per l'indennizzo ” (C. Cost. 14/2023, punto 5.3) e tali “ trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana e ulteriormente specificata da questa Corte, nella sentenza n. 258 del 1994, con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze. Ma poiché tale rischio non sempre è evitabile, è allora che la dimensione individuale e quella collettiva entrano in conflitto” (C. Cost. 14/2023, punto 6).
b) L’Istituto superiore di Sanità, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che costituiscono le autorità competenti in materia, hanno attestato che i vaccini anti COVID-19 non sono “sperimentali” perché hanno superato la fase sperimentazione (C. Cost. 14/2023, punto 10.2) in esito alla quale tali autorità scientifiche ne hanno comprovato la sicurezza e l’efficacia riconoscendone i benefici superiori ai rischi (C. Cost. 14/2023 punto 10.3 e 11), sicurezza che non può essere posta in dubbio da dati o opinioni provenienti da soggetti diversi dalle suddette autorità scientifiche (C. Cost. 14/2023 punto 11).
c) In tale contesto, secondo le citate pronunce della Consulta, il legislatore ha correttamente esercitato la propria discrezionalità fondata non tanto su ragioni politiche, quanto piuttosto tecnico-scientifiche, bilanciando il diritto all’autodeterminazione del lavoratore con quello alla tutela della salute pubblica ed adottando la misura dell’obbligo vaccinale che risulta proporzionata alla pandemia in atto al momento dell’adozione degli atti impugnati, situazione di gravità tale da essere qualificata come emergenza sanitaria internazionale dalla Organizzazione mondiale della sanità e da richiedere la dichiarazione del stato di emergenza sanitaria nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 31.1.2020.
La gravità di tale situazione ha imposto all’Amministrazione di agire con rapidità ed efficacia, prevedendo l’obbligo vaccinale non appena si è reso disponibile il vaccino.
d) La misura dell’obbligo vaccinale è stata ritenuta razionale e proporzionata dalla Consulta in ragione sia della sua durata temporalmente limitata al periodo pandemico che dell’assenza di altre soluzioni altrettanto efficaci attuabili in una situazione di emergenza sanitaria.
Tali previsioni “ hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività ” (C. Cost. 15/2023 punto 11.2), anche al fine di non interrompere i servizi essenziali assicurati dai dipendenti pubblici di alcuni settori fondamentali per la funzionalità dello Stato, come i corpi militari cui appartengono i ricorrenti.
e) L’obbligo vaccinale in questione non richiede la previa autorizzazione del medico ma avviene direttamente per previsione di legge.
Inoltre il controllo medico sulla somministrazione del vaccino, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, non è demandato al medico di medicina generale ma al medico vaccinatore che è tenuto ad accertare l’esistenza di eventuali cause di esenzione dalla vaccinazione. Tale screening è stato ritenuto adeguato dalla Corte costituzionale, senza necessità di ulteriori esami o procedure ad hoc .
f) Come osservato dall'ISS “ anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini ” (C. Cost. 15/2023 punto 11.1), talché non è rilevante che il vaccino non eviti i contagi in assoluto, essendo sufficiente che esso comporti – come accertato dalle autorità preposte - la loro significativa diminuzione.
g) La sospensione dal servizio del personale non vaccinato è costituzionalmente legittima in quanto razionale e proporzionata all’effetto prodotto, anche perché ha effetti temporanei e non sanzionatori.
Inoltre la sospensione dal servizio del lavoratore non vaccinato ex art. 4 del DL n. 44/2021 “ è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro ” dalla normativa di settore, con conseguente legittimità della limitazione del “ diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica ” (Corte Cost. 15/2023, 12.1 e 12.2). Pertanto legittimamente la normativa in questione ha disposto la sospensione del servizio per il personale non vaccinato, ferma restando la temporaneità della misura e la sua natura non sanzionatoria.
Inoltre la sospensione in parola non è disposta sulla base di un fatto estraneo alla sfera di controllo del dipendente, ma costituisce una diretta conseguenza della sua libera scelta di non sottoporsi al vaccino obbligatorio. Pertanto “ poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto ” (Corte Cost. 15/2023 punto 13.5), senza obbligo da parte del datore di lavori di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle previste dal contratto di lavoro.
h) Il mancato pagamento della retribuzione e degli altri emolumenti nel periodo di sospensione (anche a titolo di assegno alimentare ex art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957) è costituzionalmente legittimo in ragione della volontarietà e temporaneità delle condizioni che hanno determinato la sospensione dal servizio, presupposti che possono cessare in ogni momento sulla base della scelta del lavoratore di vaccinarsi. Diversamente, invece, nei casi di sospensione obbligatoria che danno luogo all’obbligo di erogazione dell’assegno alimentare, il lavoratore sospeso dal servizio non vi può porre fine su base volontaria, ma deve attendere che cessino le condizioni che hanno determinato la quiescenza (ad esempio che il procedimento disciplinare con effetti sospensivi si concluda con esito positivo).
Inoltre è stato precisato che siccome “ l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta - pur legittima - del prestatore d'opera ” (Corte Cost. 15/2023 punto 14.5). “ In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta ” (Corte Cost. 15/2023 punto 14.3),
Dalle suddette argomentazioni emerge la legittimità costituzionale delle norme censurate dai ricorrenti perché l’imposizione vaccinale non è stata arbitraria ma è stata prevista al fine di far fronte ad una pandemia mondiale in atto e ritenuta necessaria da tutte le autorità scientifiche che hanno anche attestato l’efficacia dei vaccini impiegati.
8.2) I ricorrenti hanno addotto ulteriori argomentazioni in ordine all’affermata incostituzionalità delle norme in questione, ma anche queste non sono condivisibili.
i) Non è ravvisabile alcuna discriminazione tra soggetti vaccinati e non, né l’intromissione nella vita privata delle persone con l’istituzione dell’obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 3, 8, 21 e 52 della Carta di Nizza, dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, dell’art. 36 Reg. UE n. 953/2021 e del punto 25 dichiarazione di Helsinki.
Invero la sospensione dal servizio lavorativo costituisce l’effetto fisiologico ed inevitabile delle differenze sussistenti tra i soggetti vaccinati e non, differenziazione che è stata ritenuta ragionevole e proporzionata dalle citate pronunce della Consulta in quanto l’Istituto superiore di Sanità ha affermato che “ anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini ” (C. Cost. 15/2023 punto 11.1), così riconoscendo che tra vaccinati e non vaccinati vi è una differenza sia in ordine alla gravità dei sintomi e degli effetti della patologia, sia per il contagio di altri soggetti.
In ogni caso la sospensione del servizio prevista è solo temporanea e senza conseguenze disciplinari e può cessare immediatamente ove il lavoratore si vaccini.
ii) Non sussiste neppure un contrasto con gli articoli 3, 21 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, atteso che lo stesso articolo 52 consente limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta, purché previste dalla legge e rispettose del loro contenuto fondamentale o se necessarie per il perseguimento di finalità di interesse generale, nel rispetto del principio di proporzionalità.
iii) Non è ravvisabile neppure la violazione dell’art. 8 della CEDU atteso che esso consente l’ingerenza dell’autorità pubblica nella sfera privata ove necessaria alla “ protezione della salute ”, finalità certamente rinvenibile nella legislazione speciale sospettata di incostituzionalità dai ricorrenti.
8.3) Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale.
9) La domanda di annullamento degli atti impugnati è, pertanto, infondata.
10) I ricorrenti hanno proposto anche plurime domande di accertamento e condanna che sono infondate per le seguenti ragioni.
10.1) La domanda di condanna dell’amministrazione resistente ad erogare ai ricorrenti la retribuzione per i periodi di sospensione dal servizio, con gli accessori previdenziali (o quantomeno l’assegno alimentare) è infondata per le ragioni esposte sopra a punti 8.1.g) e 8.1.h) e, comunque, perché la legge speciale correttamente applicata dagli atti impugnati (costituzionalmente legittima) esclude espressamente il riconoscimento di tali benefici in assenza della prestazione lavorativa per fatto imputabile al dipendente;
10.2) E’ infondata anche la domanda di condanna dell’amministrazione resistente a corrispondere le somme retributivo-previdenziali (o, in subordine, alimentari) di cui al punto precedente, a titolo di risarcimento del danno, domanda che deve essere respinta sia perché la legge speciale correttamente applicata dagli atti gravati (costituzionalmente legittima) esclude il riconoscimento di tali emolumenti, sia perché difettano i presupposti per il risarcimento del danno, atteso che gli atti impugnati sono legittimi e non sussiste alcuna colpa della PA;
10.3) Infondata è anche la domanda di condanna dell’amministrazione resistente al riconoscimento, per il periodo di sospensione dal servizio, della maturazione delle classi e degli scatti economici, della maturazione della licenza ordinaria, degli effetti pensionistici, degli accantonamenti contributivi, dei trattamenti fissi e continuativi, degli assegni accessori, dei compensi indennitari e dell'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche per i periodi di comando richiesti per l’avanzamento. La domanda in questione non merita accoglimento per le ragioni esposte sopra a punti 8.1.g) e 8.1.h) e, comunque, perché la legge speciale correttamente applicata esclude il riconoscimento di tali benefici in assenza della prestazione lavorativa per fatto imputabile al dipendente.
10.4) La domanda di condanna dell’Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia, deve essere respinta per le ragioni esposte al punto precedente.
11) Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto rispetto a tutte le domande impugnatorie, di accertamento e condanna proposte.
12) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio con versamento alla parte resistente della somma che si liquida complessivamente in euro 3000, oltre alle maggiorazioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.