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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/09/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1410/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1410/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Samuel Fedele ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 il suo studio
- attore - contro con il patrocinio dell'Avv. Michele Proietti ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso il suo studio
- convenuto -
Oggetto: Pagamento somma
Conclusioni per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: NEL MERITO in via principale a) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la residua somma dovuta da in favore del sig. ulla base Controparte_1 Pt_1 della corretta liquidazione dei buoni fruttiferi postali di cui in narrativa, così come correttamente conteggiati nel prospetto allegato, in complessivi euro 6.901,39 e, per l'effetto, condannare
[...] al pagamento della somma d euro 6.901,39, oltre interessi di mora, in favore del sig. CP_1 in via subordinata b) accertare e dichiarare la diversa somma dovuta da Pt_1 [...] in favore del sig. sulla base della corretta liquidazione dei buoni fruttiferi CP_1 Pt_1 postali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare al pagamento della Controparte_1 diversa somma accertata, oltre interessi di mora, in favore del sig. -In ogni caso con Pt_1 condanna di parte convenuta alle spese di giudizio e compensi professionali, da liquidarsi ex DM 55/2014, oltre i.v.a. e c.p.a.” Conclusioni per la convenuta: “Voglia il Tribunale di Perugia, rigettare la domanda proposta da nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto per Parte_1 Controparte_1 tutti i motivi in precedenza esposti. Con vittoria di spese e competenze legali”.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Perugia, rassegnando le conclusioni sopra trascritte. Esponeva: - nel corso degli Controparte_1 anni, a partire dal mese di febbraio 1987, acquistava presso sette buoni postali Controparte_1 fruttiferi serie Q/P (doc. 01), con tassi di interessi dal 1° al 30° anno, analiticamente indicati nell'atto introduttivo;
- in data 22.12.2017, presso l'Ufficio Postale di Città di Castello (PG), richiedeva il rimborso dei buoni n. 154 emesso il 2.2.1987 di lire 250.000,00, e n. 211 emesso il 21.12.1987 di lire
250.000,00; l'ufficio Postale liquidava le somme (doc. 02) in dettaglio elencate in citazione;
- da un semplice conteggio, con specifico riferimento ai due buoni fruttiferi, nella quantificazione della somma oggetto rimborso, illegittimamente non venivano liquidati gli interessi dal 21° al 30° anno, come invece ben indicati nel retro dei titoli stessi. Richieste spiegazioni in merito, l'operatore di turno rispondeva che aveva specifiche indicazioni di non liquidare gli interessi dal 21° al 30° anno, sebbene indicati sul retro;
-nel caso di specie, il timbro utilizzato da ed apposto sul retro del titolo, indicava i tassi CP_1
d'interesse dal 1° al 20° anno, senza nulla specificare per i tassi d'interesse applicabili dal 21° al 30° anno, la cui indicizzazione non veniva modificata rispetto a quanto stampato;
- nel mese di luglio 2020, si recava nuovamente presso l'Ufficio Postale di Città di Castello (PG) al fine di richiedere la liquidazione dei restanti cinque buoni postali fruttiferi Q/P; - nuovamente, gli operatori gli facevano presente l'impossibilità loro di liquidare gli interessi dal 21° al 30°, sebbene indicati sul retro, e non si rendevano disponibili ad accettare la dichiarazione del sig. ad accettare la liquidazione della Pt_1 somma con specifica indicazione che detta somma veniva trattenuta solo a “titolo di acconto” sul maggior dovuto. Decideva di non richiedere nell'immediato la liquidazione dei restanti cinque buoni fruttiferi postali, risultando evidente l'illegittimità del comportamento posto in essere dal istituto
Postale in suo danno;
- con riferimento alla controversia in atto e relativa all'errata liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno inerenti ai buoni postali fruttiferi postali allora liquidati, nonché la corretta liquidazione dei buoni fruttiferi postali non ancora liquidati, il legale del Sig. ai sensi degli Pt_1 articoli 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 - con PEC del 9.8.2020 - invitava a stipulare una convenzione di negoziazione (doc. 03); - decorsi infruttuosamente i Controparte_1
30 giorni di cui al D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, non avendo ricevuto risposta alcuna da , con PEC del 23.9.2020 (doc. 04) veniva avvisata che il sig. Controparte_1 Controparte_1 si sarebbe recato presso l'Ufficio Postale di Città di Castello (PG), al fine di richiedere il Pt_1
pagina 2 di 9 rimborso dei residui cinque buoni fruttiferi postali e che, nel caso di ulteriore loro errata liquidazione, la somma liquidata sarebbe stata trattenuta dallo stesso a titolo di acconto sul maggior dovuto;
- in data
24.9.2020, il sig. si recava presso l'Ufficio Postale di Città di Castello (PG), richiedendo il Pt_1 rimborso dei buoni n. 223 emesso il 18.7.1988 di lire 250.000,00, n. 225 emesso il 20.8.1988 di lire
250.000,00, n. 238 emesso il 24.1.1989 di lire 250.000,00, n. 337 emesso il 31.7.1990 di lire
250.000,00, n. 362 emesso il 16.9.1991 di lire 250.000,00. L'ufficio Postale liquidava le seguenti somme (doc. 05): 03) 223 emesso il 18.7.1988 di lire 250.000,00 - liquidati euro 1.408,20 il 24.9.2020;
04) 225 emesso il 20.8.1988 di lire 250.000,00 - liquidati euro 1.408,20 il 24.9.2020; 05) 238 emesso il
24.1.1989 di lire 250.000,00 - liquidati euro 1.443,71 il 24.9.2020; 06) 337 emesso il 31.7.1990 di lire
250.000,00 - liquidati euro 1.384,52 il 24.9.2020; 07) 362 emesso il 16.9.1991 di lire 250.000,00 - liquidati euro 1.313,51 il 24.9.2020; - solo dopo la liquidazione di tutti i buoni fruttiferi postali posseduti dal sig. con PEC del 24.9.2020 (doc. 06) riscontrava le richieste Pt_1 Controparte_1 dell'attore ritenendo corretta la liquidazione effettuata, richiamando il D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 1986, che aveva apportato una modifica peggiorativa dei tassi di interesse riportati originariamente nelle tabelle presenti sul retro dei Bpf;
- procedeva l'attore a richiedere a un commercialista di sua fiducia il calcolo corretto (doc. 07); - contestava il richiamo operato da al D.M. 13 giugno 1986 n. 148 (art. 5: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della Controparte_1 nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio
1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”);
- la decisione del Collegio di coordinamento dell'Arbitro bancario finanziario 6142 del 3 aprile 2020 sottolinea che, se il timbro apposto nel retro dei buoni all'atto dell'emissione non indica la misura dei nuovi tassi per l'ultimo decennio, per tale periodo gli interessi che spettano al risparmiatore sono quelli riportati nel retro del titolo, anche se sono superiori a quelli fissati dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, utilizzati da per effettuare i rimborsi. Nella decisione dell'Arbitro è stato affermato CP_1 che il vincolo contrattuale tra emittente e investitore è quello risultante dai buoni fruttiferi di volta in volta sottoscritti e che i provvedimenti della pubblica autorità possono modificare e/o integrare i rendimenti riportati sui titoli, ai sensi dell'articolo 1339 del c.c., solo se successivi alla sottoscrizione dei titoli. Nel caso di specie, il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 era già entrato in vigore alla data di sottoscrizione dei buoni, i quali sono stati sottoscritti a partire dal mese di febbraio 1987. Ne consegue che non ha incorporato correttamente nel buono sottoscritto le disposizioni ministeriali CP_1 già in vigore e trovano quindi applicazione quelle riportate sul buono, più favorevoli al risparmiatore. pagina 3 di 9 Alla luce di ciò, per tale tipologia di buoni postali, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario finanziario, limitatamente agli ultimi 10 anni di vita del buono postale, al momento del rimborso trova applicazione l'interesse bimestrale riportato nella tabella stampata sul retro del Bpf, anche se superiore a quello riportato nel D.m. 13 giugno 1986. Secondo l'Abf, infatti, qualora il
Decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato;
- richiamava precedenti giurisprudenziali favorevoli al risparmiatore.
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio per sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni sopra trascritte. Deduceva la convenuta di aver correttamente applicato ai buoni i tassi di interesse corrispondenti alla serie “Q” dei buoni fruttiferi postali così come disposti nel relativo decreto ministeriale del 13.06.1986 istitutivo degli stessi, ivi compreso il tasso massimo raggiunto in regime di capitalizzazione semplice per gli anni dal 21° al 30°, e chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto delle domande avversarie.
Concessi i termini ex art. 183, coma 6, c.p.c., all'udienza del 5 dicembre 2024, visto le note di trattazione cartolare, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c., per il deposito degli scritti defensionali finali.
La questione concerne l'individuazione del tasso di interesse da applicarsi alla liquidazione dei buoni fruttiferi oggetto dal contendere nell'arco temporale compreso tra il 21° al 30° anno di vita degli stessi. ha richiamato quanto disposto con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla Controparte_1
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 1986, il quale ha apportato una modifica peggiorativa dei tassi di interesse originariamente riportati nelle tabelle presenti sul retro dei buoni postati fruttiferi in esame.
L'attore, al contrario, ha evidenziato la decisione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro
Bancario Finanziario (decisione n. 6142 del 3 aprile 2020), a mente della quale se il timbro apposto sul retro dei buoni all'atto dell'emissione non indica la misura dei nuovi tassi degli interessi per l'ultimo decennio, per tale periodo gli interessi che spettano al risparmiatore sono quelli riportati nel retro del titolo, anche se superiori a quelli fissati dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, utilizzati da
[...]
per effettuare i rimborsi. Nella decisione dell'Arbitro, prosegue l'attore, è stato affermato CP_1 che il vincolo contrattuale tra emittente e investitore è quello risultante dai buoni fruttiferi di volta in volta sottoscritti e che i provvedimenti della pubblica autorità possono modificare e/o integrare i rendimenti riportati sui titoli, ai sensi dell'art. 1339 del c.c., solo se successivi alla sottoscrizione dei titoli. pagina 4 di 9 Nel caso di specie, il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 era già entrato in vigore alla data di sottoscrizione dei buoni, sottoscritti a decorrere dal mese di febbraio 1987. L'attore rileva che
[...]
non ha incorporato correttamente nel buono sottoscritto le disposizioni ministeriali già in CP_1 vigore, trovando quindi applicazione quelle riportate sul buono, più favorevole al risparmiatore;
alla luce di ciò, per tale tipologia di buoni postali, secondo l'orientamento dell'Arbitro bancario finanziario, limitatamente agli ultimi 10 anni di vita del buono postale, al momento del rimborso, trova applicazione l'interesse bimestrale riportato nella tabella stampata sul retro del Bpf, anche se superiore a quello riportato nel d.m. 13 giugno 1986 (ritenuto sussistente un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo). Richiamava l'attore l'insegnamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione, circa la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che il contrasto fra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contraria alla funzione stessa dei buoni postali che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin dal principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (Cass. SS. UU. n. 13797/2007).
Ciò posto, va rilevato che i BPF in esame appartengono, come evidenziato dai timbri apposti su ambo i lati dei titoli, e riconosciuto dall'attore, alla serie Q/P, regolata dal D.M. 13.06.1986, istitutivo della serie ordinaria Q.
L'art 5 del D.M. 13.06.1986 ha testualmente stabilito che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1 luglio 1986.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. La norma richiamata autorizzava, pertanto, gli uffici postali ad utilizzare i titoli recanti la veste grafica della precedente serie P, purché sul titolo venissero apposte le modifiche introdotte con il D.M. 13.06.1986.
Nella fattispecie in esame, i titoli recano, sulla parte frontale, l'indicazione della serie Q/P, mentre a tergo, sovrapposto alla tabella recante i precedenti rendimenti, la stampigliatura con l'indicazione dei nuovi rendimenti introdotti dal D.M. del 1986, così come indicato dalla norma richiamata (disposizione sopravvissuta all'abrogazione del Codice Postale in quanto esplicitamente previsto sia dall'art. 7 c. 3, del D. Lgs. 284/1999, poi successivamente riprodotto dall'art. 9 del D.M. 19.12.2000, di attuazione delle disposizioni contenute nel precedente decreto legislativo).
pagina 5 di 9 Si osserva anche che il caso in esame non rientra nella fattispecie oggetto della decisione delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poiché i b.p.f. di cui trattasi, seppure emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. modificativo dei saggi d'interesse, esattamente il D.M. del 13.06.1986, recano le stampigliature prescritte dalla normativa, apposte all'atto dell'emissione.
Quanto ai buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie “Q/P”, la questione relativa all'individuazione del saggio di interessi agli stessi applicabile è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, oltre che in sede di arbitrato bancario finanziario. Solo recentemente la Suprema Corte, sul tema, sembra aver maturato un orientamento che si appalesa maggioritario (si richiamano qui ex multis le ordinanze della Suprema Corte n. 87/2023, n. 4748/2022 e n. 4751/2022), a cui questo giudice intende uniformarsi.
Come è noto, l'art. 173 D.P.R. 156/1973 originariamente prevedeva che gli interessi dei buoni fruttiferi postali venissero corrisposti in base alle tabelle riportate sul retro dei buoni stessi e che le variazioni del saggio di interesse venissero disposte con decreto del Ministro del Tesoro da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale;
tali variazioni avrebbero avuto effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto, mentre per i precedenti avrebbero continuato ad applicarsi le tabelle a tergo dei buoni. Il testo dell'art. 173 DPR 156/1973 è stato però modificato dal D.L. 460/1974, convertito con modificazioni dalla L. 588/1974, risultando la seguente formulazione: “1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 7, comma 3 ha così disposto: “3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. pagina 6 di 9 29 marzo1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
Quest'ultima disposizione è stata poi seguita dal Decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 300 del 27 dicembre 2000, recante: “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”. Pertanto, fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con D.M. hanno operato solo per i buoni di nuova emissione;
successivamente al settembre 1974, e fino all'abrogazione dell'art. 173 codice postale, hanno potuto operare anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, ai sensi del comma 1, ultimo periodo, della disposizione novellata, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso.
Si evidenzia che il D.M. 13.06.1986 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle
Poste all'art. 4, ha istituto i buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie “Q”, i cui tassi di interesse sono stabiliti nelle tabelle allegate al medesimo decreto ministeriale e le somme complessivamente dovute per capitali ed interessi risultano dalle tabelle apposte a tergo dei buoni medesimi.
Particolare rilievo riveste l'art. 5 del D.M. 13.06.1986, in quanto lo stesso ha disposto che sono,
a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria sia i buoni fruttiferi di nuova emissione contraddistinti con la lettera “Q”, sia i buoni della precedente serie “P” emessi dal 01.07.1986 sui moduli propri della serie “P”, moduli sui quali gli uffici postali erano tenuti ad apporre 2 timbri: uno sul fronte recante la dicitura “Q/P” ed uno sul retro recante la misura dei nuovi tassi di interesse.
L'art. 6 del D.M. 13.06.1986 ha precisato al comma 1 che sul montante dei buoni fruttiferi postali di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” maturato alla data del
01.01.1987 si sarebbero applicati, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati dalla serie “Q”, al comma 2 che ai buoni della serie “P” emessi dal 01.01.1986 al 30.06.1986 i nuovi saggi di interesse si sarebbero applicati dal 01.07.1987 sul montante maturato a tale data, al comma 3 che i buoni di cui al comma 1 avrebbero beneficiato dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 01.03.1987 mentre quelli di cui al comma 2 a decorrere dal 01.09.1987, da calcolarsi secondo la tabella allegata al
D.M. 13.06.1986. Al comma 4 si ribadiva che interessi e capitale sarebbero stati corrisposti insieme all'atto del rimborso dei buoni.
Ricostruita in tal modo la normativa anche storica di settore, occorre ribadire che i buoni fruttiferi postali, introdotti con il R.D. n. 2106/1924, sono assimilabili ai titoli di debito pubblico (Corte pagina 7 di 9 Cost. n. 508/1995) e come tali la loro disciplina non può che essere influenzata dalle esigenze di bilancio che il Governo deve perseguire. Non si può, infatti, porre in dubbio per le ragioni suddette che la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del DPR n. 156/1973, come novellato dall'art.1 del D.L. n.
460/1974, conv. in L. n. 588/1974, consentiva variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, hanno già affermato che “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, conv. in L. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (così Cass. civ. S.U. n. 3963/2019).
Inoltre, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle recenti ordinanze sopracitate, detto jus variandi in pejus riconosciuto al ministro era controbilanciato dai benefici assicurati ai sottoscrittori di detti buoni, quali, tra gli altri, la garanzia statale per capitale ed interessi, trattamenti fiscali di vantaggio, non sequestrabilità ed impignorabilità tranne che per ordine del giudice penale. La Suprema
Corte ha anche riconosciuto ai buoni fruttiferi la natura di titoli delegittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc, escludendo che agli stessi si applichino le caratteristiche di letteralità ed astrattezza tipiche dei titoli di credito. Allo stesso tempo, però, ha precisato che il vincolo tra emittente e sottoscrittore dei titoli si instaura su un piano negoziale con conseguente soggezione dello stesso alla disciplina del contratto.
L'applicabilità al rapporto tra emittente e sottoscrittore della disciplina contrattuale e l'innegabile natura cogente sia del disposto dell'art. 173 DPR156/1973 e dell'art. 5 D.M. 13.06.1986 fanno sì che ai buoni fruttiferi postali sia applicabile il meccanismo di sostituzione delle norme cogenti di cui all'art.1339 cc: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde e ciò anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per pagina 8 di 9 tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (così Cass. civ. sez. I, n. 4748/2022).
Non solo, ma la Suprema Corte, sulla base delle predette considerazioni ha anche precisato che “La pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa.” (Cass. civ., sez. I, n. 87/2023) e che “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente
(P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili.” (Cass. civ., sez. I,
n. 4384/2022).
Applicati, quindi, i principi sopra esposti alla vicenda in esame, la domanda va respinta. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, preme evidenziare che la questione è dibattuta e persistono ancora oggi contrasti giurisprudenziali, situazione che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge la domanda attorea. Compensa tra le parti le spese di lite.
Perugia, 8 settembre 2025 Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1410/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Samuel Fedele ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 il suo studio
- attore - contro con il patrocinio dell'Avv. Michele Proietti ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso il suo studio
- convenuto -
Oggetto: Pagamento somma
Conclusioni per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: NEL MERITO in via principale a) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la residua somma dovuta da in favore del sig. ulla base Controparte_1 Pt_1 della corretta liquidazione dei buoni fruttiferi postali di cui in narrativa, così come correttamente conteggiati nel prospetto allegato, in complessivi euro 6.901,39 e, per l'effetto, condannare
[...] al pagamento della somma d euro 6.901,39, oltre interessi di mora, in favore del sig. CP_1 in via subordinata b) accertare e dichiarare la diversa somma dovuta da Pt_1 [...] in favore del sig. sulla base della corretta liquidazione dei buoni fruttiferi CP_1 Pt_1 postali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare al pagamento della Controparte_1 diversa somma accertata, oltre interessi di mora, in favore del sig. -In ogni caso con Pt_1 condanna di parte convenuta alle spese di giudizio e compensi professionali, da liquidarsi ex DM 55/2014, oltre i.v.a. e c.p.a.” Conclusioni per la convenuta: “Voglia il Tribunale di Perugia, rigettare la domanda proposta da nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto per Parte_1 Controparte_1 tutti i motivi in precedenza esposti. Con vittoria di spese e competenze legali”.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Perugia, rassegnando le conclusioni sopra trascritte. Esponeva: - nel corso degli Controparte_1 anni, a partire dal mese di febbraio 1987, acquistava presso sette buoni postali Controparte_1 fruttiferi serie Q/P (doc. 01), con tassi di interessi dal 1° al 30° anno, analiticamente indicati nell'atto introduttivo;
- in data 22.12.2017, presso l'Ufficio Postale di Città di Castello (PG), richiedeva il rimborso dei buoni n. 154 emesso il 2.2.1987 di lire 250.000,00, e n. 211 emesso il 21.12.1987 di lire
250.000,00; l'ufficio Postale liquidava le somme (doc. 02) in dettaglio elencate in citazione;
- da un semplice conteggio, con specifico riferimento ai due buoni fruttiferi, nella quantificazione della somma oggetto rimborso, illegittimamente non venivano liquidati gli interessi dal 21° al 30° anno, come invece ben indicati nel retro dei titoli stessi. Richieste spiegazioni in merito, l'operatore di turno rispondeva che aveva specifiche indicazioni di non liquidare gli interessi dal 21° al 30° anno, sebbene indicati sul retro;
-nel caso di specie, il timbro utilizzato da ed apposto sul retro del titolo, indicava i tassi CP_1
d'interesse dal 1° al 20° anno, senza nulla specificare per i tassi d'interesse applicabili dal 21° al 30° anno, la cui indicizzazione non veniva modificata rispetto a quanto stampato;
- nel mese di luglio 2020, si recava nuovamente presso l'Ufficio Postale di Città di Castello (PG) al fine di richiedere la liquidazione dei restanti cinque buoni postali fruttiferi Q/P; - nuovamente, gli operatori gli facevano presente l'impossibilità loro di liquidare gli interessi dal 21° al 30°, sebbene indicati sul retro, e non si rendevano disponibili ad accettare la dichiarazione del sig. ad accettare la liquidazione della Pt_1 somma con specifica indicazione che detta somma veniva trattenuta solo a “titolo di acconto” sul maggior dovuto. Decideva di non richiedere nell'immediato la liquidazione dei restanti cinque buoni fruttiferi postali, risultando evidente l'illegittimità del comportamento posto in essere dal istituto
Postale in suo danno;
- con riferimento alla controversia in atto e relativa all'errata liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno inerenti ai buoni postali fruttiferi postali allora liquidati, nonché la corretta liquidazione dei buoni fruttiferi postali non ancora liquidati, il legale del Sig. ai sensi degli Pt_1 articoli 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 - con PEC del 9.8.2020 - invitava a stipulare una convenzione di negoziazione (doc. 03); - decorsi infruttuosamente i Controparte_1
30 giorni di cui al D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, non avendo ricevuto risposta alcuna da , con PEC del 23.9.2020 (doc. 04) veniva avvisata che il sig. Controparte_1 Controparte_1 si sarebbe recato presso l'Ufficio Postale di Città di Castello (PG), al fine di richiedere il Pt_1
pagina 2 di 9 rimborso dei residui cinque buoni fruttiferi postali e che, nel caso di ulteriore loro errata liquidazione, la somma liquidata sarebbe stata trattenuta dallo stesso a titolo di acconto sul maggior dovuto;
- in data
24.9.2020, il sig. si recava presso l'Ufficio Postale di Città di Castello (PG), richiedendo il Pt_1 rimborso dei buoni n. 223 emesso il 18.7.1988 di lire 250.000,00, n. 225 emesso il 20.8.1988 di lire
250.000,00, n. 238 emesso il 24.1.1989 di lire 250.000,00, n. 337 emesso il 31.7.1990 di lire
250.000,00, n. 362 emesso il 16.9.1991 di lire 250.000,00. L'ufficio Postale liquidava le seguenti somme (doc. 05): 03) 223 emesso il 18.7.1988 di lire 250.000,00 - liquidati euro 1.408,20 il 24.9.2020;
04) 225 emesso il 20.8.1988 di lire 250.000,00 - liquidati euro 1.408,20 il 24.9.2020; 05) 238 emesso il
24.1.1989 di lire 250.000,00 - liquidati euro 1.443,71 il 24.9.2020; 06) 337 emesso il 31.7.1990 di lire
250.000,00 - liquidati euro 1.384,52 il 24.9.2020; 07) 362 emesso il 16.9.1991 di lire 250.000,00 - liquidati euro 1.313,51 il 24.9.2020; - solo dopo la liquidazione di tutti i buoni fruttiferi postali posseduti dal sig. con PEC del 24.9.2020 (doc. 06) riscontrava le richieste Pt_1 Controparte_1 dell'attore ritenendo corretta la liquidazione effettuata, richiamando il D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 1986, che aveva apportato una modifica peggiorativa dei tassi di interesse riportati originariamente nelle tabelle presenti sul retro dei Bpf;
- procedeva l'attore a richiedere a un commercialista di sua fiducia il calcolo corretto (doc. 07); - contestava il richiamo operato da al D.M. 13 giugno 1986 n. 148 (art. 5: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della Controparte_1 nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio
1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”);
- la decisione del Collegio di coordinamento dell'Arbitro bancario finanziario 6142 del 3 aprile 2020 sottolinea che, se il timbro apposto nel retro dei buoni all'atto dell'emissione non indica la misura dei nuovi tassi per l'ultimo decennio, per tale periodo gli interessi che spettano al risparmiatore sono quelli riportati nel retro del titolo, anche se sono superiori a quelli fissati dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, utilizzati da per effettuare i rimborsi. Nella decisione dell'Arbitro è stato affermato CP_1 che il vincolo contrattuale tra emittente e investitore è quello risultante dai buoni fruttiferi di volta in volta sottoscritti e che i provvedimenti della pubblica autorità possono modificare e/o integrare i rendimenti riportati sui titoli, ai sensi dell'articolo 1339 del c.c., solo se successivi alla sottoscrizione dei titoli. Nel caso di specie, il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 era già entrato in vigore alla data di sottoscrizione dei buoni, i quali sono stati sottoscritti a partire dal mese di febbraio 1987. Ne consegue che non ha incorporato correttamente nel buono sottoscritto le disposizioni ministeriali CP_1 già in vigore e trovano quindi applicazione quelle riportate sul buono, più favorevoli al risparmiatore. pagina 3 di 9 Alla luce di ciò, per tale tipologia di buoni postali, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario finanziario, limitatamente agli ultimi 10 anni di vita del buono postale, al momento del rimborso trova applicazione l'interesse bimestrale riportato nella tabella stampata sul retro del Bpf, anche se superiore a quello riportato nel D.m. 13 giugno 1986. Secondo l'Abf, infatti, qualora il
Decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato;
- richiamava precedenti giurisprudenziali favorevoli al risparmiatore.
Ritualmente citata, si costituiva in giudizio per sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni sopra trascritte. Deduceva la convenuta di aver correttamente applicato ai buoni i tassi di interesse corrispondenti alla serie “Q” dei buoni fruttiferi postali così come disposti nel relativo decreto ministeriale del 13.06.1986 istitutivo degli stessi, ivi compreso il tasso massimo raggiunto in regime di capitalizzazione semplice per gli anni dal 21° al 30°, e chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto delle domande avversarie.
Concessi i termini ex art. 183, coma 6, c.p.c., all'udienza del 5 dicembre 2024, visto le note di trattazione cartolare, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c., per il deposito degli scritti defensionali finali.
La questione concerne l'individuazione del tasso di interesse da applicarsi alla liquidazione dei buoni fruttiferi oggetto dal contendere nell'arco temporale compreso tra il 21° al 30° anno di vita degli stessi. ha richiamato quanto disposto con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla Controparte_1
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 1986, il quale ha apportato una modifica peggiorativa dei tassi di interesse originariamente riportati nelle tabelle presenti sul retro dei buoni postati fruttiferi in esame.
L'attore, al contrario, ha evidenziato la decisione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro
Bancario Finanziario (decisione n. 6142 del 3 aprile 2020), a mente della quale se il timbro apposto sul retro dei buoni all'atto dell'emissione non indica la misura dei nuovi tassi degli interessi per l'ultimo decennio, per tale periodo gli interessi che spettano al risparmiatore sono quelli riportati nel retro del titolo, anche se superiori a quelli fissati dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, utilizzati da
[...]
per effettuare i rimborsi. Nella decisione dell'Arbitro, prosegue l'attore, è stato affermato CP_1 che il vincolo contrattuale tra emittente e investitore è quello risultante dai buoni fruttiferi di volta in volta sottoscritti e che i provvedimenti della pubblica autorità possono modificare e/o integrare i rendimenti riportati sui titoli, ai sensi dell'art. 1339 del c.c., solo se successivi alla sottoscrizione dei titoli. pagina 4 di 9 Nel caso di specie, il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 era già entrato in vigore alla data di sottoscrizione dei buoni, sottoscritti a decorrere dal mese di febbraio 1987. L'attore rileva che
[...]
non ha incorporato correttamente nel buono sottoscritto le disposizioni ministeriali già in CP_1 vigore, trovando quindi applicazione quelle riportate sul buono, più favorevole al risparmiatore;
alla luce di ciò, per tale tipologia di buoni postali, secondo l'orientamento dell'Arbitro bancario finanziario, limitatamente agli ultimi 10 anni di vita del buono postale, al momento del rimborso, trova applicazione l'interesse bimestrale riportato nella tabella stampata sul retro del Bpf, anche se superiore a quello riportato nel d.m. 13 giugno 1986 (ritenuto sussistente un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo). Richiamava l'attore l'insegnamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione, circa la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che il contrasto fra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contraria alla funzione stessa dei buoni postali che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin dal principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (Cass. SS. UU. n. 13797/2007).
Ciò posto, va rilevato che i BPF in esame appartengono, come evidenziato dai timbri apposti su ambo i lati dei titoli, e riconosciuto dall'attore, alla serie Q/P, regolata dal D.M. 13.06.1986, istitutivo della serie ordinaria Q.
L'art 5 del D.M. 13.06.1986 ha testualmente stabilito che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1 luglio 1986.
Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. La norma richiamata autorizzava, pertanto, gli uffici postali ad utilizzare i titoli recanti la veste grafica della precedente serie P, purché sul titolo venissero apposte le modifiche introdotte con il D.M. 13.06.1986.
Nella fattispecie in esame, i titoli recano, sulla parte frontale, l'indicazione della serie Q/P, mentre a tergo, sovrapposto alla tabella recante i precedenti rendimenti, la stampigliatura con l'indicazione dei nuovi rendimenti introdotti dal D.M. del 1986, così come indicato dalla norma richiamata (disposizione sopravvissuta all'abrogazione del Codice Postale in quanto esplicitamente previsto sia dall'art. 7 c. 3, del D. Lgs. 284/1999, poi successivamente riprodotto dall'art. 9 del D.M. 19.12.2000, di attuazione delle disposizioni contenute nel precedente decreto legislativo).
pagina 5 di 9 Si osserva anche che il caso in esame non rientra nella fattispecie oggetto della decisione delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poiché i b.p.f. di cui trattasi, seppure emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. modificativo dei saggi d'interesse, esattamente il D.M. del 13.06.1986, recano le stampigliature prescritte dalla normativa, apposte all'atto dell'emissione.
Quanto ai buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie “Q/P”, la questione relativa all'individuazione del saggio di interessi agli stessi applicabile è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, oltre che in sede di arbitrato bancario finanziario. Solo recentemente la Suprema Corte, sul tema, sembra aver maturato un orientamento che si appalesa maggioritario (si richiamano qui ex multis le ordinanze della Suprema Corte n. 87/2023, n. 4748/2022 e n. 4751/2022), a cui questo giudice intende uniformarsi.
Come è noto, l'art. 173 D.P.R. 156/1973 originariamente prevedeva che gli interessi dei buoni fruttiferi postali venissero corrisposti in base alle tabelle riportate sul retro dei buoni stessi e che le variazioni del saggio di interesse venissero disposte con decreto del Ministro del Tesoro da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale;
tali variazioni avrebbero avuto effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto, mentre per i precedenti avrebbero continuato ad applicarsi le tabelle a tergo dei buoni. Il testo dell'art. 173 DPR 156/1973 è stato però modificato dal D.L. 460/1974, convertito con modificazioni dalla L. 588/1974, risultando la seguente formulazione: “1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 7, comma 3 ha così disposto: “3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. pagina 6 di 9 29 marzo1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
Quest'ultima disposizione è stata poi seguita dal Decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 300 del 27 dicembre 2000, recante: “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”. Pertanto, fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con D.M. hanno operato solo per i buoni di nuova emissione;
successivamente al settembre 1974, e fino all'abrogazione dell'art. 173 codice postale, hanno potuto operare anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, ai sensi del comma 1, ultimo periodo, della disposizione novellata, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso.
Si evidenzia che il D.M. 13.06.1986 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle
Poste all'art. 4, ha istituto i buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie “Q”, i cui tassi di interesse sono stabiliti nelle tabelle allegate al medesimo decreto ministeriale e le somme complessivamente dovute per capitali ed interessi risultano dalle tabelle apposte a tergo dei buoni medesimi.
Particolare rilievo riveste l'art. 5 del D.M. 13.06.1986, in quanto lo stesso ha disposto che sono,
a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria sia i buoni fruttiferi di nuova emissione contraddistinti con la lettera “Q”, sia i buoni della precedente serie “P” emessi dal 01.07.1986 sui moduli propri della serie “P”, moduli sui quali gli uffici postali erano tenuti ad apporre 2 timbri: uno sul fronte recante la dicitura “Q/P” ed uno sul retro recante la misura dei nuovi tassi di interesse.
L'art. 6 del D.M. 13.06.1986 ha precisato al comma 1 che sul montante dei buoni fruttiferi postali di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” maturato alla data del
01.01.1987 si sarebbero applicati, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati dalla serie “Q”, al comma 2 che ai buoni della serie “P” emessi dal 01.01.1986 al 30.06.1986 i nuovi saggi di interesse si sarebbero applicati dal 01.07.1987 sul montante maturato a tale data, al comma 3 che i buoni di cui al comma 1 avrebbero beneficiato dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 01.03.1987 mentre quelli di cui al comma 2 a decorrere dal 01.09.1987, da calcolarsi secondo la tabella allegata al
D.M. 13.06.1986. Al comma 4 si ribadiva che interessi e capitale sarebbero stati corrisposti insieme all'atto del rimborso dei buoni.
Ricostruita in tal modo la normativa anche storica di settore, occorre ribadire che i buoni fruttiferi postali, introdotti con il R.D. n. 2106/1924, sono assimilabili ai titoli di debito pubblico (Corte pagina 7 di 9 Cost. n. 508/1995) e come tali la loro disciplina non può che essere influenzata dalle esigenze di bilancio che il Governo deve perseguire. Non si può, infatti, porre in dubbio per le ragioni suddette che la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del DPR n. 156/1973, come novellato dall'art.1 del D.L. n.
460/1974, conv. in L. n. 588/1974, consentiva variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, hanno già affermato che “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, conv. in L. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (così Cass. civ. S.U. n. 3963/2019).
Inoltre, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle recenti ordinanze sopracitate, detto jus variandi in pejus riconosciuto al ministro era controbilanciato dai benefici assicurati ai sottoscrittori di detti buoni, quali, tra gli altri, la garanzia statale per capitale ed interessi, trattamenti fiscali di vantaggio, non sequestrabilità ed impignorabilità tranne che per ordine del giudice penale. La Suprema
Corte ha anche riconosciuto ai buoni fruttiferi la natura di titoli delegittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc, escludendo che agli stessi si applichino le caratteristiche di letteralità ed astrattezza tipiche dei titoli di credito. Allo stesso tempo, però, ha precisato che il vincolo tra emittente e sottoscrittore dei titoli si instaura su un piano negoziale con conseguente soggezione dello stesso alla disciplina del contratto.
L'applicabilità al rapporto tra emittente e sottoscrittore della disciplina contrattuale e l'innegabile natura cogente sia del disposto dell'art. 173 DPR156/1973 e dell'art. 5 D.M. 13.06.1986 fanno sì che ai buoni fruttiferi postali sia applicabile il meccanismo di sostituzione delle norme cogenti di cui all'art.1339 cc: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde e ciò anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per pagina 8 di 9 tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (così Cass. civ. sez. I, n. 4748/2022).
Non solo, ma la Suprema Corte, sulla base delle predette considerazioni ha anche precisato che “La pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa.” (Cass. civ., sez. I, n. 87/2023) e che “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente
(P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili.” (Cass. civ., sez. I,
n. 4384/2022).
Applicati, quindi, i principi sopra esposti alla vicenda in esame, la domanda va respinta. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, preme evidenziare che la questione è dibattuta e persistono ancora oggi contrasti giurisprudenziali, situazione che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge la domanda attorea. Compensa tra le parti le spese di lite.
Perugia, 8 settembre 2025 Il Giudice
Rosa Lavanga
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