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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/12/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 302/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CIANI Parte_1 P.IVA_1
CR IA contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI CP_1 C.F._1
LE
OGGETTO: Responsabilità Extracontrattuale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 8 4 24 vocava in giudizio , Parte_1 CP_1
chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio contrariis reiectis omnibus, in accoglimento delle domande attoree, condannare , nato a [...] il [...] CP_1
), residente in [...].tà Bucellina nc 8, VALDISOTTO (SO) al pagamento, C.F._1
per i titoli e le causali di cui in narrativa, in favore di ., quale impresa designata Parte_1
alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la somma di Euro 160.101,63 ovvero quella, maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia dopo Istruttoria, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora. Vittoria di spese e competenze professionali.
pagina 1 di 5 Esponeva l'attrice:
1) In forza dell'art. 283, comma 1 lett. b) d.lgs. 209/05 (detto “Codice delle Assicurazioni
Private) il Fondo di Garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione. In particolare, lo stesso articolo, al comma 4, prevede che, in tali casi, il danno è liquidato nei limiti di massimale stabiliti nel regolamento di cui all'art. 128 del medesimo d.lgs. 209/05.
2) (all'epoca in forza dell'art. 20 della legge Parte_1 Controparte_2
24 dicembre 1969 n. 990, dell'art. 286, comma 1, Decr. Legisl. 7 settembre 2005 n. 209 e del relativo provvedimento è impresa designata per la liquidazione dei sinistri CP_3
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia.
3) Ai sensi dell'art. 292, comma 1, del d.lgs. 209/05, l'impresa designata ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, anche in via di transazione, nonché degli interessi e delle spese.
4) Nella sua qualità di impresa designata, la (già Parte_1 CP_4
ha assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 25/7/1997 ad h 16 circa in
[...]
Valdisotto, Località Bormio 2000, con le seguenti modalità: il motociclo Husqvarna 250 Tg
SO 056381(sprovvisto di copertura assicurativa) di proprietà del conducente signor CP_1
entrava in collisione, presumibilmente per scontro frontale, con il motociclo
[...]
Betamotor 200 TG SO 047606 di proprietà di e condotto dal signor CP_5 Per_1
che, a causa del sinistro, decedeva – il tutto come risulta dal rapporto redatto dai
[...]
Carabinieri che si produce (doc 01);
5) Gli eredi del signor a mezzo legale, provvedevano a richiedere alla esponente il Per_1
risarcimento dei danni subiti alla esponente (doc 02);
6) Altresì - anche alla luce della sentenza del Tribunale di Sondrio 243/99, sezione penale CP_6
(doc 03), che condannava l'imputato , fra altro, al risarcimento dei danni nei CP_1
confronti degli eredi parte civile, nella misura del 50% - provvedeva ad agire in Per_1
rivalsa per ottenere il rimborso delle prestazioni previdenziali erogate (doc 04);
7) La esponente, quantificato il danno (doc 05), provvedeva a liquidare, su basi concorsuali, previa autorizzazione di CO (doc 06), i seguenti importi in data 1/7/2002: - La somma complessiva di Lire 150.000.000, paria € 77.468,53 agli eredi di assistiti Persona_1
dall'avv Giuseppe Tarabini – come risulta dall'atto di quietanza che si produce (doc 07); - La
pagina 2 di 5 somma di Lire 160.000.000, pari a € 82.633,10, a a titolo di rivalsa per gli emolumenti CP_6
erogati - come risulta dalla quietanza sottocritta dal legale Avv Marco Moretti (doc 08);
8) la in veste di mandataria della per il recupero del credito, con CP_7 Parte_1
racc.ta a.r. del 14/6/2011, intimava al signor il rimborso delle somme CP_1
liquidate, (doc 09);
9) in data 12/2/2016 è stato inoltre inviato invito alla stipulazione di negoziazione assistita ex art 2 e 22 DL 132/2014, convertito in L 162/ 2014(doc 10), cui non ha fatto seguito alcuna adesione;
10) L'attrice pertanto, intende agir in regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. 209/05, in questa sede nei confronti del signor per il recupero della somma complessiva di € CP_1
160.101,63 oltre interessi e spese.
Si costituiva il convenuto, così concludendo:
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione - in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da e per Controparte_2
l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di € 160.101,63 dalla medesima proposta nei confronti del signor;
- nel merito, in ogni caso, respingere la domanda CP_1
di condanna al pagamento della somma di € 160.101,63 proposta da nei Controparte_2
confronti del signor perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e CP_1
competenze di causa.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale e prova orale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 19 11 25, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio contrariis reiectis omnibus, in accoglimento delle domande attoree, condannare , nato a [...] il [...] CP_1
), residente in [...].tà Bucellina nc 8, VALDISOTTO (SO) al pagamento, C.F._1
per i titoli e le causali di cui in narrativa, in favore di ., quale impresa designata Parte_1
alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la somma di Euro 160.101,63 ovvero quella, maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia dopo Istruttoria, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora. Vittoria di spese e competenze professionali. pagina 3 di 5 Per parte convenuta.
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione - in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da e per Controparte_2
l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di € 160.101,63 dalla medesima proposta nei confronti del signor;
- nel merito, in ogni caso, respingere la domanda CP_1
di condanna al pagamento della somma di € 160.101,63 proposta da nei Controparte_2
confronti del signor perché infondata in fatto e diritto. CP_1
La domanda attorea appare meritevole di accoglimento.
Le prove orali assunte hanno dato riscontro alle tesi di parte attrice ed alla documentazione dalla stessa versata in atti.
Il Tenente Colonnello intervenuto in occasione del sinistro, ha confermato il Persona_2
rapporto che gli è stato mostrato.
Gli eredi del defunto Sig. la vedova Sig.ra ed i figli e , hanno Per_1 Pt_2 CP_8 CP_9
confermato che la Compagnia pagò loro, all'epoca, 150 milioni di Lire. Anche il legale che seguì gli eredi nella pratica di risarcimento, l'Avv. Giuseppe Tarabini, ha confermato tale Per_1
circostanza.
Il direttore dell' di Sondrio, dr. , ha riconosciuto che pagò all' CP_6 Persona_3 Pt_1 Pt_3
160 milioni di Lire, ovvero Euro 82633,10.
L'eccezione di prescrizione non appare fondata.
La diffida del 2011 inviata da mandataria all'epoca di (in CP_7 Controparte_10
sigla per conto di (ora riveste invero CP_11 Controparte_2 Parte_1
efficacia interruttiva.
era la società del delegata alla gestione e Controparte_10 CP_12
liquidazione dei sinistri per conto delle varie Compagnie del Gruppo medesimo e, con effetto 1.7.23,
è stata incorporata in Parte_1
Nella lettera di diffida la indica tutti i necessari elementi identificativi della pretesa (data del CP_7
sinistro, targa del veicolo scoperto, importi richiesti, danneggiati) e richiede il pagamento mediante assegno circolare da intestarsi a (ora . Controparte_2 Parte_1
La lettera è debitamente sottoscritta. pagina 4 di 5 ha poi ratificato, confermato e fatta propria tale diffida, asserendo di volersene Parte_1
giovare.
Si ritiene pertanto che i termini prescrizionali siano stati validamente interrotti e che la prescrizione non sia maturata, tenuto conto che l'azione ex art. 292 dlgs. 209/05 si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di avvenuta liquidazione.
Le domande vengono pertanto accolte con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
condanna , nato a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._1
residente in [...].tà Bucellina nc 8, VALDISOTTO (SO) al pagamento, per i titoli e le causali di cui in narrativa, in favore di ., quale impresa designata alla gestione del Fondo di Parte_1
Garanzia Vittime della Strada, la somma di Euro 160.101,63, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora, condanna parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze professionali di parte attrice, liquidate in euro 14.103,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 2 12 25
Il Giudice
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 302/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CIANI Parte_1 P.IVA_1
CR IA contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI CP_1 C.F._1
LE
OGGETTO: Responsabilità Extracontrattuale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 8 4 24 vocava in giudizio , Parte_1 CP_1
chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio contrariis reiectis omnibus, in accoglimento delle domande attoree, condannare , nato a [...] il [...] CP_1
), residente in [...].tà Bucellina nc 8, VALDISOTTO (SO) al pagamento, C.F._1
per i titoli e le causali di cui in narrativa, in favore di ., quale impresa designata Parte_1
alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la somma di Euro 160.101,63 ovvero quella, maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia dopo Istruttoria, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora. Vittoria di spese e competenze professionali.
pagina 1 di 5 Esponeva l'attrice:
1) In forza dell'art. 283, comma 1 lett. b) d.lgs. 209/05 (detto “Codice delle Assicurazioni
Private) il Fondo di Garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione. In particolare, lo stesso articolo, al comma 4, prevede che, in tali casi, il danno è liquidato nei limiti di massimale stabiliti nel regolamento di cui all'art. 128 del medesimo d.lgs. 209/05.
2) (all'epoca in forza dell'art. 20 della legge Parte_1 Controparte_2
24 dicembre 1969 n. 990, dell'art. 286, comma 1, Decr. Legisl. 7 settembre 2005 n. 209 e del relativo provvedimento è impresa designata per la liquidazione dei sinistri CP_3
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia.
3) Ai sensi dell'art. 292, comma 1, del d.lgs. 209/05, l'impresa designata ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, anche in via di transazione, nonché degli interessi e delle spese.
4) Nella sua qualità di impresa designata, la (già Parte_1 CP_4
ha assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 25/7/1997 ad h 16 circa in
[...]
Valdisotto, Località Bormio 2000, con le seguenti modalità: il motociclo Husqvarna 250 Tg
SO 056381(sprovvisto di copertura assicurativa) di proprietà del conducente signor CP_1
entrava in collisione, presumibilmente per scontro frontale, con il motociclo
[...]
Betamotor 200 TG SO 047606 di proprietà di e condotto dal signor CP_5 Per_1
che, a causa del sinistro, decedeva – il tutto come risulta dal rapporto redatto dai
[...]
Carabinieri che si produce (doc 01);
5) Gli eredi del signor a mezzo legale, provvedevano a richiedere alla esponente il Per_1
risarcimento dei danni subiti alla esponente (doc 02);
6) Altresì - anche alla luce della sentenza del Tribunale di Sondrio 243/99, sezione penale CP_6
(doc 03), che condannava l'imputato , fra altro, al risarcimento dei danni nei CP_1
confronti degli eredi parte civile, nella misura del 50% - provvedeva ad agire in Per_1
rivalsa per ottenere il rimborso delle prestazioni previdenziali erogate (doc 04);
7) La esponente, quantificato il danno (doc 05), provvedeva a liquidare, su basi concorsuali, previa autorizzazione di CO (doc 06), i seguenti importi in data 1/7/2002: - La somma complessiva di Lire 150.000.000, paria € 77.468,53 agli eredi di assistiti Persona_1
dall'avv Giuseppe Tarabini – come risulta dall'atto di quietanza che si produce (doc 07); - La
pagina 2 di 5 somma di Lire 160.000.000, pari a € 82.633,10, a a titolo di rivalsa per gli emolumenti CP_6
erogati - come risulta dalla quietanza sottocritta dal legale Avv Marco Moretti (doc 08);
8) la in veste di mandataria della per il recupero del credito, con CP_7 Parte_1
racc.ta a.r. del 14/6/2011, intimava al signor il rimborso delle somme CP_1
liquidate, (doc 09);
9) in data 12/2/2016 è stato inoltre inviato invito alla stipulazione di negoziazione assistita ex art 2 e 22 DL 132/2014, convertito in L 162/ 2014(doc 10), cui non ha fatto seguito alcuna adesione;
10) L'attrice pertanto, intende agir in regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. 209/05, in questa sede nei confronti del signor per il recupero della somma complessiva di € CP_1
160.101,63 oltre interessi e spese.
Si costituiva il convenuto, così concludendo:
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione - in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da e per Controparte_2
l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di € 160.101,63 dalla medesima proposta nei confronti del signor;
- nel merito, in ogni caso, respingere la domanda CP_1
di condanna al pagamento della somma di € 160.101,63 proposta da nei Controparte_2
confronti del signor perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e CP_1
competenze di causa.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale e prova orale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 19 11 25, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio contrariis reiectis omnibus, in accoglimento delle domande attoree, condannare , nato a [...] il [...] CP_1
), residente in [...].tà Bucellina nc 8, VALDISOTTO (SO) al pagamento, C.F._1
per i titoli e le causali di cui in narrativa, in favore di ., quale impresa designata Parte_1
alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la somma di Euro 160.101,63 ovvero quella, maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia dopo Istruttoria, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora. Vittoria di spese e competenze professionali. pagina 3 di 5 Per parte convenuta.
Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione - in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da e per Controparte_2
l'effetto rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di € 160.101,63 dalla medesima proposta nei confronti del signor;
- nel merito, in ogni caso, respingere la domanda CP_1
di condanna al pagamento della somma di € 160.101,63 proposta da nei Controparte_2
confronti del signor perché infondata in fatto e diritto. CP_1
La domanda attorea appare meritevole di accoglimento.
Le prove orali assunte hanno dato riscontro alle tesi di parte attrice ed alla documentazione dalla stessa versata in atti.
Il Tenente Colonnello intervenuto in occasione del sinistro, ha confermato il Persona_2
rapporto che gli è stato mostrato.
Gli eredi del defunto Sig. la vedova Sig.ra ed i figli e , hanno Per_1 Pt_2 CP_8 CP_9
confermato che la Compagnia pagò loro, all'epoca, 150 milioni di Lire. Anche il legale che seguì gli eredi nella pratica di risarcimento, l'Avv. Giuseppe Tarabini, ha confermato tale Per_1
circostanza.
Il direttore dell' di Sondrio, dr. , ha riconosciuto che pagò all' CP_6 Persona_3 Pt_1 Pt_3
160 milioni di Lire, ovvero Euro 82633,10.
L'eccezione di prescrizione non appare fondata.
La diffida del 2011 inviata da mandataria all'epoca di (in CP_7 Controparte_10
sigla per conto di (ora riveste invero CP_11 Controparte_2 Parte_1
efficacia interruttiva.
era la società del delegata alla gestione e Controparte_10 CP_12
liquidazione dei sinistri per conto delle varie Compagnie del Gruppo medesimo e, con effetto 1.7.23,
è stata incorporata in Parte_1
Nella lettera di diffida la indica tutti i necessari elementi identificativi della pretesa (data del CP_7
sinistro, targa del veicolo scoperto, importi richiesti, danneggiati) e richiede il pagamento mediante assegno circolare da intestarsi a (ora . Controparte_2 Parte_1
La lettera è debitamente sottoscritta. pagina 4 di 5 ha poi ratificato, confermato e fatta propria tale diffida, asserendo di volersene Parte_1
giovare.
Si ritiene pertanto che i termini prescrizionali siano stati validamente interrotti e che la prescrizione non sia maturata, tenuto conto che l'azione ex art. 292 dlgs. 209/05 si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di avvenuta liquidazione.
Le domande vengono pertanto accolte con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
condanna , nato a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._1
residente in [...].tà Bucellina nc 8, VALDISOTTO (SO) al pagamento, per i titoli e le causali di cui in narrativa, in favore di ., quale impresa designata alla gestione del Fondo di Parte_1
Garanzia Vittime della Strada, la somma di Euro 160.101,63, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora, condanna parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze professionali di parte attrice, liquidate in euro 14.103,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 2 12 25
Il Giudice
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