Art. 2.
Le apparecchiature indicate al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , devono intendersi riferite alle immersioni non in saturazione.
Per la corresponsione delle indennita' di cui alla presente legge, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 .
Le apparecchiature indicate al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , devono intendersi riferite alle immersioni non in saturazione.
Per la corresponsione delle indennita' di cui alla presente legge, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 .