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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 781/2023 R.G., posta in de- liberazione all'udienza collegiale del 23.10.2024, e vertente
TRA
, in proprio e quale erede di , Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Carlini del Foro di Roma ed elettiva- mente domiciliata presso il suo studio in Roma (00192), Piazza Cola di Rien- zo n. 92, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, quale erede di , rappresentata e difesa CP_1 Persona_2 dall'Avv. Rodolfo Giampietro del Foro di Teramo ed elettivamente domicilia- ta presso il suo studio in Teramo, Via del Baluardo n. 63, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contra- ria istanza disattesa, In via preliminare: - Ammettere la querela di falso inci- dentale proposta e per l'effetto -Sospendere il presente giudizio e fissare un termine per la riassunzione dello stesso davanti al Tribunale competente per la querela. In via principale: Nel merito, previa riforma della impugnata senten- za nei capi indicati in premessa: - Respingere le domande tutte avanzate dal
Sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi Persona_2
tutti esposti;
In ogni caso: - Condannare la parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
L'appellata così conclude: “affinché Codesta Ecc.ma Corte Voglia: - rigettare l'appello promosso da e confermare la sentenza n. Parte_1
562/2023 emessa dal Tribunale di Teramo in data 6.06.2023; - in ogni caso dichiarare comproprietario, nella misura del 50%, degli Persona_2 immobili indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo di procedere alla trascri- zione in favore di della sentenza e, quindi, della proprietà Persona_2
per una quota pari al 50%; - condannare l'appellante al pagamento delle spe- se, diritti ed onorari”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n.
562/2023, pubblicata il 06.06.2023 e notificata il 17.06.2023, emessa all'esito del giudizio n. 2873/2017 R.G.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1-2.08.2017, con- Persona_2
veniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, i coniugi e Persona_1
(rispettivamente, fratello e cognata dell'attore), chiedendo Parte_1 di “1) accertare e dichiarare la simulazione relativa soggettiva, per interposi- zione fittizia della persona dell'acquirente, dell'atto pubblico stipulato in da- ta 2/07/1986 per Notar Rep. 27423. 2) conseguentemente Persona_3
dichiarare e accertare che i signori e sono Persona_2 Persona_1
2 comproprietari, nella quota del 50% ognuno, in quanto reali compratori degli immobili oggetto dell'atto pubblico di compravendita sopra indicato, in virtù della controdichiarazione del 15/07/1997, ovvero dei seguenti immobili: a)
Villa con annessi rustici ed area circostante, riportato nel NCEU del Comune di Teramo alla partita n. 3690, foglio 57, particella 37, Categoria A7, Classe unica, vani 14,5; b) appezzamento di terreno riportato nel catasto terreni del
Comune di Teramo alla partita 11430, Foglio 57, particella 201-35-200 per
Ha 1.1509; c) appezzamento di terreno riportato nel catasto terreni del Co- mune di Teramo alla partita 11430, Foglio 57, particella 195 per are 4.80; d) appezzamento di terreno riportato nel catasto terreni del Comune di Teramo alla partita 17455, Foglio 57, particella 303 per are 1.65. 3) ordinare al Con- servatore dei Registri Immobiliari di Teramo di procedere alla trascrizione, con esonero da qualsivoglia responsabilità, in favore di Persona_2
della emananda sentenza e, quindi, della proprietà per una quota pari al 50% degli immobili sopra indicati. 4) condannare i convenuti, per l'ipotesi di in- giusta resistenza in giudizio, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. 5) condannare in ogni caso i convenuti, ut sopra, al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre IVA e CAP come per legge ed al rim- borso forfettario”.
1.1 A sostegno delle proprie pretese, l'originario attore deduceva in punto di fatto che: a) con scrittura privata del 24.04.1982 i germani , CP_2 Per_4
Per_
, e acquistavano dagli eredi di Per_2 Controparte_3 Parte_2
[...
una villa storica denominata “Villa Camilla”, con annessi rustici e vari appezzamenti di terreno estesi per circa 3000 mq;
b) con atto pubblico del
02.07.1986 tali beni, per motivi fiscali, venivano formalmente intestati alla casalinga e priva di reddito, con l'intesa di regolarizzarne la proprie- Pt_1
tà successivamente alla divisione di tutti gli altri beni fra i fratelli c) Per_2
a seguito di divisione bonaria avvenuta successivamente fra tutti i fratelli, i predetti immobili, pur sempre intestati formalmente alla venivano Pt_1
3 Per_ assegnati in parti uguali a e d) con scrittura privata Persona_2
del 15.07.1997 sottoscritta da e Persona_1 Persona_2 Parte_1
quest'ultima riconosceva la proprietà dei beni sopra indicati in capo
[...]
a e nelle rispettive quote del 50% ciascuno, Persona_2 Persona_1
dichiarando altresì che il relativo atto pubblico per il trasferimento a favore di della quota di sua spettanza sarebbe potuto avvenire in Persona_2
qualsiasi momento a semplice richiesta e che le spese necessarie per il mante- nimento degli immobili sarebbero state concordate congiuntamente e divise per il 50% a carico della e per il restante 50% a carico di Pt_1 Parte_3
e) da allora i beni in questione erano stati congiuntamente nel posses-
[...]
[... so sia della famiglia , sia della famiglia Persona_5
, che ne avevano entrambe usufruito;
f) in data 07.12.2011 la Parte_3
sottoscriveva, dietro richiesta dei fratelli un atto di conces- Pt_1 Per_2 sione di ipoteca sulla villa e sull'area contigua a favore della Banca di Tera- mo, per la complessiva somma di € 440.000,00, a garanzia di un mutuo con- cesso a favore di una società di cui era socio accomandata- Persona_2
rio e socio accomandante;
g) nonostante i plurimi solleciti Persona_1
avanzati nel corso degli anni, i coniugi e continuavano a Pt_1 Per_2 rinviare la stipula dell'atto pubblico di trasferimento, adducendo la mancanza di disponibilità economica per le spese notarili;
h) in data 14.07.2017, a segui- to di ispezione ipotecaria, l'attore apprendeva che in data 05.10.2015 era in- tervenuto tra i predetti coniugi un atto di permuta, con il quale la Pt_1
Per_ aveva trasferito in favore del marito l'intera proprietà degli immobili in questione.
1.1.1 Sulla scorta di dette circostanze, ritenendo sussistere nel caso di specie, in relazione all'atto pubblico di compravendita del 02.07.1986, una simula- zione soggettiva per interposizione fittizia di persona, e deducendo che la scrittura privata sottoscritta anche dalla rappresentava la controdi- Pt_1
chiarazione con la quale la stessa riconosceva espressamente tale interposi-
4 zione fittizia, idonea a comprovare la simulazione relativa nonché quale fosse la reale volontà delle parti, instava affinché fosse dichiarata Persona_2
la simulazione relativa soggettiva del citato atto pubblico e, previa dichiara- zione della comproprietà dei beni immobili nella quota del 50% in suo favore Per_ e del restante 50% in favore del fratello , fosse ordinato al Conservatore dei RR.II. di procedere alla relativa trascrizione della quota di sua spettanza.
1.2 Si costituivano i convenuti, i quali contestavano l'infondatezza della do- manda attorea ed insistevano per il suo rigetto, eccependo preliminarmente la prescrizione dei diritti vantati.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., l'attore, in sede di prima memoria, senza modificare gli elementi costitutivi della domanda, pre- cisava le proprie conclusioni chiedendo che venisse altresì dichiarata l'inefficacia dell'atto pubblico di permuta del 05.10.2015 nella misura del
50% del compendio immobiliare.
1.4 All'esito della fase istruttoria, consistita nell'acquisizione documentale, il
Tribunale, rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dai con- venuti, in quanto proposta con comparsa di costituzione depositata tardiva- mente, ha giudicato fondata la domanda attorea.
1.5 In particolare, il giudicante, richiamato il contenuto dei documenti prodot- ti ed in particolare della scrittura privata del 15.07.1997, ha ritenuto che i fra- telli e avessero sottoscritto un accordo fiducia- Per_2 Parte_1 rio mediante il quale quest'ultima, acquirente solo formale dei beni per cui è causa, si era impegnata a trasferire gli stessi in favore degli altri due;
ha quin- di interpretato la predetta scrittura quale atto ricognitivo e confermativo di detto accordo, posto che ivi la non solo riconosceva che il 50% del Pt_1 compendio immobiliare era di proprietà dell'attore, ma ammetteva altresì di essere tenuta a trasferire in suo favore la parte di sua spettanza, a sua semplice richiesta. Ha poi chiarito che, in base ai principi giurisprudenziali affermati in materia, detta scrittura, pur non costituendo fonte autonoma dell'obbligo deri-
5 vante dal patto fiduciario, determina l'effetto di esonerare il fiduciante dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale, che in tal modo si presume sino a prova contraria, ed ha aggiunto che nel caso di specie i convenuti non avevano mai efficacemente contestato il documento in parola, ritenendo, in base al raffronto comparativo delle firme riportate in altri documenti in atti, che lo stesso doveva considerarsi sottoscritto anche da con Persona_1
conseguente infondatezza della relativa eccezione, sollevata dai convenuti contraddittoriamente e tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale.
Sulla scorta di detti elementi, ha quindi ritenuto che la trasferendo, Pt_1 all'insaputa di , la proprietà dell'intero compendio immobiliare in fa- Per_2 vore del marito e procrastinando la stipula dell'atto pubblico, era venuta meno al patto fiduciario, serbando così una condotta consapevolmente preordinata ad eludere il diritto di comproprietà dell'attore. Quanto, poi, alla portata della comune intenzione delle parti, ha ritenuto – alla luce delle ricevute di paga- mento prodotte da nonché dell'ipoteca sui beni oggetto di Persona_2
causa accesa dalla a garanzia del mutuo richiesto dalla società riferi- Pt_1 bile all'attore – che le stesse vollero effettivamente che i fratelli e Per_2 [...]
fossero gli effettivi proprietari, nella misura del 50% ciascuno, Persona_6 dei beni immobili, e che la fosse soltanto l'intestataria fit- Parte_1 tizia degli stessi. Sulla scorta di dette motivazioni, ha riconosciuto l'attore proprietario nella misura del 50% dei beni immobili indicati nell'atto pubblico di compravendita redatto in data 02.07.1986, giudicando, infine, ammissibile la richiesta, avanzata dal in sede di prima memoria ex art. 183, VI Per_2 comma, c.p.c., di dichiarare l'inefficacia dell'atto pubblico di permuta nella misura del 50% del compendio immobiliare, in quanto costituente una mera emendatio libelli.
2. Avverso detta sentenza ha interposto gravame anche Parte_1
in qualità di erede del coniuge nelle more deceduto. Persona_1
6 2.1 Con un primo motivo, l'appellante lamenta l' “Erronea ed insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, ovvero circa la natura del documento denominato “scrittura privata” datato 15.07.1997 quale ricognizione e conferma dell'accordo fiduciario con il quale la Pt_1 si impegnava a trasferire i beni immobili ai fratelli . Per_2
2.1.1 Sotto un primo profilo, l'appellante, riproponendo le medesime argo- mentazioni già illustrate in primo grado, deduce la piena efficacia tra le parti dell'atto di compravendita del 02.07.1986 e l'inesistenza della simulazione, evidenziando che il primo giudice, sebbene il avesse invocato Per_2
l'interposizione fittizia di persona, ha ravvisato nel caso di specie la sussisten- za di una interposizione reale, non tenendo conto del contenuto del predetto atto, con il quale le parti avrebbero effettivamente voluto il negozio in concre- to realizzatosi, ovvero che la proprietà dell'intero compendio immobiliare fosse trasferita dai venditori all'acquirente A giudizio di Parte_4 Pt_1 quest'ultima, la domanda attorea non risulterebbe provata, atteso che l'interposizione fittizia di persona, invocata da postula la Persona_2 partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente, di talché il avrebbe Per_2 dovuto dimostrare l'esistenza in forma scritta ex art. 1350 c.c. di un accordo simulatorio intercorso tra la e i , che nella fattispecie difet- Pt_1 Parte_4
ta. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea, non es- sendo ravvisabile alcuna simulazione relativa, a nulla rilevando la scrittura privata del 15.07.1997, sottoscritta a suo dire dalla sola e da Pt_1 Per_2
Per_
e non anche dal fratello . Aggiunge a tal proposito che la stessa
[...]
non avrebbe ad ogni modo alcuna valenza ricognitiva, poiché intervenuta 11 anni dopo l'atto di compravendita e non anche in un momento anteriore o coevo al contratto simulato.
2.1.2 Sotto altro profilo, il primo giudice avrebbe interpretato erroneamente la scrittura privata del 1997, che andava di contro intesa come un mero atto con-
7 fessorio di un diritto reale altrui, tuttavia inefficace in materia di diritti reali immobiliari, poiché privo di sostegno causale, non richiamando in alcun mo- do il sotteso patto fiduciario.
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante lamenta l'“Erronea valutazione in ordine alla tardività ed alla natura di domanda nuova della avversa richiesta di
Per_ inefficacia dell'atto pubblico di permuta in data 5.10.2015 per atto Notaio di Roma, rep 3011 racc. n. 2091 nei limiti del 50%. Qualità di terzo in
[...] buona fede di . Persona_1
2.2.1 A tal proposito, ribadisce la tardività della domanda relativa alla dichia- razione di inefficacia dell'atto pubblico di permuta del 05.10.2015 intercorso tra i coniugi proposta dall'attore soltanto in sede di prima Controparte_4
memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., rilevando che, sul punto, non era mai stato accettato il contraddittorio e che, risalendo la permuta al 2015, l'attore ne era a conoscenza già al momento della citazione in giudizio ed avrebbe do- vuto proporre una ulteriore domanda giudiziale, non potendosi far derivare dall'accoglimento della domanda principale alcun effetto caducatorio ed au- tomatico. Ribadisce a tal riguardo che non aveva fornito al- Persona_2
cuna prova circa la partecipazione di alla scrittura privata del Persona_1
1997, con la conseguenza che la simulazione asseritamente occorsa avrebbe potuto essere a quest'ultimo opposta ex art. 1415 c.c., trattandosi di terzo in buona fede rispetto all'accordo intercorso tra il fratello e la moglie.
2.3 Da ultimo, l'appellante propone in questa sede querela di falso avverso la scrittura privata del 15.07.1997, sia in relazione alle due sottoscrizioni ivi pre- senti, sia in relazione al contenuto del documento, deducendo di essersi nel frattempo avveduta del fatto che le firme non sono a lei riconducibili e che, nel periodo di tempo ricompreso tra il 01.07.1997 ed il 31.07.1997 ella si tro- vava in vacanza in Alba Adriatica in compagnia delle figlie e del marito, di talché, non avendo mai incontrato in quel lasso di tempo Persona_2
non avrebbe potuto sottoscrivere il predetto documento.
8 2.4 Sulla scorta di dette ragioni, l'appellante ha dunque insistito, previa rimes- sione del giudizio dinanzi al Tribunale competente per la querela di falso, per la riforma della sentenza impugnata, anche in relazione alle spese di lite.
3. Si è costituita nel giudizio di appello quale erede di CP_1 Per_2
nel frattempo deceduto, contestando ampiamente gli avversi assunti
[...] ed eccependo l'inammissibilità della querela di falso per mancanza della sot- toscrizione della parte e/o del conferimento del relativo potere al difensore, nonché per aver ripetutamente ed espressamente riconosciuto il documento impugnato sia nel corso del precedente grado di giudizio, sia nell'ambito di un procedimento penale per truffa in relazione ai medesimi fatti di causa;
ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e per la conseguente conferma della sentenza gravata.
4. All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
23.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le ragioni che seguono.
6. Preliminarmente, occorre confermare la dichiarazione di inammissibilità della querela di falso proposta dalla avverso il documento denomina- Pt_1 to “scrittura privata” del 15.07.1997, già effettuata con ordinanza del 10-
15/01/2024, atteso che – come correttamente rilevato da parte appellata –
l'atto di citazione in cui la stessa è contenuta non risulta sottoscritto dalla par- te personalmente, né risulta essere stata rilasciata apposita procura speciale al difensore, omissioni peraltro non sanabili neppure successivamente mediante la sottoscrizione personale dell'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale
(Cass. 5040/2005) e sulle quali nulla ha osservato l'appellante, che insiste in tal senso.
6.1. Ad abundantiam è bene sottolineare come il documento allegato n. 2
Part dell'atto di citazione denominato “scrittura privata del 15.07.1997 a firma
9 , e , non solo non sia mai Parte_6 Persona_2 Persona_1
stato disconosciuto nel corso del giudizio di primo grado, ma addirittura come l'odierna appellante abbia espressamente dichiarato nei propri scritti difensivi di aver sottoscritto il suddetto documento, ed in particolare nelle memorie ex art 183 co. 6 n. 1 e n. 3, nelle note conclusive del 14.2.2022 (pagina 6 “la scrittura ricognitiva del 15.7.1997 proveniente, invece, dalle sole parti di que- sto procedimento ( e fratelli ”), del 16.3.2023, nelle quali, Pt_1 Per_2
per la prima volta, sostiene che la scrittura intervenne tra lei e Controparte_5
e non anche col proprio coniuge, e nella memoria di re-
[...] Persona_1
plica del 2.5.2023, di analogo contenuto. Finanche nel corso del procedimento penale promosso a suo carico dinanzi al Tribunale di Teramo si era attribuita la sottoscrizione della scrittura privata in questione (doc. 21.1.2019 a firma propria e del proprio difensore).
7. Passando, invece, ad analizzare il merito del gravame, ed in particolare il primo motivo di appello, va rilevato che non risulta attinto da specifico moti- vo di impugnazione il passo della motivazione del giudice di prime cure con il quale quest'ultimo qualifica la domanda come interposizione reale (peraltro, prospettata dalla stessa in sede di prima memoria ex art. 183, VI Pt_1 comma, c.p.c.), dolendosi l'appellante unicamente dell'inesistenza della simu- lazione, per essere stato il contratto di compravendita del 02.07.1986 realmen- te voluto dalle parti.
7.1. Del resto, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove siano modificarti elementi costitutivi della domanda o ci si basi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. n. 5153/2019). Tanto ha fatto il giudice di prime cure, che ha riqualificato la domanda tenendo conto della realtà fattuale dedotta in giudizio dalle parti. In buona sostanza, il giudice del merito,
10 nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute ma deve, per converso, avere riguardo al conte- nuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vi- cende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre
2015, n. 21087; Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2017, n. 19002). Orbene, nel caso in esame, il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere era il riconoscimento del- la proprietà (nella misura del 50%) del compendio immobiliare oggetto di causa in capo all'attore, che tanto aveva chiesto e tanto ha ottenuto, una volta riqualificata la domanda sulla base del contenuto sostanziale della stessa.
7.2 Atteso, dunque, l'inquadramento dogmatico della fattispecie in parola, giova rammentare che, a differenza dell'interposizione fittizia – in cui si ha una simula- zione soggettiva, l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio del trasferimento della proprietà si producono a favore dell'interponente – nell'interposizione reale non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente”
(Cass. 5457/2006). L'interposizione reale di persona o intestazione fiduciaria si realizza, dunque, mediante il collegamento tra due negozi, l'uno di carattere ester- no, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, pure effettivamente voluto, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio.
7.3 Attraverso il negozio fiduciario il bene viene acquistato dal fiduciario con l'accordo che lo stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito al fidu- ciante. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 6459 del 06.03.2020 hanno precisato una serie di principi relativamente alla forma della intestazione fiduciaria ed alla possibilità che la stessa possa avere anche natura unilaterale, e pur idonea a costituire titolo per una sentenza costitutiva;
in partico-
11 lare, è stato statuito che "La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, rico- gnitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferi- mento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappre- sentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesi- stente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988
c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria". E' stato quindi ag- giunto che “per patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un ac- quisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fidu- ciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplicita esclusivamente sul piano obbligatorio: ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”, superando in tal modo un precedente orientamento difforme secondo cui il pactum fiduciae richiederebbe, allorchè riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo (Cass. Sez. II Ordinanza n.13216 del 25.5.2017).
7.4 Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, l'originario attore ha com- provato l'esistenza di un patto fiduciario con oggetto immobiliare, idoneo a giustificare la pretesa avanzata.
7.5 Nella scrittura privata del 15.07.1997 (che come si è detto, l'appellata, nel corso del precedente grado di giudizio, mai ha negato di aver sottoscritto, non contestandone peraltro neppure il contenuto, ammettendo esplicitamente che
“la scrittura ricognitiva del 15.7.1997 proviene dalle parti di questo procedi- mento e fratelli , cfr. le citate note conclusive Pt_1 Per_2 Parte_7 del 14.02.2022) si legge difatti dapprima che “Con atto pubblico per
[...]
12 notaio in data 02.07.1986, Repertorio 27423, gli immobili Persona_3
di cui sopra vennero intestati, per ragioni fiscali, a mo- Parte_1
glie del comproprietario , con intesa verbale di regolarizzare la Persona_1 proprietà dopo la divisione dei beni fra tutti i fratelli ; successiva- Per_2 mente, si specifica che “La sig.ra in intestata- Parte_1 Per_2
ria degli immobili, come da atto per notaio in data 02.07.1986 Persona_8
n° di reg. 27423, riconosce che il 50% degli stessi sono di proprietà di
[...]
in virtù della divisione dei beni fra i fratelli avvenuta Persona_9 Per_2 in data 12.12.1993. L'atto pubblico per il trasferimento a o Persona_2
ad un suo familiare della parte di sua spettanza potrà avvenire in qualsiasi momento a sua semplice richiesta. Tutte le spese necessarie per il manteni- mento degli immobili di cui sopra: ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato e dei giardini, le spese per luce, acqua, gas, telefono e tasse varie, nonché la spesa per la coltivazione del terreno agricolo e quant'altro necessario, saranno concordate congiuntamente e per il 50% saranno a cari- co di e per il rimanente 50% a carico di Parte_1 Parte_8
[...
o chi per lui”.
7.6 Dal tenore di detta dichiarazione (nella quale, peraltro, sono espressamen- te indicati gli immobili per cui è causa) si evince dunque che: 1) le parti hanno realmente voluto l'atto di compravendita del 1987, essendo loro precipua in- tenzione intestare gli immobili per cui è causa alla per meri motivi Pt_1 fiscali;
l'acquisto, pertanto, è stato volutamente concluso tra l'odierna appel- lante e gli originari alienanti , con piena efficacia verso terzi;
2) le Parte_4
parti hanno altresì concluso un ulteriore negozio – connaturato al primo, aven- te carattere interno ed obbligatorio – volto a modificare il risultato finale della compravendita, il che comprova non solo l'esistenza dell'accordo, ma altresì la validità del patto fiduciario immobiliare e l'oggetto dello stesso.
7.7 Sul punto, a nulla può valere che la scrittura privata sia stata sottoscritta a distanza di tempo dall'atto di compravendita del 1986, e ciò sia perché non vi
13 è alcuna norma che prescriva la contestualità dei due atti, sia perché, secondo i principi giurisprudenziali sopra riportati, il pactum fiduciae non impone al- cun particolare onere di forma.
7.8 Peraltro, il predetto accordo è accompagnato da ulteriori elementi, tutti sintomatici del patto che era stato raggiunto tra le parti: risulta dagli atti di causa, difatti (e la circostanza non è stata neppure negata dalla , che Pt_1
contribuiva regolarmente alle spese di manutenzione del ce- Persona_2
spite immobiliare e appare ancor più sintomatica di questo la circostanza che, sull'immobile, la aveva sottoscritto un atto di concessione di Pt_1
ipoteca in data 7/12/2011 dietro richiesta di a garanzia di Persona_2
un mutuo concesso a favore di una Società di cui era socio accomandatario (e rispetto alla quale l'intestataria formale era del tutto estranea), a favore della per la complessiva somma di euro 440.00,00. Controparte_6
8. Va ora delibato il secondo motivo, con cui l'appellante si duole della non rilevata evidente tardività della domanda proposta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1cpc di inefficacia della permuta del 5.10.2015, da considerarsi domanda nuova.
8.1. Il motivo è infondato, posto che la domanda in questione costituisce una giuridica conseguenza della prospettazione dei fatti così come già formulata nell'atto di citazione e, al più, potrebbe qualificarsi quale emendatio, come ri- tenuto in prime cure, essendoci logica conseguenzialità con quanto dedotto e richiesto in citazione senza che vi sia mutamento degli elementi costitutivi della domanda. Vi è invero una evidente connessione tra le due domande, che riguardano la medesima vicenda sostanziale, dovendosi considerare che la modificazione è pacificamente ammessa anche con riferimento ad entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), pur- ché non siano compromesse le potenzialità difensive della controparte – e nel- la specie tanto non è avvenuto, trattandosi della medesima vicenda sostanziale potendo questa controdedurre anche sul piano probatorio – e i tempi del
14 processo non siano allungati, il che del pari non è avvenuto, anzi, si sono per- seguiti i fondamentali principi di economia processuale e di ragionevole dura- ta del processo.
8.2.Tanto hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza n.2310/2015, citata anche in prime cure, (“La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o en- trambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi) sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali.") Tanto, purché la modifica della do- manda iniziale riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta con l'atto in- troduttivo o sia a questa collegata, ed è indubbio che la permuta sia la conse- guenza della vicenda dedotta con l'atto di citazione, essendo stata evidente- mente effettuata per eludere gli effetti del patto fiduciario (cfr. Cass n.
22404/2018, che ha evidenziato come una siffatta soluzione, oltre a rispettare i tempi del processo e quindi i principi di economia processuale e ad evitare il rischio di giudicanti contrastanti, sia idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto, invece di determinare la potenziale proliferazione dei pro- cessi, cui si andrebbe incontro con una interpretazione restrittiva dell'art. 183 comma 6 cpc, id Cass. n. 4031/2021).
8.3 Né si può considerare estraneo alla vicenda dopo che lui Persona_1 stesso e la odierna appellante l'hanno fatta propria per tutto il corso del giudi- zio di primo grado mai negando di aver entrambi sottoscritto la scrittura pri- vata o contestandone il contenuto, ma, anzi, riconoscendo (note conclusive del
14.2.2022) che “la scrittura ricognitiva del 15.7.1997 proviene dalle parti di questo procedimento e fratelli , solo in sede di comparsa Pt_1 Per_2
conclusionale sostenendo che la stessa fu sottoscritta da e Persona_2
15 senza spiegare a chi sarebbe attribuibile la terza sotto- Controparte_7
scrizione, già riconosciuta come propria dal coniuge nei precedenti atti del processo.
8.4. L'appello è dunque infondato e deve essere respinto, pur non ravvisando- si i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc richiesta dall'appellata..
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo, secondo i valori medi delle tabelle forensi vigenti, (valore indeter- minabile) con fase istruttoria al minimo.
10. L' esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, com- ma 17, della legge n. 228/2012 ), costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'11/12/2024.
Il Consigliere relatore
Dott. Silvia Rita Fabrizio Il Presidente
Francesco S. Filocamo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 781/2023 R.G., posta in de- liberazione all'udienza collegiale del 23.10.2024, e vertente
TRA
, in proprio e quale erede di , Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Carlini del Foro di Roma ed elettiva- mente domiciliata presso il suo studio in Roma (00192), Piazza Cola di Rien- zo n. 92, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, quale erede di , rappresentata e difesa CP_1 Persona_2 dall'Avv. Rodolfo Giampietro del Foro di Teramo ed elettivamente domicilia- ta presso il suo studio in Teramo, Via del Baluardo n. 63, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contra- ria istanza disattesa, In via preliminare: - Ammettere la querela di falso inci- dentale proposta e per l'effetto -Sospendere il presente giudizio e fissare un termine per la riassunzione dello stesso davanti al Tribunale competente per la querela. In via principale: Nel merito, previa riforma della impugnata senten- za nei capi indicati in premessa: - Respingere le domande tutte avanzate dal
Sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi Persona_2
tutti esposti;
In ogni caso: - Condannare la parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
L'appellata così conclude: “affinché Codesta Ecc.ma Corte Voglia: - rigettare l'appello promosso da e confermare la sentenza n. Parte_1
562/2023 emessa dal Tribunale di Teramo in data 6.06.2023; - in ogni caso dichiarare comproprietario, nella misura del 50%, degli Persona_2 immobili indicati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo di procedere alla trascri- zione in favore di della sentenza e, quindi, della proprietà Persona_2
per una quota pari al 50%; - condannare l'appellante al pagamento delle spe- se, diritti ed onorari”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n.
562/2023, pubblicata il 06.06.2023 e notificata il 17.06.2023, emessa all'esito del giudizio n. 2873/2017 R.G.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1-2.08.2017, con- Persona_2
veniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, i coniugi e Persona_1
(rispettivamente, fratello e cognata dell'attore), chiedendo Parte_1 di “1) accertare e dichiarare la simulazione relativa soggettiva, per interposi- zione fittizia della persona dell'acquirente, dell'atto pubblico stipulato in da- ta 2/07/1986 per Notar Rep. 27423. 2) conseguentemente Persona_3
dichiarare e accertare che i signori e sono Persona_2 Persona_1
2 comproprietari, nella quota del 50% ognuno, in quanto reali compratori degli immobili oggetto dell'atto pubblico di compravendita sopra indicato, in virtù della controdichiarazione del 15/07/1997, ovvero dei seguenti immobili: a)
Villa con annessi rustici ed area circostante, riportato nel NCEU del Comune di Teramo alla partita n. 3690, foglio 57, particella 37, Categoria A7, Classe unica, vani 14,5; b) appezzamento di terreno riportato nel catasto terreni del
Comune di Teramo alla partita 11430, Foglio 57, particella 201-35-200 per
Ha 1.1509; c) appezzamento di terreno riportato nel catasto terreni del Co- mune di Teramo alla partita 11430, Foglio 57, particella 195 per are 4.80; d) appezzamento di terreno riportato nel catasto terreni del Comune di Teramo alla partita 17455, Foglio 57, particella 303 per are 1.65. 3) ordinare al Con- servatore dei Registri Immobiliari di Teramo di procedere alla trascrizione, con esonero da qualsivoglia responsabilità, in favore di Persona_2
della emananda sentenza e, quindi, della proprietà per una quota pari al 50% degli immobili sopra indicati. 4) condannare i convenuti, per l'ipotesi di in- giusta resistenza in giudizio, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. 5) condannare in ogni caso i convenuti, ut sopra, al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre IVA e CAP come per legge ed al rim- borso forfettario”.
1.1 A sostegno delle proprie pretese, l'originario attore deduceva in punto di fatto che: a) con scrittura privata del 24.04.1982 i germani , CP_2 Per_4
Per_
, e acquistavano dagli eredi di Per_2 Controparte_3 Parte_2
[...
una villa storica denominata “Villa Camilla”, con annessi rustici e vari appezzamenti di terreno estesi per circa 3000 mq;
b) con atto pubblico del
02.07.1986 tali beni, per motivi fiscali, venivano formalmente intestati alla casalinga e priva di reddito, con l'intesa di regolarizzarne la proprie- Pt_1
tà successivamente alla divisione di tutti gli altri beni fra i fratelli c) Per_2
a seguito di divisione bonaria avvenuta successivamente fra tutti i fratelli, i predetti immobili, pur sempre intestati formalmente alla venivano Pt_1
3 Per_ assegnati in parti uguali a e d) con scrittura privata Persona_2
del 15.07.1997 sottoscritta da e Persona_1 Persona_2 Parte_1
quest'ultima riconosceva la proprietà dei beni sopra indicati in capo
[...]
a e nelle rispettive quote del 50% ciascuno, Persona_2 Persona_1
dichiarando altresì che il relativo atto pubblico per il trasferimento a favore di della quota di sua spettanza sarebbe potuto avvenire in Persona_2
qualsiasi momento a semplice richiesta e che le spese necessarie per il mante- nimento degli immobili sarebbero state concordate congiuntamente e divise per il 50% a carico della e per il restante 50% a carico di Pt_1 Parte_3
e) da allora i beni in questione erano stati congiuntamente nel posses-
[...]
[... so sia della famiglia , sia della famiglia Persona_5
, che ne avevano entrambe usufruito;
f) in data 07.12.2011 la Parte_3
sottoscriveva, dietro richiesta dei fratelli un atto di conces- Pt_1 Per_2 sione di ipoteca sulla villa e sull'area contigua a favore della Banca di Tera- mo, per la complessiva somma di € 440.000,00, a garanzia di un mutuo con- cesso a favore di una società di cui era socio accomandata- Persona_2
rio e socio accomandante;
g) nonostante i plurimi solleciti Persona_1
avanzati nel corso degli anni, i coniugi e continuavano a Pt_1 Per_2 rinviare la stipula dell'atto pubblico di trasferimento, adducendo la mancanza di disponibilità economica per le spese notarili;
h) in data 14.07.2017, a segui- to di ispezione ipotecaria, l'attore apprendeva che in data 05.10.2015 era in- tervenuto tra i predetti coniugi un atto di permuta, con il quale la Pt_1
Per_ aveva trasferito in favore del marito l'intera proprietà degli immobili in questione.
1.1.1 Sulla scorta di dette circostanze, ritenendo sussistere nel caso di specie, in relazione all'atto pubblico di compravendita del 02.07.1986, una simula- zione soggettiva per interposizione fittizia di persona, e deducendo che la scrittura privata sottoscritta anche dalla rappresentava la controdi- Pt_1
chiarazione con la quale la stessa riconosceva espressamente tale interposi-
4 zione fittizia, idonea a comprovare la simulazione relativa nonché quale fosse la reale volontà delle parti, instava affinché fosse dichiarata Persona_2
la simulazione relativa soggettiva del citato atto pubblico e, previa dichiara- zione della comproprietà dei beni immobili nella quota del 50% in suo favore Per_ e del restante 50% in favore del fratello , fosse ordinato al Conservatore dei RR.II. di procedere alla relativa trascrizione della quota di sua spettanza.
1.2 Si costituivano i convenuti, i quali contestavano l'infondatezza della do- manda attorea ed insistevano per il suo rigetto, eccependo preliminarmente la prescrizione dei diritti vantati.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., l'attore, in sede di prima memoria, senza modificare gli elementi costitutivi della domanda, pre- cisava le proprie conclusioni chiedendo che venisse altresì dichiarata l'inefficacia dell'atto pubblico di permuta del 05.10.2015 nella misura del
50% del compendio immobiliare.
1.4 All'esito della fase istruttoria, consistita nell'acquisizione documentale, il
Tribunale, rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dai con- venuti, in quanto proposta con comparsa di costituzione depositata tardiva- mente, ha giudicato fondata la domanda attorea.
1.5 In particolare, il giudicante, richiamato il contenuto dei documenti prodot- ti ed in particolare della scrittura privata del 15.07.1997, ha ritenuto che i fra- telli e avessero sottoscritto un accordo fiducia- Per_2 Parte_1 rio mediante il quale quest'ultima, acquirente solo formale dei beni per cui è causa, si era impegnata a trasferire gli stessi in favore degli altri due;
ha quin- di interpretato la predetta scrittura quale atto ricognitivo e confermativo di detto accordo, posto che ivi la non solo riconosceva che il 50% del Pt_1 compendio immobiliare era di proprietà dell'attore, ma ammetteva altresì di essere tenuta a trasferire in suo favore la parte di sua spettanza, a sua semplice richiesta. Ha poi chiarito che, in base ai principi giurisprudenziali affermati in materia, detta scrittura, pur non costituendo fonte autonoma dell'obbligo deri-
5 vante dal patto fiduciario, determina l'effetto di esonerare il fiduciante dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale, che in tal modo si presume sino a prova contraria, ed ha aggiunto che nel caso di specie i convenuti non avevano mai efficacemente contestato il documento in parola, ritenendo, in base al raffronto comparativo delle firme riportate in altri documenti in atti, che lo stesso doveva considerarsi sottoscritto anche da con Persona_1
conseguente infondatezza della relativa eccezione, sollevata dai convenuti contraddittoriamente e tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale.
Sulla scorta di detti elementi, ha quindi ritenuto che la trasferendo, Pt_1 all'insaputa di , la proprietà dell'intero compendio immobiliare in fa- Per_2 vore del marito e procrastinando la stipula dell'atto pubblico, era venuta meno al patto fiduciario, serbando così una condotta consapevolmente preordinata ad eludere il diritto di comproprietà dell'attore. Quanto, poi, alla portata della comune intenzione delle parti, ha ritenuto – alla luce delle ricevute di paga- mento prodotte da nonché dell'ipoteca sui beni oggetto di Persona_2
causa accesa dalla a garanzia del mutuo richiesto dalla società riferi- Pt_1 bile all'attore – che le stesse vollero effettivamente che i fratelli e Per_2 [...]
fossero gli effettivi proprietari, nella misura del 50% ciascuno, Persona_6 dei beni immobili, e che la fosse soltanto l'intestataria fit- Parte_1 tizia degli stessi. Sulla scorta di dette motivazioni, ha riconosciuto l'attore proprietario nella misura del 50% dei beni immobili indicati nell'atto pubblico di compravendita redatto in data 02.07.1986, giudicando, infine, ammissibile la richiesta, avanzata dal in sede di prima memoria ex art. 183, VI Per_2 comma, c.p.c., di dichiarare l'inefficacia dell'atto pubblico di permuta nella misura del 50% del compendio immobiliare, in quanto costituente una mera emendatio libelli.
2. Avverso detta sentenza ha interposto gravame anche Parte_1
in qualità di erede del coniuge nelle more deceduto. Persona_1
6 2.1 Con un primo motivo, l'appellante lamenta l' “Erronea ed insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, ovvero circa la natura del documento denominato “scrittura privata” datato 15.07.1997 quale ricognizione e conferma dell'accordo fiduciario con il quale la Pt_1 si impegnava a trasferire i beni immobili ai fratelli . Per_2
2.1.1 Sotto un primo profilo, l'appellante, riproponendo le medesime argo- mentazioni già illustrate in primo grado, deduce la piena efficacia tra le parti dell'atto di compravendita del 02.07.1986 e l'inesistenza della simulazione, evidenziando che il primo giudice, sebbene il avesse invocato Per_2
l'interposizione fittizia di persona, ha ravvisato nel caso di specie la sussisten- za di una interposizione reale, non tenendo conto del contenuto del predetto atto, con il quale le parti avrebbero effettivamente voluto il negozio in concre- to realizzatosi, ovvero che la proprietà dell'intero compendio immobiliare fosse trasferita dai venditori all'acquirente A giudizio di Parte_4 Pt_1 quest'ultima, la domanda attorea non risulterebbe provata, atteso che l'interposizione fittizia di persona, invocata da postula la Persona_2 partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente, di talché il avrebbe Per_2 dovuto dimostrare l'esistenza in forma scritta ex art. 1350 c.c. di un accordo simulatorio intercorso tra la e i , che nella fattispecie difet- Pt_1 Parte_4
ta. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea, non es- sendo ravvisabile alcuna simulazione relativa, a nulla rilevando la scrittura privata del 15.07.1997, sottoscritta a suo dire dalla sola e da Pt_1 Per_2
Per_
e non anche dal fratello . Aggiunge a tal proposito che la stessa
[...]
non avrebbe ad ogni modo alcuna valenza ricognitiva, poiché intervenuta 11 anni dopo l'atto di compravendita e non anche in un momento anteriore o coevo al contratto simulato.
2.1.2 Sotto altro profilo, il primo giudice avrebbe interpretato erroneamente la scrittura privata del 1997, che andava di contro intesa come un mero atto con-
7 fessorio di un diritto reale altrui, tuttavia inefficace in materia di diritti reali immobiliari, poiché privo di sostegno causale, non richiamando in alcun mo- do il sotteso patto fiduciario.
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante lamenta l'“Erronea valutazione in ordine alla tardività ed alla natura di domanda nuova della avversa richiesta di
Per_ inefficacia dell'atto pubblico di permuta in data 5.10.2015 per atto Notaio di Roma, rep 3011 racc. n. 2091 nei limiti del 50%. Qualità di terzo in
[...] buona fede di . Persona_1
2.2.1 A tal proposito, ribadisce la tardività della domanda relativa alla dichia- razione di inefficacia dell'atto pubblico di permuta del 05.10.2015 intercorso tra i coniugi proposta dall'attore soltanto in sede di prima Controparte_4
memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., rilevando che, sul punto, non era mai stato accettato il contraddittorio e che, risalendo la permuta al 2015, l'attore ne era a conoscenza già al momento della citazione in giudizio ed avrebbe do- vuto proporre una ulteriore domanda giudiziale, non potendosi far derivare dall'accoglimento della domanda principale alcun effetto caducatorio ed au- tomatico. Ribadisce a tal riguardo che non aveva fornito al- Persona_2
cuna prova circa la partecipazione di alla scrittura privata del Persona_1
1997, con la conseguenza che la simulazione asseritamente occorsa avrebbe potuto essere a quest'ultimo opposta ex art. 1415 c.c., trattandosi di terzo in buona fede rispetto all'accordo intercorso tra il fratello e la moglie.
2.3 Da ultimo, l'appellante propone in questa sede querela di falso avverso la scrittura privata del 15.07.1997, sia in relazione alle due sottoscrizioni ivi pre- senti, sia in relazione al contenuto del documento, deducendo di essersi nel frattempo avveduta del fatto che le firme non sono a lei riconducibili e che, nel periodo di tempo ricompreso tra il 01.07.1997 ed il 31.07.1997 ella si tro- vava in vacanza in Alba Adriatica in compagnia delle figlie e del marito, di talché, non avendo mai incontrato in quel lasso di tempo Persona_2
non avrebbe potuto sottoscrivere il predetto documento.
8 2.4 Sulla scorta di dette ragioni, l'appellante ha dunque insistito, previa rimes- sione del giudizio dinanzi al Tribunale competente per la querela di falso, per la riforma della sentenza impugnata, anche in relazione alle spese di lite.
3. Si è costituita nel giudizio di appello quale erede di CP_1 Per_2
nel frattempo deceduto, contestando ampiamente gli avversi assunti
[...] ed eccependo l'inammissibilità della querela di falso per mancanza della sot- toscrizione della parte e/o del conferimento del relativo potere al difensore, nonché per aver ripetutamente ed espressamente riconosciuto il documento impugnato sia nel corso del precedente grado di giudizio, sia nell'ambito di un procedimento penale per truffa in relazione ai medesimi fatti di causa;
ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e per la conseguente conferma della sentenza gravata.
4. All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
23.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le ragioni che seguono.
6. Preliminarmente, occorre confermare la dichiarazione di inammissibilità della querela di falso proposta dalla avverso il documento denomina- Pt_1 to “scrittura privata” del 15.07.1997, già effettuata con ordinanza del 10-
15/01/2024, atteso che – come correttamente rilevato da parte appellata –
l'atto di citazione in cui la stessa è contenuta non risulta sottoscritto dalla par- te personalmente, né risulta essere stata rilasciata apposita procura speciale al difensore, omissioni peraltro non sanabili neppure successivamente mediante la sottoscrizione personale dell'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale
(Cass. 5040/2005) e sulle quali nulla ha osservato l'appellante, che insiste in tal senso.
6.1. Ad abundantiam è bene sottolineare come il documento allegato n. 2
Part dell'atto di citazione denominato “scrittura privata del 15.07.1997 a firma
9 , e , non solo non sia mai Parte_6 Persona_2 Persona_1
stato disconosciuto nel corso del giudizio di primo grado, ma addirittura come l'odierna appellante abbia espressamente dichiarato nei propri scritti difensivi di aver sottoscritto il suddetto documento, ed in particolare nelle memorie ex art 183 co. 6 n. 1 e n. 3, nelle note conclusive del 14.2.2022 (pagina 6 “la scrittura ricognitiva del 15.7.1997 proveniente, invece, dalle sole parti di que- sto procedimento ( e fratelli ”), del 16.3.2023, nelle quali, Pt_1 Per_2
per la prima volta, sostiene che la scrittura intervenne tra lei e Controparte_5
e non anche col proprio coniuge, e nella memoria di re-
[...] Persona_1
plica del 2.5.2023, di analogo contenuto. Finanche nel corso del procedimento penale promosso a suo carico dinanzi al Tribunale di Teramo si era attribuita la sottoscrizione della scrittura privata in questione (doc. 21.1.2019 a firma propria e del proprio difensore).
7. Passando, invece, ad analizzare il merito del gravame, ed in particolare il primo motivo di appello, va rilevato che non risulta attinto da specifico moti- vo di impugnazione il passo della motivazione del giudice di prime cure con il quale quest'ultimo qualifica la domanda come interposizione reale (peraltro, prospettata dalla stessa in sede di prima memoria ex art. 183, VI Pt_1 comma, c.p.c.), dolendosi l'appellante unicamente dell'inesistenza della simu- lazione, per essere stato il contratto di compravendita del 02.07.1986 realmen- te voluto dalle parti.
7.1. Del resto, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove siano modificarti elementi costitutivi della domanda o ci si basi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. n. 5153/2019). Tanto ha fatto il giudice di prime cure, che ha riqualificato la domanda tenendo conto della realtà fattuale dedotta in giudizio dalle parti. In buona sostanza, il giudice del merito,
10 nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute ma deve, per converso, avere riguardo al conte- nuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vi- cende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. civ., sez. III, 19 ottobre
2015, n. 21087; Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2017, n. 19002). Orbene, nel caso in esame, il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere era il riconoscimento del- la proprietà (nella misura del 50%) del compendio immobiliare oggetto di causa in capo all'attore, che tanto aveva chiesto e tanto ha ottenuto, una volta riqualificata la domanda sulla base del contenuto sostanziale della stessa.
7.2 Atteso, dunque, l'inquadramento dogmatico della fattispecie in parola, giova rammentare che, a differenza dell'interposizione fittizia – in cui si ha una simula- zione soggettiva, l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio del trasferimento della proprietà si producono a favore dell'interponente – nell'interposizione reale non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente”
(Cass. 5457/2006). L'interposizione reale di persona o intestazione fiduciaria si realizza, dunque, mediante il collegamento tra due negozi, l'uno di carattere ester- no, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, pure effettivamente voluto, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio.
7.3 Attraverso il negozio fiduciario il bene viene acquistato dal fiduciario con l'accordo che lo stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito al fidu- ciante. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 6459 del 06.03.2020 hanno precisato una serie di principi relativamente alla forma della intestazione fiduciaria ed alla possibilità che la stessa possa avere anche natura unilaterale, e pur idonea a costituire titolo per una sentenza costitutiva;
in partico-
11 lare, è stato statuito che "La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, rico- gnitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferi- mento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappre- sentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesi- stente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988
c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria". E' stato quindi ag- giunto che “per patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un ac- quisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fidu- ciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplicita esclusivamente sul piano obbligatorio: ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”, superando in tal modo un precedente orientamento difforme secondo cui il pactum fiduciae richiederebbe, allorchè riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo (Cass. Sez. II Ordinanza n.13216 del 25.5.2017).
7.4 Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, l'originario attore ha com- provato l'esistenza di un patto fiduciario con oggetto immobiliare, idoneo a giustificare la pretesa avanzata.
7.5 Nella scrittura privata del 15.07.1997 (che come si è detto, l'appellata, nel corso del precedente grado di giudizio, mai ha negato di aver sottoscritto, non contestandone peraltro neppure il contenuto, ammettendo esplicitamente che
“la scrittura ricognitiva del 15.7.1997 proviene dalle parti di questo procedi- mento e fratelli , cfr. le citate note conclusive Pt_1 Per_2 Parte_7 del 14.02.2022) si legge difatti dapprima che “Con atto pubblico per
[...]
12 notaio in data 02.07.1986, Repertorio 27423, gli immobili Persona_3
di cui sopra vennero intestati, per ragioni fiscali, a mo- Parte_1
glie del comproprietario , con intesa verbale di regolarizzare la Persona_1 proprietà dopo la divisione dei beni fra tutti i fratelli ; successiva- Per_2 mente, si specifica che “La sig.ra in intestata- Parte_1 Per_2
ria degli immobili, come da atto per notaio in data 02.07.1986 Persona_8
n° di reg. 27423, riconosce che il 50% degli stessi sono di proprietà di
[...]
in virtù della divisione dei beni fra i fratelli avvenuta Persona_9 Per_2 in data 12.12.1993. L'atto pubblico per il trasferimento a o Persona_2
ad un suo familiare della parte di sua spettanza potrà avvenire in qualsiasi momento a sua semplice richiesta. Tutte le spese necessarie per il manteni- mento degli immobili di cui sopra: ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato e dei giardini, le spese per luce, acqua, gas, telefono e tasse varie, nonché la spesa per la coltivazione del terreno agricolo e quant'altro necessario, saranno concordate congiuntamente e per il 50% saranno a cari- co di e per il rimanente 50% a carico di Parte_1 Parte_8
[...
o chi per lui”.
7.6 Dal tenore di detta dichiarazione (nella quale, peraltro, sono espressamen- te indicati gli immobili per cui è causa) si evince dunque che: 1) le parti hanno realmente voluto l'atto di compravendita del 1987, essendo loro precipua in- tenzione intestare gli immobili per cui è causa alla per meri motivi Pt_1 fiscali;
l'acquisto, pertanto, è stato volutamente concluso tra l'odierna appel- lante e gli originari alienanti , con piena efficacia verso terzi;
2) le Parte_4
parti hanno altresì concluso un ulteriore negozio – connaturato al primo, aven- te carattere interno ed obbligatorio – volto a modificare il risultato finale della compravendita, il che comprova non solo l'esistenza dell'accordo, ma altresì la validità del patto fiduciario immobiliare e l'oggetto dello stesso.
7.7 Sul punto, a nulla può valere che la scrittura privata sia stata sottoscritta a distanza di tempo dall'atto di compravendita del 1986, e ciò sia perché non vi
13 è alcuna norma che prescriva la contestualità dei due atti, sia perché, secondo i principi giurisprudenziali sopra riportati, il pactum fiduciae non impone al- cun particolare onere di forma.
7.8 Peraltro, il predetto accordo è accompagnato da ulteriori elementi, tutti sintomatici del patto che era stato raggiunto tra le parti: risulta dagli atti di causa, difatti (e la circostanza non è stata neppure negata dalla , che Pt_1
contribuiva regolarmente alle spese di manutenzione del ce- Persona_2
spite immobiliare e appare ancor più sintomatica di questo la circostanza che, sull'immobile, la aveva sottoscritto un atto di concessione di Pt_1
ipoteca in data 7/12/2011 dietro richiesta di a garanzia di Persona_2
un mutuo concesso a favore di una Società di cui era socio accomandatario (e rispetto alla quale l'intestataria formale era del tutto estranea), a favore della per la complessiva somma di euro 440.00,00. Controparte_6
8. Va ora delibato il secondo motivo, con cui l'appellante si duole della non rilevata evidente tardività della domanda proposta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1cpc di inefficacia della permuta del 5.10.2015, da considerarsi domanda nuova.
8.1. Il motivo è infondato, posto che la domanda in questione costituisce una giuridica conseguenza della prospettazione dei fatti così come già formulata nell'atto di citazione e, al più, potrebbe qualificarsi quale emendatio, come ri- tenuto in prime cure, essendoci logica conseguenzialità con quanto dedotto e richiesto in citazione senza che vi sia mutamento degli elementi costitutivi della domanda. Vi è invero una evidente connessione tra le due domande, che riguardano la medesima vicenda sostanziale, dovendosi considerare che la modificazione è pacificamente ammessa anche con riferimento ad entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), pur- ché non siano compromesse le potenzialità difensive della controparte – e nel- la specie tanto non è avvenuto, trattandosi della medesima vicenda sostanziale potendo questa controdedurre anche sul piano probatorio – e i tempi del
14 processo non siano allungati, il che del pari non è avvenuto, anzi, si sono per- seguiti i fondamentali principi di economia processuale e di ragionevole dura- ta del processo.
8.2.Tanto hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza n.2310/2015, citata anche in prime cure, (“La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o en- trambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi) sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali.") Tanto, purché la modifica della do- manda iniziale riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta con l'atto in- troduttivo o sia a questa collegata, ed è indubbio che la permuta sia la conse- guenza della vicenda dedotta con l'atto di citazione, essendo stata evidente- mente effettuata per eludere gli effetti del patto fiduciario (cfr. Cass n.
22404/2018, che ha evidenziato come una siffatta soluzione, oltre a rispettare i tempi del processo e quindi i principi di economia processuale e ad evitare il rischio di giudicanti contrastanti, sia idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto, invece di determinare la potenziale proliferazione dei pro- cessi, cui si andrebbe incontro con una interpretazione restrittiva dell'art. 183 comma 6 cpc, id Cass. n. 4031/2021).
8.3 Né si può considerare estraneo alla vicenda dopo che lui Persona_1 stesso e la odierna appellante l'hanno fatta propria per tutto il corso del giudi- zio di primo grado mai negando di aver entrambi sottoscritto la scrittura pri- vata o contestandone il contenuto, ma, anzi, riconoscendo (note conclusive del
14.2.2022) che “la scrittura ricognitiva del 15.7.1997 proviene dalle parti di questo procedimento e fratelli , solo in sede di comparsa Pt_1 Per_2
conclusionale sostenendo che la stessa fu sottoscritta da e Persona_2
15 senza spiegare a chi sarebbe attribuibile la terza sotto- Controparte_7
scrizione, già riconosciuta come propria dal coniuge nei precedenti atti del processo.
8.4. L'appello è dunque infondato e deve essere respinto, pur non ravvisando- si i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc richiesta dall'appellata..
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo, secondo i valori medi delle tabelle forensi vigenti, (valore indeter- minabile) con fase istruttoria al minimo.
10. L' esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, com- ma 17, della legge n. 228/2012 ), costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'11/12/2024.
Il Consigliere relatore
Dott. Silvia Rita Fabrizio Il Presidente
Francesco S. Filocamo
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