Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2002, n. 8075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8075 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
0 8075 /02 REPUBBLICA ITALIAN LA COR REMA DI CASSAZIONE Oggetto dispon i SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 22253/98 Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Ernesto LUPO 22185 Cron. Consigliere Dott. Michele VARRONE 1651 Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Ud.14/01/02 ConsigliereDott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: diritti €. per in il DI RO ANDREA, elettivamente domiciliato 4-GIU, 2002 IL CANCELLIERE ROMA VIA DEL CORSO 504, presso lo studio dell'avvocato NICOLA IELPO, difeso dall'avvocato GIAN MARIA FURLAN, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta procura speciale per NO DO IA di La UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Spezia e Massa del 31.12.98 rep. n. 41985; dal Sig. COS per diritti €
- ricorrente -
- 4 GIU 2002 il IL CANCELLIERE
contro
MILANO ASSIC SPA, quale incorporante della Card ed in €0,77 1.1500 CANCELLERIA nome del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede in Assago Milanofiori, in persona del legale rappresentante pro tempore Ivano Cantarale, 2002 38 elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 50/A, 1 presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURENTI, giusta procura speciale per NO UL AL di Milano dell 08/03/99 rep. n. 122253; - resistente -
contro
COMP ITAL DI SICURTA' SPA, NI IS, AS BI, AS ST, AS MO;
intimati avverso la sentenza n. 766/97 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 13/05/98 ё depositata il 21/10/97 (R.G. 880/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Lucio LAURENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il 18/2/1979 un autovettura Renault condotta dal proprietario LI ER DR e un'autovettura Volkwagen condotta dal proprietario RI Buonamore ed assicurata dalla Compagnia Italiana di Sicurtà (C. I.S.) in liquidazione coatta amministrativa, vennero a collisione frontale. Il LI subi lesioni perso- 2 nali e con citazione del 24-25/3/1983, assumendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva o preva- lente del RI, convenne dinanzi al Tribunale di Massa il RI, la CARD (concessionaria del portafo- glio C.I.S.) in nome dell'I.N.A. Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il commissario liquidatore della C.I.S.. Contumace il Mas- sari, la Card oppose che il sinistro aveva tratto causa esclusiva dall'imprudente condotta di guida del Bondi- elli. Assunta una prova testimoniale ed espletate due consulenze tecniche (una medico-legale l'altra intesa all'accertamento della dinamica del sinistro) il Tribu- nale, con sentenza del 28/8/1993, ritenne la responsa- bilità esclusiva del LI quanto alla determina- zione del sinistro ei quindi, rigettò la domanda. Il LI ha proposto appello nei confronti del Massa- ri, della Milano AZ (succeduta alla Card per incorporazione) e della C.I.S. tornata "in bonis". Con- tumace il RI, la Corte di Genova, con sentenza del 21/10/1997, ha confermato la sentenza del Tribunale. Ricorre il LI con due motivi. La C.I.S. ed il RI non hanno svolto difese. La Milano Assicurazio- procura per la discussione orale. ni ha conferito Motivi della decisione i due motivi della impugnazione, che essendo Con 3 connessi vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 113, 115, 194, 195 Cod. Proc. Civ., 2054 Cod. Civ. e 102 Cod. Str., nonchè con- traddittorietà e insufficienza di motivazione. Lamenta che la Corte di merito, mal valutando le acquisizioni processuali, abbia ritenuto che il sinistro avesse avu- to luogo all'interno della semicarreggiata di spettanza del RI e fosse, quindi, addebitabile esclusivamen- te al LI. Lamenta, inoltre, che la Corte terri- toriale abbia escluso la colpa concorrente del RI, sebbene la polizia stradale gli avesse contestato la contravvenzione di eccessiva velocità prevista dal- l'art. 102 Cod. Strad. Le doglianze sono prive di fon- damento. La Corte genovese ha attribuito la esclusiva responsabilità del sinistro al LI, ascrivendogli di avere invaso l'opposta semicarreggiata, atteso che all'interno di quest'ultima erano state rinvenute tutte le tracce dell'urto e del successivo scarrocciamento dei veicoli, ed ha escluso che la elevata velocità del- la vettura del RI avesse contribuito alla produ- zione dello scontro perchè, stante la presenza di un dosso, il RI non aveva avuto la possibilità di av- vistare tempestivamente l'altro veicolo, nel momento in cui questo debordava dalla propria corsia a velocità parimenti elevata, e di porre in essere una qualsiasi 4 contromanovra di emergenza. Questa motivazione, esau- riente ed immune da vizi logici e giuridici, non appare efficacemente contraddetta dalle considerazioni criti- che del ricorrente, che appaiono intese soltanto a sol- lecitare una nuova valutazione delle risultanze istrut- torie, non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 14/1/2002 Il Consigliére relatore Il Presidente сваблив ий Agenzia delle Entrate Ufficio di B 37. (L. Iscritto a r T IL CANCELLIERE C1 ла Dott.ssa Aiello 109T 129,11 456T 20,66 7,149,77 4 06 -02 8065 * JANCEརི་ 5