Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 9407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9407 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09407/2025REG.PROV.COLL.
N. 07769/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7769 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bava ed Enrico Rossi, con domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Ottaviano, n. 66 e con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025, il consigliere ES GI e udito per l’avvocato Enrico Rossi per l’appellante;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento del Ministero della difesa, Stato maggiore dell’Esercito, dipartimento impiego del personale, prot. M_D E24094 REG2021 012178 del 29 novembre 2021;
b) dalla consequenziale nota del suddetto dipartimento prot. n. M_D E24094 REG2021 0110931 del 21 dicembre 2021;
c) dal presupposto parere della quinta commissione medica ospedaliera distaccata di Taranto del Dipartimento militare di medicina legale di Bari Palese n. 771 del 20 ottobre 2021;
d) dalla domanda di condanna dell’amministrazione della difesa al richiamo in servizio con assegni del colonnello -OMISSIS- con pagamento dei relativi assegni dal 1° gennaio 2022 e con relativa copertura contributiva e previdenziale, eventualmente a titolo di risarcimento del danno per tutto il periodo di mancato riconoscimento del diritto;
e) dalla domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento, in favore dell’interessati, a titolo di risarcimento del danno, dell’equivalente delle retribuzioni non erogategli dal 1° gennaio 2022 fino alla data di effettiva assunzione.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il colonnello dell’Esercito italiano -OMISSIS- ufficiale pilota di elicotteri, partecipò negli anni novanta del secolo scorso alle missioni internazionali di pace “Deliberate Guard” e “Deliberate Force” nel teatro balcanico, venendo esposto a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti da esplosioni di munizionamenti bellici;
b) con decreti n. 124 del 4 giugno 2007 e n. 533 del 5 settembre 2011 il Ministero della Difesa, direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al valoro dei volontari congedati, I reparto, 2^ divisione, riconobbe la dipendenza da causa di servizio e, in particolare, in relazione all’esposizione alle suddette nanoparticelle, di numerose patologie e conseguenti infermità sopraggiunte a carico dell’ufficiale (« Encefalopatia in soggetto con pregressa radioesposizione associata a contaminazione midollare. Documentato riscontro di corpi estranei metallici non asportabili nel tessuto epatico. Ipogonadismo ipogonadotropo responsivo a terapia ciclica ormonale. Insufficienza renale cronica di grado lieve. Disturbo post-traumatico da stress in soggetto con sindrome ansioso-depressiva secondaria a condizione medica generale in atto di gravità media. Mielodisplasia con citopenia associata a midollo osseo dismorfico. Epatite cronica attiva da virus B, refrattaria a terapia interferonica in costante fase replicativa. Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo in buon compenso clinico »);
c) con decreto n. 4 del 29 aprile 2011 (determinazione n. R-E-10455) il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, III reparto, autorizzò l’interessato a fregiarsi del distintivo d’onore di “mutilato in servizio”;
d) all’ufficiale venne riconosciuto anche lo status di equiparato a vittima del dovere;
e) il grave quadro patologico comportò per l’ufficiale il congedo per inidoneità con diritto a pensione privilegiata dal 21 ottobre 2007, che, a seguito di successivi aggravamenti e interdipendenze legate alla progressiva evoluzione patologica delle schegge metalliche, divenne di prima categoria della tabella “A” con superinvalidità della tabella “E”, lettera b), a decorrere dal 1° febbraio 2010;
f) con decreto del 19 marzo 2009 l’interessato venne inserito nel ruolo d’onore ai sensi degli articoli 804, 929, 983 e 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 66 (recante il codice dell’ordinamento militare);
g) su sua domanda, il colonnello venne richiamato annualmente in servizio per alcuni anni, dapprima per gli anni dal 2010 al 2016, senza assegni, e poi, negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, con assegni;
h) con istanza del 7 giugno 2021 l’ufficiale presentò all’amministrazione una nuova domanda avente ad oggetto il « richiamo in servizio “con assegni” dal ruolo d’onore fino ai limiti di età (ai sensi degli articoli 804 e 806 del D.L.vo n. 66 del 15 marzo 2010 codice dell’ordinamento militare », con cui chiese « di essere richiamato in servizio “con assegni” e, “fino ai limiti di età per i gradi e i ruoli del servizio permanente” a decorrere dal mese di gennaio 2022, confermando, preferibilmente, l’impiego presso la Scuola di Cavalleria in Lecce »;
i) con nota del 7 luglio 2021 il Ministero della difesa chiese alla commissione medica ospedaliera « attestare, sulla base della visita diretta nonché sulla base di dati forniti, se risultino eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, che ne hanno determinato l’invalidità permanente, pari o superiore all’80% della capacità lavorativa, ai sensi dell’articolo numero 806 del codice dell’ordinamento militare »;
l) con verbale n. 771 del 20 ottobre 2021 (già citata al paragrafo 1) la commissione medica ospedaliera di Taranto confermò le diagnosi e l’ascrizione delle patologie alle pertinenti tabelle e sul quesito inerente all’applicazione dell’art. 806 del codice dell’ordinamento militare affermò che « Sulla base della visita diretta nonché dall’esame dalle patologie sopraelencate evidenziate dalla C.M.O. di Taranto in data 27.11.2004 e riconosciute come SI dipendenti da Causa di Servizio, ancorché la patologia di cui alla lettera A possa essere SI ricondotta ad un fatto traumatico e possa aver SI determinato, essendo ascritta alla 5^ Categoria della Tabella A, una invalidità tra il 51 % ed il 60 % (Legge n°834 del 30.12.1981), questa C.M.O. in risposta a quanto riportato dal capoverso IV del foglio in riferimento, evidenzia che non risultano “eventi traumatici” verificatisi in servizio e per causa di servizio che ne hanno determinato l’invalidità permanente pari o superiore all' 80% della capacità lavorativa (…) in quanto la suddetta invalidità è frutto di un pool di infermità »;
m) con il provvedimento del 29 novembre 2021 (già citato al paragrafo 1), lo Stato maggiore dell’Esercito comunicò all’interessato che « in esito all’istanza presentata dalla signoria vostra volta all’ottenimento del richiamo in servizio in oggetto, preso atto di quanto comunicato dalla CMO di Taranto e ai sensi della normativa di riferimento, si rende noto che non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’istituto invocato »;
n) con nota del 12 dicembre 2021 l’interessato rappresentò all’amministrazione che la nozione di “ferita o lesione” (ovverosia, di situazione “traumatica”) comprende anche le lesioni verificatesi a livello cellulare, come quelle provocate dalle schegge in termini di nanoparticelle, sottolineando la contraddittorietà di considerare come “traumatica” solo la lesione psichica, che, quale infermità “post traumatica”, logicamente era associabile a infermità traumatiche;
o) con nota del 21 dicembre 2021 (già citata al paragrafo 1) lo Stato Maggiore rinnovava il diniego comunicando che « non emergono elementi tali da modificare quanto già reso noto con la lettera a seguito b. [ovverosia il provvedimento del 29 novembre 2021] , significando, pertanto, che allo stato attuale continuano a non sussistere i presupposti per un richiamo in servizio nei termini richiesti, alla luce della specifica normativa di settore e delle risultanze della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto ».
3. Gli atti indicati al paragrafo 1 sono stati impugnati da -OMISSIS- con il ricorso n. 7769 del 2022 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a due motivi compendiati in « Violazione art. 806 d.lgs. 66/2010; eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti; travisamento; carenza di motivazione. Illogicita’ » e in « Carenza di istruttoria, violazione dell’articolo 1082 d.p.r. 90-2010 in rapporto all’art. 806 D.Lgs 66/10 ».
L’interessato, con il medesimo atto, ha anche chiesto il risarcimento dei danni, quantificati in importo pari alle retribuzioni non erogate in suo favore dal 1° gennaio 2022 fino alla data di effettiva assunzione, e ha veicolato domanda cautelare.
4. Il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha rigettato l’istanza cautelare per mancanza di fumus boni iuris e ha compensa tra le parti le spese della relativa fase del giudizio.
5.1. Con ordinanza n. 1224 del 16 marzo 2022 questa sezione ha accolto l’appello cautelare dell’interessato ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al T.a.r. (« Ritenuto, quanto al profilo del fumus boni iuris , che le complesse questioni mediche rappresentate dal ricorrente a sostegno della natura traumatica delle plurime infermità che lo affliggono vadano approfondite nel merito e che il periculum di danno rappresentato possa essere adeguatamente tutelato con la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR »).
6. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese processuali.
7. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 5 ottobre 2022 e in data 12 ottobre 2022 – -OMISSIS- ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo, riproponendo la domanda risarcitoria e formulando altresì istanza cautelare.
8. Il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti in resistenza in giudizio.
9. Con ordinanza n. 5258 del 10 novembre 2022, questa sezione ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e ha compensa tra le parti le spese processuali della relativa fase.
10. In data 30 agosto 2023 l’appellante ha depositato le “Linee guida sulle attività di supporto morale, psicologico e assistenziale-previdenziale al personale militare e ai rispettivi familiari, in caso di particolari eventi” edite nel marzo 2018 dall’Ispettorato generale di sanità militare dello Stato maggiore della difesa.
11. In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato, in data 17 luglio 2025, una memoria, con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 ottobre 2025.
13. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
14. Tramite l’unico motivo d’impugnazione – esteso da pagina 8 a pagina 17 del gravame – l’appellante ha lamentato, in sintesi, che « Il Tar Lazio nella sua decisione finale ha in primo luogo ritenuto di dover sorvolare sula possibile valutazione in termini di “traumatico” delle infermità sofferte dal Col. -OMISSIS-stante la ritenuta appartenenza a una nozione tecnica, dunque non valutabile dal giudice che non potrebbe sindacare, appunto, la discrezionalità tecnica. In secondo luogo ha poi ritenuto di non considerare il medesimo affetto da una invalidità sufficiente, posto che il-OMISSIS-possiederebbe sì un 100% come Vittima del dovere , ma che all’interno di tale 100%, il valore IP sarebbe inferiore (raggiungendo il 100% con il calcolo a titolo IC ex dpr 181/09) e opinando che dunque solo sul valore IP si dovrebbe fare riferimento per verificare la qui insussistente sufficiente gravità, parametrata su una invalidità permanente che non sarebbe la “invalidità complessiva”. In primo luogo, il Giudice Amministrativo ha più ancora degli organi tecnici il potere di interpretare il testo normativo, e dunque, laddove una norma ancori un beneficio soggettivo a un requisito indicato dalla legge, come qui avviene con il collegamento alla natura “traumatica” della infermità, non vi è che il Giudice a poter sindacare l’errata interpretazione di tale nozione, che non è medico legale, ma appunto giuridica. Il provvedimento che ha negato il diritto del ricorrente alla riammissione con assegni (che ovviamente presuppone come indiscusso sia l’inserimento in Ruolo d’Onore del Col. -OMISSIS-) ha dunque acriticamente recepito ob relationem il parere della CMO di Taranto, che a sua volta ha opinato per la “traumaticità” della sola patologia da stress post traumatico (associata a 5^ categoria Tab. A, che a sua volta, è stata ritenuta corrispondere a invalidità dal 51 al 60%), e dunque ha ritenuto non soddisfatto il requisito dell’art. 806 D.Lgs 66/2010 (…) La CMO a riguardo, dopo avere enumerato le patologie che pacificamente affliggono i ricorrente come conseguenza del servizio nella ex Jugoslavia, nel parere chiaramente recepito dalla P.A. provvedente ha in effetti appunto esplicitamente ritenuto di considerare “traumatica” solo la patologia psichica post traumatica (…) Infatti, la norma di riferimento richiede un “ l’invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa … in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio ”. Ebbene, chiaramente ha sbagliato la CMO a valutare la patologia psichica postraumatica come unica conseguenza rilevante ai fini di Punteggio: è infatti chiaro che una patologia può essere post traumatica, se traumatico (che non vuol dire certo “percepibile solo ad occhio nudo”) è l’evento che la scatena (…) Non ha dunque alcun senso infatti considerare come traumatica solo una patologia che la Cmo stessa ha definito post traumatica, e negare la natura traumatica dello stato patologico che ha originato l’infermità postraumatica stessa. È chiaro poi che se la Commissione Medico Ospedaliera non avesse erroneamente considerato rilevante uno solo dei fattori che compongono la valutazione dell’invalidità permanente dell’articolo 1082, ben il Col.-OMISSIS-sarebbe potuto raggiungere, anche valutando esclusivamente la patologia da stress post traumatico, un punteggio dell’80% o superiore. Infatti, il fatto che la commissione medico ospedaliera abbia confermato la quinta categoria alla patologia da stress post reumatico in questione dimostra la gravità della malattia, cosa che, ove è collegata in particolare alle “ linee guida per l’inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti ” del medesimo Stato maggiore della difesa (…) avrebbe potuto ben portare a raggiungere anche solo tramite tale patologia all’80%. Infatti, tali linee guida (…) in generale consentono di arrivare ad assegnare al “disturbo postraumatico cronico severo” al massimo una sesta categoria, mentre il ricorrente è pacificamente portatore per la patologia medesima di una quinta: le medesime linee guida consentono per le infermità posso cromatiche normali, ossia ascrivibili fino a sesta categoria, un valore di danno biologico fino al 15%. L’eccezionalità della situazione del Colonnello -OMISSIS-che soffre di una patologia che addirittura è stata ascritta a categoria superiore a quella generalmente considerata al massimo concedibile, ben poteva dunque portare ad attribuire un danno biologico a sua volta superiore al massimo teorico del 15%, fornendo con ciò a sua volta un parametro di quantificazione del danno morale (che vale fino an 2/3 del danno biologico, ex art. 1082 cit.) da aggiungere al valore numerico dell’IP in senso stretto, che ben avrebbe potuto far raggiungere l’80%. Ciò soprattutto se, sempre ragionando in termini “materialistici” (ossia, non potendosi escludere quantomeno dal concetto di infermità traumatica la patologia epatica, ascritta all’ottava categoria, legata alla presenza di corpi estranei metallici non asportabili , patologia numero due) fosse stata valorizzata con i medesimi criteri quanto meno l’ulteriore ottava categoria della patologia 2, dunque con passaggio, il sistema del cumulo della Tabella F allegata alle leggi 915/78 e 834/813 ad una (5^ + 8^ =) 4^ categoria (dunque, ex art. 1082 , 4) tabella A quarta categoria 70% - 61% (…) Quanto, poi, alla seconda tesi della sentenza alla base della reiezione del ricorso, secondo la quale il ricorrente godrebbe di una invalidità del 100% solo come valore IC ma non come IP Invalidità Permanente, si segnala che (a parte il fatto che le sezioni unite della Cassazione [pronunce 6214, 6215, 6216 del 2022] (…) hanno chiarito che è il valore IC ad essere di riferimento per ogni beneficio, avendo il legislatore introdotto, tra l’altro proprio su indicazione proprio di Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato [Parere n. 565 del 2006] , criteri più omogenei di valutazione) anche a stare alla tesi della sentenza, e dunque a valutare la sola IP , il Collegio avrebbe dovuto considerare che la normativa (già con l’art. 3 dpr 181/09 in tema di IP), associa direttamente il 100% di invalidità IP a chi, come il ricorrente, è titolare di I^ Categoria con assegno di superinvalidità (…) Tale principio è poi ribadito anche nel Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare tramite il Regolamento di attuazione (dpr 90/10) che all’art. 1082 ».
15. Siffatte doglianze sono infondate.
15.1. Innanzi tutto va precisato che l’ordinamento non riconosce al militare iscritto nel ruolo d’onore un diritto incondizionato all’essere richiamato in servizio, non essendovi alcun automatismo in tal senso, salva la previsione di una specifica ipotesi.
15.2. Al riguardo si rileva che l’art. 804 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 66 (recante il codice dell’ordinamento militare) stabilisce, al comma 1, che « sono iscritti (…) nel ruolo d’onore per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare » e, al comma 2, che gli iscritti nel ruolo d’onore « possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, in tempo di pace o di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e per incarichi compatibili con le loro condizioni fisiche escluso, in ogni caso, il comando di unità o reparto ».
Pertanto l’amministrazione può – e peraltro neanche necessariamente a domanda, richiamando la disposizione de qua soltanto il consenso del militare, potendo, quindi, esservi un’iniziativa d’ufficio – disporre il richiamo in « casi particolari » e comunque « per incarichi compatibili con le (…) condizioni fisiche » del militare, trattandosi, in sostanza, di un’ipotesi non fisiologica, ma di carattere eccezionale.
La disposizione de qua attua un equilibrato contemperamento fra due interessi contrapposti, ovverosia quello del militare a voler continuare a fornire, per senso di appartenenza, il proprio fattivo apporto alle forze armate e quello dell’amministrazione a garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio da prestare, in considerazione del particolare e delicato quadro clinico del personale iscritto nel ruolo d’onore, che deve essere compatibile con l’incarico da espletare.
15.3. In tale quadro, l’art. 806 del codice dell’ordinamento militare riconosce il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio in favore del personale militare iscritto nel ruolo d’onore e che, per di più, sia stato decorato al valor militare o al valor civile oppure con la croce d’onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero che comunque che sia stato iscritto nel predetto ruolo in seguito ad eventi traumatici verificatesi in servizio e per causa di servizio che hanno determinato l’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa.
In tali casi – e soltanto in essi – può predicarsi un diritto del militare al richiamo, su sua apposita domanda, sicché fuori dai suddetti requisiti diviene operativa la disposizione più generale dell’art. 804 del codice dell’ordinamento militare, con conseguente insussistenza del suddetto diritto.
« Non c’è dunque corrispondenza tra i casi di iscrizione nel ruolo d’onore ed il diritto ad essere richiamato in servizio: fra quelli iscritti, solo i militari decorati o quelli che hanno contratto l’invalidità in seguito ad eventi traumatici hanno diritto alla riammissione » (Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2015, n. 2590), giacché il citato art. 806 « delinea una sorta di cerchio concentrico nella più ampia categoria degli iscritti al ruolo d’onore consentendo - recte , di fatto, imponendo - la riammissione a domanda solo a quelli che lo siano stati a causa di eventi traumatici dovuti al servizio » (Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2022, n. 1653).
In definitiva, non è sufficiente, ai fini dell’operatività della disposizione di cui all’art. 806 del codice dell’ordinamento militare, la sussistenza di una dipendenza dell’infermità da causa di servizio, essendo necessario anche una percentuale di invalidità pari o superiore all’80% e la derivazione delle patologie da un evento traumatico.
15.4. Delineate le suesposte coordinate ordinamentali, si osserva che nel caso di specie è determinante stabilire se l’interessato sia affetto da un’invalidità pari o superiore all’80% che sia stata cagionata da un evento traumatico verificatosi in servizio e per causa di servizio.
15.5. Al riguardo l’appellante ha contestato la valutazione dell’amministrazione e del proprio organo tecnico di escludere la derivazione delle patologie da cui egli è affetto da evento traumatico.
Sul punto si rileva che la commissione medica ospedaliera di Taranto, con il già citato verbale del 21 ottobre 2011 e in concordanza con quanto già espresso in precedenza dalla commissione medica ospedaliera di Messina in data 18 novembre 2014 (verbale modello BL/G - n. 1244), ha attestato espressamente che a carico del colonnello non risultano eventi traumatici, verificatisi in servizio e per causa di servizio, determinanti un’invalidità permanente pari o superiore al 80% della capacità lavorativa.
A differenza di quanto sostenuto dall’interessato, la valutazione dell’amministrazione – connotata di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile, pertanto, dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifeste illogicità o contraddittorietà, palese travisamento dei fatti e abnormità – non palesa simili elementi critici.
In proposito si osserva – con valenza assorbente ogni ulteriore considerazione – che l’univoco orientamento di questo Consiglio, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha precisato che tra i militari infermi a causa di evento traumatico connesso al servizio « non rientrano i militari affetti da patologie che, sebbene siano da ricollegare genericamente a causa o concausa di servizio, non derivino da singoli e ben individuati eventi traumatici; né può considerarsi la malattia essa stessa un trauma, essendo evidentemente necessario, ai fini dell’applicazione della norma e di rispetto della sua ratio, un accadimento esterno, legato al servizio e connotato da aspetti oggettivamente tali da determinare un trauma nel corpo o nella psiche del militare » (Cons. Stato, sez. II, n. 1653/2022 cit.; negli stessi termini, Cons. Stato, sez. IV, n. 2590/2015 cit.), mentre nel caso di specie non si riscontra un evento traumatico, ovverosia un accadimento che abbia comportato con immediatezza e violenta intensità una lesione o una patologia, bensì si è in presenza di gravi patologie conseguenti all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti, non uno actu , ma in un lasso apprezzabile di tempo e senza violenza intrinseca diretta, prontamente lesiva e riconoscibile. Su tale punto non è conferente la deduzione svolta dall’interessato nell’atto d’appello e nella memoria secondo cui « traumatico (…) non vuol dire certo “percepibile solo ad occhio nudo” », giacché quel che rileva è l’immediata e rilevabile lesività dell’evento violento, diretto e causatore di nocumento, a prescindere dalla circostanza che la sua percepibilità sia macroscopica o microscopica, e non il tipo di percepibilità delle conseguenze patologiche del fatto generatore e in che modo esse si sono generate e aggravate.
15.6. Il riferimento della commissione medica ospedaliera alla patologia psichica del disturbo da stress post traumatico (da cui è stato riconosciuto affetto l’ufficiale) non rappresenta certamente la più grave delle patologie che hanno colpito l’interessato (di tipo fisico e notevolmente impattanti sulla sua salute). A differenza di quanto dedotto dall’appellante (e su cui ha insistito anche in memoria), non vi è prova che essa da sola sia sufficiente a raggiungere almeno l’80% d’invalidità, atteso che la valutazione dell’invalidità è stata globale e non può essere parcellizzata e comunque i livelli massimi prospettati (anche considerando le linee guida depositate dall’interessato) non sono raggiungibili, atteso il conteggio incongruo, da parte dell’appellane, del danno morale, che non ridonda di per sé sull’invalidità lavorativa, e, in ogni caso, non vi è alcuna prova effettiva del loro raggiungimento tramite idonea documentazione. Anche la presenza di nanoparticelle e microschegge nei tessuti dell’ufficiale, diversamente da quanto asserito nel libello d’impugnazione e in memoria, non è connessa a un accadimento traumatico specifico, ma è l’esito della prolungata esposizione a detriti di esplosioni di munizionamento bellico (cfr. paragrafo 15.5), il che rende irrilevante stabilire se tale situazione (da sola o unita al disturbo da stress) consenta il raggiungimento della soglia dell’80% di invalidità lavorativa.
15.7. L’appellante ha sostenuto che l’accertata presenza di uno stress post traumatico presupporrebbe la sussistenza di un precedente evento traumatico, erroneamente escluso dall’amministrazione.
Tale tesi non è condivisibile, poiché nel caso di specie il disturbo da stress post traumatico non è connesso non a uno specifico e intenso evento traumatico (non dedotto, né, tanto meno, provato), ma a un trauma psichico generato da una situazione di lunga esposizione a fattori di forte impatto emotivo, tipiche delle missioni internazionali in teatri bellici o post bellici.
Ne consegue che non vi è alcuna contraddittorietà tra l’esclusione di uno specifico accadimento traumatico generatore delle patologie fisiche (causate, invece, dall’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni internazionali) e l’aver diagnosticato un disturbo da stress post traumatico, patologia psichica riconnessa anch’essa ai disagi della partecipazione a missioni internazionali, senza riferimenti a uno o più specifici eventi ad alta ed immediata intensità lesiva.
15.8. Infine, per completezza va sottolineato che è irrilevante ai fini del richiamo in servizio dal ruolo d’onore quanto statuito dalla commissione medica ospedaliera di Taranto con il verbale n. 1158 del 22 novembre 2007 nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo circa la riscontrata interdipendenza delle infermità da causa di servizio e, in particolare, un’ascrivibilità della menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale alla prima categoria della tabella “A”, nella misura massima. Pertanto con tale verbale del 2007 la commissione medica ospedaliera non ha affatto riconosciuto la sussistenza di un evento traumatico, verificatosi in servizio o per causa di servizio, determinante un’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa, ma ha fissato la misura massima tabellare ai fini dell’equo indennizzo. Siffatto giudizio, secondo le valutazioni effettuate dalla commissione medico ospedaliera di Messina, di cui al verbale n. 1244 del 18 novembre 2014 e basate sulla disamina del verbale del 2007, non comporta il riconoscimento del diritto a domanda dell’interessato di permanere o essere richiamati in servizio ai sensi dell’art. 806 del codice dell’ordinamento militare, in quanto « NON risultano eventi traumatici verificatisi in servizio o per causa di servizio », il che è stato ribadito dalla commissione medico ospedaliera di Taranto, con il verbale n. 771 del 20 ottobre 2021, ove è stato specificato – univocamente, chiaramente, in modo logicamente congruo (e comunque non palesemente irragionevole) e coerente con i fatti della vicenda – che « non risultano “eventi traumatici” verificatisi in servizio e per causa di servizio che ne hanno determinato l’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa (…) in quanto la suddetta invalidità è frutto di un pool di infermità ».
15.9. Sempre per completezza, si precisa che è parimenti non rilevante la circostanza che in periodi precedenti l’ufficiale sia stato richiamato in servizio, trattandosi di un richiamo ai sensi dell’art. 804, comma 2, del codice dell’ordinamento militare e, quindi, facoltativo per l’amministrazione (cfr. paragrafo 15.2), a differenza del chiesto richiamo (oggetto del presente giudizio) ex art. 806 del medesimo codice, che, a domanda, è atto dovuto in presenza di determinati requisiti (cfr. paragrafo 15.3), tuttavia, come diffusamente illustrato, non sussistenti nel caso di specie.
16. La domanda risarcitoria va respinta, stante la riscontrata carenza del suo presupposto, logicamente pregiudiziale, dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
17. In conclusione l’appello deve essere respinto.
18. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7769 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della parte privata nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
IO IN, Presidente
ES GI, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES GI | IO IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.