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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1297/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARUCCI Parte_1 P.IVA_1
FABRIZIO, elettivamente domiciliato in Piazza Europa,5 05100 Terni ITALIA presso il difensore avv.
MARUCCI FABRIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARDONI CESARE, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Gaetano Filangieri n. 4 00196 Roma presso il difensore avv.
CARDONI CESARE
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 7 Maggio 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
pagina 1 di 3 - premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dal convenuto;
Con ricorso in opposizione al Decreto Ingiuntivo n°343/2024 (R.G. n°977/24) depositato in data 8.7.2024, la chiedeva la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto per i Parte_2
motivi indicati nell'atto e, segnatamente, fra l'altro, contestando la sussistenza della morosità così come addotta dall'ingiungente.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda argomentando: CP_1
a) L'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva atteso che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 27 maggio mentre l'opposizione è stata depositata l'8 luglio e quindi 42 giorni dopo la notifica;
b) L'insussistenza nel merito della pretesa della società ricorrente atteso che i termini contrattuali erano da ritenersi quanto mai espliciti e il loro contenuto, non confutato da alcun successivo accordo scritto, deve di per sé considerarsi sufficiente a determinare il rigetto della avversa pretestuosa prospettazione.
La domanda non è fondata e non può pertanto trovare accoglimento atteso che:
a) Come è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è onerato, ai sensi degli artt. 641 e 645 Cpc, a proporre l'opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto pena l'inammissibilità della domanda con conseguente definitivo passaggio in giudicato del provvedimento monitorio;
b) Nella fattispecie, l'opponente ha notificato l'atto di opposizione in data 8.7.2024 (lunedì) e quindi
42 giorni successivi alla notifica del D.I. (27.5.2024). L'opposizione deve ritenersi inammissibile in quanto depositata oltre i termini previsti dalla legge (42 giorni e non 40) atteso che, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art 155 Cpc, debbono ritenersi escluse, dal campo di pagina 2 di 3 operatività del 5° comma cit. (applicabile esclusivamente alle sole attività processuali), le notifiche e tutte le altre attività giudiziarie che possono svolgersi regolarmente nella giornata di sabato che, come indicato dal 6° comma della norma richiamata, deve considerarsi giornata lavorativa a tutti gli effetti.
c) Nel merito, per mero tuziorismo, nessuna delle argomentazioni addotte dalla società opponente è stata validamente documentata e/o comprovata, né alcuna corrispondenza o comunque interlocuzione tra le parti è stata sufficientemente documentata dall'opponente in merito all'asserita rivisitazione del canone per come dalla medesima dedotto in atti.
L'opposizione deve pertanto ritenersi inammissibile ed essere rigettata con conseguente conferma del D.I. opposto.
Le spese del giudizio debbono seguire il fondamentale canone della soccombenza;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'Opposizione proposta dalla con l'atto introduttivo del Parte_2
presente giudizio in quanto inammissibile e per l'effetto ne rigetta le domande.
- Condanna la al rimborso, in favore di delle Parte_2 CP_1
spese del giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 2.000,00 per onorario di difesa, oltre spese accessorie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 7 Maggio 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Scavo Lombardo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1297/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARUCCI Parte_1 P.IVA_1
FABRIZIO, elettivamente domiciliato in Piazza Europa,5 05100 Terni ITALIA presso il difensore avv.
MARUCCI FABRIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARDONI CESARE, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Gaetano Filangieri n. 4 00196 Roma presso il difensore avv.
CARDONI CESARE
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 7 Maggio 2025 nel giudizio vertente tra le parti in causa;
- viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio;
- esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista;
- udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
pagina 1 di 3 - premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio;
- premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dal convenuto;
Con ricorso in opposizione al Decreto Ingiuntivo n°343/2024 (R.G. n°977/24) depositato in data 8.7.2024, la chiedeva la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto per i Parte_2
motivi indicati nell'atto e, segnatamente, fra l'altro, contestando la sussistenza della morosità così come addotta dall'ingiungente.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda argomentando: CP_1
a) L'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva atteso che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 27 maggio mentre l'opposizione è stata depositata l'8 luglio e quindi 42 giorni dopo la notifica;
b) L'insussistenza nel merito della pretesa della società ricorrente atteso che i termini contrattuali erano da ritenersi quanto mai espliciti e il loro contenuto, non confutato da alcun successivo accordo scritto, deve di per sé considerarsi sufficiente a determinare il rigetto della avversa pretestuosa prospettazione.
La domanda non è fondata e non può pertanto trovare accoglimento atteso che:
a) Come è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è onerato, ai sensi degli artt. 641 e 645 Cpc, a proporre l'opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto pena l'inammissibilità della domanda con conseguente definitivo passaggio in giudicato del provvedimento monitorio;
b) Nella fattispecie, l'opponente ha notificato l'atto di opposizione in data 8.7.2024 (lunedì) e quindi
42 giorni successivi alla notifica del D.I. (27.5.2024). L'opposizione deve ritenersi inammissibile in quanto depositata oltre i termini previsti dalla legge (42 giorni e non 40) atteso che, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art 155 Cpc, debbono ritenersi escluse, dal campo di pagina 2 di 3 operatività del 5° comma cit. (applicabile esclusivamente alle sole attività processuali), le notifiche e tutte le altre attività giudiziarie che possono svolgersi regolarmente nella giornata di sabato che, come indicato dal 6° comma della norma richiamata, deve considerarsi giornata lavorativa a tutti gli effetti.
c) Nel merito, per mero tuziorismo, nessuna delle argomentazioni addotte dalla società opponente è stata validamente documentata e/o comprovata, né alcuna corrispondenza o comunque interlocuzione tra le parti è stata sufficientemente documentata dall'opponente in merito all'asserita rivisitazione del canone per come dalla medesima dedotto in atti.
L'opposizione deve pertanto ritenersi inammissibile ed essere rigettata con conseguente conferma del D.I. opposto.
Le spese del giudizio debbono seguire il fondamentale canone della soccombenza;
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'Opposizione proposta dalla con l'atto introduttivo del Parte_2
presente giudizio in quanto inammissibile e per l'effetto ne rigetta le domande.
- Condanna la al rimborso, in favore di delle Parte_2 CP_1
spese del giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 2.000,00 per onorario di difesa, oltre spese accessorie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica.
Viterbo, 7 Maggio 2025
IL GIUDICE
(Francesco Scavo Lombardo)
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