CASS
Sentenza 8 novembre 2023
Sentenza 8 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2023, n. 45106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45106 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) IR EL nato in [...] il [...] 2) EN DA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 17 maggio 2023 dal Tribunale di Viterbo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Viterbo ha rigettato la richiesta di riesame presentata da EL IR e DA EN avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 27 aprile 2023. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45106 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 12/09/2023 2. EL IR e DA EN ricorrono per cassazione deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in relazione alla mancata descrizione della condotta criminosa ascritta agli indagati. Si rileva, al riguardo, l'insufficienza della mera indicazione delle norme di legge che si assumono violate, indicate alternativamente nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 o nell'art. 648-bis cod. pen., essendo, di contro, necessaria una descrizione della condotta e della relazione con essa dei beni da sottoporre a vincolo. 2.2 Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in relazione alla omessa indicazione delle finalità probatorie, genericamente riferite ad accertamenti da svolgere sui telefoni cellulari e sulle somme in sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni di seguito esposte. L'ordinanza impugnata contiene, infatti, una precisa descrizione degli elementi fattuali emergenti dal decreto di convalida del sequestro probatorio in ragione dei quali il Tribunale, senza incorrere nella denunciata violazione di legge, ha ritenuto che, in considerazione della fluidità dell'imputazione provvisoria propria della fase processuale, tale decreto contiene un'adeguata descrizione del fumus del reato e delle finalità probatorie sottese alla misura ablatoria. Risulta, infatti, che, all'esito della perquisizione dell'auto su cui viaggiavano i due ricorrenti, gli operanti hanno rinvenuto, in un portadocumenti, 10.000 euro in contanti con un foglietto manoscritto su cui erano annotate delle cifre e la parola "Mohani", nonché, nel cassetto portaoggetti, ulteriori 3700 euro e, nel vano posto in corrispondenza del bracciolo centrale, la somma di 5490 euro in banconote di vario taglio. Risulta, inoltre, che IR aveva con sé 625 euro. Nel corso dell'operazione è stata, infine, rinvenuta della cocaina sia nell'auto (gr. 1,10) che indosso alla DA, occultata nel reggiseno (gr. 5,40). Il sequestro probatorio ha interessato, oltre che il denaro e la droga, anche i telefoni cellulari. Sulla base di tali elementi fattuali, l'ordinanza impugnata ha dato atto della sufficiente descrizione del fumus del reato, ipotizzato dal Pubblico ministero in forma alternativa quale fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ovvero quale ipotesi di riciclaggio, e del nesso di pertinenzialità dei beni sottoposti alla misura. 2 In particolare, proprio in ragione di tale legittima formulazione dell'imputazione in forma alternativa (cfr., in ordine alla legittimità di tale imputazione con riferimento al decreto che dispone il giudizio, Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Saccomani, Rv. 262121), il denaro in sequestro è stato considerato quale provento di spaccio ovvero quale bene riconducibile all'alternativa ipotesi di riciclaggio, valorizzandosi, a tal fine, la condizione personale dei due indagati (disoccupati e gravati da precedenti penali). Il Tribunale ha, peraltro, chiarito che nessuno dei ricorrenti ha contestato la disponibilità della sostanza stupefacente ed ha posto l'accento, quale fattispecie da considerare in via principale, sulla violazione della disciplina in materia di stupefacenti, stante la somma di denaro rinvenuta, la sua sproporzione rispetto alle condizioni dei due indagati, la presenza di un manoscritto contenente una contabilità e la contestuale detenzione della sostanza stupefacente. Nel decreto di convalida del sequestro si è, inoltre, evidenziato che i due ricorrenti non avevano contezza dell'esatto ammontare del denaro rinvenuto nell'auto. Appare, infine, immune dalla dedotta violazione di legge anche la motivazione sulle esigenze probatorie, riferite, in particolare, alla necessità di effettuare rilievi sul denaro. Trattasi di una motivazione certamente concisa che, dando, comunque, conto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, deve reputarsi sufficiente ai fini della legittimità del sequestro probatorio (cfr. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). 2. Al rigetto dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 settembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Viterbo ha rigettato la richiesta di riesame presentata da EL IR e DA EN avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 27 aprile 2023. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45106 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 12/09/2023 2. EL IR e DA EN ricorrono per cassazione deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in relazione alla mancata descrizione della condotta criminosa ascritta agli indagati. Si rileva, al riguardo, l'insufficienza della mera indicazione delle norme di legge che si assumono violate, indicate alternativamente nell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 o nell'art. 648-bis cod. pen., essendo, di contro, necessaria una descrizione della condotta e della relazione con essa dei beni da sottoporre a vincolo. 2.2 Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in relazione alla omessa indicazione delle finalità probatorie, genericamente riferite ad accertamenti da svolgere sui telefoni cellulari e sulle somme in sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni di seguito esposte. L'ordinanza impugnata contiene, infatti, una precisa descrizione degli elementi fattuali emergenti dal decreto di convalida del sequestro probatorio in ragione dei quali il Tribunale, senza incorrere nella denunciata violazione di legge, ha ritenuto che, in considerazione della fluidità dell'imputazione provvisoria propria della fase processuale, tale decreto contiene un'adeguata descrizione del fumus del reato e delle finalità probatorie sottese alla misura ablatoria. Risulta, infatti, che, all'esito della perquisizione dell'auto su cui viaggiavano i due ricorrenti, gli operanti hanno rinvenuto, in un portadocumenti, 10.000 euro in contanti con un foglietto manoscritto su cui erano annotate delle cifre e la parola "Mohani", nonché, nel cassetto portaoggetti, ulteriori 3700 euro e, nel vano posto in corrispondenza del bracciolo centrale, la somma di 5490 euro in banconote di vario taglio. Risulta, inoltre, che IR aveva con sé 625 euro. Nel corso dell'operazione è stata, infine, rinvenuta della cocaina sia nell'auto (gr. 1,10) che indosso alla DA, occultata nel reggiseno (gr. 5,40). Il sequestro probatorio ha interessato, oltre che il denaro e la droga, anche i telefoni cellulari. Sulla base di tali elementi fattuali, l'ordinanza impugnata ha dato atto della sufficiente descrizione del fumus del reato, ipotizzato dal Pubblico ministero in forma alternativa quale fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ovvero quale ipotesi di riciclaggio, e del nesso di pertinenzialità dei beni sottoposti alla misura. 2 In particolare, proprio in ragione di tale legittima formulazione dell'imputazione in forma alternativa (cfr., in ordine alla legittimità di tale imputazione con riferimento al decreto che dispone il giudizio, Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Saccomani, Rv. 262121), il denaro in sequestro è stato considerato quale provento di spaccio ovvero quale bene riconducibile all'alternativa ipotesi di riciclaggio, valorizzandosi, a tal fine, la condizione personale dei due indagati (disoccupati e gravati da precedenti penali). Il Tribunale ha, peraltro, chiarito che nessuno dei ricorrenti ha contestato la disponibilità della sostanza stupefacente ed ha posto l'accento, quale fattispecie da considerare in via principale, sulla violazione della disciplina in materia di stupefacenti, stante la somma di denaro rinvenuta, la sua sproporzione rispetto alle condizioni dei due indagati, la presenza di un manoscritto contenente una contabilità e la contestuale detenzione della sostanza stupefacente. Nel decreto di convalida del sequestro si è, inoltre, evidenziato che i due ricorrenti non avevano contezza dell'esatto ammontare del denaro rinvenuto nell'auto. Appare, infine, immune dalla dedotta violazione di legge anche la motivazione sulle esigenze probatorie, riferite, in particolare, alla necessità di effettuare rilievi sul denaro. Trattasi di una motivazione certamente concisa che, dando, comunque, conto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, deve reputarsi sufficiente ai fini della legittimità del sequestro probatorio (cfr. Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). 2. Al rigetto dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 settembre 2023