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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/07/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5119/2022 R.G. promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. GENOVESE ENRICO
- attrice - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. ARBIA MARIA CELESTE
- convenuta -
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 19.1.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Nel merito: accertata e dichiarata l'operatività della polizza assicurativa n. 60010030100065004429 sottoscritta il 9 gennaio
2009 dalla SI.ra con e ora solo Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
con riguardo al sinistro di invalidità totale permanente da infortunio o malattia da quest'ultima Controparte_1 denunciato in data 07.12.2018, condannare la Compagnia convenuta a corrispondere l'indennizzo dovuto a termini di polizza e, per l'effetto a corrispondere a ed alla SI.ra , per le rispettive quote di Parte_2 Parte_1 competenza, l'importo complessivo di € 117.995,97.
Con vittoria di spese, compenso professionale ed accessori di legge, spese generali di studio incluse.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate negli atti di causa e disattese dal Giudice ed, in particolare, per l'ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata nell'interesse della SI.ra , che di seguito si riproducono integralmente. Parte_1
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, con riguardo al contratto di mutuo sottoscritto in data 09.01.2009 tra i SI.ri e Parte_1 CP_4
quali mutuatari, e la BA , quale mutuante, il capitale
[...] Controparte_5 Controparte_6
1
residuo a scadere, al netto di eventuali rate insolute, alla data del 17.11.2018 era pari ad € 235.991,94 (si rammostrino al teste i docc.
2-3 all. atto di citazione e il doc. 14 all. alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata nell'interesse della SI.ra ). Parte_1
Si indica a testimone il direttore della filiale 0326 (Castello di Godego) di Parte_2
Per parte convenuta: “Preliminarmente
Accertarsi e dichiararsi la carenza di titolarità del diritto in questa sede fatto valere dall'attrice/carenza di legittimazione attiva, per le ragioni esposte in atti, con conseguente declaratoria di improcedibilità/inammissibilità della presente azione.
Nel merito
Svolti i necessari accertamenti, rigettarsi la pretesa avanzata dall'attrice siccome infondata in fatto e diritto ovvero, in subordine, contenersi la stessa secondo giustizia ed in applicazione delle condizioni di assicurazione poste a regolamentazione della polizza di riferimento, ivi compresi massimale di esposizione e franchigia/scoperto a carico dell'assicurata, richiamate quale parte integrante del presente atto.
In via istruttoria
Ci si richiama al contenuto delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. n. 2 e n. 3.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 22.8.2022 – ammessa al beneficio del Parte_1 gratuito patrocinio a seguito di istanza presentata il 15.12.2021 - conveniva in giudizio
[...] allegando: Controparte_1
- di aver stipulato in data 9.1.2009 assieme al marito, con la BA Popolare di Controparte_4
Verona S. AN e S. OS un contratto di mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione;
contratto cui venivano collegate le Polizze collettive associate a Mutui/prestiti n.
590422571;
- di aver, più precisamente, in data 9.1.2009 sottoscritto il modulo di adesione n. 000326000040
(polizza n. 60010030100065004429) con (ora Controparte_2 Controparte_1 per il caso di morte e con per i casi di invalidità permanente totale, ricovero Controparte_3 ospedaliero, inabilità temporanea totale al lavoro e perdita involontaria d'impiego, chiedendo per sé
e per il marito cointestatario del mutuo la copertura assicurativa in relazione al contratto di finanziamento con la BA Popolare di Verona, contratto per l'importo di € 290.000,00 e per la durata di 360 mesi;
- che l'art. 29 della polizza prevedeva una garanzia operante in caso di infortunio o malattia che comportassero un'invalidità totale o permanente di grado superiore al 60 % della capacità lavorativa generica;
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- che nel mese di novembre 2018 le veniva diagnosticata una grave patologia comportante un'invalidità totale e permanente di grado superiore al 60 % della capacità lavorativa generica;
- di aver tempestivamente denunciato il sinistro a allegando i certificati Controparte_1 medici attestanti la patologia;
- che la Compagnia procedeva regolarmente all'erogazione dell'indennizzo previsto per il caso di inabilità temporanea e totale al lavoro per € 5.586,53, pari all'ammontare massimo di 12 rate mensili del mutuo in corso – per la quota del 50 % riferibile a sé -, come da art. 39 delle condizioni contrattuali;
- di aver presentato in data 6.1.2019 formale domanda all' per ottenere l'accertamento CP_7 dell'invalidità e che il procedimento amministrativo si concludeva con l'adozione di apposito verbale solo il 18.11.2019 con attestazione di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 95 % con decorrenza dal 6.1.2019;
- che nonostante quanto sopra, si rifiutava di corrispondere l'indennizzo Controparte_1 dovuto per il caso di invalidità totale permanente da infortunio o malattia ex art. 29 delle Condizioni di polizza sostenendo che il sinistro da invalidità permanente non potesse essere liquidato avendo la copertura assicurativa durata di 10 anni ed essendo quindi terminata il 9.1.2019 a fronte di un riconoscimento da parte dell' avvenuto il 18.11.2019 e ciò nonostante la malattia e la denuncia CP_7 di sinistro rientrassero nel periodo di copertura così come la decorrenza del riconoscimento CP_7
- che nell'ambito di una diversa polizza abbinata a finanziamento personale da sé contratto il
19.3.2010, il medico legale fiduciario della Compagnia aveva accertato una sua invalidità totale e permanente a decorrere dal novembre 2018;
- essere il rifiuto della convenuta illegittimo anche considerato quanto previsto dall'art. 31 delle condizioni di assicurazione;
- di aver regolarmente promosso il procedimento di mediazione.
Chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al pagamento – a favore della BA indicata come beneficiaria, ex art. 8 delle condizioni di polizza e con versamento a sé dell'eccedenza - dell'importo di € 117.995,97 pari alla quota del 50 % del debito residuo alla data del 30.11.2018 del mutuo cointestato tra sé e il marito.
− Si costituiva il 25.11.2022 – già – contestando Controparte_1 Controparte_2 quanto ex adverso dedotto e allegando:
- in via preliminare, la carenza di titolarità del diritto in capo all'attrice ex art. 13 delle Condizioni di polizza con conseguente inammissibilità/improcedibilità della domanda;
- nel merito, non essere comunque dovuto l'indennizzo richiesto non essendo stata riconosciuta e accertata l'invalidità – conseguenza della malattia - entro i primi dieci anni di durata del finanziamento, non rilevando la semplice diagnosi della malattia;
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- non essere in ogni caso rilevante la decorrenza della prestazione indicata dall' rilevando solo CP_7 che l'accertamento sia stato effettuato il 18.11.2019;
- essere del tutto irrilevante l'istruttoria da sé condotta nell'ambito di un diverso sinistro;
- essere sfornita di adeguato riscontro la quantificazione dell'indennizzo operata da controparte.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e nel merito il rigetto della domanda.
− A seguito della prima udienza il Giudice concedeva alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e successivamente, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice sollevata in via preliminare dalla convenuta
− La convenuta a sostegno della propria eccezione ha invocato l'art. 13 delle Condizioni di polizza
“Pagamento delle prestazioni” (doc. 4 attrice, pag. 24).
− In base a tale clausola, “l'Assicurato conferisce mandato irrevocabile alla Contraente, anche nell'interesse di quest'ultima, ad incassare ogni indennizzo dovuto da una delle due Compagnie di Assicurazione in base alle coperture assicurative. Conseguentemente l' riconosce fin da ora che le Compagnie di Assicurazione saranno liberate Parte_3 dalle proprie obbligazioni di pagamento dell'indennizzo con il versamento del medesimo alla Contraente e da quest'ultima computata a credito dell'Assicurato al fine di estinguere o ridurre il suo debito. Qualora l'importo della prestazione assicurativa fosse superiore al Debito residuo dell'Assicurato al momento della liquidazione o nel caso in cui il sinistro si verifichi dopo che il contratto di finanziamento sia stato oggetto di surrogazione o di anticipata estinzione non conseguente a decesso o Invalidità Totale e permanente e l'Assicurato abbia optato per mantenere in vigore le Coperture assicurative l'indennizzo verrà liquidato come riportato all'Art. 8 “Beneficiari delle prestazioni” che precede”.
− L'Art. 8 “Beneficiari delle prestazioni” a propria volta prevede: “Beneficiario delle prestazioni è la BA che accetta. Gli importi versati dalle Compagnie di Assicurazione alla Contraente verranno da quest'ultima computati a credito dell'Assicurato al fine di estinguere o ridurre il suo debito. Qualora l'importo della prestazione assicurativa fosse superiore al Debito residuo dell'Assicurato al momento della liquidazione, la Contraente provvederà a far sì che
l'eccedenza sia messa a disposizione: […] in caso di Invalidità totale permanente – Inabilità temporanea – Ricovero
Ospedaliero – Perdita d'impiego dell'Assicurato, dell'Assicurato stesso” (doc. 4 attrice, pag. 21).
− Risulta nel caso in esame che la BA mutuante avesse stipulato con un contratto “Polizze CP_3
Collettive associate a Mutui/Prestiti n. 59042-2571” (doc. 4 attrice, frontespizio).
In particolare, nel frontespizio di polizza si legge che “preso atto che la “BA” ha richiesto, in nome e per conto dei propri Clienti ad una copertura assicurativa per il caso di morte per tutte le cause e Controparte_3 ad le coperture assicurative invalidità permanente totale da infortunio o malattia, ricovero Controparte_2 ospedaliero da infortunio e malattia, inabilità totale e temporanea da infortunio o malattia, perdita impiego, in relazione 4
ai contratti di finanziamento;
che le suddette garanzie […] per le Coperture danni (invalidità permanente totale da infortunio o malattia, ricovero ospedaliero da infortunio e malattia, inabilità totale e temporanea da infortunio o malattia, perdita impiego) si riferiscono alla polizza collettiva n. 2571 che la BA ha stipulato con Controparte_2 che le suddette garanzie abbinate al fido n. 000326000040 richiesto alla BA sono finalizzate a consentire che in caso si verifichi un evento coperto dalle medesime garanzie sia erogata la prestazione prevista in base ai criteri indicati nelle condizioni contrattuali”.
− Seguiva sottoscrizione da parte dell'attrice e del marito – nella quota percentuale di copertura assicurativa del 50 % ciascuno - del Modulo di Adesione n. 000326000040, in relazione al contratto di finanziamento con pari numero richiesto alla , Controparte_8 filiale di Castello di Godego.
In particolare, l'attrice e il marito dichiaravano con tale modulo di aderire in qualità di assicurati alla polizza collettiva con autorizzazione alla BA a trattenere l'importo dovuto a titolo di premio unico
(€ 12.414,72, comprensivo di imposte) dal loro conto quale pagamento del premio unico a favore di e “che a tal fine hanno conferito alla “BA” apposito Controparte_3 Controparte_2 mandato all'incasso”.
Sempre in tale modulo, gli assicurati, deSInavano irrevocabilmente la BA come Beneficiaria delle polizze assicurative fino alla concorrenza del credito residuo in linea capitale vantato alla data dell'evento assicurato in forza del contratto di finanziamento, con conferimento alla BA di mandato irrevocabile all'incasso – anche nell'interesse della BA – di ogni indennizzo dovuto, con la precisazione che “gli indennizzi versati da e alla “BA” Controparte_3 Controparte_2 verranno utilizzati dalla stessa per rientrare dei propri crediti vantati in forza del predetto contratto di finanziamento, mentre l'eventuale parte eccedente il debito residuo verrà restituita agli aventi diritto”.
− Ciò posto, va innanzitutto rilevato che il contratto stipulato tra la banca mutuante e non può CP_3 essere ritenuto un contratto di assicurazione, ancorché definito dalle parti "Polizze collettive".
− Sotto il nome di "assicurazioni collettive", infatti, la prassi accomuna pratiche commerciali molto diverse tra loro.
− Talora con tale espressione si deSIna una pura e semplice assicurazione per conto altrui, stipulata dal contraente - che sostiene l'onere del premio - a favore di soggetti che abbiano determinati requisiti, ovvero che potranno averli in futuro: è l'ipotesi, ad esempio, dell'assicurazione contro gli infortuni in incertam personam, stipulata da un datore di lavoro a favore dei propri dipendenti e di quanti lo diverranno in futuro.
In altri casi l'espressione "assicurazione collettiva" viene impiegata per deSInare ipotesi in cui il contraente non versa alcun premio all'assicuratore, ma si limita a concordare con questi le condizioni generali che saranno applicate a quanti in futuro vorranno beneficiare della copertura assicurativa, manifestando il 5
consenso ed accollandosi il premio.
In queste ipotesi l'accordo tra il contraente e l'assicuratore non è una "assicurazione", perché di tale contratto mancano due elementi essenziali: il rischio e il premio.
Manca il primo, perché l'assicuratore non si accolla alcun rischio;
manca il secondo perché il contraente non versa e non si obbliga a versare alcunché.
Accordi di questo genere vanno qualificati come "contratti normativi", mentre "assicurazione" sarà solo il contratto stipulato "a valle", dal singolo aderente.
Ricorrendo questa ipotesi, dovrà qualificarsi "contraente" della polizza non chi ha stipulato il contratto normativo presupposto, ma il c.d. "aderente", perché è questi che manifesta il consenso alla copertura assicurativa e sostiene l'onere del premio, come nel caso in esame (Cassazione civile sez. III,
11/07/2022, n. 21863).
− Nel caso di specie la "convenzione" stipulata a monte tra la banca mutuante e non prevedeva alcun CP_3 pagamento di premi a carico della banca, né alcuna immediata susceptio periculi da parte dell'assicuratore.
− e la banca mutuante non hanno dunque stipulato alcuna assicurazione "per conto" dei clienti della CP_3 seconda;
hanno stipulato un contratto normativo destinato a disciplinare le polizze che i clienti avrebbero stipulato - essi sì - per conto sia proprio, sia della banca, ai sensi dell'art. 1891 c.c.
− Si trattava, dunque, non d'una assicurazione "collettiva", ma d'un contratto normativo destinato a regolare le condizioni alle quali i clienti della banca, manifestando il proprio consenso rendevano operante la copertura assicurativa.
− Il contratto di assicurazione stipulato a valle e oggetto dell'odierno giudizio ha chiaramente lo scopo di soddisfare due interessi convergenti: quello della banca alla restituzione del mutuo, e quello del mutuatario alla liberazione dal debito restitutorio.
L'attrice, dunque, quale mutuataria è una dei beneficiari della polizza.
− La sussistenza di questi due interessi convergenti è resa evidente dal fatto che il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore nelle mani della banca mutuante non può da questa essere impiegato quomodo libet o tesaurizzato, ma deve essere destinato all'estinzione del debito residuo gravante sul mutuatario.
− Quindi, qualificata la fattispecie come contratto di assicurazione stipulato dall'attrice e dal marito allo scopo di recare vantaggio sia alla BA sia ai Contraenti, questi ultimi sono titolari del diritto di eSIere dall'Assicuratore il versamento dell'indennizzo alla BA, ad estinzione del mutuo.
− Ciò fermo che il rischio dedotto ad oggetto del contratto era l'invalidità permanente che avesse colpito uno dei mutuatari: non si tratta quindi di un'assicurazione del credito (della banca).
− Dunque, l'attrice e il marito sono i titolari dell'interesse esposto al rischio, e di conseguenza i soggetti assicurati ex art. 1904 c.c.
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− Gli stessi, per effetto del mandato all'incasso conferito alla banca, restano titolari del diritto di eSIere che sia accertato l'inadempimento dell'assicuratore e che se ne dichiari l'obbligo di pagare l'indennizzo nelle mani della banca mutuante (Cassazione civile sez. III, 06/03/2025, n. 5990).
− Infatti, nell'assicurazione contro i danni la persona indicata come "assicurato" deve essere titolare di un interesse contrario all'avverarsi del rischio, pena la nullità del contratto (art. 1904 c.c.).
− Chi è titolare dell'interesse esposto al rischio - abbia o non abbia stipulato il contratto - assume la veste di "assicurato" ed è per ciò solo creditore della prestazione promessa dall'assicuratore.
− Dunque, nell'assicurazione contro i danni rischio, interesse e indennizzo sono elementi indissolubili:
è il rischio descritto nel contratto che individua l'interesse contrario al suo avverarsi;
ed è tale interesse che radica il diritto all'indennizzo.
− Un contratto assicurazione che non attribuisse alcun diritto al titolare dell'interesse esposto al rischio sarebbe nullo ai sensi dell'art. 1895 c.c., né potrebbe convertirsi in un contratto diverso dal momento che all'assicuratore è vietato stipulare contratti non assicurativi, salve le sole eccezioni tassativamente previste dalla legge (art. 11, comma 2, cod. ass.).
− Il contratto di assicurazione può prevedere che il credito dell'assicurato verso l'assicuratore sia destinato a pro d'un terzo, normalmente a scopo di garanzia.
− Questa destinazione dell'indennizzo nella prassi commerciale è realizzata con patti molto diversi tra loro, e di conseguenza non ne è possibile una qualificazione generale ed astratta.
− Ma, quale che sia la qualificazione del patto che destina l'indennizzo ad un terzo, tale patto non fa perdere al titolare dell'interesse esposto al rischio la veste di "assicurato", pena la nullità del contratto per quanto già detto.
− Se dunque il contratto prevede che l'indennizzo sia pagato all'assicurato, questi ovviamente avrà diritto di eSIerlo;
se il contratto prevede che l'indennizzo sia pagato ad un terzo, il titolare dell'interesse esposto al rischio conserva intatto il proprio diritto di eSIere che l'assicuratore esegua la propria prestazione nelle mani del terzo (così già, in fattispecie identica vertente su contratto analogo stipulato dalla medesima compagnia, Sez. 3 -, Sentenza n. 21863 del 11/07/2022).
− Nel caso di specie il contratto di assicurazione era preordinato a soddisfare anche l'interesse del mutuatario a non restare esposto al rischio di inadempimento, nel caso di perdita della capacità di lavoro.
− Se il mutuatario era titolare dell'interesse esposto al rischio ex art. 1904 c.c., egli è di conseguenza titolare del diritto di eSIere che la prestazione promessa dall'assicuratore fosse eseguita.
− Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio l'attrice, premesso che l'assicuratore aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo, ha chiesto accertarsi l'operatività della polizza con riguardo al sinistro e pronunciarsi la condanna della convenuta a corrispondere l'indennizzo dovuto a termini di polizza e,
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per l'effetto, a corrispondere a e a sé stessa, per le rispettive quote di competenza, Parte_2 dell'importo di € 117.995,97.
− Per quanto sopra l'attrice risulta legittimata alla proposizione di entrambe le domande e non sussiste litisconsorzio necessario con la BA che è beneficiaria e non contraente del contratto di assicurazione per quanto sopra esposto.
− Né in senso contrario rileva la clausola contrattuale con cui i mutuatari hanno attribuito alla banca mutuante l'incarico di "mandatario per l'incasso" dell'indennizzo.
− Il mandato infatti ha l'effetto di attribuire il potere di compiere atti giuridici, non quello di trasferire i crediti.
− Pertanto, il mandatario per l'incasso con rappresentanza, anche quando il mandato sia conferito in rem propriam, acquista solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, ma
è quest'ultimo che ne conserva la titolarità esclusiva, come ripetutamente e da tempo stabilito dalla suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n. 19054 del 12/12/2003; Sez. 3, Sentenza n. 17162 del 03/12/2002;
Sez. 1, Sentenza n. 9030 del 28/08/1995; Sez. 1, Sentenza n. 9650 del 22/09/1990).
− E in quanto titolare del diritto, al mandante non è inibito chiederne l'accertamento giudiziale.
− In base a quanto sopra, considerato quanto previsto dagli artt. 8 e 13 delle Condizioni di polizza non
è invece possibile la condanna della convenuta a versare pro quota quanto dovuto all'attrice e alla
BA. In base a tali clausole, infatti, sarà la BA a dover mettere a disposizione dell'attrice l'eccedenza (vd. doc. 4 attrice, art. 8 “Beneficiario delle prestazioni è la BA che accetta. Gli importi versati dalle
Compagnie di Assicurazione alla Contraente verranno da quest'ultima computati a credito dell'Assicurato al fine di estinguere o ridurre il suo debito. Qualora l'importo della prestazione assicurativa fosse superiore al Debito residuo dell'Assicurato al momento della liquidazione, la Contraente provvederà a far sì che l'eccedenza sia messa a disposizione:
[…] in caso di Invalidità totale permanente …dell'Assicurato stesso” (doc. 4 attrice, pag. 21).
− L'eccezione sollevata dalla convenuta è dunque infondata.
***
Nel merito
− In secondo luogo, la Compagnia assicurativa convenuta ha eccepito la mancanza di operatività della polizza stipulata dall'attrice e dal marito.
− All'art. 6 delle condizioni “decorrenza e durata della copertura assicurativa” (doc. 4 attrice, pag. 20) è previsto che “la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento… o, se successiva, dalla sottoscrizione del modulo di adesione […].
La durata delle Coperture assicurative è pari a 10 anni indipendentemente dalla durata del contratto di finanziamento”.
− La copertura assicurativa risulta quindi operante dal 9.1.2009 per 10 anni.
− In base all'art. 29 “Prestazioni assicurate” (doc. 4 attrice, pag. 28): “La presente garanzia prevede, in caso di
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infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un'Invalidità Totale e Permanente riconosciuta e accertata di grado pari o superiore al 60 % della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel corso del periodo di vigore della Copertura assicurativa ovvero nel corso dei primi 10 anni di durata del contratto di finanziamento […] il pagamento in unica soluzione da parte della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 “Esclusioni” ”.
− La convenuta sostiene che in base alla formulazione della clausola e alla sua lettura in combinato con l'art. 31 dello stesso contratto, la garanzia avrebbe operato solo in caso di invalidità lavorativa permanente non solo insorta ma anche accertata nel periodo di vigenza, sostenendo che nel caso di specie tale riconoscimento sarebbe intervenuto da parte dell' solo nel novembre 2019 – e quindi CP_7
a garanzia ormai terminata – ritenendo irrilevante che la decorrenza fosse stata dall'Istituto retrodatata al 6.1.2009, e quindi durante la vigenza della polizza.
− La tesi non è accoglibile.
− Va innanzitutto rilevato come già il tenore letterale della clausola di cui all'art. 29 legittima una diversa lettura per cui sono l'infortunio o la malattia (“che comportino un'invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60 % della capacità lavorativa generica”) a dover insorgere nel corso di vigore della copertura, anche considerata a livello letterale la presenza di una virgola tra la locuzione relativa all'invalidità totale e permanente e il periodo successivo.
− Il successivo art. 31 si limita a prevedere che la denuncia di sinistro vada fatta dall'Assicurato entro 60 giorni “dalla data dell'infortunio o malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 c.c.”.
− Il contratto prevede inoltre, sempre all'art. 31, che al modulo di denuncia vada allegata copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità e la documentazione medica relativa all'infortunio: si tratta di norma non idonea a incidere né sull'oggetto della copertura né sulla debenza dell'indennizzo, tanto più che nel caso di specie la validità di tale denuncia non è stata contestata e ha portato, anzi, alla liquidazione di altro indennizzo dovuto in base al medesimo contratto.
− Peraltro, quanto alla copertura, l'art. 13 del contratto prevede che entro i dieci anni debba verificarsi
“l'evento assicurato” e, quindi, l'invalidità totale permanente, definita dal glossario del contratto (doc. 4 attrice, pag. 36) come “perdita totale e permanente riconosciuta della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, di gradi pari o superiore al 60 %, dovuta a infortunio o malattia”.
− Fermo quanto sopra, anche a voler sostenere un'ambiguità della clausola di cui all'art. 29 delle
Condizioni di assicurazione, la stessa non potrà che essere comunque letta nel senso sopra proposto alla luce della causa del contratto e dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1366 e 1370 c.c. e, a fortiori, in base all'art. 35 del Codice del Consumo vista la natura delle parti contraenti.
***
− Data tale lettura della clausola, va rilevato che in base alla documentazione medica prodotta, risulta
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che l' (doc. 6 attrice), a seguito di visita del 19.11.2019 – effettuata a fronte di domanda presentata CP_7 il 6.1.2019 dall'attrice – ha riconosciuto a carico della stessa con decorrenza dal 6.1.2019 una invalidità permanente della capacità lavorativa pari al 95 %.
− Il verificarsi dell'evento nella vigenza della polizza risulta confermato anche dall'ulteriore documentazione prodotta dall'attrice.
− In particolare, la stessa ha prodotto un certificato medico da cui risulta che la malattia era in essere già al 17.11.2018 con frequenza delle crisi “
2-3 episodi nello stesso giorno ogni 2-3 giorni” e con prescrizione di astensione dalla guida (doc. 18 attrice).
− Ha inoltre prodotto uno scambio di comunicazioni (doc. 10 attrice) da cui risulta che a seguito di tale patologia lo stesso medico legale della Compagnia, anche se con riferimento a una diversa pratica, aveva riconosciuto un'invalidità permanente totale dal novembre 2018.
Circostanza non contestata dalla convenuta che si è limitata ad affermarne l'irrilevanza ai fini della polizza oggetto del presente giudizio.
Si tratta, invece, all'evidenza, di un accertamento medico rilevante ai fini di polizza, circostanza che rende ulteriormente infondata la tesi della convenuta: in particolare, infatti, secondo le condizioni di polizza di cui alla “Nota informativa Coperture danni” (doc. 4 attrice, pagg. 17 e ss.), “Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma le garanzie Invalidità permanente totale, Inabilità temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell'Unione
Europea”.
Irrilevante in che contesto tale certificazione sia stata rilasciata.
− Risulta quindi che l'evento si sia verificato nel corso della vigenza della polizza e che, come tale vada indennizzato.
***
3) Sui danni indennizzabili
− Come si è già detto, l'assicurazione stipulata dall'attrice – per la parte qui di rilevanza - è a copertura dell'ipotesi di invalidità totale e permanente.
− L'indennizzo richiesto in questa sede dall'attrice corrisponde all'importo di € 117.995,97, pari al 50 %– quota che era alla stessa riconducibile essendo cointestato con il marito – del debito residuo del mutuo al 30.11.2018, data di primo accertamento della condizione.
− La correttezza del predetto importo ha trovato conferma documentale (docc. 2 e 3 attrice).
− La convenuta ha solo genericamente contestato la quantificazione operata dall'attrice (e provata come sopra) limitandosi a dedure l'irrilevanza del documento prodotto e l'arbitrarietà e incondivisibilità della stima “anche in considerazione della presenza di due soggetti assicurati”.
− Ciò a fronte del fatto che nelle stesse condizioni di polizza risulta espressamente definito il “Debito
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residuo” come “Quanto residua in linea capitale, a favore della Contraente, relativamente al finanziamento, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario, al netto di eventuali rate insolute” (doc. 4 attrice, pag. 34).
− In base alle condizioni della copertura (doc. 4 attrice) “La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale,
− L'art. 29 delle Condizioni (doc. 4 attrice) specifica che “La prestazione assicurata è pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro” al netto di eventuali rate insolute e con massimale previsto di € 500.000,00 per assicurato.
− Accertata l'operatività della polizza, la convenuta deve quindi essere condannata a versare alla BA
l'importo di € 117.995,97, pari alla quota del 50 % del debito residuo del mutuo al 30.11.2018, data di primo accertamento della condizione.
***
Spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e valori minimi per la fase istruttoria, in considerazione della mancata ammissione e assunzione delle prove richieste e dell'attività effettivamente prestata, con dimidiazione ex art. 130 D.P.R. 115/2002 e con onere di versamento a favore dello Stato, attesa l'ammissione dell'attrice al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
5119/2022, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita
− accerta l'operatività della polizza n. 60010030100065004429 con riguardo al sinistro oggetto della controversia e per l'effetto condanna a corrispondere l'indennizzo dovuto a Controparte_1 termini di polizza versando a l'importo di € 117.995,97; Parte_2
− condanna alla rifusione di ½ delle spese di lite a favore dello Stato – data Controparte_1
l'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio -, liquidate nella misura già Parte_1 dimidiata di ½ in € 5.634,00 complessivi per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Treviso, 31/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5119/2022 R.G. promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. GENOVESE ENRICO
- attrice - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. ARBIA MARIA CELESTE
- convenuta -
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 19.1.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “Nel merito: accertata e dichiarata l'operatività della polizza assicurativa n. 60010030100065004429 sottoscritta il 9 gennaio
2009 dalla SI.ra con e ora solo Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
con riguardo al sinistro di invalidità totale permanente da infortunio o malattia da quest'ultima Controparte_1 denunciato in data 07.12.2018, condannare la Compagnia convenuta a corrispondere l'indennizzo dovuto a termini di polizza e, per l'effetto a corrispondere a ed alla SI.ra , per le rispettive quote di Parte_2 Parte_1 competenza, l'importo complessivo di € 117.995,97.
Con vittoria di spese, compenso professionale ed accessori di legge, spese generali di studio incluse.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate negli atti di causa e disattese dal Giudice ed, in particolare, per l'ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata nell'interesse della SI.ra , che di seguito si riproducono integralmente. Parte_1
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, con riguardo al contratto di mutuo sottoscritto in data 09.01.2009 tra i SI.ri e Parte_1 CP_4
quali mutuatari, e la BA , quale mutuante, il capitale
[...] Controparte_5 Controparte_6
1
residuo a scadere, al netto di eventuali rate insolute, alla data del 17.11.2018 era pari ad € 235.991,94 (si rammostrino al teste i docc.
2-3 all. atto di citazione e il doc. 14 all. alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata nell'interesse della SI.ra ). Parte_1
Si indica a testimone il direttore della filiale 0326 (Castello di Godego) di Parte_2
Per parte convenuta: “Preliminarmente
Accertarsi e dichiararsi la carenza di titolarità del diritto in questa sede fatto valere dall'attrice/carenza di legittimazione attiva, per le ragioni esposte in atti, con conseguente declaratoria di improcedibilità/inammissibilità della presente azione.
Nel merito
Svolti i necessari accertamenti, rigettarsi la pretesa avanzata dall'attrice siccome infondata in fatto e diritto ovvero, in subordine, contenersi la stessa secondo giustizia ed in applicazione delle condizioni di assicurazione poste a regolamentazione della polizza di riferimento, ivi compresi massimale di esposizione e franchigia/scoperto a carico dell'assicurata, richiamate quale parte integrante del presente atto.
In via istruttoria
Ci si richiama al contenuto delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. n. 2 e n. 3.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 22.8.2022 – ammessa al beneficio del Parte_1 gratuito patrocinio a seguito di istanza presentata il 15.12.2021 - conveniva in giudizio
[...] allegando: Controparte_1
- di aver stipulato in data 9.1.2009 assieme al marito, con la BA Popolare di Controparte_4
Verona S. AN e S. OS un contratto di mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione;
contratto cui venivano collegate le Polizze collettive associate a Mutui/prestiti n.
590422571;
- di aver, più precisamente, in data 9.1.2009 sottoscritto il modulo di adesione n. 000326000040
(polizza n. 60010030100065004429) con (ora Controparte_2 Controparte_1 per il caso di morte e con per i casi di invalidità permanente totale, ricovero Controparte_3 ospedaliero, inabilità temporanea totale al lavoro e perdita involontaria d'impiego, chiedendo per sé
e per il marito cointestatario del mutuo la copertura assicurativa in relazione al contratto di finanziamento con la BA Popolare di Verona, contratto per l'importo di € 290.000,00 e per la durata di 360 mesi;
- che l'art. 29 della polizza prevedeva una garanzia operante in caso di infortunio o malattia che comportassero un'invalidità totale o permanente di grado superiore al 60 % della capacità lavorativa generica;
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- che nel mese di novembre 2018 le veniva diagnosticata una grave patologia comportante un'invalidità totale e permanente di grado superiore al 60 % della capacità lavorativa generica;
- di aver tempestivamente denunciato il sinistro a allegando i certificati Controparte_1 medici attestanti la patologia;
- che la Compagnia procedeva regolarmente all'erogazione dell'indennizzo previsto per il caso di inabilità temporanea e totale al lavoro per € 5.586,53, pari all'ammontare massimo di 12 rate mensili del mutuo in corso – per la quota del 50 % riferibile a sé -, come da art. 39 delle condizioni contrattuali;
- di aver presentato in data 6.1.2019 formale domanda all' per ottenere l'accertamento CP_7 dell'invalidità e che il procedimento amministrativo si concludeva con l'adozione di apposito verbale solo il 18.11.2019 con attestazione di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 95 % con decorrenza dal 6.1.2019;
- che nonostante quanto sopra, si rifiutava di corrispondere l'indennizzo Controparte_1 dovuto per il caso di invalidità totale permanente da infortunio o malattia ex art. 29 delle Condizioni di polizza sostenendo che il sinistro da invalidità permanente non potesse essere liquidato avendo la copertura assicurativa durata di 10 anni ed essendo quindi terminata il 9.1.2019 a fronte di un riconoscimento da parte dell' avvenuto il 18.11.2019 e ciò nonostante la malattia e la denuncia CP_7 di sinistro rientrassero nel periodo di copertura così come la decorrenza del riconoscimento CP_7
- che nell'ambito di una diversa polizza abbinata a finanziamento personale da sé contratto il
19.3.2010, il medico legale fiduciario della Compagnia aveva accertato una sua invalidità totale e permanente a decorrere dal novembre 2018;
- essere il rifiuto della convenuta illegittimo anche considerato quanto previsto dall'art. 31 delle condizioni di assicurazione;
- di aver regolarmente promosso il procedimento di mediazione.
Chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al pagamento – a favore della BA indicata come beneficiaria, ex art. 8 delle condizioni di polizza e con versamento a sé dell'eccedenza - dell'importo di € 117.995,97 pari alla quota del 50 % del debito residuo alla data del 30.11.2018 del mutuo cointestato tra sé e il marito.
− Si costituiva il 25.11.2022 – già – contestando Controparte_1 Controparte_2 quanto ex adverso dedotto e allegando:
- in via preliminare, la carenza di titolarità del diritto in capo all'attrice ex art. 13 delle Condizioni di polizza con conseguente inammissibilità/improcedibilità della domanda;
- nel merito, non essere comunque dovuto l'indennizzo richiesto non essendo stata riconosciuta e accertata l'invalidità – conseguenza della malattia - entro i primi dieci anni di durata del finanziamento, non rilevando la semplice diagnosi della malattia;
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- non essere in ogni caso rilevante la decorrenza della prestazione indicata dall' rilevando solo CP_7 che l'accertamento sia stato effettuato il 18.11.2019;
- essere del tutto irrilevante l'istruttoria da sé condotta nell'ambito di un diverso sinistro;
- essere sfornita di adeguato riscontro la quantificazione dell'indennizzo operata da controparte.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e nel merito il rigetto della domanda.
− A seguito della prima udienza il Giudice concedeva alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e successivamente, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice sollevata in via preliminare dalla convenuta
− La convenuta a sostegno della propria eccezione ha invocato l'art. 13 delle Condizioni di polizza
“Pagamento delle prestazioni” (doc. 4 attrice, pag. 24).
− In base a tale clausola, “l'Assicurato conferisce mandato irrevocabile alla Contraente, anche nell'interesse di quest'ultima, ad incassare ogni indennizzo dovuto da una delle due Compagnie di Assicurazione in base alle coperture assicurative. Conseguentemente l' riconosce fin da ora che le Compagnie di Assicurazione saranno liberate Parte_3 dalle proprie obbligazioni di pagamento dell'indennizzo con il versamento del medesimo alla Contraente e da quest'ultima computata a credito dell'Assicurato al fine di estinguere o ridurre il suo debito. Qualora l'importo della prestazione assicurativa fosse superiore al Debito residuo dell'Assicurato al momento della liquidazione o nel caso in cui il sinistro si verifichi dopo che il contratto di finanziamento sia stato oggetto di surrogazione o di anticipata estinzione non conseguente a decesso o Invalidità Totale e permanente e l'Assicurato abbia optato per mantenere in vigore le Coperture assicurative l'indennizzo verrà liquidato come riportato all'Art. 8 “Beneficiari delle prestazioni” che precede”.
− L'Art. 8 “Beneficiari delle prestazioni” a propria volta prevede: “Beneficiario delle prestazioni è la BA che accetta. Gli importi versati dalle Compagnie di Assicurazione alla Contraente verranno da quest'ultima computati a credito dell'Assicurato al fine di estinguere o ridurre il suo debito. Qualora l'importo della prestazione assicurativa fosse superiore al Debito residuo dell'Assicurato al momento della liquidazione, la Contraente provvederà a far sì che
l'eccedenza sia messa a disposizione: […] in caso di Invalidità totale permanente – Inabilità temporanea – Ricovero
Ospedaliero – Perdita d'impiego dell'Assicurato, dell'Assicurato stesso” (doc. 4 attrice, pag. 21).
− Risulta nel caso in esame che la BA mutuante avesse stipulato con un contratto “Polizze CP_3
Collettive associate a Mutui/Prestiti n. 59042-2571” (doc. 4 attrice, frontespizio).
In particolare, nel frontespizio di polizza si legge che “preso atto che la “BA” ha richiesto, in nome e per conto dei propri Clienti ad una copertura assicurativa per il caso di morte per tutte le cause e Controparte_3 ad le coperture assicurative invalidità permanente totale da infortunio o malattia, ricovero Controparte_2 ospedaliero da infortunio e malattia, inabilità totale e temporanea da infortunio o malattia, perdita impiego, in relazione 4
ai contratti di finanziamento;
che le suddette garanzie […] per le Coperture danni (invalidità permanente totale da infortunio o malattia, ricovero ospedaliero da infortunio e malattia, inabilità totale e temporanea da infortunio o malattia, perdita impiego) si riferiscono alla polizza collettiva n. 2571 che la BA ha stipulato con Controparte_2 che le suddette garanzie abbinate al fido n. 000326000040 richiesto alla BA sono finalizzate a consentire che in caso si verifichi un evento coperto dalle medesime garanzie sia erogata la prestazione prevista in base ai criteri indicati nelle condizioni contrattuali”.
− Seguiva sottoscrizione da parte dell'attrice e del marito – nella quota percentuale di copertura assicurativa del 50 % ciascuno - del Modulo di Adesione n. 000326000040, in relazione al contratto di finanziamento con pari numero richiesto alla , Controparte_8 filiale di Castello di Godego.
In particolare, l'attrice e il marito dichiaravano con tale modulo di aderire in qualità di assicurati alla polizza collettiva con autorizzazione alla BA a trattenere l'importo dovuto a titolo di premio unico
(€ 12.414,72, comprensivo di imposte) dal loro conto quale pagamento del premio unico a favore di e “che a tal fine hanno conferito alla “BA” apposito Controparte_3 Controparte_2 mandato all'incasso”.
Sempre in tale modulo, gli assicurati, deSInavano irrevocabilmente la BA come Beneficiaria delle polizze assicurative fino alla concorrenza del credito residuo in linea capitale vantato alla data dell'evento assicurato in forza del contratto di finanziamento, con conferimento alla BA di mandato irrevocabile all'incasso – anche nell'interesse della BA – di ogni indennizzo dovuto, con la precisazione che “gli indennizzi versati da e alla “BA” Controparte_3 Controparte_2 verranno utilizzati dalla stessa per rientrare dei propri crediti vantati in forza del predetto contratto di finanziamento, mentre l'eventuale parte eccedente il debito residuo verrà restituita agli aventi diritto”.
− Ciò posto, va innanzitutto rilevato che il contratto stipulato tra la banca mutuante e non può CP_3 essere ritenuto un contratto di assicurazione, ancorché definito dalle parti "Polizze collettive".
− Sotto il nome di "assicurazioni collettive", infatti, la prassi accomuna pratiche commerciali molto diverse tra loro.
− Talora con tale espressione si deSIna una pura e semplice assicurazione per conto altrui, stipulata dal contraente - che sostiene l'onere del premio - a favore di soggetti che abbiano determinati requisiti, ovvero che potranno averli in futuro: è l'ipotesi, ad esempio, dell'assicurazione contro gli infortuni in incertam personam, stipulata da un datore di lavoro a favore dei propri dipendenti e di quanti lo diverranno in futuro.
In altri casi l'espressione "assicurazione collettiva" viene impiegata per deSInare ipotesi in cui il contraente non versa alcun premio all'assicuratore, ma si limita a concordare con questi le condizioni generali che saranno applicate a quanti in futuro vorranno beneficiare della copertura assicurativa, manifestando il 5
consenso ed accollandosi il premio.
In queste ipotesi l'accordo tra il contraente e l'assicuratore non è una "assicurazione", perché di tale contratto mancano due elementi essenziali: il rischio e il premio.
Manca il primo, perché l'assicuratore non si accolla alcun rischio;
manca il secondo perché il contraente non versa e non si obbliga a versare alcunché.
Accordi di questo genere vanno qualificati come "contratti normativi", mentre "assicurazione" sarà solo il contratto stipulato "a valle", dal singolo aderente.
Ricorrendo questa ipotesi, dovrà qualificarsi "contraente" della polizza non chi ha stipulato il contratto normativo presupposto, ma il c.d. "aderente", perché è questi che manifesta il consenso alla copertura assicurativa e sostiene l'onere del premio, come nel caso in esame (Cassazione civile sez. III,
11/07/2022, n. 21863).
− Nel caso di specie la "convenzione" stipulata a monte tra la banca mutuante e non prevedeva alcun CP_3 pagamento di premi a carico della banca, né alcuna immediata susceptio periculi da parte dell'assicuratore.
− e la banca mutuante non hanno dunque stipulato alcuna assicurazione "per conto" dei clienti della CP_3 seconda;
hanno stipulato un contratto normativo destinato a disciplinare le polizze che i clienti avrebbero stipulato - essi sì - per conto sia proprio, sia della banca, ai sensi dell'art. 1891 c.c.
− Si trattava, dunque, non d'una assicurazione "collettiva", ma d'un contratto normativo destinato a regolare le condizioni alle quali i clienti della banca, manifestando il proprio consenso rendevano operante la copertura assicurativa.
− Il contratto di assicurazione stipulato a valle e oggetto dell'odierno giudizio ha chiaramente lo scopo di soddisfare due interessi convergenti: quello della banca alla restituzione del mutuo, e quello del mutuatario alla liberazione dal debito restitutorio.
L'attrice, dunque, quale mutuataria è una dei beneficiari della polizza.
− La sussistenza di questi due interessi convergenti è resa evidente dal fatto che il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore nelle mani della banca mutuante non può da questa essere impiegato quomodo libet o tesaurizzato, ma deve essere destinato all'estinzione del debito residuo gravante sul mutuatario.
− Quindi, qualificata la fattispecie come contratto di assicurazione stipulato dall'attrice e dal marito allo scopo di recare vantaggio sia alla BA sia ai Contraenti, questi ultimi sono titolari del diritto di eSIere dall'Assicuratore il versamento dell'indennizzo alla BA, ad estinzione del mutuo.
− Ciò fermo che il rischio dedotto ad oggetto del contratto era l'invalidità permanente che avesse colpito uno dei mutuatari: non si tratta quindi di un'assicurazione del credito (della banca).
− Dunque, l'attrice e il marito sono i titolari dell'interesse esposto al rischio, e di conseguenza i soggetti assicurati ex art. 1904 c.c.
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− Gli stessi, per effetto del mandato all'incasso conferito alla banca, restano titolari del diritto di eSIere che sia accertato l'inadempimento dell'assicuratore e che se ne dichiari l'obbligo di pagare l'indennizzo nelle mani della banca mutuante (Cassazione civile sez. III, 06/03/2025, n. 5990).
− Infatti, nell'assicurazione contro i danni la persona indicata come "assicurato" deve essere titolare di un interesse contrario all'avverarsi del rischio, pena la nullità del contratto (art. 1904 c.c.).
− Chi è titolare dell'interesse esposto al rischio - abbia o non abbia stipulato il contratto - assume la veste di "assicurato" ed è per ciò solo creditore della prestazione promessa dall'assicuratore.
− Dunque, nell'assicurazione contro i danni rischio, interesse e indennizzo sono elementi indissolubili:
è il rischio descritto nel contratto che individua l'interesse contrario al suo avverarsi;
ed è tale interesse che radica il diritto all'indennizzo.
− Un contratto assicurazione che non attribuisse alcun diritto al titolare dell'interesse esposto al rischio sarebbe nullo ai sensi dell'art. 1895 c.c., né potrebbe convertirsi in un contratto diverso dal momento che all'assicuratore è vietato stipulare contratti non assicurativi, salve le sole eccezioni tassativamente previste dalla legge (art. 11, comma 2, cod. ass.).
− Il contratto di assicurazione può prevedere che il credito dell'assicurato verso l'assicuratore sia destinato a pro d'un terzo, normalmente a scopo di garanzia.
− Questa destinazione dell'indennizzo nella prassi commerciale è realizzata con patti molto diversi tra loro, e di conseguenza non ne è possibile una qualificazione generale ed astratta.
− Ma, quale che sia la qualificazione del patto che destina l'indennizzo ad un terzo, tale patto non fa perdere al titolare dell'interesse esposto al rischio la veste di "assicurato", pena la nullità del contratto per quanto già detto.
− Se dunque il contratto prevede che l'indennizzo sia pagato all'assicurato, questi ovviamente avrà diritto di eSIerlo;
se il contratto prevede che l'indennizzo sia pagato ad un terzo, il titolare dell'interesse esposto al rischio conserva intatto il proprio diritto di eSIere che l'assicuratore esegua la propria prestazione nelle mani del terzo (così già, in fattispecie identica vertente su contratto analogo stipulato dalla medesima compagnia, Sez. 3 -, Sentenza n. 21863 del 11/07/2022).
− Nel caso di specie il contratto di assicurazione era preordinato a soddisfare anche l'interesse del mutuatario a non restare esposto al rischio di inadempimento, nel caso di perdita della capacità di lavoro.
− Se il mutuatario era titolare dell'interesse esposto al rischio ex art. 1904 c.c., egli è di conseguenza titolare del diritto di eSIere che la prestazione promessa dall'assicuratore fosse eseguita.
− Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio l'attrice, premesso che l'assicuratore aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo, ha chiesto accertarsi l'operatività della polizza con riguardo al sinistro e pronunciarsi la condanna della convenuta a corrispondere l'indennizzo dovuto a termini di polizza e,
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per l'effetto, a corrispondere a e a sé stessa, per le rispettive quote di competenza, Parte_2 dell'importo di € 117.995,97.
− Per quanto sopra l'attrice risulta legittimata alla proposizione di entrambe le domande e non sussiste litisconsorzio necessario con la BA che è beneficiaria e non contraente del contratto di assicurazione per quanto sopra esposto.
− Né in senso contrario rileva la clausola contrattuale con cui i mutuatari hanno attribuito alla banca mutuante l'incarico di "mandatario per l'incasso" dell'indennizzo.
− Il mandato infatti ha l'effetto di attribuire il potere di compiere atti giuridici, non quello di trasferire i crediti.
− Pertanto, il mandatario per l'incasso con rappresentanza, anche quando il mandato sia conferito in rem propriam, acquista solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, ma
è quest'ultimo che ne conserva la titolarità esclusiva, come ripetutamente e da tempo stabilito dalla suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n. 19054 del 12/12/2003; Sez. 3, Sentenza n. 17162 del 03/12/2002;
Sez. 1, Sentenza n. 9030 del 28/08/1995; Sez. 1, Sentenza n. 9650 del 22/09/1990).
− E in quanto titolare del diritto, al mandante non è inibito chiederne l'accertamento giudiziale.
− In base a quanto sopra, considerato quanto previsto dagli artt. 8 e 13 delle Condizioni di polizza non
è invece possibile la condanna della convenuta a versare pro quota quanto dovuto all'attrice e alla
BA. In base a tali clausole, infatti, sarà la BA a dover mettere a disposizione dell'attrice l'eccedenza (vd. doc. 4 attrice, art. 8 “Beneficiario delle prestazioni è la BA che accetta. Gli importi versati dalle
Compagnie di Assicurazione alla Contraente verranno da quest'ultima computati a credito dell'Assicurato al fine di estinguere o ridurre il suo debito. Qualora l'importo della prestazione assicurativa fosse superiore al Debito residuo dell'Assicurato al momento della liquidazione, la Contraente provvederà a far sì che l'eccedenza sia messa a disposizione:
[…] in caso di Invalidità totale permanente …dell'Assicurato stesso” (doc. 4 attrice, pag. 21).
− L'eccezione sollevata dalla convenuta è dunque infondata.
***
Nel merito
− In secondo luogo, la Compagnia assicurativa convenuta ha eccepito la mancanza di operatività della polizza stipulata dall'attrice e dal marito.
− All'art. 6 delle condizioni “decorrenza e durata della copertura assicurativa” (doc. 4 attrice, pag. 20) è previsto che “la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento… o, se successiva, dalla sottoscrizione del modulo di adesione […].
La durata delle Coperture assicurative è pari a 10 anni indipendentemente dalla durata del contratto di finanziamento”.
− La copertura assicurativa risulta quindi operante dal 9.1.2009 per 10 anni.
− In base all'art. 29 “Prestazioni assicurate” (doc. 4 attrice, pag. 28): “La presente garanzia prevede, in caso di
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infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un'Invalidità Totale e Permanente riconosciuta e accertata di grado pari o superiore al 60 % della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel corso del periodo di vigore della Copertura assicurativa ovvero nel corso dei primi 10 anni di durata del contratto di finanziamento […] il pagamento in unica soluzione da parte della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 30 “Esclusioni” ”.
− La convenuta sostiene che in base alla formulazione della clausola e alla sua lettura in combinato con l'art. 31 dello stesso contratto, la garanzia avrebbe operato solo in caso di invalidità lavorativa permanente non solo insorta ma anche accertata nel periodo di vigenza, sostenendo che nel caso di specie tale riconoscimento sarebbe intervenuto da parte dell' solo nel novembre 2019 – e quindi CP_7
a garanzia ormai terminata – ritenendo irrilevante che la decorrenza fosse stata dall'Istituto retrodatata al 6.1.2009, e quindi durante la vigenza della polizza.
− La tesi non è accoglibile.
− Va innanzitutto rilevato come già il tenore letterale della clausola di cui all'art. 29 legittima una diversa lettura per cui sono l'infortunio o la malattia (“che comportino un'invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60 % della capacità lavorativa generica”) a dover insorgere nel corso di vigore della copertura, anche considerata a livello letterale la presenza di una virgola tra la locuzione relativa all'invalidità totale e permanente e il periodo successivo.
− Il successivo art. 31 si limita a prevedere che la denuncia di sinistro vada fatta dall'Assicurato entro 60 giorni “dalla data dell'infortunio o malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 c.c.”.
− Il contratto prevede inoltre, sempre all'art. 31, che al modulo di denuncia vada allegata copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità e la documentazione medica relativa all'infortunio: si tratta di norma non idonea a incidere né sull'oggetto della copertura né sulla debenza dell'indennizzo, tanto più che nel caso di specie la validità di tale denuncia non è stata contestata e ha portato, anzi, alla liquidazione di altro indennizzo dovuto in base al medesimo contratto.
− Peraltro, quanto alla copertura, l'art. 13 del contratto prevede che entro i dieci anni debba verificarsi
“l'evento assicurato” e, quindi, l'invalidità totale permanente, definita dal glossario del contratto (doc. 4 attrice, pag. 36) come “perdita totale e permanente riconosciuta della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, di gradi pari o superiore al 60 %, dovuta a infortunio o malattia”.
− Fermo quanto sopra, anche a voler sostenere un'ambiguità della clausola di cui all'art. 29 delle
Condizioni di assicurazione, la stessa non potrà che essere comunque letta nel senso sopra proposto alla luce della causa del contratto e dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1366 e 1370 c.c. e, a fortiori, in base all'art. 35 del Codice del Consumo vista la natura delle parti contraenti.
***
− Data tale lettura della clausola, va rilevato che in base alla documentazione medica prodotta, risulta
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che l' (doc. 6 attrice), a seguito di visita del 19.11.2019 – effettuata a fronte di domanda presentata CP_7 il 6.1.2019 dall'attrice – ha riconosciuto a carico della stessa con decorrenza dal 6.1.2019 una invalidità permanente della capacità lavorativa pari al 95 %.
− Il verificarsi dell'evento nella vigenza della polizza risulta confermato anche dall'ulteriore documentazione prodotta dall'attrice.
− In particolare, la stessa ha prodotto un certificato medico da cui risulta che la malattia era in essere già al 17.11.2018 con frequenza delle crisi “
2-3 episodi nello stesso giorno ogni 2-3 giorni” e con prescrizione di astensione dalla guida (doc. 18 attrice).
− Ha inoltre prodotto uno scambio di comunicazioni (doc. 10 attrice) da cui risulta che a seguito di tale patologia lo stesso medico legale della Compagnia, anche se con riferimento a una diversa pratica, aveva riconosciuto un'invalidità permanente totale dal novembre 2018.
Circostanza non contestata dalla convenuta che si è limitata ad affermarne l'irrilevanza ai fini della polizza oggetto del presente giudizio.
Si tratta, invece, all'evidenza, di un accertamento medico rilevante ai fini di polizza, circostanza che rende ulteriormente infondata la tesi della convenuta: in particolare, infatti, secondo le condizioni di polizza di cui alla “Nota informativa Coperture danni” (doc. 4 attrice, pagg. 17 e ss.), “Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma le garanzie Invalidità permanente totale, Inabilità temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell'Unione
Europea”.
Irrilevante in che contesto tale certificazione sia stata rilasciata.
− Risulta quindi che l'evento si sia verificato nel corso della vigenza della polizza e che, come tale vada indennizzato.
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3) Sui danni indennizzabili
− Come si è già detto, l'assicurazione stipulata dall'attrice – per la parte qui di rilevanza - è a copertura dell'ipotesi di invalidità totale e permanente.
− L'indennizzo richiesto in questa sede dall'attrice corrisponde all'importo di € 117.995,97, pari al 50 %– quota che era alla stessa riconducibile essendo cointestato con il marito – del debito residuo del mutuo al 30.11.2018, data di primo accertamento della condizione.
− La correttezza del predetto importo ha trovato conferma documentale (docc. 2 e 3 attrice).
− La convenuta ha solo genericamente contestato la quantificazione operata dall'attrice (e provata come sopra) limitandosi a dedure l'irrilevanza del documento prodotto e l'arbitrarietà e incondivisibilità della stima “anche in considerazione della presenza di due soggetti assicurati”.
− Ciò a fronte del fatto che nelle stesse condizioni di polizza risulta espressamente definito il “Debito
10
residuo” come “Quanto residua in linea capitale, a favore della Contraente, relativamente al finanziamento, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario, al netto di eventuali rate insolute” (doc. 4 attrice, pag. 34).
− In base alle condizioni della copertura (doc. 4 attrice) “La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale,
− L'art. 29 delle Condizioni (doc. 4 attrice) specifica che “La prestazione assicurata è pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro” al netto di eventuali rate insolute e con massimale previsto di € 500.000,00 per assicurato.
− Accertata l'operatività della polizza, la convenuta deve quindi essere condannata a versare alla BA
l'importo di € 117.995,97, pari alla quota del 50 % del debito residuo del mutuo al 30.11.2018, data di primo accertamento della condizione.
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Spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e valori minimi per la fase istruttoria, in considerazione della mancata ammissione e assunzione delle prove richieste e dell'attività effettivamente prestata, con dimidiazione ex art. 130 D.P.R. 115/2002 e con onere di versamento a favore dello Stato, attesa l'ammissione dell'attrice al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
5119/2022, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita
− accerta l'operatività della polizza n. 60010030100065004429 con riguardo al sinistro oggetto della controversia e per l'effetto condanna a corrispondere l'indennizzo dovuto a Controparte_1 termini di polizza versando a l'importo di € 117.995,97; Parte_2
− condanna alla rifusione di ½ delle spese di lite a favore dello Stato – data Controparte_1
l'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio -, liquidate nella misura già Parte_1 dimidiata di ½ in € 5.634,00 complessivi per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Treviso, 31/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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