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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3710/2021 R.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara OLIVERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, senza nulla opporre.
Posta in decisione in esito all'udienza del 28/05/2025 sulle conclusioni precisate dal procuratore del ricorrente, con espressa rinuncia al termine per il deposito della comparsa conclusionale.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 19/03/2021, ha chiesto a questo Parte_2
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da egli contratto, il
24/07/2009, in Paternò, con , dalla cui unione sono natii figli (n. Controparte_1 Persona_1
a Paternò, il 17/07/2007), (nato a [...] il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nata a [...] il [...]), tutti ancora OR.
[...]
Ha esposto il ricorrente che con decreto dell'08/10/2018 il Tribunale di Catania aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni pattuite in seno al verbale di causa del 04/10/2018 - in virtù dell'accordo in quella sede raggiunto - e di non essersi da allora mai riconciliati.
Ha concluso, quindi, il ricorrente chiedendo inizialmente l'affidamento esclusivo dei figli minori
, e , con regolamentazione della frequentazione con la madre, Per_1 Per_2 Persona_3
e onere, a carico di quest'ultima di contribuire al relativo mantenimento versandogli una somma mensile non inferiore ad euro 450,00.
Nonostante l'avvenuta notifica nei confronti della , la resistente non è comparsa CP_1
all'udienza presidenziale del 19/01/2022 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - e non si è costituita neppure per la successiva fase prettamente contenziosa.
All'udienza del 28/05/2025, sentiti i minori e , nonché il ricorrente Per_2 Persona_3
personalmente presente, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dal difensore dello , che già nel corso del giudizio aveva modificato in richiesta di affidamento condiviso Pt_2
la sua inziale domanda di affidamento esclusivo dei figli, essendo venute meno le ragioni che la giustificano (tra cui, principalmente, l'elevatissima conflittualità esistente con la madre dei minori).
Tanto premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente Controparte_1
deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta, infatti, dimostrato
2 dalla copia, in atti, del decreto di omologa n. 3082/2018 reso in data 08/10/2018 dal Tribunale di
Catania nell'ambito del procedimento recante n. 20219/2016 R.G.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Quanto alle statuizioni relative ai figli , e , in coerenza con Per_1 Per_2 Persona_3
quanto sul punto da ultimo chiesto dallo , appare innanzitutto conforme all'interesse dei Pt_2
minori disporne l'affidamento ad entrambi i genitori (peraltro già concordemente stabilito in sede di separazione), non essendo emerse ragioni ostative al riguardo e tenuto conto del diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura,
educazione e istruzione da entrambi (art. 337-ter, c. c.).
Del resto, fermo restando che anche l'elevatissima conflittualità tra i genitori non costituisce ragione di per sé sufficiente a derogare al regime che il legislatore ha posto come regola generale, il ricorrente, personalmente comparso all'udienza del 28.05.2025, ha chiarito che i rapporti con la non sono più caratterizzata da conflittualità e che con la resistente è stato raggiunto un CP_1
nuovo equilibrio - nell'interesse dei figli - e ristabilita la comunicazione - pur limitata alle questioni relative alla prole - per come confermato in sede di ascolto dagli stessi minori, che hanno dichiarato di andare d'accordo con entrambe le figure genitoriali e con i di loro rispettivi compagni, vivendo con serenità il nuovo contesto di famiglia “allargata” (cfr le dichiarazioni raccolte in seno ai verbali del 28.05.2025).
Per esigenze di stabilità e tenuto conto dell'attuale situazione di fatto, appare poi opportuno che i figli minori , e restino collocati presso la madre, come Per_1 Per_2 Persona_3
già concordemente previsto in sede di separazione, dovendosi ritenere tale soluzione la più
confacente a garantire ai figli benessere ed una crescita armoniosa e serena (si riporta, all'uopo,
3 quanto dichiarato dal ricorrente personalmente presente all'udienza del 28/05/2025 “Attualmente i
ragazzi stanno con la madre, la quale abita nella casa di sua proprietà, una casa in via Clemenza
n. 3 che ha ristrutturato e quindi idonea ad ospitare i figli;
i ragazzi quando vogliono vengono a
casa mia per stare insieme. Io, purtroppo, essendo impegnato con il lavoro tutto il giorno e non
avendo più mia madre che mi aiuta, non posso tenerli. Con mia moglie ci sentiamo per le cose
necessarie dei ragazzi, cioè per la scuola e per quello di cui hanno bisogno”).
Nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, essendo da tempo venuta meno.
Con riferimento alla regolamentazione della permanenza dei minori con il genitore non collocatario,
si ritiene, stante l'imminente raggiungimento della maggiore età della figlia (nata il Per_1
17/07/2007), che vada rimessa alla libera volontà di quest'ultima la determinazione dei tempi e modi di incontro con il padre.
Quanto ai figli e - data l'età della prole stessa, avviata a gestire in Per_2 Persona_3
autonomia le frequentazioni con i genitori – si reputa che debba essere affidata agli accordi tra le parti e tra le parti e i minori la determinazione dei tempi e modi di incontro;
in mancanza di diversi accordi, ritiene il Collegio che possa essere confermato il calendario di incontri omologato in sede di separazione “[..] diritto per il padre di averli con sé con le più ampie modalità e comunque due
volte a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 17,00 alle ore 20,00 ed alternativamente un fine
settimana dalle ore 9,00 del sabato alle ore 21,00 di domenica. Staranno col padre nelle Festività
natalizie per sette giorni consecutivi, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Natale e
un anno il giorno di Capodanno e nelle festività Pasquali per tre giorni, comprendenti
alternativamente un anno il giorno di Pasqua e un anno il giorno di Pasquetta. Ogni altra festività
religiosa e civile, segue il criterio dell'alternanza. Per le vacanze estive i minori staranno 20 giorni
consecutivi o non consecutivi, in via esclusiva con il padre da concordare preventivamente. I minori
trascorreranno ogni anno il giorno del compleanno di ciascun genitore col genitore stesso,
indipendentemente dal giorno in cui cade;
”.
Venendo infine alle statuizioni di natura economica relative ai figli minori, tenuto conto che la figlia
4 minorenne è prossima al compimento del diciottesimo anno d'età e che all'udienza del Per_1
28/05/2025 il ricorrente ha dichiarato che la stessa già svolge attività lavorativa presso un panificio,
deve porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_2
minori un assegno, che, tenuto conto delle loro esigenze e del redditi dell'onerato (che lavora come bracciante agricolo, non è titolare di immobili ed ha avuto un'altra figlia dalla nuova attuale compagna), appare congruo quantificare in euro 400,00 mensili, da corrispondersi a
[...]
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente CP_1
secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente sentenza - atteso che sinora, per come dichiarato dal ricorrente, ha imputato a tale titolo la quota dell'assegno unico universale,
consentendo alla di percepirne integralmente l'importo (pari a 700, 00 euro mensili CP_1
circa) - oltre al 50% delle spese straordinarie - per esse intese quelle che per la loro rilevanza,
imponderabilità ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e non sono ricomprese nell'assegno ordinario mensile quantificato in modo forfettizzato - e ciò sul presupposto che l'importo dell'assegno unico venga, come per legge, d'ora in poi suddiviso tra i genitori in parti uguali (cfr le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 28/05/2025).
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3710/2021 R.G., nella contumacia di : Controparte_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Paternò il 24/07/2009 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
PATERNÒ il 28/09/1988;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paternò di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Paternò n.
150, parte 2, serie A, anno 2009);
5 dispone l'affidamento condiviso dei figli OR , e Persona_1 Persona_2 [...]
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Persona_3 CP_1
;
[...]
disciplina le modalità di incontro dei figli OR , e Persona_1 Persona_2 [...]
con il padre come in parte motiva;
Persona_3 Parte_2
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno Parte_2 Controparte_1
dell'importo mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
dispone che l'assegno unico per i figli venga ripartito tra le parti al 50% ciascuno, come per legge;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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