Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel.
Dott. Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F./P.IVA Parte_1
, elettivamente domiciliata in Milano, via Freguglia n. 2, presso CodiceFiscale_1 lo studio dell'avv. Paolo Pizzocri (C.F. che la rappresenta e difende come da C.F._2
delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
E P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliate in Milano, Via Manara, n.5 presso lo studio dell'avv. Milena Elena Marelli
(C.F. che le rappresenta e difende come da delega in atti. C.F._3
APPELLATE
Nonché CONTRO
pagina 1 di 29
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 cc)
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione ed in totale riforma della sentenza n. 451/2024 emessa il 03.06.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Lodi, sezione S. 1 civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. M. Aranci, nel giudizio R.G. 1/2020, depositata in data
03.06.2024, notificata in data 10.06.2024 a mezzo posta elettronica certificata, così decidere NEL MERITO In via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 451/2024 emessa il 03.06.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Lodi, sezione S. 1 civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. M.
Aranci, nel giudizio R.G. 1/2020, depositata in data 03.06.2024, notificata in data 10.06.2024 a mezzo posta elettronica certificata per aver, il Giudice di prime cure, accertato l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le rispettive parti unicamente sulla base di comunicazioni a preventivo prive della sottoscrizione delle parti – in quella del 16.10.2018 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte ) – e soprattutto di per accettazione (capo 7 della sentenza, pg. da 9 a CP_1 Parte_1 10); Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 451/2024 emessa il 03.06.2024 dal
Tribunale Ordinario Civile di Lodi, sezione S. 1 civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. M. Aranci, nel giudizio R.G. 1/2020, depositata in data 03.06.2024, notificata in data 10.06.2024 a mezzo posta elettronica certificata, per non aver ammesso, il Giudice di prime cure, la domanda integrativa dei danni e costi di ripristino per € 7.500,00, spiegata con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., come documentato nella perizia di parte integrativa, depositata sub doc. 20 (capo 8 della sentenza, pg. 10); Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 451/2024 emessa il 03.06.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Lodi, sezione S. 1 civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. M.
Aranci, nel giudizio R.G. 1/2020, depositata in data 03.06.2024, notificata in data 10.06.2024 a mezzo posta elettronica certificata, per avere, il Giudice di primo grado, accertato e quantificato l'ammontare dei danni e dei costi per il ripristino, così come prospettati nella CTU, rigettando la specifica domanda di parte attrice di emendare l'elaborato peritale come indicato nelle osservazioni del CTP di parte attrice (capi della sentenza 8.1.1. e 8.1.2., pagine da 10 a 15);
Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 451/2024 emessa il 03.06.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Lodi, sezione S. 1 civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. M. Aranci, nel giudizio R.G. 1/2020, depositata in data 03.06.2024, notificata in data 10.06.2024 a mezzo posta elettronic a certificata, per avere, il Giudice di primo grado, escluso le ulteriori voci di danno richieste da parte attrice in primo grado (capi della sentenza 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4. e 8.3., pagine da 15 a 16);
Ancora in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità della sentenza n. 451/2024 emessa il 03.06.2024 dal Tribunale Ordinario Civile di Lodi, sezione S. 1 civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. M. Aranci, nel giudizio R.G. 1/2020, depositata in data 03.06.2024, notificata in data 10.06.2024 a mezzo posta elettronica certificata, per aver, il Giudice di primo grado, accolto le domande avanzate in via riconvenzionale da Controparte_1
ed (capo 9, 9.1. e 9.2. della sentenza impugnata, pagine da 16 a 17);
[...] Controparte_4 In via subordinata e preliminare sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità solidale di Controparte_5 per il danno patrimoniale e non patrimoniale patito da a causa di evidenti ritardi e vizi nei lavori di
[...] Parte_1 manutenzione straordinaria del “nuovo asilo”, danno da stimare in € 93.288,14, a cui aggiungere l'importo di € 7.500,00 coma da perizia integrativa, o nella diversa somma che sarà ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Giudice;
per l'effetto condannare, in solido tra loro, ed a corrispondere in favore di Controparte_1 Controparte_4 la somma di € 93.288,14, a cui aggiungere l'importo di € 7.500,00 coma da perizia integrativa, o la diversa Parte_1 somma che sarà ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Collegio, a titolo di risarcimento del danno per i vizi ed i ritardi riscontrati nell'esecuzione dei lavori;
Ancora in via subordinata sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, Respingere in quanto inammissibili e/o infondate e/o illegittime e/o indimostrate tutte le domande pagina 2 di 29 spiegate, ivi comprese quelle spiegate in via riconvenzionale, dall'odierna appellata – Controparte_1 per € 33.701,42 oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/'02 dal 22/3/2019 al saldo effettivo, ovvero per quella somma - maggiore o minore - che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà di Giustizia – e dall'odierno appellato E
[...]
– € 16.494,40 oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/'02 dal 21/11/2018 al saldo effettivo, ovvero per CP_2 quella somma - maggiore o minore - che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà di Giustizia –;
Ancora in via subordinata ed istruttoria sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma della impugnata sentenza, la difesa di parte appellante, pur ritenendo ampiamente dimostrate le proprie deduzioni nella vicenda per cui è causa, qualora il Giudice ritenesse opportuno acquisire ulteriori elementi probatori in aggiunta all'adeguata produzione documentale offerta, rinnova la domanda spiegata in primo grado di essere ammessa a prova per testi, sui seguenti capitoli non ammessi:
1) “Vero che l'immobile preso in locazione da – sito in Dresano (MI), Via Roma 16 – necessitava di Parte_1 significative opere di ristrutturazione e trasformazione al fine di renderlo adeguato e confacente alle esigenze imprenditoriali di;
Parte_1
2) “Vero che nell'esclusivo fine di dare avvio ai lavori il prima possibile, si affidava al geom. Parte_1 CP_6
il quale dichiarava di agire per;
[...] Controparte_1
3) “Vero che il geom. stimava, in prima battuta, quale termine previsionale per l'inizio dei lavori, i primi Controparte_6 giorni del mese di settembre 2018”;
4) “Vero che per la progettazione, il Geom. indicava l'Ing. dello , CP_6 Persona_1 Controparte_4 senza, però, comunicarlo a;
Parte_1
5) “Vero che veniva a conoscenza del fatto che il geom. avesse incaricato della progettazione l'Ing. Parte_1 CP_6 solo in occasione degli adempimenti per l'antincendio”; Persona_1
6) “Vero che il geom. ha omesso di comunicare, formalmente, a chi aveva effettivamente redatto il CP_6 Parte_1 progetto per l'antincendio”;
7) “Vero che E ometteva di far sottoscrivere a formale conferimento d'incarico, Controparte_2 Parte_1 contenente l'eventuale accordo sull'oggetto della prestazione e sull'ammontare del prezzo”;
8) “Vero che ometteva di far sottoscrivere a formale conferimento d'incarico, contenente Controparte_1 Parte_1 l'eventuale accordo sull'oggetto della prestazione e sull'ammontare dei costi complessivi”;
9) “Vero che la stima complessiva dei tempi e dei costi della manutenzione straordinaria e delle forniture di materiali era ricavata, dal geom. dalla somma degli importi dei singoli preventivi – che erano solo indicativi – dei rispettivi CP_6 fornitori ed ammontava a circa € 60.000,00”;
10) “Vero che i fornitori e le imprese sono stati individuati dal geom. o, comunque, da , o dall'Ing. CP_6 CP_1 ; Persona_1
11) “Vero che l'Ing. era poco presente in cantiere”; Persona_1
12) “Vero che non era nella condizione di poter sostenere i costi dei lavori e delle forniture per l'intero e, Parte_1 pertanto, necessitava di ottenere un'apertura di credito consistente da parte delle Banche”;
13) “Vero che aveva l'esigenza che la stima dei costi fosse connotata da caratteri di certezza e definitività e Parte_1 che una volta chiesta ed ottenuta una determinata somma dalla tale somma sarebbe dovuta bastare per coprire tutti Pt_2 i costi della manutenzione straordinaria”;
14) “Vero che, sulla scorta della stima effettuata dal geom. chiedeva ed otteneva dal , CP_6 Parte_1 CP_7 filiale di San Giuliano Milanese un finanziamento di € 80.000,00 in data 16.11.2018”;
15) “Vero che nella predetta somma di € 80.000,00, oltre all'importo “stimato” per i lavori dal geom. erano CP_6 ricomprese, sempre su indicazione di quest'ultimo, anche tutte le spese accessorie e/o impreviste, quali, per esemplificare, l'acquisto di mobili, la sistemazione del giardino, il trasloco dalla vecchia alla nuova struttura, ecc. “;
16) “Vero che, in data 19.11.2018 – ovvero con più di due mesi di ritardo rispetto alla prima stima, indicata dal geom. per i primi giorni di settembre 2018 – avevano avvio le opere di ristrutturazione e trasformazione – rectius CP_6 manutenzione straordinaria –“;
17) “Vero che manifestava, sin da subito, la necessità che i lavori non si sarebbero prolungati entro il Parte_1 15.12.2018, poiché il “nuovo asilo” sarebbe dovuto essere pronto per l'apertura di gennaio 2019, considerate le nuove adesioni già formalizzate in contratti e considerato anche il fatto che il contratto con la vecchia struttura si sarebbe concluso entro la fine di dicembre 2018”;
18) “Vero che, secondo le successive stime previsionali del geom. i lavori si sarebbero conclusi entro e non oltre CP_6 il 15 dicembre 2018”;
19) “Vero che i lavori si sono conclusi con grandissimo ritardo in data 21.01.2019”;
20) “Vero che i lavori si sono prolungati anche oltre detto termine”;
21) “Vero che i muratori, senza preventiva informazione, un successivo sabato si sono recati presso la struttura per ultimare la posa delle piastrelle mancanti e degli zoccolini, sporcando 2 piani di asilo, lasciando in giro sacchetti di colla in polvere, pezzi di taglierino, attrezzi, ecc.”;
pagina 3 di 29 22) “Vero che ha dovuto vietare ulteriori ingressi, giacché l'asilo aveva già iniziato ad erogare il servizio e Parte_1 ad accogliere i bambini”;
23) “Vero che le chiavi in possesso del muratore non sono mai state restituite e si è vista costretta a cambiare Parte_1 tutte le serrature”;
24) “Vero che a causa del ritardo nell'ultimazione dei lavori ha dovuto prolungare la locazione (per le Parte_1 rispettive mensilità) della precedente struttura ed avvalersi di baysitter per gestire i bambini”;
25) “Vero che a causa del ritardo nell'ultimazione dei lavori ha perso clienti che avevano già confermato Parte_1 l'iscrizione”;
26) “Vero che il costo complessivo dei lavori è stato di € 118.196,36 già saldati, oltre € 42.130,72 (richieste da e da , ovvero € 100.327,08 in più rispetto alla somma preventivata”; CP_1 CP_4 27) “Vero che, per i lavori di ristrutturazione, ha ricevuto pagamenti da per complessivi € CP_1 Parte_1 32.000,00”;
28) “Vero che proprio per far fronte ai pagamenti in favore di si è vista costretta a Controparte_1 Parte_1 richiedere un affidamento in conto corrente bancario per € 20.000,00, foriero di spese e dell'applicazione di interessi passivi”;
29) “Vero che i lavori di manutenzione straordinaria de quibus si sono conclusi con estremo ritardo e sono stati affetti da innumerevoli vizi che hanno prodotto un significativo danno per;
Parte_1
30) “Vero che incaricava un consulente tecnico di parte, Arch. , il quale ha riscontrato Parte_1 Persona_2 numerosi difetti ed irregolarità nella messa in posa del materiale e nell'installazione, che non risultava effettuata secondo regola d'arte e nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge”;
31) “Vero che l'indagine dell'Arch. è stata promossa per rilevare la qualità delle opere eseguite all'interno Persona_2 dell'immobile ad intervento edilizio terminato”;
32) “Vero che, durante il sopralluogo, il tecnico incaricato ha potuto accedere a tutti i locali dell'attività, rilevare qualità dei materiali e risultati di posa degli stessi, verificare la funzionalità impiantistica degli apparati termoidraulici, sanitari e dei serramenti installati”;
33) “Vero che, rispetto alla posa in opera della pavimentazione e dei battiscopa, la superficie di supporto non è stata pulita prima di procedere alla posa del pavimento (in più punti si percepiscono scricchiolii dovuti alla presenza di detriti al di sotto delle tavole di laminato e strani rigonfiamenti al passaggio)”;
34) “Vero che, rispetto alla posa in opera della pavimentazione e dei battiscopa, non è stato applicato il materassino sottopavimento necessario per la corretta posa”;
35) “Vero che, rispetto alla posa in opera della pavimentazione e dei battiscopa, il fondo non è stato preparato in modo adeguato per la posa;
in più punti si rileva una non planarità della pavimentazione, rigonfiamenti del piano visibili ad occhio nudo al di sotto del battiscopa”;
36) “Vero che, rispetto alla posa in opera della pavimentazione e dei battiscopa, durante i tagli del materiale per la posa, sono stati commessi errori di misurazione, con il risultato che tra le tavole in alcuni punti rimangono fessure tra battiscopa e la stessa pavimentazione”;
37) “Vero che, rispetto alla posa in opera della pavimentazione e dei battiscopa, un buon numero delle spalle delle porte ci sono evidenti errori di taglio e posa che sono state talvolta sistemate aggiungendo tagli di risulta;
il risultato è evidentemente antiestetico e non accettabile”;
38) “Vero che il battiscopa non copre la tavola, con il risultato che la fessura diventa ricettacolo di sporcizia, con conseguenti difficoltà di pulizia”;
39) “Vero che, rispetto alla posa in opera della pavimentazione e dei battiscopa, viste le numerose aree coinvolte e vista l'evidente problematica del livellamento del fondo, con la necessaria posa del materassino sottopavimento non eseguita, sarà necessario rimuovere la totalità della pavimentazione dopo aver smontato stipiti delle porte, procedere alla posa di una livellina e quindi ripristinare la pavimentazione”;
40) “Vero che i locali sono attualmente arredati ed in esercizio;
ne deriva un evidente problema logistico e di conseguenza economico anche per il necessario svuotamento degli stessi locali ed il fermo dell'attività”;
41) “Vero che i battiscopa sono stati posati con gravi errori di taglio sia sui vertici dei muri che al fianco degli stipiti delle porte;
in alcuni casi sono mancanti e le stuccature sono state eseguite con molta approssimazione e scarsa cura”;
42) “Vero che la totalità del battiscopa dovrà essere sostituita con nuovo materiale da posarsi a regola d'arte; soprattutto per il fatto che, asportando il laminato per livellare il fondo e posare il materassino sotto pavimento, è altamente improbabile che si riesca a recuperare l'attuale battiscopa”;
43) “Vero che la scala è stata realizzata con dimensioni non conformi al regolamento locale d'igiene, che impone una pedata minima di 30 cm”;
44) “Vero che le pedate della scala hanno dimensione di 25 cm”;
45) “vero che la scala dovrebbe essere demolita e rifatta rispettando le disposizioni di legge”;
46) “Vero che tra la zona pavimentata a gres dei bagni e i disimpegni esiste un dislivello di 1 cm mascherato da un profilo in alluminio”;
pagina 4 di 29 47) “Vero che, considerato che le pavimentazioni sono state completamente rifatte e non sono state posate in sovrapposizione, non è stato calcolato di compensare le differenze di spessore dei 2 materiali”;
48) “Vero che tale errore di esecuzione, per essere risolto, comporta il rifacimento del fondo dei servizi igienici che lo presentano”;
49) “Vero che le ceramiche dei bagni presentano sbeccature e vizi di posa;
alcune piastrelle dei rivestimenti sono malamente stuccate ed in alcuni casi sono completamente mancanti”;
50) “Vero che lo schema di posa per il bagno al piano terra non è stato rispettato (come da indicazioni della cliente); il materiale ordinato è avanzato abbondantemente con spreco oneroso in danno della committenza”;
51) “Vero che si è riscontrata la scorretta installazione dei radiatori in acciaio, con evidente forzatura dell'attacco per compensazione”;
52) “Vero che vi è un errore di predisposizione dell'attacco per compensazione;
inoltre, mancano tutti i collari di copertura dei fori sulle ceramiche”;
53) “Vero che, relativamente agli impianti termoidraulico ed idrosanitario, si evince un elevato grado di approssimazione nella posa in opera ed installazione degli elementi componenti gli stessi, ovvero dei corpi scaldanti”;
54) “Vero che tale approccio, distante dalla regola dell'arte, non ha considerato di correggere gli errori di tracciamento degli attacchi impiantistici e di omissione di conoscenza delle schede tecniche dei vari elementi, perseverando in un'installazione grossolana, volta ad ovviare agli stessi con risultati palesemente inadeguati rispetto allo standard di decoro per un attività commerciale oggetto di una completa ristrutturazione;
un metodo non compatibile con una normale perizia professionale”;
55) “Vero che, essendo i vizi di cui sopra il risultato di un'attività svolta durante un intervento di ristrutturazione globale (comportante opere edili importanti di demolizione e ricostruzione di pareti divisorie, sottofondi di pavimentazione, controsoffittature e di posa di nuovi intonaci, pavimenti e rivestimenti), una normale verifica di corrispondenza tra predisposizione ed elementi avrebbe potuto evitare gli stessi, svolgendo i lavori di riallineamento prima della posa delle finiture attualmente compromesse”;
56) “Vero che nel complesso è evidente l'approssimazione con la quale sono stati eseguiti i lavori edili con riferimento alle finiture interne: scarsa attenzione nella realizzazione, con angoli retti tra tramezze e piani del pavimento, evidenziata dalla fuga delle piastrelle posate ad esempio nel bagno al piano seminterrato;
scarsa attenzione alla realizzazione dei collettori: ove presente, lo sportello risulta mal dimensionato e mal installato ed ove non presente, risulta evidente anche la mancanza della controcassa idonea alla quale ancorare lo sportello stesso;
realizzazione di collettori dell'impianto idrico senza idonee controcasse metalliche e sprovvisti di sportello di chiusura;
stuccature mal eseguite – mancanti;
realizzazione inadeguata dei sostegni del lavabo;
rivestimento mancante dovuto alla posa delle condutture dell'impianto idraulico in modo errato che non consentono di chiudere la colonna impiantistica nel modo corretto;
imperfezioni nelle finiture delle stuccature;
corone copri-foro mancanti ed evidenti errori di predisposizione della quota di collegamento superiore;
profili metallici della controparete in cartongesso al piano seminterrato non rasati”;
57) “Vero che, con riferimento alle rasature delle pareti divisorie, si nota la pessima esecuzione dello strato di finitura dell'intonaco”;
58) “Vero che l'esecuzione dei controsoffitti in cartongesso si è rivelata inutile”;
59) “Vero che la facciata esterna, che non doveva essere modificata (ad esclusione della riquadratura delle finestre), risulta attualmente incompleta;
la superficie muraria è stata scrostata per circa 1,60 m dal pavimento sul lato d'ingresso”;
60) “Vero che, verbalmente, l'impresa avanzò l'ipotesi che queste opere riferite alla facciata esterna sarebbero state sistemate dalla proprietà”;
61) “Vero che ad oggi le condizioni e l'esecuzione dei lavori, anche se parziali, sono, evidentemente, non idonei ed incompleti”;
62) “Vero che la società sta accusando un grave danno di immagine con l'aggravante che l'attività, vista la Parte_1 presenza di bambini, dovrà al più presto rimediare a questa situazione che potrebbe anche risultare pericolosa per l'incolumità degli stessi”;
63) “Vero che l'ordine dei rivestimenti è stato sbagliato e sono avanzate quantità di pavimenti e rivestimenti per un totale di € 952,84”;
64) “Vero che A fronte delle irregolarità e dei vizi riscontrati, si rendono necessarie le seguenti operazioni di ripristino e sistemazione dei difetti esecutivi:a) smontaggio porte interne per consentire la rimozione del laminato;
b)rimozione dei battiscopa e successivamente del laminato;
c) demolizione della scala poiché non rispetta le norme igienico sanitarie come precedentemente indicato;
rifacimento della stessa ed esecuzione del rivestimento a regola d'arte; d)per ovviare all'errore di calcolo dei piani di posa dei pavimenti, sarebbe necessario demolire le pavimentazioni ed anche parte dei rivestimenti dei bagni stessi, livellare in modo corretto le quote dei pavimenti e procedere, poi, alla posa delle ceramiche;
oppure demolire il sottofondo quanto basta per poter poi ripristinarlo e, infine, riposare il pavimento. In entrambe i casi le lavorazioni sarebbero decisamente invasive;
e) le pavimentazioni ed i rivestimenti dei bagni sono da rifare in molti punti, verrà considerato il rifacimento totale dei rivestimenti;
f) le opere di finitura comprendono tutte le voci elencate e sono state calcolate a misura od in alternativa applicando una tariffa oraria di 40,00 €; g) le pareti divisorie eseguite non in pagina 5 di 29 squadro devono essere demolite e ripristinate in modo corretto;
h)rimozione e smaltimento del pannello in polistirene non posato correttamente;
i)posa del nuovo pannello di supporto all'intonaco; l) riquadratura delle finestre;
m) intonacatura su rete;
n) tinteggiatura della facciata”;
65) “Vero che numerosi clienti hanno avuto modo di lamentare come la struttura fosse inadeguata e fatiscente, provocando un malcontento tra gli iscritti dell'asilo”;
66) “Vero che nuovi ed ulteriori vizi abbiano continuato e continuino ad emergere con cadenza quasi quotidiana per circa
€ 7.500,00”.
Si indicano a testi i sig.ri:
- Arch. Via Aldo Moro n° 32, Lodi (LO), CAP 26900, Iscritto all'ordine degli architetti di Lodi al n° Persona_2 409 sui capitoli 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 7, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 6 4, 65 e 66, in qualità di tecnico incaricato della stima del danno;
- , nata Milano (MI), il 02/09/1974, residente in [...] C.F. Testimone_1
, in qualità di dipendente 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 66; C.F._4 Parte_1
- , nata a [...], il [...], residente in [...] Cagnola n. 7, C.F. , in qualità di madre di sui capitoli 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, C.F._5 Parte_1 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 66;
- nato a [...], il [...], residente in [...] Cagnola n. 7, C.F. , in qualità di padre di sui capitoli 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, C.F._6 Parte_1 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 66;
- nato a [...], il [...], residente in [...], C.F. Parte_3
., in qualità di compagno di sui capitoli 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, C.F._7 Parte_1 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 66; Ancora in via istruttoria Ammettere la produzione documentale dei seguenti documenti: 20) perizia integrativa tecnico incaricato Arch. Ancora in via istruttoria Persona_2 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non dovesse ritenere adeguata la perizia prodotta da parte attrice ad individuare quale sia l'ammontare complessivo dei danni e delle opere di ripristino, ammettersi una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'esatto ammontare del danno arrecato da Parte_4
e delle conseguenti opere di ripristino;
[...] Ancora in via istruttoria Segnatamente si oppone all'ammissione delle prove testimoniali e per interpello Parte_1 formulate dalle convenute ed , sulle circostanze di seguito capitolate, per le seguenti CP_1 CP_4 ragioni:
- capitolo 1) inammissibile in quanto irrilevante e superato da prova documentale;
- capitolo 2) inammissibile in quanto irrilevante, superato da prova documentale;
- capitolo 3) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 4) inammissibile in quanto irrilevante e superato da prova documentale;
- capitolo 5) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 6) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 7) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 8) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 9) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 10) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 11) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 12) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 13) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 14) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 15) inammissibile in quanto irrilevante e superato da prova documentale;
- capitolo 16) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 17) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 18) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 19) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 20) inammissibile in quanto superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 21) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 22) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 23) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 24) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 25) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 26) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
pagina 6 di 29 - capitolo 27) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 28) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 29) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 30) inammissibile in quanto superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 31) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 32) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 33) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 34) inammissibile in quanto irrilevante e superato da prova documentale;
- capitolo 35) inammissibile in quanto irrilevante, superato da prova documentale;
- capitolo 36) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 37) inammissibile in quanto irrilevante e superato da prova documentale;
- capitolo 38) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 39) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 40) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 41) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 42) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 43) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 44) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 45) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 46) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 47) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 48) inammissibile in quanto irrilevante e superato da prova documentale;
- capitolo 49) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 50) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 51) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 52) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 53) inammissibile in quanto superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 54) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 55) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 56) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 57) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 58) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 59) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 60) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 61) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 62) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 63) inammissibile in quanto superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 64) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 65) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 66) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 67) inammissibile in quanto irrilevante e superato da prova documentale;
- capitolo 68) inammissibile in quanto irrilevante, superato da prova documentale;
- capitolo 69) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 70) inammissibile in quanto irrilevante e superato da prova documentale;
- capitolo 71) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 72) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 73) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 74) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 75) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 76) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 77) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 78) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 79) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 80) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 81) inammissibile in quanto irrilevante e superato da prova documentale;
- capitolo 82) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 83) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 84) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 85) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
pagina 7 di 29 - capitolo 86) inammissibile in quanto superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 87) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 88) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 89) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 90) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 91) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 92) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 93) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 94) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 95) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 96) inammissibile in quanto superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 97) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 98) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 99) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 100) inammissibile in quanto irrilevante e superato da prova documentale;
- capitolo 101) inammissibile in quanto irrilevante, superato da prova documentale;
- capitolo 102) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 103) inammissibile in quanto irrilevante e superato da prova documentale;
- capitolo 104) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 105) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale;
- capitolo 106) inammissibile in quanto irrilevante, superfluo e superato da prova documentale.
La difesa della parte attrice, infine, nel denegato caso di accoglimento delle istanze formulate ex adverso, chiede di essere ammessa alla prova contraria sugli eventuali mezzi istruttori articolati dalle difese avversarie;
Ancora in via istruttoria accogliere le conclusioni spiegate nella CTP dell'Arch. per parte Persona_2 [...]
per l'effetto, ricostruire l'importo totale dei danni provocati e delle opere di ripristino come in essa indicato;
Pt_1 Ancora in via istruttoria ordinare al CTU, ad integrazione della relazione tecnica finale, di verificare il computo del mancato guadagno – per la chiusura dell'asilo durante i lavori di ripristino – indicato in € 25.000,00 nella relazione tecnica di parte dell'Arch. (cfr. doc. 18 fascicolo di parte primo grado), ordinando, in tal senso, al CTU di Persona_2 richiedere due dati aggiornati, che non potevano essere stimati in precedenza, ovvero l'importo della retta mensile che
[...] richiede ai clienti ed il numero attuale dei bimbi in struttura, in modo da ottenere l'importo giornaliero di mancato Pt_1 guadagno, da moltiplicare per il numero di giorni che il CTU riterrà necessari per l'esecuzione dei lavori;
Ancora in via istruttoria Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie ai sensi dell'art.183 c.p.c. IN OGNI CASO: spese, competenze e oneri di entrambi i gradi del presente giudizio integralmente rifusi.
Per Controparte_10
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto da di e rigettare le Parte_1 Parte_1 domande e censure tutte di parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente e per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata Sentenza n° 451/2024 del Tribunale di Lodi. In via istruttoria: per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere l'opportunità di un supplemento istruttorio, senza inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione di prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova non ammessi in primo grado:
1) Vero che, nell'estate del 2018, la IG.ra informava il Geom. di essere Parte_1 Controparte_6 interessata a reperire un immobile per svolgere l'attività di asilo nido esercitata dalla propria ditta, Parte_1 ; Parte_1
2) Vero che, nell'estate del 2018, il Geom. metteva la IG.ra in contatto con il Controparte_6 Parte_1 IG. , proprietario dell'immobile sito in Dresano, Via Roma n. 16; CP_11
3) Vero che in data 18.09.2018 la di stipulava contratto di locazione ad uso non Parte_1 Pt_1 Parte_1 abitativo con il IG. per l'immobile di Dresano, Via Roma n. 16, al fine di adibirlo ad asilo-nido; CP_11
4) Vero che, nel mese di Luglio 2018, la IG.ra nella sua qualità di titolare della Parte_1 [...]
, conferiva incarico ad per l'attività di progettazione delle opere di ristrutturazione Parte_1 CP_12 dell'immobile di Dresano, Via Roma n. 16, come si evince dallo scambio di mail che mi si rammostra (docc.
2.53 e 2.54); 5) Vero che, in data 24.07.2018, la IG.ra nella sua qualità di titolare della Parte_1 Parte_1
, sottoscriveva SCIA Alternativa al Permesso di Costruire depositata presso il Comune di Dresano
[...] Parte_1 con prot. n. 3917 (doc. 2.19);
pagina 8 di 29 6) Vero che, nel mese di Ottobre 2018, la IG.ra nella sua qualità di titolare della Parte_1 Parte_1
, conferiva incarico ad er l'attività di esecuzione delle opere di ristrutturazione
[...] Parte_1 CP_1 dell'immobile di Dresano, Via Roma n. 16;
7) Vero che, per l'attività di esecuzione delle opere edili di ristrutturazione dell'immobile di Dresano, Via Roma n. 16, in data 16/10/2018 emetteva, in favore della di , i preventivi che mi si rammostrano Parte_1 Parte_1 (docc. 2.2-2.3);
8) Vero che i due preventivi di del 16/10/2018 venivano approvati dalla IG.ra CP_1 Parte_1
9) Vero che, per l'attività di progettazione delle opere di ristrutturazione dell'immobile di Dresano, Via Roma n. 16, in data 21/11/2018 emetteva, in favore della di , il preventivo che mi si rammostra (doc. 2.4); Parte_1 Parte_1
10) Vero che il preventivo di del 21/11/2018 veniva approvato dalla IG.ra Controparte_13 Parte_1
11) Vero che la IG.ra omise di indicare alcun termine essenziale per l'ultimazione dei lavori di Parte_1 ristrutturazione presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16;
12) Vero che svolgeva, nell'estate 2018, l'attività di progettazione preliminare per gli interventi da Controparte_13 eseguire nell'immobile di Dresano, Via Roma n. 16;
13) Vero che durante l'estate 2018, svolgeva attività di coordinamento della sicurezza in fase di Controparte_13 progettazione;
14) Vero che, in data 24/7/2018, redigeva la progettazione definitiva, in particolare la SCIA alternativa al Controparte_13 PdC;
15) Vero che durante l'estate/inverno 2018, redigeva il progetto esecutivo delle strutture;
Controparte_13
16) Vero che durante l'estate/inverno 2018, redigeva il progetto esecutivo impianto elettrico e Controparte_13 rilevazione fumi;
17) Vero che durante l'estate/inverno 2018, redigeva il progetto esecutivo VVFF;
Controparte_13
18) Vero che in data 19/12/2018, predisponeva il certificato di idoneità statica;
Controparte_13
19) Vero che in data 18/1/2019, eseguiva la variazione catastale;
Controparte_13
20) Vero che durante il periodo dal 16/10/2018 al 21/1/2019, svolgeva attività di coordinamento della Controparte_13 sicurezza in fase di esecuzione;
21) Vero che, in data 16/10/2018, redigeva e depositava presso l'Ente competente la comunicazione di Controparte_4 inizio lavori che mi si rammostra (doc. 2.14);
22) Vero che, in data 21/1/2019, redigeva e depositava presso l'Ente competente la segnalazione Controparte_4 certificata di agibilità che mi si rammostra (doc. 2.15);
23) Vero che in data 21/1/2019 redigeva e depositava presso l'Ente competente la comunicazione di fine CP_4 CP_13 lavori che mi si rammostra (doc. 2.16);
24) Vero che redigeva e depositava presso l'Ente competente la relazione tecnico-illustrativa che mi si Controparte_4 rammostra (doc. 2.17);
25) Vero che redigeva e depositava presso l'Ente competente la SCIA che mi si rammostra (doc. 2.18); Controparte_4
26) Vero che redigeva e depositava presso l'Ente competente le integrazioni alla SCIA che mi si Controparte_4 rammostrano (doc. 2.51);
27) Vero che, in data 22/1/2019, redigeva e depositava presso l'Ente competente la segnalazione Controparte_4 certificata d'inizio attività per la sicurezza antincendio che mi si rammostra (doc. 2.20);
28) Vero che redigeva e depositava presso l'Ente competente l'asseverazione ai fini della sicurezza Controparte_4 antincendio che mi si rammostra (doc. 2.47);
29) Vero che redigeva e depositava presso l'Ente competente la certificazione di resistenza al fuoco che Controparte_4 mi si rammostra (doc. 2.48);
30) Vero che redigeva e depositava presso l'Ente competente la dichiarazione inerente i prodotti Controparte_4 impiegati che mi si rammostra (doc. 2.49);
31) Vero che redigeva e depositava presso l'Ente Competente i disegni che mi si rammostrano (doc. 2.44); CP_13
32) Vero che redigeva e depositava presso l'Ente Competente le tavole che mi si rammostrano (doc. 2.45); CP_13
33) Vero che redigeva e depositava presso l'Ente Competente le piante e sezioni che mi si rammostrano (doc. CP_13 2.46);
34) Vero che redigeva la dichiarazione statica per arredamenti;
CP_13 CP_1
35) Vero che predisponeva la documentazione per la pratica ai fini delle detrazioni fiscali;
CP_13
36) Vero che espletava gli adempimenti necessari all'attribuzione del numero civico per l'immobile di CP_13 Dresano, Via Roma n. 16;
37) Vero che ha eseguito, dal 17.10.2018, opere di demolizione presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. CP_1 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Pt_1 Parte_1 38) Vero che ha eseguito, nell'autunno del 2018, la realizzazione di casseratura e getto di scala di elevazione CP_1 dal piano terra al piano primo, costituita da n. 16 gradini, compreso arrivo e due piani intermedi, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Pt_1 Parte_1
pagina 9 di 29 39) Vero che ha eseguito, nell'autunno/inverno del 2018, la realizzazione di un rivestimento in PVC per la CP_1 scala e per il resto dei locali, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di Parte_1 ; Pt_1 Parte_1
40) Vero che ha eseguito, nell'autunno/inverno del 2018, la realizzazione di un vespaio tipo igloo, CP_1 dell'altezza di 25 cm compreso getto integrativo e caldana per mq 105,00, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
41) Vero che ha eseguito, nell'autunno/inverno del 2018, la realizzazione di una fondazione per muratura CP_1 portante dal piano terra al piano primo, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di
[...] di;
Pt_1 Pt_1 Parte_1
42) Vero che ha eseguito, nell'autunno/inverno del 2018, la realizzazione di tamponamento portante al piano CP_1 terra per sorreggere il solaio del piano primo, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
43) Vero che ha eseguito, nell'autunno/inverno del 2018, la realizzazione di muro centrale per la scala in CP_1 blocchi di poroton, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di Parte_1 Pt_1 ; Parte_1
44) Vero che ha eseguito, nell'autunno/inverno del 2018, la realizzazione del taglio del cemento portante per CP_1 la realizzazione delle aperture delle finestre per ml 32,60, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Pt_1 Parte_1
45) Vero che ha eseguito, nell'autunno/inverno del 2018, la realizzazione di n. 17 fori per il taglio del CP_1 cemento portante per la realizzazione delle aperture delle finestre, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
46) Vero che Beton Service di HI ha eseguito presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico di l'esecuzione di tagli e fori nelle pareti nonché il noleggio di generatori, per la spesa di € 3.992,00, come CP_1 risulta dalla fattura che mi si rammostra (doc. 2.8);
47) Vero che nell'autunno/inverno del 2018, ha noleggiato due generatori per l'esecuzione di opere edili CP_1 presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di;
Parte_1
48) Vero che ha eseguito, nell'autunno/inverno del 2018, la demolizione di una parete del bagno al piano CP_1 primo per consentire la realizzazione della scala, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
49) Vero che ha eseguito, nell'autunno/inverno del 2018, la realizzazione di una porta al piano primo, presso CP_1 il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di;
Parte_1
50) Vero che ha eseguito, nell'autunno/inverno del 2018, ove aveva rimosso la basculante, la realizzazione di CP_1 un tamponamento in muratura in blocchi di laterizio comprese spalle e voltini per mq 8, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Pt_1 Parte_1
51) Vero che ha eseguito, nell'autunno/inverno del 2018, la fornitura e posa in opera di una parete divisoria CP_1 interna in cartongesso rivestito, per compartimentazione bagno e antibagno, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Pt_1 Parte_1
52) Vero che la parete divisoria interna in cartongesso rivestito, per compartimentazione bagno e antibagno, fornita e posata da presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, era costituita da orditura metallica in profilati di CP_1 lamiera d'acciaio zincato a norma DIN larghezza mm. 75 spessore mm 0,6 con profili guida orizzontali a “U” a pavimento e a soffitto e profili montanti asolati verticali inseriti ad interasse cm 60, nonché lastre di cartongesso dello spessore di nn. 12,5 in numero di una lastra per parametro della parete divisoria, fissate all'orditura metallica con impiego di viti autoperforanti fosfatate e divisorio tra area giochi e area riposo di mq 15,00; 53) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la fornitura e posa in opera di pareti antincendio con CP_1 certificazione, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di Parte_1 ;
[...] 54) Vero che le pareti antincendio fornite e posate da presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16 erano CP_1 costituite da una struttura avente una sezione di mm 75 rivestita da entrambi i lati con una lastra di cartongesso dello spessore di 12 mm e una lastra di silicato dello spesso di12 mm certificate in classe A1 di reazione al fuoco supersil per mq
50,00, con stuccatura dei giunti e delle teste delle viti certificate IG 296405/3437/FR/ig 329446, realizzate con abbassamento dei materiali e ponteggi;
55) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la fornitura e posa in opera di una controparete in CP_1 cartongesso per il bagno giallo, il sottoscala, lo spogliatoio e il bagno educatrici di mq 43,79, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
56) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la fornitura e posa in opera di una struttura metallica dello CP_1 spessore di mq 75, con lastra in cartongesso Solidtex dello spessore di mm 13, classe A2 s1 d0, resistenza al vapore ambiente secco > 725n e ambiente umido > 300N di mq 36,00 per i due bagni, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Pt_1 Parte_1
pagina 10 di 29 57) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, il ribassamento del piano terra corridoio per mq 11,06, CP_1 presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
58) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, il ribassamento del piano primo corridoio per mq 7,05, CP_1 presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
59) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, il ribassamento del salone per mq 15,58, presso il cantiere CP_1 di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Pt_1 Parte_1
60) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la placcatura pareti per ottenere classe 0 per mq 15,00, CP_1 presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di;
Parte_1
61) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, l'installazione di tavolati, vano scala e nuove tracce sulla CP_1 muratura esistente, nelle zone oggetto di demolizioni, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Pt_1 Parte_1
62) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la rasatura del plafone dell'ingresso per mq 21,80, presso il CP_1 cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
63) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la realizzazione della controparte della scala, presso il CP_1 cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
64) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, l'applicazione di finitura in pasta colorata zincata, con CP_1 demolizione degli innesti delle zanche e imbottitura perimetrale eseguita a malta, nella zona di chiusura della porta basculante per n. 8, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di Parte_1 [...] ; Parte_1
65) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la fornitura e la posa in opera di n. 2 falsi telai per porte a CP_1 battente, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di Parte_1 Parte_1 ;
[...]
66) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la realizzazione di sottofondo in sabbia e cemento dello CP_1 spessore medio di 5/7 cm con formazione del piano di posa per pavimentazioni da posare a colla, piastrelle, parquet, linoleum o per posa di pannelli di riscaldamento, compresa lisciatura del piano di posa per mq 105,00, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
67) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la fornitura e posa in opera di piastrelle per pavimentazioni CP_1 interne, compresa sigillatura dei giunti con boiacca di cemento per mq 105,00, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
68) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la fornitura e posa in opera di piastrelle all'interno dei CP_1 locali sulle sole pareti con sanitari, in ceramica smaltata di prima scelta (monocottura), compresa sigillatura dei giunti con boiacca di cemento per mq 28,00, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di Parte_1 di;
Parte_1
69) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la posa dello zoccolino per ml 200,00, presso il cantiere di CP_1 Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Pt_1 Parte_1
70) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la posa di un lucernario compresa la chiusura delle pareti CP_1 laterali, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di Parte_1 Pt_1 Pt_1 ;
[...]
71) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la sigillatura esterna del lucernario, presso il cantiere di CP_1 Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di;
Parte_1
72) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la fornitura e posa in opera di tutte le porte interne in legno CP_1 ad un'anta battente color bianco, completa di maniglia, cerniere, coprifili tipo Mod. Easy Effebiquattro, misura 80/90 x 210, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
73) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, assistenze murarie consistenti in tracce verticali, bloccaggio CP_1 dei punti all'idraulico, muratura di scatole e scatolette per l'impianto elettrico, copertura dei tubi a pavimento prima di procedere alla realizzazione dei sottofondi, assistenza all'idraulico, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
74) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, l'installazione del quadro elettrico di cantiere per tutta la CP_1 durata dei lavori edili, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di Parte_1 [...] ; Parte_1
75) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, l'installazione del quadro elettrico generale al piano terra, CP_1 presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di;
Parte_1
76) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, l'installazione del quadro elettrico secondario di zona al CP_1 piano primo, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di Parte_1 ;
[...] 77) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, l'installazione del punto elettrico per fancoil, presso il CP_1 cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di;
Parte_1
pagina 11 di 29 78) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la realizzazione di n. 60 punti luce sui due piani CP_1 dell'immobile, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di Parte_1 Parte_1 ;
[...]
79) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la realizzazione del punto elettrico per la caldaia, presso il CP_1 cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di;
Parte_1
80) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la realizzazione del punto elettrico per la pompa di calore, CP_1 presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di;
Parte_1
81) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la realizzazione dell'impianto videocitofonico con CP_1 installazione di due videocitofoni, uno al piano terra e uno al primo piano, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Pt_1 Parte_1
82) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la realizzazione dell'impianto telefonico, presso il cantiere CP_1 di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di di;
Parte_1 Parte_1
83) Vero che ha eseguito, nell'inverno del 2018, la realizzazione dell'impianto di rete LAN, con due punti CP_1 rete per ciascun piano dell'immobile, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico e nell'interesse di
[...] di;
Pt_1 Pt_1 Parte_1
84) Vero che la PG Impianti di ES OR, nell'inverno del 2018, ha eseguito, presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, su incarico di la realizzazione di impianto elettrico, impianto di videosorveglianza, impianto di CP_1 rilevazione fumi e la fornitura di lampade di emergenza per il corrispettivo di complessivi € 8.087,00, come risulta dalla fattura che mi si rammostra (doc. 2.9);
85) Vero che , nell'inverno del 2018, ha fornito ad , per il Controparte_15 CP_1 cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, manufatti per complessivi € 152,26, come risulta dalla fattura che mi si rammostra
(doc. 2.10); 86) Vero che il IG. C.F. , nell'inverno del 2018, ha eseguito su incarico di Persona_3 C.F._8
presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, lavori edili per il corrispettivo di € 13.000,00, come risulta CP_1 dalla fattura che mi si rammostra (doc. 2.11);
87) Vero che Premac Srl, nell'inverno del 2018, ha eseguito su incarico di presso il cantiere di Dresano, Via CP_1 Roma n. 16, la realizzazione di cemento cellulare con i propri mezzi, per il corrispettivo di € 1.130,00, come risulta dalla fattura che mi si rammostra (doc. 2.12);
88) Vero che la di , C.F. , nell'inverno del 2018, ha eseguito su CP_16 Testimone_2 C.F._8 incarico di presso il cantiere di Dresano, Via Roma n. 16, lavori edili per il corrispettivo di € 7.499,34, CP_1 come risulta dalla fattura che mi si rammostra (doc. 2.13);
89) Vero che la P.G. Impianti di ES OR ha eseguito, su incarico di l'esecuzione dell'impianto CP_1 elettrico;
90) Vero che l'Ing. quale responsabile tecnico della Ditta Individuale PG Impianti di ES OR ha Persona_4 redatto e sottoscritto la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte;
91) Vero che il IG. quale legale rappresentante della ha redatto e Testimone_3 Controparte_17 sottoscritto la dichiarazione di conformità dell'impianto di rilevazione fumi alla regola dell'arte;
92) Vero che la IG.ra in occasione delle opere di ristrutturazione dell'immobile di Dresano, Via Parte_1 Roma n. 16, incaricava e di omettere il rifacimento dei sottofondi al piano primo;
CP_1 Controparte_13
93) Vero che, in occasione delle opere di ristrutturazione dell'immobile di Dresano, Via Roma n. 16 commissionate da
[...]
a ed la posa dei serramenti interni è stata eseguita da Parte_1 CP_1 Controparte_13 Proser di SI DA, ditta incaricata direttamente dalla IG.ra Parte_1 94) Vero che, in occasione delle opere di ristrutturazione dell'immobile di Dresano, Via Roma n. 16 commissionate da
[...]
a ed la IG.ra prima della Parte_1 CP_1 Controparte_13 Parte_1 posa delle piastrelle dei servizi igienici, ha deciso un cambio di finiture rispetto a quanto era stato preventivato;
95) Vero che la IG.ra prima della posa delle piastrelle dei servizi igienici, è stata informata da Parte_1 del fatto che il cambio di finiture avrebbe determinato un dislivello tra il pavimento dei servizi igienici e CP_1 quello degli altri locali, ed ha accettato tale circostanza;
96) Vero che, in occasione dell'incontro tenutosi il 06.03.2019 per il rendiconto dei lavori, in presenza del Geom. CP_6
alcuna contestazione venne sollevata dalla IG.ra in merito ai lavori eseguiti
[...] Parte_1 CP_1 ed in relazione al cantiere di Dresano, Via Roma n. 16; CP_13 97) Vero che procedeva a versare ad alcuni acconti, come da fatture Parte_1 Parte_1 CP_1 che mi si rammostrano (docc. 2.22-2.23-2.24 e 2.25);
98) Vero che , ricevute le fatture n. 9 e 10 del 2019 di e n. 104/2018 Parte_1 CP_1 di , ometteva di svolgere alcuna contestazione in ordine alle fatture medesime;
CP_13
99) Vero che , ricevute le fatture n. 9 e 10 del 2019 di e n. 104/2018 Parte_1 CP_1 di chiedeva a e a di pazientare perché aveva finito i soldi e aveva richiesto un CP_13 CP_1 CP_13 ulteriore finanziamento;
pagina 12 di 29 100) Vero che la IG.ra scrisse al Geom. i messaggi whatsapp che mi si Parte_1 Controparte_6 rammostrano (doc. 2.29);
101) Vero che la IG.ra scrisse al Geom. i messaggi di posta elettronica che mi Parte_1 Controparte_6 si rammostrano (doc. 2.30);
102) Vero che il Geom. e la IG.ra scambiarono i messaggi mail che mi si rammostrano (docc. CP_6 Parte_1 2.53 e 2.54). Si indicano a testi: 1) legale rappresentante di BETON SERVICE di HI, Via Del Lavoro n. 5, 22100 Como;
2)
IG. ES OR, titolare di PG IMPIANTI di ES OR, Via Gramsci n. 43, 26851 Borgo San Giovanni (LO); 3) Geom. di Via Pandina n. 9, 26831 Casalmaiocco (LO); 4) IG. Controparte_15 Controparte_15 Per_3
Viale Kennedy n. 3, 22070 Bregnano (CO); 5) legale rappresentante di PREMAC Srl, Via degli Artigiani n. 31,
[...] 25080 Muscoline (BS); 6) IG. , titolare di Via Tevere n. 9. 22072 Cermenate (CO); 7) IG. Testimone_2 CP_16
, residente in [...]; 8) IG.ra , Via Roma n: 16, Dresano;
9) CP_11 CP_18 IG. , Via Roma n: 16, Dresano;
10) P. I. Gabriele Latini, V.lo Francesco Orsi n. 13, Sant'Angelo CP_19 Lodigiano;
11) Geom. , titolare dell'Impresa Porreca, Via Monte Nero, 16, San Giuliano Milanese;
12) IG. CP_20
, presso Gruppo Bea Spa, Via Toffetti n. 31, Milano;
13) IG. SI DA, c/o Proser Srl, Via Campo Testimone_4 Margherita n. 55, Vaprio D'Adda (MI), 14) IG. c/o L.go dei Donatori n. 16, Vidardo Testimone_3 Controparte_17 (LO); 15) Ing. c/o Persona_4
Lg.o dei Donatori n. 16, Vidardo (LO); 16) IG.ra c/o Studio DAPS Srl, Via Milano n. Controparte_17 Testimone_5 18, San Giuliano Milanese. Si eccepisce altresì l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti ex adverso per le seguenti ragioni: i capitoli da 1) a 3) sono di formulazione generica;
il capitolo 4) è, oltre che irrilevante, comunque contrario alle risultanze documentali, da cui si evince che la IG.ra Pt_1 sottoscrisse personalmente i documenti progettuali predisposti da Controparte_13 i capitoli 5) e 6) sono pure irrilevanti e contrari alle risultanze documentali;
i capitoli 7) e 8) sono irrilevanti ai fini del decidere, stante la ponderosa documentazione attestante le opere effettivamente eseguite dalle convenute e stanti le dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice riguardo alle opere effettivamente eseguite;
i capitoli da 9) a 11) sono generici e comunque irrilevanti;
il capitolo 12) è di formulazione negativa, è generico e comunque irrilevante;
i capitoli 13) e 14) sono generici e comunque irrilevanti;
il capitolo 15) è di formulazione generica, contiene una pluralità di circostanze e giudizi non demandabili ad un teste;
il capitolo 16) contiene una pluralità di circostanze ed è comunque irrilevante, oltre che contrario alle risultanze documentali, da cui si evince che mai fosse stato fissato un termine essenziale per l'inizio dei lavori;
il capitolo 17) contiene una pluralità di circostante ed è contrario alle risultanze documentali, da cui si evince che mai fosse stato fissato un termine essenziale per l'ultimazione dei lavori;
il capitolo 18) è irrilevante;
il capitolo 19) contiene giudizi non demandabili ad un teste ed è irrilevante;
il capitolo 20) è generico, oltre che contraddittorio rispetto al tenore del precedente capitolo 19); il capitolo 21) è generico, contiene una pluralità di circostanze sempre generiche ed è comunque irrilevante;
il capitolo 22) è di formulazione generica tanto da risultare addirittura indecifrabile, e comunque – per quel che è dato comprendere – è irrilevante;
il capitolo 23) è di formulazione negativa, contiene una pluralità di circostanze ed è comunque irrilevante;
il capitolo 24) è generico e comunque contrastante con le risultanze documentali, da cui risulta che non fossero mai stati previsti termini essenziali per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
il capitolo 25) è generico e attiene a circostanze da provarsi documentalmente;
i capitoli 26) e 27) attengono a circostanze documentali e sono comunque irrilevanti ai fini del decidere;
il capitolo 28) è di formulazione generica, attiene a circostanza da provare documentalmente ed è comunque irrilevante;
il capitolo 29), oltre ad essere una evidente duplicazione di quando già dedotto ai capitoli 18) e 19), è di formulazione generica e contiene una pluralità di circostanze;
il capitolo 30) è di formulazione negativa e comunque irrilevante, oltre che relativo a circostanze non demandabili ad un teste;
il capitolo 31) è di formulazione generica e comunque irrilevante;
il capitolo 32) è di formulazione generica e comunque irrilevante, oltre che relativo a circostanze non demandabili ad un teste;
il capitolo 33) è di formulazione negativa e contiene una pluralità di circostanze, oltre che relativo a circostanze non demandabili ad un teste;
i capitoli 34) e 35) sono di formulazione negativa;
il capitolo 36) è di formulazione generica e contiene una pluralità di questioni, oltre che relativo a circostanze non demandabili ad un teste;
pagina 13 di 29 i capitoli 37), 38) e 39) sono in forma negativa, sono generici e contengono una pluralità di questioni, oltre ad essere relativi a circostanze non demandabili ad un teste;
il capitolo 40) è generico al punto da essere di contenuto indecifrabile, e comunque irrilevante ai fini del decidere;
i capitoli 41) e 42) sono di formulazione generica e contengono una pluralità di questioni, oltre che relativi a circostanze non demandabili ad un teste;
il capitolo 43) è in forma negativa e comunque è relativo a circostanze non demandabili ad un teste;
i capitoli 44), 45) e e 46) sono relativi a circostanze non demandabili ad un teste;
il capitolo 47) è di formulazione negativa, contiene una pluralità di circostanze e comunque è relativo a questioni non demandabili ad un teste;
i capitoli 48) e 49) sono generici e contengono giudizi non demandabili ad un teste;
il capitolo 50) è di formulazione negativa, è generico, contiene una pluralità di circostanze ed è comunque relativo a questioni non demandabili ad un teste;
il capitolo 51) è di formulazione generica e contiene giudizi non demandabili ad un teste;
il capitolo 52) è di formulazione negativa, è generico, contiene una pluralità di circostanze ed è comunque relativo a questioni non demandabili ad un teste;
il capitolo 53) è di formulazione generica e contiene giudizi non demandabili ad un teste;
il capitolo 54) è di formulazione generica, oltre che negativa, contiene una pluralità di circostanze ed è infarcito di giudizi non demandabili ad un teste;
il capitolo 55) è di formulazione generica, contiene una pluralità di circostanze e giudizi non demandabili ad un teste;
il capitolo 56) è di formulazione generica, a tratti in forma negativa, e contiene una pluralità di circostanze e giudizi non demandabili ad un teste;
i capitoli 57) e 58) sono generici e contengono giudizi non demandabili ad un teste;
il capitolo 59) è generico, è di formulazione negativa, contiene una pluralità di circostanze e giudizi non demandabili ad un teste;
il capitolo 60) è di formulazione generica ed è comunque irrilevante;
il capitolo 61) è di formulazione generica e negativa, oltre che contenente giudizi non demandabili ad un teste;
il capitolo 62) è generico, contiene una pluralità di circostanze e giudizi non demandabili ad un teste;
il capitolo 63) è generico e contiene giudizi non demandabili ad un teste;
il capitolo 64) è di formulazione generica, contenente una pluralità di circostanze, peraltro esposte per lo più in forma negativa, e presenta la richiesta di giudizi non demandabili ad un teste;
i capitoli 65) e 66) sono di formulazione generica e contengono giudizi non demandabili ad un teste.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di alcuno dei capitoli ex adverso formulati, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati e con quelli che verranno indicati in prosieguo a prova contraria.
In ogni caso: con vittoria di spese del grado, compensi d'avvocato, nonché rimborso spese forfetario 15%, Cassa Avvocati ed IVA.
Si produce, oltre alle procure alle liti di e di : 1) copia notificata atto di appello;
2) fascicolo di CP_1 CP_13 parte di primo grado contenente atti e documenti: 2a) comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo;
2b) note di trattazione scritta per udienza 18/12/2020; 2c) istanza di espunzione del 14/12/2020; 2d) note di replica e trattazione scritta per udienza 22/1/2021; 2e) costituzione integrativa del 12/3/2021; 2f) memoria ex art. 183, VI comma, n 1 c.p.c.; 2g) memoria ex art. 183, VI comma, n 2 c.p.c.; 2h) memoria ex art. 183, VI comma, n 3 c.p.c.; 2i) note di trattazione scritta per udienza 5/11/2021; 2l) nota di trattazione scritta per udienza
27/4/2022; 2m) nomina CTP;
2n) note scritte per udienza 15/12/2023; 2o) note scritte per udienza 26/1/2024; 2p) note di trattazione con precisazione delle conclusioni;
2q) comparsa conclusionale;
2r) memoria di replica;
2.1) atto di citazione notificato;
2.2) preventivo per opere edili;
2.3) preventivo per impianto CP_1 CP_1 elettrico;
2.4) preventivo;
2.5) mail Bignami/Betonrossi; 2.6) mail per rilevazione fumi;
2.7) mail CP_13 CP_6 per occupazione suolo pubblico;
2.8) fattura Beton Service a;
2.9) fattura PG Impianti a Energenia;
CP_6 CP_1 2.10) fattura a;
2.11) fattura a;
2.12) fattura Premac a;
2.13) fattura CP_15 CP_1 Per_3 CP_1 CP_1
a ; 2.14) comunicazione inizio lavori;
2.15) segnalazione certificata agibilità; 2.16) comunicazione CP_16 CP_1 fine lavori;
2.17) relazione tecnico-illustrativa ristrutturazione edilizia;
2.18) SCIA dep. 18/12/2018; 2.19) segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire;
2.20) segnalazione d'inizio attività per la sicurezza antincendio;
2.21) copia documento d'identità e codice fiscale IG.ra 2.22) fatt. n. 405/2018 per Pt_1 CP_1 acconto ricevuto;
2.23) fatt. n. 408/2018 per acconto ricevuto;
2.24) fatt. n. 415/2018 per acconto CP_1 CP_1 ricevuto;
2.25) fatt. n. 418/2018 per acconto ricevuto;
2.26) fattura 9/2019 ; 2.27) fattura 10/2019 CP_1 CP_1 ; 2.28) fattura n. 104/2018 2.29) scambio di messaggi whatsapp 4-15/3/2019; 2.30) scambio messaggi di CP_1 CP_13 posta elettronica 28/3-11/4/2019; 2.31) pec Avv. Marelli/Bee 14/5/2019; 2.32) pec Avv. Marelli/Avv. Pizzocri Pt_1 3/6/219; 2.33) mail Avv. Marelli/Avv. Pizzocri 24/7/2019; 2.34) pec Avv. Marelli/Avv. Pizzocri 6/8/2019 per;
CP_1 2.35) pec Avv. Marelli/Avv. Pizzocri 6/8/2019 per;
2.36) estratto archivio fascicoli 14/1/2020; 2.37) CP_13 screenshot allegati all'atto di citazione 15/1/2020; 2.38) mail Avv. Marelli//Avv. Pizzocri 15/1/2020; 2.39) pec Avv. Marelli//Avv. Pizzocri 17/1/2020; 2.40) risposta via pec Avv. Pizzocri 20/1/2020; 2.41) elenco documenti del fascicolo pagina 14 di 29 NRG. 1/2020 Trib. Lodi alla data del 16/3/2020; 2.42) screenshot registro informatico fascicolo NRG. 1/2020 al 16/3/2020;
2.43) quietanza polizza assicurativa 2.44) disegni;
2.45) Controparte_21 tavole;
2.46) piante e sezioni;
2.47) asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
2.48) certificazione di resistenza al fuoco;
2.49) dichiarazione inerente i prodotti impiegati;
2.50) lettera Comune di Dresano 2/8/2018; 2.51) integrazioni alla SCIA 8/8/2018; 2.52) lettera Comune di Dresano 24/8/2018; 2.53) mail del 12/3/2018 con allegati;
2.54) mail del 15/3/2018 con allegati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato, Parte_1
(d'ora in avanti ha interposto gravame, affidandosi a cinque distinti motivi di censura di Parte_1
seguito esaminati, avverso la sentenza n. 451/2024 del 03.06.2024, con la quale il Tribunale di Lodi, decidendo sulle domande dalla stessa proposte: di accertare e dichiarare la responsabilità solidale delle società convenute per il danno patrimoniale e non patrimoniale patito, a causa di evidenti ritardi e vizi nei lavori di manutenzione straordinaria del “nuovo asilo”, danno stimato in complessivi €93.288,14, a cui aggiungere l'importo di €7.500,00 coma da perizia integrativa, o nella diversa somma che sarà ritenuta congrua, e su quelle riconvenzionali con le quali ha chiesto il pagamento di Controparte_1
€33.701,42 a titolo di saldo per i lavori realizzati, oltre interessi, dal 22.3.2019 al saldo e CP_13
[... la somma di €16.494,40 per le prestazioni rese, oltre interessi, dalla data al saldo, per fatture rimaste impagate con domanda, in via subordinata, di essere tenuta manlevata dalla propria Assicurazione
aveva così statuito: “1) accertata la responsabilità di e E CP_22 Controparte_1 CP_4
nella misura per ciascuna indicata in motivazione, nella causazione dei danni patrimoniali
[...] lamentati e, per l'effetto, le dichiara tenute a pagare all'attrice Parte_1
gli importi di cui al § 8.3. della motivazione;
2) in accoglimento delle domande
[...]
riconvenzionali svolta da e E dichiara di Controparte_1 Controparte_4 Parte_1 [...]
tenuta a corrispondere, a ciascuna delle convenute, gli importi di cui ai §§ 9.1. e 9.2. Parte_1
della motivazione;
3) operate d'ufficio le compensazioni in ordine alle statuizioni che precedono: a.
Condanna a corrispondere a il totale di Controparte_1 Parte_1
418,29 euro, salvi successivi interessi sulle poste reciprocamente dovute;
b. Condanna
[...]
a corrispondere a il totale di 756,79 euro, salvi Parte_1 Controparte_4
successivi interessi sulle poste reciprocamente dovute;
4) rigetta la domanda proposta da
[...]
nei confronti di 5) compensa integralmente le spese di lite CP_4 Controparte_3
tra E e;
6) condanna E Controparte_1 Controparte_4 Parte_1 [...]
a rifondere le spese di lite sostenute da liquidate in CP_4 Controparte_3
14.000,00 euro, oltre 15% per spese generali, IVA e c.p.a. come per legge;
7) pone le spese di c.t.u. a carico di E e , ciascuna per Controparte_1 Controparte_4 Parte_1
1/3 del totale, come già liquidato in corso di giudizio”.
pagina 15 di 29 Chiedeva dunque, in riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 22.11.2024, si costituivano in giudizio (d'ora in Controparte_1 avanti solo ) e (d'ora in avanti solo contestando tutto quanto ex CP_1 Controparte_4 CP_4
adverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame avversario.
All'udienza del 09.01.2025 il consigliere istruttore, dichiarata la contumacia di Controparte_3
e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co 3, c.p.c., invitava le parti a precisare le
[...]
rispettive conclusioni. Le stesse concludevano come in atti e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 10.04.2025. Alla predetta udienza le parti discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 28.04.2025.
Giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere riassunti come segue.
[...
impresa individuale di conveniva in giudizio ed Parte_1 Parte_1 CP_1
CP_ chiedendo che venissero condannate al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dei notevoli ritardi e dei vizi riscontrati nei lavori di manutenzione straordinaria del “nuovo asilo”, gestito dalla ditta attrice e stimati in €93.288,14.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice rappresentava che:
- dal 18.9.2018 conduceva in locazione un'unità immobiliare sita in Dresano, via Roma, n. 16, in cui svolgeva l'attività di asilo nido privato;
- al fine di adeguare l'immobile alla destinazione di asilo nido, si affidava al geom. CP_6
che dichiarava di agire per e che si rivolgeva alla per la
[...] CP_1 CP_4
progettazione delle opere e la direzione de lavori senza, tuttavia, comunicarlo a , che Parte_1 ne veniva a conoscenza solo in occasione degli adempimenti per l'antincendio;
- non era mai stato sottoscritto alcun formale conferimento di incarico tra le parti;
- aveva chiesto un finanziamento di €80.000 per sostenere i lavori di trasformazione dell'immobile, secondo la stima fornita dal geom. oltre ad un successivo affidamento CP_6
per €20.000,00;
- aveva manifestato la necessità che i lavori terminassero entro il 15.12.2018, così da consentire l'apertura del “nuovo asilo” entro gennaio 2019;
- tuttavia, i lavori di adeguamento, prendendo avvio nel novembre 2018, si concludevano con ritardo e solo in data 21.1.2019 e risultavano affetti da gravi e numerosi vizi;
peraltro, il costo complessivo dei lavori, pari a €118.196,36, risultava incrementato rispetto alla somma preventivata;
pagina 16 di 29 - pertanto, respingeva le pretese di pagamento del saldo avanzate nel corso del 2019 e Parte_1
incaricava un tecnico di fiducia, l'arch. che accertava criticità sia nelle opere di Persona_2
progettazione e direzione riferibili ad sia nelle opere di realizzazione dei lavori, riferibili CP_4
ad ed effettuava una stima complessiva dei danni patrimoniali pari a €83.288,14, cui CP_1
aggiungere €10.000,00 di danno all'immagine.
Domandava, pertanto, il ristoro di tali danni, ai quali sommava l'ulteriore importo di €7.500,00 quantificato dalla perizia integrativa, come da domanda modificata con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e documento n. 20 versato in atti con la successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.
Si costituivano in giudizio ed deducendo l'infondatezza della domanda risarcitoria, CP_1 CP_4 sia con riguardo all'an, sia con riguardo al quantum.
Nella specie, rappresentavano che:
- tra le parti erano in realtà intercorsi rapporti contrattuali che si erano perfezionati in seguito all'accettazione, da parte di dei preventivi in relazione ai quali era previsto Parte_1
l'affidamento, ad delle opere edilizie (preventivo iniziale di €55.496,42, oltre €6.500 CP_1 per impianto elettrico, oltre iva) e ad dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori CP_4
(preventivo iniziale di €13.000,00 oltre iva);
- corrispondeva acconti periodici ad per complessivi €32.000,00; Parte_1 CP_1
- a fronte del mancato saldo dei lavori, emetteva fattura n. 9/2019 per €27.496,42 per CP_1
CP_ lavori edili e fattura n. 10/2019 per €6.205,00 per impianto elettrico, mentre E che non era mai stata pagata, insisteva per il pagamento della propria fattura n. 104/2018 per €8.429,30;
- nessuna contestazione in ordine ai vizi e ritardi era mai stata sollevata dalla committente nel corso dei lavori e in seguito alla consegna delle opere, anzi, veniva chiesto alle imprese di pazientare per i pagamenti perché era in attesa di ulteriori finanziamenti.
Pertanto, domandavano, in via riconvenzionale, il pagamento di €33.701,42 oltre interessi dal
22.3.2019 al saldo in favore di e il pagamento di €16.494,40, oltre interessi, dalla data al CP_1
saldo, in favore di per fatture rimaste insolute. CP_13
E Plus chiedeva, inoltre, di essere autorizzata alla chiamata del terzo al Controparte_3
fine di essere manlevata in forza della polizza assicurativa sottoscritta.
Autorizzata la chiamata della compagnia assicurativa, questa si costituiva in giudizio ed eccepiva
CP_ l'inoperatività della polizza sottoscritta da E in data 22.01.2019.
La causa veniva istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, dell'escussione dei testi, e dell'espletamento di CTU, al fine di accertare l'esistenza dei vizi e difetti lamentati e quantificare i costi necessari per l'eliminazione dei medesimi.
pagina 17 di 29 Il Tribunale di Lodi ha, in primo luogo, riconosciuto la sussistenza di due distinti rapporti contrattuali,
l'uno di appalto per la realizzazione delle opere, intercorrente tra e e, l'altro, CP_1 Parte_1 configurabile come prestazione d'opera intellettuale, intercorrente tra e . A tal fine, CP_13 Parte_1
dopo aver sottolineato come per entrambi i contratti non fosse necessaria la forma scritta, ha ritenuto quanto al contratto di appalto che il materiale probatorio offerto, ed in particolare i tre preventivi che mai ha disconosciuto o contestato di aver ricevuto, il versamento dei tre acconti parametrati Parte_1
al preventivo sottoposto alla committente, nonché, le richieste di finanziamento avanzate da Parte_1
per fronteggiare gli oneri necessari ai lavori, fossero elementi sufficienti per ritenere dimostrato l'appalto e la pattuizioni delle condizioni, anche economiche, ivi delineate. Quanto al contratto con
[...]
CP_
le prove documentali fornite dalle convenute quali la del 16.10.2018, sottoscritta da Pt_5
ove si indicava chiaramente, come direttore lavori, dello studio (doc. 14 Pt_1 Persona_1 CP_13
conv.), così come, la relazione di ristrutturazione sub doc. 17 conv. davano conto dell'incarico conferito. In tal senso, ulteriore conferma si desumeva dalla SCIA sub doc. 18 conv.
Tanto premesso, con riguardo alla domanda risarcitoria di parte attrice, il Tribunale ha ritenuto che, in relazione alla richiesta di ristoro per i vizi e difetti quantificati in €54.975,30, la CTU espletata in corso di causa avesse accertato soltanto alcuni dei vizi lamentati e in misura pari a totali €37.578,05 ai quali ha aggiunto le somme per attività di cantierizzazione, rimozione arredi, deposito provvisorio in loco e riposizionamento, oneri di smaltimento e trasporto a discarica ripartiti al 50% tra i convenuti, e pertanto, il primo giudice ha imputato €28.941,04 (ovvero €35.308,07 iva inclusa) ad e CP_1
€7.421,01 (ovvero 9.415,77 cassa previdenziale inclusa) a E Plus, oltre rivalutazione e interessi compensativi, per un totale di €44.405,70 per e €11.841,88 per E US. CP_1
Con riguardo, invece, alle ulteriori voci di danno richieste, il Tribunale ha ritenuto di non poter liquidare alcuna somma.
Nella specie, parte attrice aveva domandato il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa del ritardo nella consegna stimato in €2.360,00, in relazione all'omessa percezione delle rette da parte dei genitori dei bambini frequentanti l'asilo; rispetto a tale pretesa il Tribunale ha ritenuto che nessuna prova fosse stata fornita in ordine alla componente economico-patrimoniale del danno, nonché, rispetto alla circostanza che le opere dovessero essere perfezionate e consegnate entro il 15.12.2018.
Parimenti, ha respinto la richiesta di risarcimento dei costi sostenuti per i materiali in esubero, non avendo potuto, il CTU, stimare se l'acquisto effettuato fosse stato eccessivo o meno, in assenza di documentazione utile a tale fine.
Anche per gli importi richiesti per il periodo di presumibile chiusura per il tempo necessario ad effettuare le opere di ripristino, è stata rigettata la pretesa risarcitoria, non essendovi elementi pagina 18 di 29 documentali adeguati a desumere il margine di guadagno settimanale o mensile conseguente all'attività di . Privo di alcun riscontro probatorio è risultato anche il danno all'immagine lamentato da Parte_1
parte attrice, con conseguente rigetto della relativa domanda risarcitoria.
Infine, quanto alle domande riconvenzionali delle convenute, il Tribunale ha ritenuto che esse fossero parzialmente meritevoli di accoglimento, sicché, ha riconosciuto un credito di pari a CP_1
€29.996,42 oltre interessi (per un totale di €43.987,41) sottraendo dal totale dovuto per le opere edili e dei lavori per l'impianto elettrico, gli acconti progressivamente corrisposti dalla committente.
Con riguardo, invece, alle somme dovute ad il primo giudice ha fatto riferimento, in assenza di CP_13
fatturazione ulteriore, alla fattura n. 104 del 21.11.2018 non ancora saldata e riportante un importo di
€8.429,30, sul quale ha calcolato gli interessi di mora, riconoscendo un credito complessivo di E US pari a €12.598,67.
Pertanto, operando una compensazione tra il credito di per i vizi e difetti riscontrati (pari a Parte_1
€44.405,70 nei confronti di e €11.841,88 nei confronti di E Plus) e i crediti di e E CP_1 CP_1
Plus per il saldo lavori (rispettivamente pari a €43.987,41 e €12.598,67), ha condannato a CP_1
corrispondere a la differenza pari a €418,29 e ha condannato, invece, a Parte_1 Parte_1
corrispondere in favore di E Plus la differenza ancora dovuta pari a €756,79.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva svolta da nei confronti della propria CP_4 compagnia assicurativa per inoperatività della polizza che operava solo nei casi di “rovina totale delle opere;
rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera”.
Il presente appello
Avverso la sentenza interponeva gravame , affidandosi a cinque distinti motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, intitolato “nullità e/o illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata per aver, il Giudice di prime cure, accertato l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le rispettive parti unicamente sulla base di comunicazioni a preventivo prive della sottoscrizione delle medesime parti – in quella del 16.10.2018 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte ) – e CP_1 soprattutto di per accettazione (capo 7 della sentenza, pg da 9 a 10)”, l'appellante Parte_1 lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti desumendolo dai tre preventivi prodotti in giudizio che non presenterebbero la sottoscrizione per accettazione di e, peraltro, il preventivo di cui al doc. 2 neppure Parte_1 riporterebbe l'intestazione di presentandosi in forma anonima. Ne conseguirebbe che da tali CP_1
preventivi non sarebbe possibile desumere la sussistenza di una pattuizione tra le parti sui compensi di pagina 19 di 29 e, neppure, il conferimento di un incarico ad della quale la committente sarebbe CP_1 CP_13
venuta a conoscenza solo in occasione degli adempimenti per l'antincendio.
Evidenzia, inoltre, che nessun riconoscimento di debito si potrebbe desumere dallo scambio di messaggi tra che dichiarava di agire per conto di e dal momento che da CP_6 CP_1 Pt_1
questi sarebbe possibile evincere solo la necessità di un nuovo finanziamento per un aumento non preventivato dei costi d'opera, riferibili però non ad o a bensì all'impresa ed CP_1 CP_4 CP_20
al serramentista Pro Ser.
Con il secondo motivo di appello, intitolato “nullità e/o illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata per non aver ammesso, il Giudice di prime cure, la domanda integrativa dei danni e costi di pristino per €7.500,00, spiegata con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., come documentato nella perizia di parte integrativa, depositata sub doc. 20 (capo 8 della sentenza, pg. 10)”, lamenta l'erroneità della sentenza in punto di mancata ammissione della domanda integrativa dei danni e dei costi per il ripristino, pari a €7.500,00, formulata dall'appellante con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c. e poi dimostrata con la perizia integrativa, sulla quale si fondava la predetta domanda, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e che, pertanto, non poteva essere considerata tardiva.
Con il terzo motivo di gravame, intitolato “nullità e/o illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata per avere, il Giudice di prime cure accertato e quantificato l'ammontare dei danni e dei costi per il ripristino, così come prospettati nella CTU, rigettando la specifica domanda di parte attrice appellante di emendare l'elaborato peritale come indicato nelle osservazioni del proprio CTP
(capi della sentenza 8.1.1. e 8.1.2., pagine da 10 a 15)”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accertato e quantificato l'ammontare dei danni e dei costi per il ripristino secondo quanto accertato dal CTU, senza prendere in considerazione le manifeste carenze che erano emerse anche, e soprattutto, in sede di ripartizione delle responsabilità, con l'esclusione e/o riduzione della responsabilità del Direttore dei lavori senza adeguata motivazione sul piano logico.
Al riguardo, censura le risultanze dell'elaborato peritale sia con riguardo “all'individuazione delle cause ed attribuibilità”, sia con riguardo agli “interventi necessari per eliminare i vizi e difetti riscontrati” richiamando le osservazioni del proprio ctp. Nella specie, contesta l'esclusione della responsabilità della DL rispetto ai vizi del “pavimento e zoccolino”; “rivestimento bagni”; “opere di finitura”; “pareti divisorie, rasatura e controsoffitti”; “errore nell'ordine dei materiali”, nonché la limitazione della responsabilità del DL al solo 20% per i vizi relativi ai “dislivelli” e ai “termoarredi”.
Quanto ai costi per il ripristino, l'appellante fa presente che la quantificazione del CTU si sarebbe discostata dalla quantificazione delle opere indicata nella perizia di parte e che, in ogni caso, non sarebbero state prese in considerazione le ulteriori osservazioni del ctp di parte attrice.
pagina 20 di 29 Con il quarto motivo di appello, intitolato “nullità e/o illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata per avere, il Giudice di primo grado, escluso le ulteriori voci di danno richieste da parte attrice appellante (capi della sentenza 8.2, 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4. e 8.3., pagine da 15 a 16)”,
l'appellante si duole del mancato accoglimento delle ulteriori pretese risarcitorie riguardanti il danno da ritardo nella consegna dell'opera, il danno da mancato guadagno e il danno all'immagine che il primo giudice non ha riconosciuto, avendo ritenuto non adempiuto il relativo onere probatorio incombente sulla committente.
Con riguardo al danno da ritardo nella consegna dell'opera, l'appellante evidenzia che dall'istruttoria orale sarebbe confermata la circostanza che termine ultimo per la conclusione dei lavori fosse quello del 15.12.2018.
Si duole inoltre dell'esclusione dei costi da mancato guadagno per chiusura dell'asilo, sostenendo che non sarebbe stato possibile stimare quanto sarebbe durata la chiusura e quanti bambini sarebbero stati risultati iscritti in quel momento, in ogni caso evidenzia che il computo del mancato guadagno si sarebbe potuto ricavare dalla perizia di parte che lo stimava in €25.000.
Infine, quanto al danno all'immagine, quantificato in €10.000,00, l'appellante ritiene che questo possa desumersi efficacemente dallo stato fatiscente e dall'inadeguatezza in cui la struttura era stata lasciata in seguito alla ritardata conclusione dei lavori, nonché dall'escussione dei testi e che Pt_1 Pt_3
avrebbero confermato la mancata ultimazione dei lavori, nella parte esterna, alla consegna delle opere.
Con il quinto motivo di appello, intitolato “nullità e/o illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata per aver accolto, il Giudice di prime cure, le domande avanzate in via riconvenzionale da ed (capo 9, 9.1. e 9.2. della sentenza impugnata, pagine Controparte_1 Controparte_4 da 16 a 17)”, l'appellante censura, altresì, l'accoglimento delle domande riconvenzionali delle convenute, sostenendo che queste fossero prive di alcun supporto probatorio, dal momento che né i preventivi prodotti, non sottoscritti dalle parti, né le sole fatture prodotte, risulterebbero utili ai fini della prova del credito.
Opinione della Corte
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, con il quale si contesta al Tribunale di aver accertato l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le rispettive parti, unicamente sulla base di comunicazioni a preventivo prive della sottoscrizione delle medesime parti che nulla proverebbero in relazione alle pattuizioni raggiunte, con particolare riferimento all'ammontare dei corrispettivi, ritiene la Corte che la censura non meriti accoglimento.
pagina 21 di 29 Prima ancora dell'aspetto probatorio, è del tutto contradditoria la prospettazione dell'appellante sul piano logico, perché da un lato sostiene che non via sia stato alcun rapporto contrattuale diretto, e dall'altro ha citato in giudizio l'appaltatrice e lo studio di consulenza (e non il geom. l'unico CP_6
soggetto con il quale avrebbe intrattenuto i rapporti) lamentando proprio il loro inadempimento contrattuale né potrebbe, altrettanto, logicamente sostenersi che le parti avevano raggiunto un accordo solo in relazione alle opere da realizzare e alle prestazioni professionali da eseguire e non sul relativo compenso. In ogni caso giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la stipulazione del contratto di appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia” (Cass. 2386/2023; Cass.
2303/17; Cass. 16539/16; Cass. 22616/09).
Al riguardo, non diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale di Lodi, le cui motivazioni devono essere semplicemente integrate, dal complesso del materiale istruttorio acquisito risultano essere intercorsi tra le parti due distinti rapporti contrattuali.
Nella specie, vengono innanzitutto in rilievo i tre preventivi prodotti in atti (docc. 2,3,4 fasc. convenute) che, sebbene non riportino la sottoscrizione delle parti e, limitatamente al solo doc. 2,
l'intestazione di sono utili a dimostrare l'esistenza di rapporti negoziali le parti se CP_1
corroborati dalle ulteriori circostanze fattuali e documentali.
Ed infatti dai primi due preventivi (docc. 2 e 3 fasc. convenute) emerge che tra e Parte_1 CP_1
fosse intercorso un rapporto contrattuale qualificabile nei termini di appalto per la realizzazione delle opere edili di cui al preventivo di €55.496,42 (doc. 2 fasc. convenute) e per la realizzazione dell'impianto elettrico, di cui al preventivo di €6.500,00 (doc. 3 fasc. convenute). Mentre un distinto rapporto contrattuale, qualificabile nei termini di prestazione d'opera intellettuale, può considerarsi intercorso tra e come da preventivo di €13.000 (doc. 4 fasc. convenute), dal quale Parte_1 CP_4
risulta che le opere di progettazione e direzione lavori venivano commissionate alla CP_4
Tali preventivi non sono mai stati disconosciuti da che neppure ha mai contestato di non Parte_1
averli ricevuti o di non averne preso visione. Ed, infatti, il comportamento tenuto dalla committenza non solo sottende l'esistenza degli anzidetti rapporti negoziali ma dimostra anche che, sebbene non li abbia sottoscritti per accettazione, aveva ben presente i soggetti che avevano assunto Parte_1
l'incarico e i costi che erano stati preventivati.
Ciò può facilmente desumersi, in primo luogo, dalle richieste di finanziamento avanzate dalla committente (doc.
4-7bis fasc. attrice) che, non a caso, sulla scorta della stima dei costi ricevuta dal geom. che agiva per conto di chiedeva un finanziamento di €80.000 in data CP_6 CP_1
16.11.2018 (doc. 4 fasc. attrice), ricomprendendo in tale somma sia l'importo stimato (€60.000) sia le pagina 22 di 29 ulteriori spese accessorie che il aveva indicato, come esplicitamente riconosceva CP_6 Parte_1
nel proprio atto di citazione in primo grado(pag. 4).
Pertanto, sia la tempistica della richiesta di finanziamento (novembre 2018) sia l'importo del medesimo erano del tutto coerenti con la spesa preventivata e il concordato inizio dei lavori.
Si aggiunga che lungi dal sottrarsi ai pagamenti delle fatture emesse nel corso dei lavori, Parte_1
come ci si attenderebbe da un committente che mai abbia conferito formale incarico agli appaltatori, versava invece i primi tre acconti che risultavano parametrati ai preventivi ricevuti e, in particolare, saldava gli importi di €6.000, quale acconto per ristrutturazione edilizia di cui alla fattura 405/2018; un secondo acconto di €12.000 per la stessa causale, un terzo acconto di €4.000 di cui alla fattura
415/2018 e, infine, un ulteriore acconto di €10.000 di cui alla fattura 416/2018, pagamenti, questi, tutti intercorsi tra novembre 2018 e gennaio 2019 (doc. 7 fasc. attrice).
Il comportamento della committenza risulta chiaramente contraddittorio: da un lato, manifesta in modo inequivocabile la volontà di dare esecuzione al rapporto negoziale con l'appaltatore, effettuando il pagamento degli acconti durante l'avanzamento dei lavori;
dall'altro, si rifiuta di saldare il debito residuo, sostenendo l'inesistenza di un rapporto contrattuale, nonostante ne abbia implicitamente riconosciuto la validità e sussistenza attraverso comportamenti concludenti.
Inoltre, nemmeno l'esecuzione delle opere è oggetto di contestazione da parte di la quale, Pt_1 chiedendo il risarcimento dei danni, riconosce implicitamente l'avvenuta realizzazione dei lavori commissionati.
Con riguardo alle prestazioni di il primo giudice ha persuasivamente osservato che: “la tesi di CP_4
– secondo cui sarebbe stato a rivolgersi a tale interlocutore, senza alcuna relazione Parte_1 Per_5 con l'attrice – è superata da chiare evidenze documentali: basti pensare che, con la CILA del
16.10.2018, sottoscritta da si indicava chiaramente, come direttore lavori, dello Pt_1 Persona_1
studio (doc. 14 conv.), così come, dalla relazione di ristrutturazione sub doc. 17 conv., emerge CP_13 chiaramente traccia dell'incarico conferito. In tal senso, ulteriore conferma si desume dalla SCIA sub doc. 18 conv., nonché dall'ulteriore e più ampia documentazione allegata alla memoria n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte convenuta” (pag. 9 sentenza di primo grado).
Giustamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza dei rapporti contrattuali tra le parti in quanto corroborata da chiare ed inequivoche circostanze documentali e fattuali.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la mancata ammissione della domanda integrativa dei danni e dei costi per il ripristino pari a €7.500, formulata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
pagina 23 di 29 Occorre premettere che le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. sono strumenti mediante i quali le parti possono precisare o modificare domande ed eccezioni proposte e indicare i mezzi di prova.
Esse, nello specifico, sono tre: la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 è finalizzata alla precisazione o alla modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
la memoria ex art. 183, co.6, n. 2 è finalizzata alla replica delle domande o eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, alla proposizione di eccezioni che sono conseguenza delle stesse, all'indicazione dei mezzi di prova e alle produzioni documentali;
la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 è finalizzata alle indicazioni di prova contraria.
L'appellante sostiene di aver rispettato il dettato normativo per aver introdotto la domanda integrativa con la prima memoria, rinviando la produzione della perizia integrativa entro il termine della seconda memoria, essendo quest'ultima finalizzata anche all'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali.
L'argomento non è persuasivo.
Ed invero lo scritto difensivo nel quale l'odierna appellante ha modificato il petitum incrementando la pretesa risarcitoria di ulteriori €7.500,00, risale al 20.5.2021, tuttavia esso risulta sprovvisto di qualsiasi allegazione in ordine ai presunti ulteriori vizi che sono stati descritti solo successivamente con la perizia integrativa (doc. 20 fasc. attrice), depositata in sede di memoria ex art. 183, co.6, n.2 c.p.c.
Quest'ultima, peraltro, faceva riferimento a presunte “nuove problematiche e aggravi delle situazioni rilevate in prima istanza”, tra cui anche infiltrazioni di acqua e fango nei locali dell'immobile, che, tuttavia, emergevano già a partire dal 12.08.2019.
Non si coglie, pertanto, la ragione per la quale l'odierno appellante non abbia circostanziato la domanda integrativa introdotta con la prima memoria con l'allegazione della perizia relativa a vizi già emersi e di cui era a conoscenza, ma si sia piuttosto limitato ad allegare genericamente “come nuovi ed ulteriori vizi abbiano continuato e continuino ad emergere con cadenza quasi quotidiana (…) vizi che sortiscono l'effetto di aggravare una situazione che è significativamente gravosa” (pag. 6 memoria ex art. 183, co.6, n.1 attrice), rinviando la specifica descrizione dei vizi alle produzioni documentali della seconda memoria.
Orbene reputa la Corte che l'allegazione specifica dei vizi, effettuata solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, sia da considerarsi tardiva: nonostante l'odierna appellante abbia correttamente introdotto la domanda integrativa del petitum con la prima memoria, questa tuttavia risultava essere fondata su circostanze ulteriori (i presuntivi vizi di infiltrazione) che, lungi dall'essere introdotti e specificati in tale sede, sono stati dedotti puntualmente solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con conseguente pregiudizio del diritto di difesa della controparte.
pagina 24 di 29 Venendo all'esame del terzo motivo di gravame che riguarda la quantificazione dei danni lamentati e per i quali l'appellante ha domandato il risarcimento del danno, non vi è dubbio che assumano rilievo determinante le risultanze dell'elaborato peritale.
L'appellante ha imputato al giudice di non aver tenuto conto della regola della responsabilità solidale tra appaltatore e direttore dei lavori, qualora il danno sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti, e di aver aderito alle risultanze della CTU omettendo di considerare le osservazioni del ctp di parte attrice.
Ad avviso della Corte, nessun rimprovero può essere mosso al Tribunale per aver ritenuto condivisibile l'elaborato del CTU, non rinvenendovi contraddizioni, lacune o inesattezze.
Invero, in tema di contratto di appalto, è pacifico che l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori siano corresponsabili in modo solidale se il danno, risentito dal committente, è conseguenza dei loro concorrenti inadempimenti, rispondendone entrambi solidamente.
Cionondimeno, tale principio non risulta in alcun modo inficiato dalla circostanza che il CTU, le cui risultanze sono condivise anche da questa Corte, ha ripartito la responsabilità tra le due convenute, individuando per ciascuna tipologia di vizio la percentuale in cui fosse imputabile all'una ovvero all'altra, dal momento che l'elaborato peritale ha comunque considerato i vizi nel loro complesso, non tralasciando nessuna delle criticità riscontrate dalla committente, accertandone soltanto alcuni e quantificando i costi per il ripristino nella loro interezza.
Il ristoro del pregiudizio subito a causa dei vizi riscontrati è stato, infatti, integrale sebbene gli importi riconosciuti a , quale credito risarcitorio, siano stati compensati con il debito che parimenti Parte_1
la stessa aveva nei confronti delle allora convenute.
Ed infatti, a fronte delle due domande riconvenzionali delle odierne appellate, il Tribunale ha correttamente applicato la c.d. compensazione impropria tra le rispettive poste, così riconoscendo che la committente risultasse creditrice verso di €418,29 e debitrice verso di € 756,79. CP_1 CP_13
Allo stesso risultato si sarebbe pervenuto se anche e fossero state condannate in solido CP_1 CP_13
al pagamento della somma dovuta alla committente, potendo al più residuare un profilo attinente ai rapporti interni tra le parti debitrici in solido che, nel caso di specie, non viene neppure in considerazione dal momento che nessuna delle due ha spiegato domanda nei confronti dell'altra.
Quanto alle risultanze dell'elaborato peritale, reputa la che la relazione del CTU meriti di essere Pt_6
pienamente condivisa, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, con attenta disamina degli atti e documenti di causa, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne sia con riguardo all'individuazione delle cause e attribuibilità dei vizi riscontrati
(“posa in opera della pavimentazione e dei battiscopa”; “progettazione e realizzazione scala”;
pagina 25 di 29 “dislivello pavimentazione”; “rivestimenti bagni”; “termoarredi”; “opere di finitura”; “pareti divisorie, rasature e controsoffitti”, “attività di cantierizzazione e ulteriori voci”) sia con riguardo all'individuazione e quantificazione degli interventi necessari per eliminare vizi e difetti riscontrati.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto un credito di pari a €44.405,70 (ovvero Parte_1
€28.941,04, oltre iva, rivalutazione e interessi compensativi) nei confronti di e pari a CP_1
€11.841,88 ( ovvero €7.421,01 oltre cassa previdenziale, rivalutazione e interessi compensativi) nei confronti di CP_13
Non merita accoglimento neppure il quarto motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta il mancato riconoscimento delle ulteriori voci di danno.
Con riguardo alle perdite da mancato guadagno, causate dal ritardo nella consegna e stimate dal ctp in
€2.360,00, questa Corte ritiene che non sia stata fornita alcuna prova del pregiudizio economico subito dalla committente.
Ed infatti, la tesi dell'odierna appellante per cui il termine di fine lavori era stato indicato nel
15.12.2018 e che, pertanto, le opere erano state consegnate in ritardo non trova alcun riscontro probatorio nelle prove documentali e neppure nell'istruttoria orale espletata.
Vengono innanzitutto in rilievo le deposizioni testimoniali degli artigiani che si erano occupati dei lavori che, sentiti sul capitolo 17 della memoria attorea, dichiarano di aver fatto presente alla committenza, già qualche giorno dopo l'inizio dei lavori, che questi non sarebbero potuti terminare entro il 15 dicembre 2018.
Nella specie, OR ES, che aveva realizzato gli impianti idraulici ed elettrici dell'asilo
[...]
dichiarava “ricordo che mi aveva rappresentato una ventina di giorni dopo Pt_1 Parte_1
l'inizio dei lavori la necessità di ultimare gli stessi entro il 15 dicembre. Io le avevo rappresentato che non sarebbe stato possibile, le attività da fare erano molte. So che tale necessità era stata rappresentata anche dal muratore e che questo aveva a propria volta rappresentato che non sarebbe stato possibile” (verbale 26.10.2022).
Parimenti, il teste che aveva eseguito i lavori di sistemazione esterna e interna dell'asilo, CP_20 sentito sul cap. 17 della memoria attorea, dichiarava “nulla so in relazione ai lavori svolti da
. Per quanto riguarda le mie prestazioni, posso escludere che i lavori avrebbero dovuto CP_1 essere conclusi entro tale data, in quanto i miei preventivi erano datati dicembre” (verbale
28.10.2022).
Non convince la tesi attorea per cui la circostanza risulterebbe confermata dalle testimonianze di e dal momento che se anche questi hanno dichiarato che il geom. Pt_3 Controparte_9 CP_6
si era impegnato, per alla consegna dei lavori entro il 15.12.2018, in ogni caso dalle CP_1
pagina 26 di 29 testimonianze degli artigiani che avevano effettuato i lavori ( e ES) era ben chiaro che, per CP_20
la tipologia di opere che dovevano essere realizzate, non sarebbe stato possibile programmare il termine di fine lavori entro quel giorno.
È chiaro dunque che, a fronte di tali dichiarazioni, non può che desumersi che nessun termine di fine lavori fosse stato concordato al 15.12.2018. Peraltro, un simile impegno non risulta neppure dai preventivi o documenti contrattuali, nei quali non si fa alcuna menzione dell'anzidetto termine di fine lavori.
Del resto, parte appellante cade in un'evidente contraddizione nel sostenere, da un lato, che alcun rapporto contrattuale sarebbe intercorso tra le parti e, dall'altro, nel lamentare il ritardo nella consegna delle opere perché non sarebbe stato rispettato il termine di fine lavori del 15.12.2018; delle due l'una:
o sussisteva un rapporto contrattuale tra le parti con data di ultimazione delle opere al 15.12.2018 o non vi era alcun rapporto negoziale – come sostenuto con l'infondato primo motivo di appello – e allora non poteva essere stata concordata neppure una data di fine lavori.
Giustamente, dunque, il Tribunale non ha ritenuto raggiunta la prova del danno ritenendo insufficiente, ai fini della prova, anche la perizia di parte: “la c.t.p. dell'arch. è, sul punto, del tutto Persona_2
apodittica; peraltro, manca qualsiasi documento (p.e., contabilità, estratti di conti correnti, ricevute per rette percepite) da cui si sarebbe potuta desumere, mediante adeguate operazioni aritmetiche, la differenza in negativo tra quanto ordinariamente percepito in un periodo di funzionamento ordinario dell'asilo e quanto accaduto nel periodo interessato dall'asserito ritardo” (pag. 15 sentenza di primo grado).
Con riguardo ai costi da mancato guadagno per chiusura asilo, nessun rimprovero può essere rivolto al ragionamento del Tribunale che afferma che “parte attrice ha omesso di depositare adeguati elementi documentali dai quali si sarebbe potuto desumere il margine di guadagno settimanale o mensile riportato da grazie alla propria attività. Infatti, se anche l'ausiliario avesse accertato il Parte_1
tempo di lavoro necessario agli interventi ripristinatori, sarebbe pur sempre mancato il secondo fattore indispensabile per poter calcolare compiutamente l'importo dovuto. Se, infatti, si prospetta che il danno da chiusura si possa ricavare con l'operazione TxG=D, in cui T è il tempo di chiusura in giorni, G il guadagno giornaliero ricavato (e quindi perduto), il fattore T poteva pur essere accertato dall'ausiliario, ma sull'elemento G, invece, non vi è alcun documento (che avrebbe potuto Parte_1
fornire) utile ai fini della ricostruzione della consistenza del dato economico. Né, peraltro, con la c.t.u., che sarebbe rimasta palesemente esplorativa. Perciò la radicale assenza di elementi probatori quanto al fattore G (ossia, il guadagno giornaliero ricavato da con la propria attività) Parte_1
pagina 27 di 29 conduce all'impossibilità di liquidare alcunché per questa voce” (pagg. 15-16 sentenza di primo grado).
Si aggiunga che da nessun documento prodotto è stato possibile ricavare il numero esatto dei bambini iscritti, in modo da ottenere l'importo giornaliero di mancato guadagno per omesso pagamento della retta mensile e che la ctp dell'arch. è del tutto apodittica sul punto, limitandosi soltanto Persona_2
ad indicare i costi da mancato guadagno, nel periodo di chiusura stimato in un mese e mezzo, nell'importo di €25.000,00, senza alcun riferimento ai documenti contabili che possano supportare una tale stima.
Infine, quanto al danno all'immagine stimato in €10.000,00, manca la precisa allegazione dello specifico pregiudizio subito e suscettibile di ristoro.
Invero, risulta priva di pregio la circostanza invocata dall'appellante per cui il notevole ritardo nell'ultimazione dei lavori e nella conseguente apertura della struttura avrebbe provocato un malcontento tra gli iscritti all'asilo con conseguente danno all'immagine per la atteso che, Parte_1
per le considerazioni sopra svolte, non è stata neppure provata l'esistenza di un effettivo ritardo nella ultimazione delle opere, al contrario, la committenza era ben a conoscenza che i lavori non potevano concludersi entro il termine da lei prospettato.
Deve essere disattesa, infine, la censura oggetto del quinto motivo, concernente l'accoglimento delle domande riconvenzionali delle convenute.
Le convenute in primo grado hanno insistito sulle rispettive domande riconvenzionali e, segnatamente,
E US ha chiesto il CP_1Controparte_4
pagamento di €16.494,40 per il preteso residuo.
Sul punto non convince la tesi di parte appellante per cui le pretese delle odierne appellate non troverebbero alcun fondamento, non essendovi allegazione di un incarico conferito.
Infatti, come già si è detto, i preventivi prodotti in atti provano l'esistenza di due distinti rapporti contrattuali tra la committente e l'appaltatrice e la Direzione lavori di Parte_1 CP_1 CP_4
preventivi che esponevano nel dettaglio il costo delle singole prestazioni da svolgere.
Peraltro, è evidente che abbia saldato gli acconti di cui alle fatture emesse in corso d'opera Parte_1
e per importi corrispondenti al costo delle opere preventivate (docc.
2-3 fasc. convenuti), così riconoscendo la debenza di tali somme, giustamente, perciò, il primo giudice ha ritenuto che “non si vede ragione per precludere il versamento di quanto ab origine pattuito, tenuto conto degli importi riconosciuti per i danni riscontrati a causa dei vizi e difetti delle opere” (pag. 17 sentenza di primo grado).
L'appello deve quindi essere respinto.
pagina 28 di 29 Quanto alle spese di lite del grado, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellante e delle appellate come da liquidazione in dispositivo ex D.M. 55/2014
e successive modifiche, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare difficoltà delle questioni trattate che viene fatta applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da €52.001,00 a €260.000,00, per le sole fasi studio, introduttiva e decisionali, non essendovi stata quella istruttoria, e con la maggiorazione del 20% di cui all'art. 4 comma 2 stante la difesa di più parti.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore
(il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 451/2024 pubblicata in data Parte_1
03.06.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condanna alla refusione delle spese processuali del Parte_1
grado in favore di e di liquidate in Controparte_1 Controparte_4
complessivi €11.989,20 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 28.04.2025
Il cons. est. Dott. Maria Teresa Brena Il Presidente Dott. Francesco Distefano
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