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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/10/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 587/2024 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato. , Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Corso Martiri della
Libertà n. 38 Scala C
APPELLANTE
CONTRO
- (P. IVA ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato FI GE,
elettivamente domiciliato nel suo studio, in Catania, via Benedetto Guzzardi n. 27
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4500/2023 pubblicata il 3.11.2023, resa nel procedimento n. 11104/2020 R.G., definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione avanzata da revocava il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.2376/2020 del 23.06.2020 del medesimo Tribunale e condannava al CP_2
pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 24.4.2024. Parte_1
Si è costituito ed ha chiesto, preliminarmente, espungere dal Controparte_1
fascicolo, dichiarandola inammissibile, la documentazione nuova prodotta solo in questo grado da parte appellante come evidenziato in narrativa e comunque il rigetto dell'appello, spese vinte anche ai sensi dell'articolo 96 cpc, da distrarsi in favore del difensore.
All'udienza del 29.9.2025 la causa è stata posta in decisione senza ulteriore termine per note conclusionali, già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo grado per contraddittoria e carente motivazione in ordine alla valutazione delle prove messe a disposizione del primo giudice.
A mente di il Tribunale non ha tenuto conto che non Pt_1 Controparte_1
avrebbe mai potuto realizzare gli importanti lavori di sostituzione della rete gas presso il Comune di Roma, lavori appaltati da senza il supporto della CP_3
, in quanto sprovvista di adeguati mezzi e personale qualificato. CP_4
2 L'intercorsa corrispondenza tra le due società, proprio a ridosso dell'inizio lavori, ne
è la prova (ndr: documento prodotto in II grado).
Sarebbe stata sufficiente una semplicissima lettura dell'elenco degli automezzi presenti in cantiere per avere conferma di detta circostanza. Infatti, gli automezzi presenti nel predetto elenco sono gli stessi automezzi presenti nella “lista parco mezzi” allegata al contratto di nolo, nonché gli stessi indicati in fattura n. 21 del
9.10.2019 (ndr. documenti prodotti in questo grado)
Inoltre la fattura n. 25 (cfr. doc. n. 6, prodotta in questo grado) è proprio a titolo di acconto noleggio mezzi, suggellata dalla successiva a saldo n. 21 del 09.10.2019
(sempre prodotta in questo grado).
L'appellante prosegue nel senso che sarebbe stata al più ammissibile una riconsiderazione del quantum, ma non è certamente condivisibile l'assunto secondo cui sarebbe da escludersi completamente la messa a disposizione degli automezzi.
Tale motivo d'appello, osserva questa Corte, deve essere scrutinato contestualmente alla preliminare eccezione formulata dalla società appellata, avente ad oggetto l'inammissibilità della produzione documentale prodotta per la prima volta in questo grado, documentazione sulla quale si fonda, per l'appunto, il primo motivo di gravame.
Effettivamente, osserva la Corte, dall'esame del fascicolo telematico del primo grado si evince che la produzione di è limitata alla sola comparsa di Parte_1
risposta con la procura, non si rinviene alcuna produzione successiva, né ha Pt_1
depositato le memorie ex art. 183, cui invece ha provveduto la controparte.
3 Pertanto la produzione copiosa depositata in questo grado è inammissibile in quanto il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente testo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass., III, 23/7/2025, n.20786; I, Ordinanza
12/6/2024, n. 16289).
Nel caso a mani non si tratta di documenti che l'appellante non ha potuto depositare in primo grado, essendo invece tutti relativi alla vicenda de qua, risalente all'anno
2018 ed essendo il primo giudizio iniziato nell'anno 2020, previa diffida.
Pertanto, l'appello deve essere scrutinato tenuto conto soltanto di quanto dedotto in
Tribunale, circostanza questa non a caso perseguita dal primo giudice.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ritenuto irrilevante la richiesta di ammissione della prova testimoniale.
L'appellante contesta l'ordinanza istruttoria del 9.11.2022, con la quale il Tribunale
ha rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata dalla ditta ritenendo il capitolo 1) relativo ad una circostanza provata Pt_1
documentalmente, il capitolo 2) formulato in termini generici, senza indicazione delle prestazioni cui in concreto avrebbe dovuto riferire il teste ed il capitolo 3)
irrilevante vista la mancata prova della consegna dei mezzi e delle attrezzature.
4 Fermo quanto dedotto a proposito del primo motivo di appello con riferimento alla copiosa documentazione pretesamente prodotta in primo grado (di cui però, osserva la Corte, non vi è traccia agli atti), insiste nell'accoglimento della superiore Pt_1
richiesta istruttoria poiché ingiustamente rigettata dal primo giudice, in quanto, pur volendo ammettere l'irrilevanza ai fini della causa del capitolo 1) con riferimento al contratto di nolo del 7 luglio 2018, in quanto supportato da prova documentale, non si comprende come il Giudice di primo grado abbia ritenuto generico il capitolo n. 2)
(“Vero che le attrezzature e i mezzi della ditta sono state consegnate Parte_1
al direttore del cantiere”).
Orbene, quanto al contratto, questa Corte osserva che agli atti (prodotto in questo grado ma anche nel monitorio, con le sole fatture) non vi è un vero e proprio contratto ma soltanto una sorta di “messa disposizione di mezzi” con i costi, il tutto sottoscritto solo da . Parte_1
Quanto al secondo capitolo di prova la Corte ritiene che l'appellante, avvertendo un certo grado di insufficienza della specificità, menziona la giurisprudenza sui poteri del giudice, tra cui la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni integrative e deduce che detto capitolo poteva essere certamente ammesso operando una semplicissima attività di contestualizzazione rispetto ai dati fattuali già in suo possesso.
Il motivo è infondato.
In subiecta materia la Cassazione ha avuto modo di esprimersi nel senso che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un
5 capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”
(Cass., II, sez. II, 9/9/2021 n.24377; IV, 12/10/2011, n.20997 e II, 7/6/2011, n.
12292).
Con la precisazione, osserva questa Corte, anche con riferimento alla giurisprudenza invocata dall'appellante, che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253,
1° co., c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio perché si verificherebbe altrimenti un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte (Cass., II, 12.6.2015, n. 12192).
Nel caso a mani si trattava della messa a disposizione dei mezzi a favore della direzione del cantiere, senza alcuna precisazione in ordine a quali si facce in realtà
riferimento, al relativo periodo di utilizzo e quant'altro utile a poter determinare il credito del con una certa ragionevolezza. Pt_1
La carenza è evidente, anche se rapportata al fatto che in primo grado non erano stati depositati i documenti prodotti in questo grado di modo che il decidente potesse,
eventualmente, apprezzare la specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti (Cass.,
III, 29/1/2021, n.2149).
6 Sulla mancata ammissione del terzo capitolo di prova, infine, l'appellante nulla deduce.
Per l'insieme di queste ragioni anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
*****
Quanto alla domanda di condanna avanzata dalla società appellata, ai sensi dell'articolo 96 cpc, la Corte ritiene che non ne sussistono invece i presupposti in quanto la portata generale della norma stabilisce che il giudice possa condannare a risarcire i danni la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, oppure chi abbia eseguito un provvedimento cautelare, trascritto una domanda, iscritto un'ipoteca giudiziale o avviato l'esecuzione forzata in base a un diritto inesistente (Cass. n. 7513/2021; n. 18496/2021). Con sostanziale riaffermazione, pertanto, della necessità di accertare l'esistenza di un profilo soggettivo di responsabilità, sia pure emergente dal fatto che "oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale (Cass. n. 26545/2021; n. 3830/2021; SS.UU. n. 22405/2018).
Nel caso di specie, osserva ancora la Corte, si può sostenere che le ragioni dell'appellante siano discutibili ed opinabili ma non permeate da mala fede e quindi da abuso dello strumento processuale.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di ed a favore di Parte_1
[.. e distratte in favore dell'avvocato FI GE che ne ha Controparte_5
fatto rituale richiesta.
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, compensi minimi, tenuto conto del solo profilo scrutinato e dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del presente grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.996,00 di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per quella introduttiva, euro 1.524,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte da atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1476/2023 RG
rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania, con sentenza n. 4500/2023 pubblicata il 3.11.2023.
Condanna a pagare a e per esso all'avvocato Parte_1 Controparte_1
FI GE, le spese del presente grado di lite quantificate in complessivi euro
4.996,00, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
8 La Corte da atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il tre ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 587/2024 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato. , Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Corso Martiri della
Libertà n. 38 Scala C
APPELLANTE
CONTRO
- (P. IVA ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato FI GE,
elettivamente domiciliato nel suo studio, in Catania, via Benedetto Guzzardi n. 27
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4500/2023 pubblicata il 3.11.2023, resa nel procedimento n. 11104/2020 R.G., definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione avanzata da revocava il decreto ingiuntivo Controparte_1
n.2376/2020 del 23.06.2020 del medesimo Tribunale e condannava al CP_2
pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 24.4.2024. Parte_1
Si è costituito ed ha chiesto, preliminarmente, espungere dal Controparte_1
fascicolo, dichiarandola inammissibile, la documentazione nuova prodotta solo in questo grado da parte appellante come evidenziato in narrativa e comunque il rigetto dell'appello, spese vinte anche ai sensi dell'articolo 96 cpc, da distrarsi in favore del difensore.
All'udienza del 29.9.2025 la causa è stata posta in decisione senza ulteriore termine per note conclusionali, già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo grado per contraddittoria e carente motivazione in ordine alla valutazione delle prove messe a disposizione del primo giudice.
A mente di il Tribunale non ha tenuto conto che non Pt_1 Controparte_1
avrebbe mai potuto realizzare gli importanti lavori di sostituzione della rete gas presso il Comune di Roma, lavori appaltati da senza il supporto della CP_3
, in quanto sprovvista di adeguati mezzi e personale qualificato. CP_4
2 L'intercorsa corrispondenza tra le due società, proprio a ridosso dell'inizio lavori, ne
è la prova (ndr: documento prodotto in II grado).
Sarebbe stata sufficiente una semplicissima lettura dell'elenco degli automezzi presenti in cantiere per avere conferma di detta circostanza. Infatti, gli automezzi presenti nel predetto elenco sono gli stessi automezzi presenti nella “lista parco mezzi” allegata al contratto di nolo, nonché gli stessi indicati in fattura n. 21 del
9.10.2019 (ndr. documenti prodotti in questo grado)
Inoltre la fattura n. 25 (cfr. doc. n. 6, prodotta in questo grado) è proprio a titolo di acconto noleggio mezzi, suggellata dalla successiva a saldo n. 21 del 09.10.2019
(sempre prodotta in questo grado).
L'appellante prosegue nel senso che sarebbe stata al più ammissibile una riconsiderazione del quantum, ma non è certamente condivisibile l'assunto secondo cui sarebbe da escludersi completamente la messa a disposizione degli automezzi.
Tale motivo d'appello, osserva questa Corte, deve essere scrutinato contestualmente alla preliminare eccezione formulata dalla società appellata, avente ad oggetto l'inammissibilità della produzione documentale prodotta per la prima volta in questo grado, documentazione sulla quale si fonda, per l'appunto, il primo motivo di gravame.
Effettivamente, osserva la Corte, dall'esame del fascicolo telematico del primo grado si evince che la produzione di è limitata alla sola comparsa di Parte_1
risposta con la procura, non si rinviene alcuna produzione successiva, né ha Pt_1
depositato le memorie ex art. 183, cui invece ha provveduto la controparte.
3 Pertanto la produzione copiosa depositata in questo grado è inammissibile in quanto il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente testo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass., III, 23/7/2025, n.20786; I, Ordinanza
12/6/2024, n. 16289).
Nel caso a mani non si tratta di documenti che l'appellante non ha potuto depositare in primo grado, essendo invece tutti relativi alla vicenda de qua, risalente all'anno
2018 ed essendo il primo giudizio iniziato nell'anno 2020, previa diffida.
Pertanto, l'appello deve essere scrutinato tenuto conto soltanto di quanto dedotto in
Tribunale, circostanza questa non a caso perseguita dal primo giudice.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ritenuto irrilevante la richiesta di ammissione della prova testimoniale.
L'appellante contesta l'ordinanza istruttoria del 9.11.2022, con la quale il Tribunale
ha rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata dalla ditta ritenendo il capitolo 1) relativo ad una circostanza provata Pt_1
documentalmente, il capitolo 2) formulato in termini generici, senza indicazione delle prestazioni cui in concreto avrebbe dovuto riferire il teste ed il capitolo 3)
irrilevante vista la mancata prova della consegna dei mezzi e delle attrezzature.
4 Fermo quanto dedotto a proposito del primo motivo di appello con riferimento alla copiosa documentazione pretesamente prodotta in primo grado (di cui però, osserva la Corte, non vi è traccia agli atti), insiste nell'accoglimento della superiore Pt_1
richiesta istruttoria poiché ingiustamente rigettata dal primo giudice, in quanto, pur volendo ammettere l'irrilevanza ai fini della causa del capitolo 1) con riferimento al contratto di nolo del 7 luglio 2018, in quanto supportato da prova documentale, non si comprende come il Giudice di primo grado abbia ritenuto generico il capitolo n. 2)
(“Vero che le attrezzature e i mezzi della ditta sono state consegnate Parte_1
al direttore del cantiere”).
Orbene, quanto al contratto, questa Corte osserva che agli atti (prodotto in questo grado ma anche nel monitorio, con le sole fatture) non vi è un vero e proprio contratto ma soltanto una sorta di “messa disposizione di mezzi” con i costi, il tutto sottoscritto solo da . Parte_1
Quanto al secondo capitolo di prova la Corte ritiene che l'appellante, avvertendo un certo grado di insufficienza della specificità, menziona la giurisprudenza sui poteri del giudice, tra cui la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni integrative e deduce che detto capitolo poteva essere certamente ammesso operando una semplicissima attività di contestualizzazione rispetto ai dati fattuali già in suo possesso.
Il motivo è infondato.
In subiecta materia la Cassazione ha avuto modo di esprimersi nel senso che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un
5 capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”
(Cass., II, sez. II, 9/9/2021 n.24377; IV, 12/10/2011, n.20997 e II, 7/6/2011, n.
12292).
Con la precisazione, osserva questa Corte, anche con riferimento alla giurisprudenza invocata dall'appellante, che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253,
1° co., c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio perché si verificherebbe altrimenti un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte (Cass., II, 12.6.2015, n. 12192).
Nel caso a mani si trattava della messa a disposizione dei mezzi a favore della direzione del cantiere, senza alcuna precisazione in ordine a quali si facce in realtà
riferimento, al relativo periodo di utilizzo e quant'altro utile a poter determinare il credito del con una certa ragionevolezza. Pt_1
La carenza è evidente, anche se rapportata al fatto che in primo grado non erano stati depositati i documenti prodotti in questo grado di modo che il decidente potesse,
eventualmente, apprezzare la specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti (Cass.,
III, 29/1/2021, n.2149).
6 Sulla mancata ammissione del terzo capitolo di prova, infine, l'appellante nulla deduce.
Per l'insieme di queste ragioni anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
*****
Quanto alla domanda di condanna avanzata dalla società appellata, ai sensi dell'articolo 96 cpc, la Corte ritiene che non ne sussistono invece i presupposti in quanto la portata generale della norma stabilisce che il giudice possa condannare a risarcire i danni la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, oppure chi abbia eseguito un provvedimento cautelare, trascritto una domanda, iscritto un'ipoteca giudiziale o avviato l'esecuzione forzata in base a un diritto inesistente (Cass. n. 7513/2021; n. 18496/2021). Con sostanziale riaffermazione, pertanto, della necessità di accertare l'esistenza di un profilo soggettivo di responsabilità, sia pure emergente dal fatto che "oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale (Cass. n. 26545/2021; n. 3830/2021; SS.UU. n. 22405/2018).
Nel caso di specie, osserva ancora la Corte, si può sostenere che le ragioni dell'appellante siano discutibili ed opinabili ma non permeate da mala fede e quindi da abuso dello strumento processuale.
*****
Rimangono infine da regolare le spese di lite di questo grado che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di ed a favore di Parte_1
[.. e distratte in favore dell'avvocato FI GE che ne ha Controparte_5
fatto rituale richiesta.
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, compensi minimi, tenuto conto del solo profilo scrutinato e dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del presente grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
4.996,00 di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per quella introduttiva, euro 1.524,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte da atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1476/2023 RG
rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania, con sentenza n. 4500/2023 pubblicata il 3.11.2023.
Condanna a pagare a e per esso all'avvocato Parte_1 Controparte_1
FI GE, le spese del presente grado di lite quantificate in complessivi euro
4.996,00, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
8 La Corte da atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il tre ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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