TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/12/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2498/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MOSELLA Parte_1
EF Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CASTIGLIONE VALENTINA Controparte_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n.104/2024 emesso dal Tribunale di Crotone in data 9/9/2024, oltre condanna della controparte per lite temeraria. L'opposto ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto la conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo. In via preliminare, non coglie nel segno la doglianza dell'opposto in ordine alla presunta inesistenza/mancanza della procura alle liti rilasciata all'avv. Mosella TE, atteso che tale documento risulta allegato al ricorso ed è firmato da Per_1
(che, sulla scorta dell'esame della visura camerale in atti, risulta essere il legale
[...] rappresentante della società ricorrente). Quanto alla lagnanza in merito al fatto che non si comprenderebbe chi abbia autenticato la sottoscrizione dell'autore della procura, deve rilevarsi che la firma di risulta essere autenticata dall'avv. Mosella Persona_2
TE (il cui nominativo è riportato all'interno della procura e che, in ogni caso, ha sottoscritto sia analogicamente che digitalmente il documento), mentre la mancanza della data è superata dalla presunzione di rilascio della procura lo stesso giorno del deposito del ricorso. Ciò chiarito e venendo al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni. 1 L'opposizione a decreto ingiuntivo è infatti espressamente stata limitata dallo stesso opponente esclusivamente alle spese di lite della fase monitoria liquidate nel decreto ingiuntivo, tanto evincendosi dal tenore letterale del ricorso in opposizione di cui si riporta di seguito uno stralcio: “Pertanto la presente opposizione ha per oggetto le spese legali liquidate, che si ritengono illegittime in quanto il decreto ingiuntivo non poteva essere azionato proprio in virtù della transazione intervenuta il 4 settembre 2024”. Orbene, se questo è l'oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo (e non potrebbe essere altrimenti, atteso che la sussistenza del credito per TFR non è stata messa in discussione nel presente giudizio dall'opponente che anzi l'ha riconosciuta, deducendo di aver pagato integralmente le somme rivendicate dall'opposto con la domanda monitoria, circostanza che trova riscontro nelle ricevute di bonifico prodotte dall'opposto), questo Giudice reputa che le spese di lite della fase monitoria siano state correttamente liquidate nel decreto ingiuntivo opposto in misura pari a euro 567 (importo corrispondente al valore medio dello scaglione 5.200-26.000 euro), né appare ravvisabile nel caso di specie un abuso processuale dell'opposto che, alla data di presentazione del ricorso monitorio (27/8/2024), era certamente legittimato ad agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento del credito per TFR maturato con la cessazione dell'attività lavorativa intervenuta in data 31/7/2024 (vedi busta paga di luglio 2024 in atti), anche in ragione del fatto che il 27/8/2024 l'opposto non aveva ancora stipulato la transazione in atti (datata 4/9/2024), né può ritenersi (contrariamente a quanto argomentato dall'opponente) che eventuali presunti comportamenti scorretti dell'opposto in sede transattiva o in sede di notifica del precetto possano influire sul regime delle spese di lite liquidate nella fase monitoria a carico dell'ingiunto in omaggio al principio della soccombenza (regime sul quale non possono evidentemente incidere fatti -tra l'altro extraprocessuali- che, all'epoca della presentazione della domanda monitoria, non si erano ancora verificati). Non può infine essere accolta la domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria (proposta per la prima volta dall'opposto solo nell'udienza di discussione del 4/12/2025), non essendovi prova del danno asseritamente patito dall'opposto per la presunta condotta processuale abusiva dell'opponente. Le spese di lite della presente fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1. Rigetta l'opposizione.
2. Rigetta la domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria.
2 3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase di opposizione, liquidate in euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 04/12/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2498/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MOSELLA Parte_1
EF Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CASTIGLIONE VALENTINA Controparte_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n.104/2024 emesso dal Tribunale di Crotone in data 9/9/2024, oltre condanna della controparte per lite temeraria. L'opposto ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto la conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo. In via preliminare, non coglie nel segno la doglianza dell'opposto in ordine alla presunta inesistenza/mancanza della procura alle liti rilasciata all'avv. Mosella TE, atteso che tale documento risulta allegato al ricorso ed è firmato da Per_1
(che, sulla scorta dell'esame della visura camerale in atti, risulta essere il legale
[...] rappresentante della società ricorrente). Quanto alla lagnanza in merito al fatto che non si comprenderebbe chi abbia autenticato la sottoscrizione dell'autore della procura, deve rilevarsi che la firma di risulta essere autenticata dall'avv. Mosella Persona_2
TE (il cui nominativo è riportato all'interno della procura e che, in ogni caso, ha sottoscritto sia analogicamente che digitalmente il documento), mentre la mancanza della data è superata dalla presunzione di rilascio della procura lo stesso giorno del deposito del ricorso. Ciò chiarito e venendo al merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni. 1 L'opposizione a decreto ingiuntivo è infatti espressamente stata limitata dallo stesso opponente esclusivamente alle spese di lite della fase monitoria liquidate nel decreto ingiuntivo, tanto evincendosi dal tenore letterale del ricorso in opposizione di cui si riporta di seguito uno stralcio: “Pertanto la presente opposizione ha per oggetto le spese legali liquidate, che si ritengono illegittime in quanto il decreto ingiuntivo non poteva essere azionato proprio in virtù della transazione intervenuta il 4 settembre 2024”. Orbene, se questo è l'oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo (e non potrebbe essere altrimenti, atteso che la sussistenza del credito per TFR non è stata messa in discussione nel presente giudizio dall'opponente che anzi l'ha riconosciuta, deducendo di aver pagato integralmente le somme rivendicate dall'opposto con la domanda monitoria, circostanza che trova riscontro nelle ricevute di bonifico prodotte dall'opposto), questo Giudice reputa che le spese di lite della fase monitoria siano state correttamente liquidate nel decreto ingiuntivo opposto in misura pari a euro 567 (importo corrispondente al valore medio dello scaglione 5.200-26.000 euro), né appare ravvisabile nel caso di specie un abuso processuale dell'opposto che, alla data di presentazione del ricorso monitorio (27/8/2024), era certamente legittimato ad agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento del credito per TFR maturato con la cessazione dell'attività lavorativa intervenuta in data 31/7/2024 (vedi busta paga di luglio 2024 in atti), anche in ragione del fatto che il 27/8/2024 l'opposto non aveva ancora stipulato la transazione in atti (datata 4/9/2024), né può ritenersi (contrariamente a quanto argomentato dall'opponente) che eventuali presunti comportamenti scorretti dell'opposto in sede transattiva o in sede di notifica del precetto possano influire sul regime delle spese di lite liquidate nella fase monitoria a carico dell'ingiunto in omaggio al principio della soccombenza (regime sul quale non possono evidentemente incidere fatti -tra l'altro extraprocessuali- che, all'epoca della presentazione della domanda monitoria, non si erano ancora verificati). Non può infine essere accolta la domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria (proposta per la prima volta dall'opposto solo nell'udienza di discussione del 4/12/2025), non essendovi prova del danno asseritamente patito dall'opposto per la presunta condotta processuale abusiva dell'opponente. Le spese di lite della presente fase di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1. Rigetta l'opposizione.
2. Rigetta la domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria.
2 3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase di opposizione, liquidate in euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 04/12/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3