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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/06/2024, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 443/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 443/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 11/06/2024 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparsa via collegamento l'avv.
Sponga per parte ricorrente e la Dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Le parti si riportano ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni.
L'avv. Sponga, sull'eccezione di prescrizione sollevata da controparte per l'a.s. 2017/2018, si rimette a giustizia.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
pagina 1 di 7 Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 443/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPONGA Parte_1 C.F._1
TIZIANA e dell'avv. ZAMPIERI NICOLA ( ) VIA SANTE C.F._2
VINCENZI 46 BOLOGNA;
) VIA SANTE Parte_2 C.F._3
VINCENZI 46 BOLOGNA;
( ) VIA SANTE Parte_3 C.F._4
VINCENZI 46 40138 BOLOGNA;
( ) Parte_4 C.F._5
VIA SANTE VINCENZI 46 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA SANTE VINCENZI N.46 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA,
[...] elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
pagina 3 di 7 viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
La ricorrente chiede l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.000,00, oltre interessi legali Controparte_1
dalla maturazione del credito sino al saldo.
2. Si è costituita l'amministrazione resistente, eccependo l'infondatezza della pretesa da parte dei ricorrenti sulla base della clausola n. 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Ha segnalato, inoltre, che la pretesa relativa all'annualità 2017/2018 deve considerarsi prescritta essendo la prescrizione per tale beneficio quinquennale ex art 2948 c.c.
Ha chiesto, pertanto, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art.
1. c.121 l.n. 107/2015 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, il rigetto del ricorso.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza del 11.06.2024 la causa è stata discussa e posta in decisione.
3.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva che su tale questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n.
29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.
pagina 4 di 7 sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
La definizione della presente controversia non può che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che in particolare hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione pagina 5 di 7 sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ”
Risulta provato da parte ricorrente, nonché dallo stato matricolare prodotto da parte resistente, che la ricorrente ha lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Risulta, però, conformemente a quanto eccepito dal Ministero resistente, prescritto il diritto a percepire il bonus per l'a.s. 2017/2018, posto che il diritto all'accredito doveva essere fatto valere nel termine quinquennale decorrente dalla data di primo incarico (nel caso di specie, lil
5/10/2017). Per tali motivi, la pretesa relativa all'a.s. 2017/2018 è da considerarsi prescritta.
Posto che la docente ricorrente risulta ancora impiegato presso il , Controparte_1
alla stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati ( art.1 c. 121, l. 107/2015).
Alla ricorrente, quindi, per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 spetta in misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione.
4.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata, aumentati del pagina 6 di 7 10 % ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del procuratore di parte ricorrente, le spese vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire per gli anni Parte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.133,00 per compensi, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 11/06/2024 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 443/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 11/06/2024 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparsa via collegamento l'avv.
Sponga per parte ricorrente e la Dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Le parti si riportano ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni.
L'avv. Sponga, sull'eccezione di prescrizione sollevata da controparte per l'a.s. 2017/2018, si rimette a giustizia.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
pagina 1 di 7 Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 443/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPONGA Parte_1 C.F._1
TIZIANA e dell'avv. ZAMPIERI NICOLA ( ) VIA SANTE C.F._2
VINCENZI 46 BOLOGNA;
) VIA SANTE Parte_2 C.F._3
VINCENZI 46 BOLOGNA;
( ) VIA SANTE Parte_3 C.F._4
VINCENZI 46 40138 BOLOGNA;
( ) Parte_4 C.F._5
VIA SANTE VINCENZI 46 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA SANTE VINCENZI N.46 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA,
[...] elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
pagina 3 di 7 viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
La ricorrente chiede l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.000,00, oltre interessi legali Controparte_1
dalla maturazione del credito sino al saldo.
2. Si è costituita l'amministrazione resistente, eccependo l'infondatezza della pretesa da parte dei ricorrenti sulla base della clausola n. 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Ha segnalato, inoltre, che la pretesa relativa all'annualità 2017/2018 deve considerarsi prescritta essendo la prescrizione per tale beneficio quinquennale ex art 2948 c.c.
Ha chiesto, pertanto, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art.
1. c.121 l.n. 107/2015 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, il rigetto del ricorso.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza del 11.06.2024 la causa è stata discussa e posta in decisione.
3.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva che su tale questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n.
29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.
pagina 4 di 7 sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
La definizione della presente controversia non può che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che in particolare hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione pagina 5 di 7 sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. ”
Risulta provato da parte ricorrente, nonché dallo stato matricolare prodotto da parte resistente, che la ricorrente ha lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Risulta, però, conformemente a quanto eccepito dal Ministero resistente, prescritto il diritto a percepire il bonus per l'a.s. 2017/2018, posto che il diritto all'accredito doveva essere fatto valere nel termine quinquennale decorrente dalla data di primo incarico (nel caso di specie, lil
5/10/2017). Per tali motivi, la pretesa relativa all'a.s. 2017/2018 è da considerarsi prescritta.
Posto che la docente ricorrente risulta ancora impiegato presso il , Controparte_1
alla stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati ( art.1 c. 121, l. 107/2015).
Alla ricorrente, quindi, per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 spetta in misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione.
4.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata, aumentati del pagina 6 di 7 10 % ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del procuratore di parte ricorrente, le spese vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire per gli anni Parte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.500,00, oltre interessi come in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.133,00 per compensi, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 11/06/2024 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7