Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00983/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00849/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 849 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Liceo Ginnasio Statale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del verbale n. -OMISSIS- del Consiglio della classe II sezione K (classico) del-OMISSIS- nella parte in cui delibera “ di non ammettere alla classe successiva -OMISSIS- ”;
- della pagella scolastica -OMISSIS- a firma del Dirigente Scolastico del Liceo -OMISSIS-innasio Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, relativa all'alunna -OMISSIS-, recante il seguente risultato finale: “ visti i risultati conseguiti si dichiara che l'alunna non è stata ammessa ”;
- di ogni altro atto ad essi comunque preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Liceo Ginnasio Statale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa CA UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. La ricorrente ha agito impugnando la decisione del Consiglio della classe II sezione K (classico) del 9 giugno 2022, nella parte in cui delibera “ di non ammettere alla classe successiva -OMISSIS- ”.
1.1. Ha premesso di essere stata costretta, nel corso dell’anno scolastico, a sospendere la frequenza alle lezioni per due volte: la prima volta nell’autunno 2021, per essere stata a contatto diretto con il padre, positivo al Covid-19, e la seconda nel gennaio 2022, per aver a sua volta contratto il Covid-19. In tali periodi le lezioni sono state seguite con le modalità “a distanza”. Inoltre, l’8 marzo 2022 ha riportato un trauma distorsivo all’anulare e al mignolo, che le ha impedito di scrivere, con esonero da tale attività sino alla fine dell’anno scolastico. Il consiglio di classe, allo scrutinio finale, constatata la presenza di 4 insufficienze (5 in scienze naturali, 5 in storia, 5 in lingua e cultura greca e 4 in lingua e cultura latina) non l’ha ammessa alla classe successiva.
1.2. Ritenendo ingiusta la decisione ha proposto il ricorso in epigrafe, che ha affidato ai seguenti motivi:
“1 . Violazione di legge: L. n. 53/2003; Dir. Min. 27.12.2012; e dei principi di individualizzazione e personalizzazione della didattica. Violazione di legge: art. 2, comma 1, DPR n. 122/2007; art. 1, L. n. 241/1990, con riferimento ai principi di pubblicità, imparzialità e collaborazione .”, con cui ha contestato che gli strumenti alternativi di valutazione impiegati dalla scuola l’avrebbero compromessa, tenuto conto della sua temporanea situazione di svantaggio, in violazione del principio della personalizzazione didattica, non avendo la scuola provveduto a predisporre griglie valutative uniformi ed essendo il giudizio stato lasciato al caso e alla libertà del singolo docente, variando ad ogni prova.
“ 2. Violazione di legge: art. 1, DPR n. 122/2009; violazione dei principi di imparzialità, omogeneità ed equità. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta .”, nel quale ha rilevato che i metodi di verifica già contestati con il primo motivo avrebbero comportato una valutazione più severa rispetto agli altri alunni; cita la verifica di greco del 7 aprile 2022, la prova di latino del 3 maggio 2022 e quella di storia del 28 aprile 2022.
“ 3. Violazione di legge: art. 1, DPR n. 122/2007; art. 41, R.D. n. 965/1924. Eccesso di potere per errore di calcolo, difetto di presupposto, travisamento. Violazione dei principi di trasparenza e immediatezza della valutazione .”, con cui ha contestato che la valutazione della versione del 22 febbraio 2022 avrebbe assunto peso doppio, con riformulazione ex post del voto in negativo, l’attribuzione del voto di 6,3 al test del 20 aprile 2022 e le modalità di tenuta del registro di classe che è stato integrato con una relazione integrativa da cui, comunque, non sarebbe dato evincere le informazioni ivi trascritte.
“ 4. Violazione di legge: art. 4, comma 6, DPR n. 122/2007. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di presupposto, carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 1, comma 7, DPR 122/2007 e del principio di collaborazione .”, in cui ha evidenziato come il giudizio di non ammissione abbia, a mente della disciplina citata, carattere eccezionale, dovendo la regola essere di contro quella di ammettere alla classe successiva.
Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso, per l’annullamento del provvedimento gravato, previa concessione di idonea misura cautelare.
1.3. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito e ha quindi depositato memoria il 2 settembre 2022, contrastando le avverse tesi e domandando che il ricorso e l’istanza cautelare fossero respinti.
1.4. Con ordinanza cautelare, Tar Piemonte, sez. I, 7 settembre 2022, n. 846, la richiesta cautelare è stata respinta.
1.5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato, tenutasi da remoto il 20 marzo 2026, la causa, previa istanza di passaggio in decisione senza discussione della ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene preliminarmente di osservare come, oggetto del presente gravame, sia, principalmente, la domanda di annullamento del provvedimento con cui la ricorrente non è stata ammessa alla classe successiva, risalente all’anno scolastico 2021/2022.
Ciò posto, la giurisprudenza amministrativa, riguardo alla persistenza dell’interesse alla decisione nella materia che ci occupa, ha chiarito che lo stesso persiste unicamente quando lo studente, nonostante l’ampio lasso di tempo trascorso, non abbia ancora conseguito il passaggio alla classe successiva cui continua ad anelare (TAR Lazio - Roma, n. 20426/2025). È stato altresì affermato, in proposito, come l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sia riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224, Tar Sicilia, sez. II, 25 gennaio 2024, n. 293).
Stante il tempo trascorso, anche tenuto conto del fatto che la difesa della ricorrente non ha fornito nei suoi scritti difensivi alcuna informazione al riguardo, il Collegio ritiene che, nel frattempo, la ricorrente abbia verosimilmente proseguito nel suo percorso di studi. Tale circostanza fa dubitare, quindi, il Collegio, della persistenza dell’interesse alla proposta domanda di annullamento, considerato che, allo stato, il bene della vita perseguito non sarebbe più ottenibile, il che comporterebbe una pronuncia di improcedibilità.
Applicando tali coordinate interpretative al caso di specie, si osserva che parte ricorrente non ha, in primo luogo, impugnato il provvedimento di diniego di misura cautelare. Inoltre, la stessa parte ricorrente ha omesso di comunicare al Collegio le sopravvenienze rispetto alla reiezione della richiesta cautelare, limitandosi a depositare in atti la richiesta di passaggio in decisione.
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene non raggiunta la prova dell’attualità dell’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato.
Ciò nondimeno, tenuto conto dell’orientamento espresso dal giudice di appello con la pronuncia del C.d.s., A.P., n. 16/2024, il Collegio ritiene di doversi pronunciare nel merito della controversia.
3. Il ricorso, nel merito, è infondato.
4. Infondato è innanzi tutto l’ultimo motivo di ricorso, che si scrutina preliminarmente, per ragioni di coerenza espositiva in quanto discostante con gli orientamenti generalmente sposati dalla giurisprudenza amministrativa nella materia che ci occupa.
Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza “ la valutazione del consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di uno studente all’anno successivo è espressione di una discrezionalità di carattere tecnico, strettamente connessa alla professionalità del docente ”, con la conseguenza che, in tali casi, il sindacato del giudice amministrativo è limitato al ricorrere di macroscopici vizi rientranti nell’eccesso di potere (cfr. Cons. St., n. 6140/2022).
Non esiste, pertanto - e pure in presenza della possibilità di ammissione con riserva all’anno successivo - “ nessun obbligo di ammissione dello studente anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline ”, per come adombrato in ricorso (cfr., TAR Emilia-Romagna, sez. I, 01 luglio 2019, n. 182; TAR Lombardia, sez.V, 9 marzo 2024, n. 679; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 20 novembre 2025, n. 7502).
Sempre a mente degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa è stato condivisibilmente affermato come la frequenza della classe successiva non possa ritenersi funzionale soltanto all’eventuale recupero delle carenze dell’anno scolastico precedente, dovendosi prefigurare come funzionale anche (e soprattutto) all’acquisizione di nuove competenze (cfr. Tar Veneto, sez. IV, 09 settembre 2024, n. 2109).
Pertanto, il Consiglio di classe deve tenere conto anche di tale aspetto nel decidere se ammettere alla classe successiva un alunno con livelli di apprendimento non sufficienti, in relazione a quanto atteso alla fine dell’anno scolastico oggetto di valutazione.
Se ne ricava che, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, resta comunque ferma la discrezionalità del Consiglio di classe, non sussistendo un’aspettativa tutelata all’ammissione alla classe successiva indipendentemente dalla valutazione di detto organo (cfr. Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 25 giugno 2024, n. 561). Del resto, come ben ricordato anche in quest’ultima decisione, il Consiglio di classe, “ quando stabilisce se sia stato conseguito il livello di apprendimento richiesto per l’utile frequenza della classe successiva, in relazione al numero di materie insufficienti e alla rilevanza delle lacune riscontrate, esercita una discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito in sede giurisdizionale ”.
Le considerazioni che precedono inducono pertanto al rigetto del quarto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente sostiene, invece, l’opposta tesi in base alla quale la non ammissione costituirebbe un’eccezione alla regola, quasi ipotizzando la sussistenza di un vero e proprio diritto dell’alunno a conseguire la promozione.
Tale tesi è destituita di fondamento anche laddove si osservi quale deve essere lo scopo cui è demandata l’istruzione di un alunno, che non potrebbe essere perseguito nel momento in cui non sia stato acquisito un bagaglio di competenze sufficiente a passare alla classe successiva proficuamente, con il rischio che le lacune maturate non siano mai colmate.
5. I restanti motivi sono del pari infondati.
6. Quanto al primo motivo, dalla documentazione in atti, infatti, si ricava che:
- la sottoposizione della ricorrente a verifiche di natura diversa da quelle degli altri alunni è stata motivata da un’esplicita richiesta dell’interessata in tal senso, per agevolarla in ragione dell’infortunio occorso; la valutazione aveva ad oggetto gli stessi argomenti di quelli delle prove cui sono stati sottoposti gli altri alunni;
- le insufficienze hanno riguardato materie di indirizzo (lingua latina, lingua greca, storia), anche alla luce di un incompleto superamento delle insufficienze ottenute nel primo quadrimestre, non raggiungendo gli obiettivi formativi necessari per essere ammessa alla classe successiva;
- la ricorrente ha conseguito 4 insufficienze (3 nelle materie di indirizzo) con votazione di: 4 in lingua latina; 5 in lingua greca; 5 in storia; 5 in storia naturale.
È possibile quindi ricostruire il complessivo andamento scolastico della ricorrente, che già dal primo quadrimestre aveva dimostrato difficoltà e ottenuto delle insufficienze nelle materie che hanno condotto al giudizio finale di non ammissione; in altri termini il peggioramento si è avuto già al principio dell’anno scolastico e non è stato superato nel corso del secondo quadrimestre, nonostante la scelta di agevolarla, mediante la predisposizione di verifiche che tenessero conto del suo stato di salute.
7. Per altro verso, si osserva che le verifiche sostitutive nelle materie latino e greco non costituiscono una sostituzione effettiva del compito “versione”, destinato a verificare l’acquisizione della competenza della traduzione del testo; essa, all’evidenza, non può invece essere valutata mediante test a risposta multipla che, al massimo, possono stabilire la conoscenza di una regola grammaticale. Si spiega, così, la discrepanza tra criteri di valutazione che non possono essere identici con riferimento a prove non omogenee; mentre la versione, infatti, si presta ad essere risolta in maniera (anche stilisticamente) diversa da ciascun alunno (con riflessi nella valutazione della prova), i test a risposta multipla comportano un’alternativa secca (domanda omessa, corretta o errata).
Nessuna compromissione dei risultati può, quindi, essere lamentata, ma semplicemente il soddisfacimento di una richiesta espressa volta a consentirle di ovviare alle sue condizioni di salute, proprio nel rispetto del principio di personalizzazione didattica, che in questa sede si assume inopinatamente violato.
Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, a ritenere infondato il primo motivo.
8. Con riferimento alle doglianze rivolte a specifiche prove (verifica di greco del 7 aprile 2022, la prova di latino del 3 maggio 2022 e di storia del 28 aprile 2022), dedotte con il secondo motivo, si tratta di contestazioni che sono volte, per lo più, a contestualizzare e meglio argomentare il motivo già respinto al par. sub. 7 e che, per le stesse ragioni non possono trovare accoglimento.
Ciò posto, per meglio argomentare l’infondatezza della tesi difensiva propugnata, si osserva che gli argomenti proposti sottolineano unicamente la pretesa maggior valenza attribuita agli errori nelle prove sostenute dalla ricorrente rispetto agli altri alunni, ma non considerano, invece, il fatto che alla risposta corretta sia attribuito un punteggio di gran lunga superiore (pari a 4 o a 5).
Del pari infondata è la censura articolata rispetto alla pretesa disomogeneità di valutazione della prova di storia, trattandosi di materia in cui non vengono saggiate le competenze di traduzione, che sono caratteristiche invece delle materie lingua latina e lingua greca.
Ne consegue l’infondatezza del secondo motivo.
9. Le esposte considerazioni inducono a ritenere infondato anche il terzo motivo.
Si è già detto, infatti, come le prove scritte cui la ricorrente si è sottoposta dopo l’infortunio non fossero idonee a verificare le competenze di traduzione che sono caratteristiche del compito “versione”; non è irragionevole, quindi, anche alla luce delle insufficienze che la ricorrente ha ottenuto nel corso della prima parte dell’anno, che l’unica versione eseguita nel corso del secondo quadrimestre abbia avuto una valenza determinante per la sua valutazione.
10. Non possono accogliersi neppure le doglianze relative al voto attribuito il 20 aprile 2022, tenuto conto del fatto che l’attribuzione di due decimali in più non le avrebbe in ogni caso consentito di raggiungere la sufficienza complessiva, posto che il voto finale era pari a 4,6, già approssimato a 5.
11. In definitiva il ricorso è infondato, oltre che inammissibile.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO TT, Presidente FF
CA UR, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CA UR | AO TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.