Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 7975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7975 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 5 marzo 2025 avente ad oggetto Ricorso ex artt. 337 bis e
337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Mugnano di Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Ritiro, 15 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Massarelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
CF. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._2
Arte della Lana, 17 presso lo studio dell'avv. Gaia Habetswallner che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti alla minore alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato l'8.10.2024, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente (nato a [...] il [...]), dalla quale è nata una figlia (nata a Giugliano in [...] il [...])- Per_1
chiedeva di regolamentare i rapporti inerenti alla genitorialità alle condizioni in atti indicate.
Sulla premessa che il resistente versava saltuariamente, a titolo di mantenimento, somme esigue, inidonee a far fronte alle necessità quotidiane della minore, chiedeva l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé; la disciplina del diritto di visita per il genitore non collocatario;
un assegno mensile pari ad euro 400,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre le spese straordinarie al 50%.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando tutto quanto dedotto ex adverso, rappresentava di aver deciso spontaneamente di ricoverarsi, a far data dal 19.12.2024, presso la comunità di San
Patrignano per intraprendere un percorso di riabilitazione fisica e psichica, soprattutto nell'interesse ed a tutela della minore Per_1
A tal fine chiedeva l'affido condiviso della figlia, con disciplina del diritto di visita anche a mezzo videochiamate;
stabilirsi l'assegno di mantenimento nell'importo minimo, considerato lo stato di indisponibilità economica, determinato dalla collocazione presso la suindicata comunità.
All'udienza del 30.1.2025 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato;
sentite le parti, alla presenza dei difensori, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, i procuratori chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di addivenire ad un bonario componimento della controversia.
All'udienza del 5.3.2025, tenutasi in modalità cartolare, avendo le parti raggiunto un accordo, il
Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 473 bis.21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In ordine alle condizioni afferenti alla genitorialità, le parti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
a) l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_2
collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre sita in Marano di
Napoli (NA) alla Via Pio La Torre n.29.
2 RG n. 7975/2024
b) Per tali motivi il Sig. (attualmente disoccupato) si obbliga a titolo di Controparte_1
mantenimento della figlia a versare alla Sig.ra tramite bonifico Persona_2 Parte_1
sul conto corrente avente il seguente Iban [...] la complessiva somma di € 250,00= (duecentocinquanta/00), con rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
c) Il Sig. potrà tenere con sé la figlia ogni martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.30, Per_2
nonché a weekend alterni dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18:00 della domenica.
Durante il periodo natalizio e le vacanze pasquali la minore trascorrerà – ad anni alterni – la vigilia con l'uno ed il Natale con l'altro genitore, la Pasqua con l'uno e il lunedì in Albis con l'altro genitore.
d) La minore, in più, trascorrerà nel periodo estivo con il padre 15 giorni tra il 1 Agosto ed il 31
Agosto, secondo quanto verrà definito entro il 30 Maggio di ogni anno, ed allo stesso modo trascorrerà con il padre anche 8 giorni nel periodo invernale da concordare preventivamente, in concomitanza delle vacanze scolastiche.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
e) Per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore – in conformità al Protocollo d'Intesa del 25.10.2019 del Tribunale di Napoli Nord – saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ognuno.
I genitori, infine, si impegnano reciprocamente ad avere una serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, impegnandosi a tutelare sia la figura materna che quella paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
Per effetto i sottoscritti – ognuno per quanto di propria ragione – dichiarano di rinunciare ad ulteriori domande e difese, di non aver altro da reclamare o pretendere per qualsiasi altro titolo o ragione, chiedendo infine che il Giudice provveda con sentenza ad omologare i patti così come innanzi convenuti tra le parti con compensazione delle spese del giudizio.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
3 RG n. 7975/2024
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] il Parte_1
9.6.1995) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte Controparte_1
motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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