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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 673/19 vertente
tra
C.F: , C.F: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
C.F: C.F: C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
, C.F: , eredi del defunto CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dagli avv.ti e Vincenzo Giordano presso Persona_1 Parte_5
il cui studio in Roma Via San Marino n. 12 sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
C.F: , C.F: Controparte_1 CodiceFiscale_6 Parte_6 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosaria Politanò presso il cui studio sito in Rosarno Via
[...]
Trento n° 4 sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 476/19, pubblicata il 16/4/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 giugno 2012, conveniva in giudizio Persona_1
1 innanzi al Tribunale Civile di Palmi e per ivi sentire accogliere Parte_6 CP_2
le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare che la porzione di immobile, in narrativa indicata e sita in Rosarno alla
via Toselli, è stata occupata abusivamente dai convenuti, con l'apposizione illegittima di vasi, paletti
e, comunque, con tutte le altre azioni sopra evidenziate e, per l'effetto, condannarli all'immediata
eliminazione degli stessi e a non più ingerirsi in tale zona, limitando il diritto di proprietà e,
comunque, il libero possesso della parte attrice, con liberazione definitiva degli spazi abusivamente
occupati;
- accogliere, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dalla parte istante, con la emissione
di tutti i conseguenti provvedimenti di legge;
- condannare, ancora, controparte a tutte le somme dovute per il risarcimento dei danni, da liquidarsi
equitativamente anche nella somma simbolica di € 1.000,00, che verrà donata in beneficienza, con
rivalutazione monetaria ed interessi, anche al tasso legale, dal dì del dovuto pagamento e sino al
soddisfo;
- condannare controparte alle spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, cpa ed iva,
da distrarre a favore del procuratore antistatario, ai sensi degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.”
L'attore deduceva di essere proprietario e, comunque, di possedere la porzione immobiliare rappresentata nel Catasto Fabbricati al foglio 20, particelle 1272,1273 e 444 residua, producendo a tal fine i titoli derivativi.
Si costituivano i convenuti chiedendo in via principale “rigettarsi ogni e qualsiasi domanda avanzata
dall'attore nei confronti della controparte, in quanto infondata sia in fatto, che in diritto”. Con
vittoria di spese ed onorari.
I convenuti deducevano di essere comproprietari della particella 1272 sulla base della visura catastale che allegavano.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, con sentenza n. 476/2019, depositata in cancelleria in data 16/4/2019, il Tribunale di Palmi rigettava le domande con condanna di parte attrice
2 al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva impugnazione , eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio Persona_1
esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 13/9/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 9/9/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
proposta dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità
del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile,
sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum
appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per illogicità e
4 contraddittorietà della motivazione per totale travisamento dell'elaborato peritale del consulente tecnico d'ufficio geom. . Persona_2
2.1) Il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente giova osservare che nessun nuovo motivo ex art. 345 c.p.c. si ravvisa nell'atto di appello, in quanto nessuna nuova domanda viene ivi avanzata né, tantomeno alcun nuovo mezzo di prova.
E' necessario chiarire che nel corso del giudizio di primo grado sono state effettuate due consulenze tecniche d'ufficio, la prima dal Geom. che è stato revocato dall'incarico essendo stato CP_3
rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Palmi per infedeltà nella consulenza ex art. 380
c.p., su querela sporta e successivamente condannato, e la seconda dal Geom. Pt_2 Per_2
[...]
Nella prima CTU, il Geom. attestava la comproprietà del pezzo di terreno in oggetto, tra le CP_3
parti in causa, e ciò senza alcuna evidenza documentale.
Con la seconda CTU a firma del Geom alla quale la Corte intende aderire, per linearità di Per_2
argomentazioni, supportate da un'attenta valutazione della documentazione in atti, veniva esclusa qualsiasi comproprietà del terreno in oggetto tra le odierne parti in causa.
Nella ricostruzione dei vari atti di provenienza, regolarmente prodotti, il CTU, in risposta al primo quesito “Descriva i luoghi di causa verificandone la situazione proprietaria e ricostruendo le vicende
catastali delle particelle interessate” così concludeva:” c) In data 04.06.1994 è deceduto
[...]
che era nato a [...] il [...] lasciando quali eredi la moglie Per_3 Controparte_4
ed i nipoti e (figli di ) in quanto i figli Controparte_5 CP_6 CP_7 [...]
e la stessa hanno rinunciato all'eredità, la denuncia di successione è stata CP_8 CP_7
presentata all'U.R. di Cosenza in data 30.11.1994 e registrata al n.ro 1671 vol. 455, in detta denuncia
di successione è riportata, oltre agli altri beni di proprietà del de cuius, l'intera proprietà del
fabbricato identificato con la particella 444 del foglio di mappa 20 del Comune di Rosarno (RC) che
a quell'epoca era ancora nell'originaria consistenza;
5 d) In data 11.06.2002 è stato approvato con prot. 114191, dall'ufficio catastale di Reggio Cal. il
frazionamento della particella 444 del foglio 20 di mappa, frazionamento redatto dal Geom.
che ha originato le neo formate particelle 444 ex 444/a, p.lla 1272 ex 444/b e 1273 Parte_7
ex 444/c; e) In data 03.07.2002 è stata presentata presso l'U.R. di Cosenza una denuncia di
successione modificativa ed aggiuntiva in morte di che è stata registrata al n.ro 939 Persona_3
vol. 463, in detta denuncia di successione vengono elencati, tra gli altri beni, le p.lle 1272 e 1273, la
prima per la quota di ½ e la seconda per l'intero, omettendo la p.lla 444; f) In data 19.07.2002 con
atto notaio rep. 9892 gli eredi di , ovvero la moglie Persona_4 Persona_3 Controparte_4
ed i nipoti e hanno venduto all'attore , oltre ad Controparte_5 CP_6 Persona_1
altri cespiti, la quota pari a metà indivisa sul cespite individuato in catasto al foglio di mappa 20 con
la particella 1272 (corridoio d'ingresso) e l'intera proprietà del cespite individuato in catasto al
foglio di mappa 20 con la particella 1273 (vano ripostiglio), nel detto atto notarile si dichiara che i
cespiti compravenduti sono pervenuti ai venditori con la dichiarazione di successione reg. a Cosenza
il 30.11.1994 al n.ro 1671 vol. 455 e successiva dichiarazione aggiuntiva reg. a Cosenza il 03.07.2002
al n.ro 939 vol. 463 per successione legittima di (marito e nonno dei venditori) che Persona_3
era deceduto il 04.06.1994”; ed ancora:” a) La particella 444 già 444 subalterno a, è rimasta in testa
al nato a [...] il [...] e deceduto in data 04.06.1994 in quanto nella Persona_3
prima denuncia di successione era stata inclusa per intero e nella originaria consistenza, ma nella
seconda denuncia di successione modificativa ed aggiuntiva alla prima, detta particella non è stata
inclusa ma sono state elencate le neoformate particelle 1272 per la quota di ½ e 1273;
b) La particella 1272 ex 444 subalterno b, risulta di proprietà per la quota di ½ al Persona_1
per acquisto fattone dagli eredi di con il citato atto notaio del 19.07.2002 Persona_3 Per_4
e per la quota di ½ in testa al defunto in quanto gli eredi ne hanno portato in Persona_3
successione la sola quota di ½ poi venduta;
c) La particella 1273 ex 444 subalterno c, risulta di proprietà per l'intero al per Persona_1
acquisto fattone dagli eredi di con il citato atto notaio del 19.07.2002. Persona_3 Per_4
6 Per quanto sopra appare evidente che nessuna comproprietà delle particelle in oggetto risulta tra gli odierni appellati e , ove si consideri anche che nessuna parentela vi è tra Persona_1 [...]
e trattandosi di semplice omonimia atteso che gli eredi di Parte_6 Persona_3 [...]
risultano essere la moglie ed i nipoti e Per_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Per quanto riguarda le condotte, poste in essere dagli appellati, e lamentate dagli odierni appellanti,
quali il posizionamento di vasi e paletti per stendere il bucato, sulle scale, le stesse sono state confermate dal CTU, il quale asserisce:” Dopo essere entrati dal cancello nel corridoio (p.lla 1272
ex p.lla 444/b) ed averlo percorso, si passa sotto un arco-ponte, il quale visivamente, nella parte che
sporge sul corridoio, risulta essere stato interessato da lavori di intonacatura, ma non si sono notati
al momento del sopralluogo altre anomalie e/o lavori, era evidente comunque la notevole vetustà,
dopo aver attraversato l'arco-ponte si sale nella scala a doppia rampa con pedate in parte in pietra
ed in parte in cemento, che ricade tutta dentro la particella 444 ex p.lla 444/a, qui vi sono posizionate
sul lato sinistro salendo, dei vasi, la maggior parte di questi è in materiale plastico e qualcuno in
terracotta, sono poggiate dentro i portavasi di materiale plastico, alcune direttamente sui gradini,
altre su mattoni e/o blocchetti di cemento, detti vasi contengono delle piante ornamentali, arrivati
alla fine della scala, sul pianerottolo pavimentato con mattonelle di ceramica, vi sono affissi due
paletti in ferro che sorreggono dei fili per stendere i panni, questi due paletti sono affissi negli angoli
del vano-scala e quindi con i fili ne formano la diagonale del detto vano, altri due paletti in ferro con
filo stendi-panni sono affissi alla fine dell'arco-ponte”.
Appare evidente, pertanto, che alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado, errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata con l'accoglimento delle domande relative all'eliminazione delle turbative poste in essere dagli odierni appellati sulle particelle di proprietà degli appellanti, deve, invece, essere rigettata la domanda relativa al simbolico risarcimento dei danni, in quanto genericamente allegato.
3) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, le stesse si compensano per 1/3,
mentre i restanti 2/3 vengono posti a carico di parte appellata e vengono liquidate in considerazione
7 del valore della controversia, così come determinato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, valori minimi per tutte le fasi data la semplicità delle questioni trattate, per il primo grado di giudizio le spese sono così
quantificate €. 213,00 fase di studio, €. 213,00 fase introduttiva, €. 426,00 fase di trattazione, €.
426,00 fase decisionale, ed €. 85,00 per C.U, per il secondo grado di giudizio fase studio (€. 268,00),
introduttiva (€. 268,00), fase di trattazione (€. 496,00) fase decisionale (€. 426,00) ed €. 355,000 per
C.U., in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n.
23318/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Palmi. Persona_1
476/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
accoglie l'appello;
in riforma dell'impugnata sentenza condanna e all'immediata Parte_6 CP_2
eliminazione di quanto posizionato nelle particelle di proprietà di ed oggi dei suoi Persona_5
eredi;
condanna gli appellati, in solido, alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio nei confronti degli appellanti che liquida in complessivi €. 1.363,00, su cui operare la compensazione di 1/3, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
condanna gli appellati, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti degli appellanti che liquida in complessivi €. 1.813,00, su cui operare la compensazione di 1/3 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
condanna gli appellati al rimborso delle spese di CTU, nella misura già liquidata con provvedimento del Tribunale, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
8 (dott. Salvatore Catalano)
(dott.ssa Patrizia Morabito)
9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 673/19 vertente
tra
C.F: , C.F: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
C.F: C.F: C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
, C.F: , eredi del defunto CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dagli avv.ti e Vincenzo Giordano presso Persona_1 Parte_5
il cui studio in Roma Via San Marino n. 12 sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
C.F: , C.F: Controparte_1 CodiceFiscale_6 Parte_6 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosaria Politanò presso il cui studio sito in Rosarno Via
[...]
Trento n° 4 sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 476/19, pubblicata il 16/4/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 giugno 2012, conveniva in giudizio Persona_1
1 innanzi al Tribunale Civile di Palmi e per ivi sentire accogliere Parte_6 CP_2
le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare che la porzione di immobile, in narrativa indicata e sita in Rosarno alla
via Toselli, è stata occupata abusivamente dai convenuti, con l'apposizione illegittima di vasi, paletti
e, comunque, con tutte le altre azioni sopra evidenziate e, per l'effetto, condannarli all'immediata
eliminazione degli stessi e a non più ingerirsi in tale zona, limitando il diritto di proprietà e,
comunque, il libero possesso della parte attrice, con liberazione definitiva degli spazi abusivamente
occupati;
- accogliere, in ogni caso, tutte le domande e richieste formulate dalla parte istante, con la emissione
di tutti i conseguenti provvedimenti di legge;
- condannare, ancora, controparte a tutte le somme dovute per il risarcimento dei danni, da liquidarsi
equitativamente anche nella somma simbolica di € 1.000,00, che verrà donata in beneficienza, con
rivalutazione monetaria ed interessi, anche al tasso legale, dal dì del dovuto pagamento e sino al
soddisfo;
- condannare controparte alle spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, cpa ed iva,
da distrarre a favore del procuratore antistatario, ai sensi degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.”
L'attore deduceva di essere proprietario e, comunque, di possedere la porzione immobiliare rappresentata nel Catasto Fabbricati al foglio 20, particelle 1272,1273 e 444 residua, producendo a tal fine i titoli derivativi.
Si costituivano i convenuti chiedendo in via principale “rigettarsi ogni e qualsiasi domanda avanzata
dall'attore nei confronti della controparte, in quanto infondata sia in fatto, che in diritto”. Con
vittoria di spese ed onorari.
I convenuti deducevano di essere comproprietari della particella 1272 sulla base della visura catastale che allegavano.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, con sentenza n. 476/2019, depositata in cancelleria in data 16/4/2019, il Tribunale di Palmi rigettava le domande con condanna di parte attrice
2 al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva impugnazione , eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio Persona_1
esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 13/9/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 9/9/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.,
proposta dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità
del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile,
sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum
appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per illogicità e
4 contraddittorietà della motivazione per totale travisamento dell'elaborato peritale del consulente tecnico d'ufficio geom. . Persona_2
2.1) Il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente giova osservare che nessun nuovo motivo ex art. 345 c.p.c. si ravvisa nell'atto di appello, in quanto nessuna nuova domanda viene ivi avanzata né, tantomeno alcun nuovo mezzo di prova.
E' necessario chiarire che nel corso del giudizio di primo grado sono state effettuate due consulenze tecniche d'ufficio, la prima dal Geom. che è stato revocato dall'incarico essendo stato CP_3
rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Palmi per infedeltà nella consulenza ex art. 380
c.p., su querela sporta e successivamente condannato, e la seconda dal Geom. Pt_2 Per_2
[...]
Nella prima CTU, il Geom. attestava la comproprietà del pezzo di terreno in oggetto, tra le CP_3
parti in causa, e ciò senza alcuna evidenza documentale.
Con la seconda CTU a firma del Geom alla quale la Corte intende aderire, per linearità di Per_2
argomentazioni, supportate da un'attenta valutazione della documentazione in atti, veniva esclusa qualsiasi comproprietà del terreno in oggetto tra le odierne parti in causa.
Nella ricostruzione dei vari atti di provenienza, regolarmente prodotti, il CTU, in risposta al primo quesito “Descriva i luoghi di causa verificandone la situazione proprietaria e ricostruendo le vicende
catastali delle particelle interessate” così concludeva:” c) In data 04.06.1994 è deceduto
[...]
che era nato a [...] il [...] lasciando quali eredi la moglie Per_3 Controparte_4
ed i nipoti e (figli di ) in quanto i figli Controparte_5 CP_6 CP_7 [...]
e la stessa hanno rinunciato all'eredità, la denuncia di successione è stata CP_8 CP_7
presentata all'U.R. di Cosenza in data 30.11.1994 e registrata al n.ro 1671 vol. 455, in detta denuncia
di successione è riportata, oltre agli altri beni di proprietà del de cuius, l'intera proprietà del
fabbricato identificato con la particella 444 del foglio di mappa 20 del Comune di Rosarno (RC) che
a quell'epoca era ancora nell'originaria consistenza;
5 d) In data 11.06.2002 è stato approvato con prot. 114191, dall'ufficio catastale di Reggio Cal. il
frazionamento della particella 444 del foglio 20 di mappa, frazionamento redatto dal Geom.
che ha originato le neo formate particelle 444 ex 444/a, p.lla 1272 ex 444/b e 1273 Parte_7
ex 444/c; e) In data 03.07.2002 è stata presentata presso l'U.R. di Cosenza una denuncia di
successione modificativa ed aggiuntiva in morte di che è stata registrata al n.ro 939 Persona_3
vol. 463, in detta denuncia di successione vengono elencati, tra gli altri beni, le p.lle 1272 e 1273, la
prima per la quota di ½ e la seconda per l'intero, omettendo la p.lla 444; f) In data 19.07.2002 con
atto notaio rep. 9892 gli eredi di , ovvero la moglie Persona_4 Persona_3 Controparte_4
ed i nipoti e hanno venduto all'attore , oltre ad Controparte_5 CP_6 Persona_1
altri cespiti, la quota pari a metà indivisa sul cespite individuato in catasto al foglio di mappa 20 con
la particella 1272 (corridoio d'ingresso) e l'intera proprietà del cespite individuato in catasto al
foglio di mappa 20 con la particella 1273 (vano ripostiglio), nel detto atto notarile si dichiara che i
cespiti compravenduti sono pervenuti ai venditori con la dichiarazione di successione reg. a Cosenza
il 30.11.1994 al n.ro 1671 vol. 455 e successiva dichiarazione aggiuntiva reg. a Cosenza il 03.07.2002
al n.ro 939 vol. 463 per successione legittima di (marito e nonno dei venditori) che Persona_3
era deceduto il 04.06.1994”; ed ancora:” a) La particella 444 già 444 subalterno a, è rimasta in testa
al nato a [...] il [...] e deceduto in data 04.06.1994 in quanto nella Persona_3
prima denuncia di successione era stata inclusa per intero e nella originaria consistenza, ma nella
seconda denuncia di successione modificativa ed aggiuntiva alla prima, detta particella non è stata
inclusa ma sono state elencate le neoformate particelle 1272 per la quota di ½ e 1273;
b) La particella 1272 ex 444 subalterno b, risulta di proprietà per la quota di ½ al Persona_1
per acquisto fattone dagli eredi di con il citato atto notaio del 19.07.2002 Persona_3 Per_4
e per la quota di ½ in testa al defunto in quanto gli eredi ne hanno portato in Persona_3
successione la sola quota di ½ poi venduta;
c) La particella 1273 ex 444 subalterno c, risulta di proprietà per l'intero al per Persona_1
acquisto fattone dagli eredi di con il citato atto notaio del 19.07.2002. Persona_3 Per_4
6 Per quanto sopra appare evidente che nessuna comproprietà delle particelle in oggetto risulta tra gli odierni appellati e , ove si consideri anche che nessuna parentela vi è tra Persona_1 [...]
e trattandosi di semplice omonimia atteso che gli eredi di Parte_6 Persona_3 [...]
risultano essere la moglie ed i nipoti e Per_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Per quanto riguarda le condotte, poste in essere dagli appellati, e lamentate dagli odierni appellanti,
quali il posizionamento di vasi e paletti per stendere il bucato, sulle scale, le stesse sono state confermate dal CTU, il quale asserisce:” Dopo essere entrati dal cancello nel corridoio (p.lla 1272
ex p.lla 444/b) ed averlo percorso, si passa sotto un arco-ponte, il quale visivamente, nella parte che
sporge sul corridoio, risulta essere stato interessato da lavori di intonacatura, ma non si sono notati
al momento del sopralluogo altre anomalie e/o lavori, era evidente comunque la notevole vetustà,
dopo aver attraversato l'arco-ponte si sale nella scala a doppia rampa con pedate in parte in pietra
ed in parte in cemento, che ricade tutta dentro la particella 444 ex p.lla 444/a, qui vi sono posizionate
sul lato sinistro salendo, dei vasi, la maggior parte di questi è in materiale plastico e qualcuno in
terracotta, sono poggiate dentro i portavasi di materiale plastico, alcune direttamente sui gradini,
altre su mattoni e/o blocchetti di cemento, detti vasi contengono delle piante ornamentali, arrivati
alla fine della scala, sul pianerottolo pavimentato con mattonelle di ceramica, vi sono affissi due
paletti in ferro che sorreggono dei fili per stendere i panni, questi due paletti sono affissi negli angoli
del vano-scala e quindi con i fili ne formano la diagonale del detto vano, altri due paletti in ferro con
filo stendi-panni sono affissi alla fine dell'arco-ponte”.
Appare evidente, pertanto, che alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado, errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata con l'accoglimento delle domande relative all'eliminazione delle turbative poste in essere dagli odierni appellati sulle particelle di proprietà degli appellanti, deve, invece, essere rigettata la domanda relativa al simbolico risarcimento dei danni, in quanto genericamente allegato.
3) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, le stesse si compensano per 1/3,
mentre i restanti 2/3 vengono posti a carico di parte appellata e vengono liquidate in considerazione
7 del valore della controversia, così come determinato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, valori minimi per tutte le fasi data la semplicità delle questioni trattate, per il primo grado di giudizio le spese sono così
quantificate €. 213,00 fase di studio, €. 213,00 fase introduttiva, €. 426,00 fase di trattazione, €.
426,00 fase decisionale, ed €. 85,00 per C.U, per il secondo grado di giudizio fase studio (€. 268,00),
introduttiva (€. 268,00), fase di trattazione (€. 496,00) fase decisionale (€. 426,00) ed €. 355,000 per
C.U., in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n.
23318/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Palmi. Persona_1
476/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
accoglie l'appello;
in riforma dell'impugnata sentenza condanna e all'immediata Parte_6 CP_2
eliminazione di quanto posizionato nelle particelle di proprietà di ed oggi dei suoi Persona_5
eredi;
condanna gli appellati, in solido, alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio nei confronti degli appellanti che liquida in complessivi €. 1.363,00, su cui operare la compensazione di 1/3, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
condanna gli appellati, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti degli appellanti che liquida in complessivi €. 1.813,00, su cui operare la compensazione di 1/3 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
condanna gli appellati al rimborso delle spese di CTU, nella misura già liquidata con provvedimento del Tribunale, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
8 (dott. Salvatore Catalano)
(dott.ssa Patrizia Morabito)
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