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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 7870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7870 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N 7095 2022 RG
Tribunale di Napoli
V SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 9.09.2025 A TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC
Il giudice dott.ssa Maria Luisa Buono rilevato che l'udienza del 9.09.2025 è stata sostituita dal deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entrato in vigore l'1.01.2023; viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
esaminati gli atti e documenti di causa;
rilevato che i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni;
rilevato, in particolare, che, per parte appellante, il procuratore costituito ha così concluso :“Voglia
l'ill.mo Tribunale di Napoli in funzione di Giudice d'appello, in riforma parziale della sentenza nr.
6945/22 resa dal GDP di Napoli depositata il 25.02.2022, così provvedere: A. condannare le parti appellate in solido o chi di ragione al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate in € 330,00 per competenze professionali ex DM 55/14 ed €
50,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e con attribuzione all'avv. Roberto
Guadagno per averne fatto anticipo;
B. Condannare le parti appellate in solido o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio d'appello e con attribuzione all'avv.
Roberto Guadagno che si dichiara anticipatario”; rilevato che, per parte appellata , il procuratore costituito ha così Controparte_1 concluso: “l'avv. Ernesto Refolo precisa le conclusioni, così come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'integrale accoglimento. Chiede, inoltre, che la causa venga trattenuta per la decisione”;
IL GIUDICE preso atto di quanto sopra e rilevato che la discussione della causa è avvenuta mediante il deposito delle note scritte;
pronuncia la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, che viene allegata al presente verbale ed è parte integrante dello stesso.
Il Giudice
1 dott.ssa Maria Luisa Buono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7095/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6945/2021- R.G. n. 46140/2021 - pubblicata in data
25/02/2022 dal Giudice di Pace di Napoli, decisa a seguito di trattazione scritta dell'udienza del
9.09.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Guadagno (C.F. ) in virtù di procura in atti;
C.F._2 appellante
CONTRO
, C.F. , con sede legale in Roma alla Controparte_2 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. (C.F. Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Refolo, (c.f. ) C.F._3 C.F._4 in virtù di procura allegata agli atti appellata
NONCHE'
in persona del Prefetto p.t. Controparte_4 appellata contumace
CONCLUSIONI come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso, conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p., dinanzi all'Ufficio Parte_1 del Giudice di Pace di Napoli, l' nonché la Controparte_1 Controparte_4 proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0712020001867355000 relativa a
2 sanzioni amministrative per infrazioni al cds, deducendo la mancata notifica del sotteso verbale nonché la intervenuta prescrizione dei crediti vantati.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata. La rimaneva contumace. Controparte_4
Con sentenza n. 6945/2021- R.G. n. 46140/2021 - depositata in data 25/02/2022, il Giudice di Pace di Napoli, ritenuta la causa matura per la decisione, accoglieva la domanda proposta da Parte_1
e annullava la cartella n. 0712020001867355000, non avendo le controparti prodotto
[...] documentazione attestante l'accertamento della violazione e la sua contestazione;
compensava integralmente le spese di lite.
Tanto premesso in fatto, proponeva appello avverso la prefata sentenza Parte_1 limitatamente alla statuizione sulle spese, denunziando la violazione del principio della soccombenza nonché dell'art. 92 c.p.c., non rinvenendosi, nel caso di specie, nessuna delle ipotesi tassative in cui
è possibile la compensazione delle spese di lite e comunque deduceva la mancanza di un'adeguata motivazione. Ha chiesto, pertanto, la riforma della decisione impugnata, vinte le spese di lite con attribuzione. Si costituiva l' , deducendo la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda e la conferma della impugnata sentenza, stante la correttezza della statuizione relativa alle spese.
Non si costituiva la che, sebbene ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_4
All'udienza del 9.09.2025, mediate trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
L'appellante ha censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui sono state compensate le spese in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione in ordine alle spese del giudizio con la seguente motivazione: “Per quanto concerne il governo delle spese, letti gli atti appare equo e opportuno compensare interamente le stesse fra le parti”.
Va premesso che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata”
o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile
2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione
3 delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari
“gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. Infatti, prima della riforma intervenuta nel 2014, la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla
“natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n.
16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n. 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ciò premesso, ad avviso del sottoscritto Giudicante, le motivazioni addotte dal Giudice di Pace
(peraltro alquanto stringate e generiche) non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
4 In proposito va rilevato che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio e la soccombenza non
è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale. La circostanza che uno dei convenuti non si sia costituito nel primo grado di giudizio non può essere valutata come significativa della volontà dello stesso di aderire alle ragioni dell'altra parte: tale condotta ha una valenza totalmente neutra, anzi potrebbe anche essere giudicata negativamente come espressione di “mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti, specie quelle pubbliche, all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale (Cass. ord. n. 373 del 13.01.2015).
Pertanto, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza si pongono a carico delle controparti in solido tra loro, con attribuzione al procuratore dell'opponente dichiaratosi anticipatario.
Sul punto va richiamata, infine, la pronuncia della Corte di Cassazione ( Cass. S.U. n. 22080/17 depositata 22.09.17) che, in riferimento ad una vicenda identica a quella in esame, ha affermato: “va osservato che non è senza conseguenze la circostanza che l'azione venga esperita dall'interessato a seguito della ricezione di una cartella di pagamento (ovvero di un altro atto successivo esecutivo), che si assuma aver costituito il primo atto per il cui tramite sia stata acquisita la conoscenza della sanzione amministrativa. La doglianza di regola va rivolta contro i legittimati passivi individuati, oggi, dal comma quinto dell'art. 7 del d. lgv n. 150 del 2011. Tuttavia, la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. S.U. 25 luglio 2007 n.
16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente
(cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017 n. 3101)”.
Alla luce di quanto sopra deve, dunque, affermarsi la legittimazione passiva dell'
[...]
e le spese di lite vanno poste in solido tra l'agente della riscossione e l'ente Controparte_1 impositore.
In conclusione, gli onorari del primo grado di giudizio vanno posti a carico delle parti appellate, in solido tra loro, in considerazione della loro soccombenza e sono liquidati in favore di parte appellante in complessivi euro 139,00 (di cui euro 34,00 fase studio, euro 34,00 fase introduttiva, euro 71,00 fase decisionale), prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1.100,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività processuale svolta,
5 in particolare dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto e della serialità e semplicità del contenzioso in oggetto.
Anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico delle parti appellate, in solido tra loro, in considerazione della loro soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro 232,00 (di cui euro 66,00 fase studio, euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1.100,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, in considerazione della ridotta attività difensiva e dell'unico motivo di impugnazione.
Va precisato, infine, che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 6945/2021- R.G. n.
46140/2021 - depositata in data 25/02/2022, nel capo relativo alle spese, condanna e la in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_4 pagamento, in favore di parte appellante, dei compensi del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 139,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Roberto Guadagno dichiaratosi anticipatario;
2. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 232,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Roberto
Guadagno dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 10.09.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
6
Tribunale di Napoli
V SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 9.09.2025 A TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC
Il giudice dott.ssa Maria Luisa Buono rilevato che l'udienza del 9.09.2025 è stata sostituita dal deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entrato in vigore l'1.01.2023; viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
esaminati gli atti e documenti di causa;
rilevato che i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni;
rilevato, in particolare, che, per parte appellante, il procuratore costituito ha così concluso :“Voglia
l'ill.mo Tribunale di Napoli in funzione di Giudice d'appello, in riforma parziale della sentenza nr.
6945/22 resa dal GDP di Napoli depositata il 25.02.2022, così provvedere: A. condannare le parti appellate in solido o chi di ragione al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, quantificate in € 330,00 per competenze professionali ex DM 55/14 ed €
50,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e con attribuzione all'avv. Roberto
Guadagno per averne fatto anticipo;
B. Condannare le parti appellate in solido o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio d'appello e con attribuzione all'avv.
Roberto Guadagno che si dichiara anticipatario”; rilevato che, per parte appellata , il procuratore costituito ha così Controparte_1 concluso: “l'avv. Ernesto Refolo precisa le conclusioni, così come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'integrale accoglimento. Chiede, inoltre, che la causa venga trattenuta per la decisione”;
IL GIUDICE preso atto di quanto sopra e rilevato che la discussione della causa è avvenuta mediante il deposito delle note scritte;
pronuncia la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, che viene allegata al presente verbale ed è parte integrante dello stesso.
Il Giudice
1 dott.ssa Maria Luisa Buono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7095/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6945/2021- R.G. n. 46140/2021 - pubblicata in data
25/02/2022 dal Giudice di Pace di Napoli, decisa a seguito di trattazione scritta dell'udienza del
9.09.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Guadagno (C.F. ) in virtù di procura in atti;
C.F._2 appellante
CONTRO
, C.F. , con sede legale in Roma alla Controparte_2 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. (C.F. Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Refolo, (c.f. ) C.F._3 C.F._4 in virtù di procura allegata agli atti appellata
NONCHE'
in persona del Prefetto p.t. Controparte_4 appellata contumace
CONCLUSIONI come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso, conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p., dinanzi all'Ufficio Parte_1 del Giudice di Pace di Napoli, l' nonché la Controparte_1 Controparte_4 proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0712020001867355000 relativa a
2 sanzioni amministrative per infrazioni al cds, deducendo la mancata notifica del sotteso verbale nonché la intervenuta prescrizione dei crediti vantati.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata. La rimaneva contumace. Controparte_4
Con sentenza n. 6945/2021- R.G. n. 46140/2021 - depositata in data 25/02/2022, il Giudice di Pace di Napoli, ritenuta la causa matura per la decisione, accoglieva la domanda proposta da Parte_1
e annullava la cartella n. 0712020001867355000, non avendo le controparti prodotto
[...] documentazione attestante l'accertamento della violazione e la sua contestazione;
compensava integralmente le spese di lite.
Tanto premesso in fatto, proponeva appello avverso la prefata sentenza Parte_1 limitatamente alla statuizione sulle spese, denunziando la violazione del principio della soccombenza nonché dell'art. 92 c.p.c., non rinvenendosi, nel caso di specie, nessuna delle ipotesi tassative in cui
è possibile la compensazione delle spese di lite e comunque deduceva la mancanza di un'adeguata motivazione. Ha chiesto, pertanto, la riforma della decisione impugnata, vinte le spese di lite con attribuzione. Si costituiva l' , deducendo la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda e la conferma della impugnata sentenza, stante la correttezza della statuizione relativa alle spese.
Non si costituiva la che, sebbene ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_4
All'udienza del 9.09.2025, mediate trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
L'appellante ha censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui sono state compensate le spese in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione in ordine alle spese del giudizio con la seguente motivazione: “Per quanto concerne il governo delle spese, letti gli atti appare equo e opportuno compensare interamente le stesse fra le parti”.
Va premesso che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata”
o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile
2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione
3 delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte Costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari
“gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. Infatti, prima della riforma intervenuta nel 2014, la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla
“natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n.
16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n. 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Ciò premesso, ad avviso del sottoscritto Giudicante, le motivazioni addotte dal Giudice di Pace
(peraltro alquanto stringate e generiche) non costituiscono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
4 In proposito va rilevato che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio e la soccombenza non
è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale. La circostanza che uno dei convenuti non si sia costituito nel primo grado di giudizio non può essere valutata come significativa della volontà dello stesso di aderire alle ragioni dell'altra parte: tale condotta ha una valenza totalmente neutra, anzi potrebbe anche essere giudicata negativamente come espressione di “mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti, specie quelle pubbliche, all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale (Cass. ord. n. 373 del 13.01.2015).
Pertanto, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza si pongono a carico delle controparti in solido tra loro, con attribuzione al procuratore dell'opponente dichiaratosi anticipatario.
Sul punto va richiamata, infine, la pronuncia della Corte di Cassazione ( Cass. S.U. n. 22080/17 depositata 22.09.17) che, in riferimento ad una vicenda identica a quella in esame, ha affermato: “va osservato che non è senza conseguenze la circostanza che l'azione venga esperita dall'interessato a seguito della ricezione di una cartella di pagamento (ovvero di un altro atto successivo esecutivo), che si assuma aver costituito il primo atto per il cui tramite sia stata acquisita la conoscenza della sanzione amministrativa. La doglianza di regola va rivolta contro i legittimati passivi individuati, oggi, dal comma quinto dell'art. 7 del d. lgv n. 150 del 2011. Tuttavia, la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. S.U. 25 luglio 2007 n.
16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente
(cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017 n. 3101)”.
Alla luce di quanto sopra deve, dunque, affermarsi la legittimazione passiva dell'
[...]
e le spese di lite vanno poste in solido tra l'agente della riscossione e l'ente Controparte_1 impositore.
In conclusione, gli onorari del primo grado di giudizio vanno posti a carico delle parti appellate, in solido tra loro, in considerazione della loro soccombenza e sono liquidati in favore di parte appellante in complessivi euro 139,00 (di cui euro 34,00 fase studio, euro 34,00 fase introduttiva, euro 71,00 fase decisionale), prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1.100,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività processuale svolta,
5 in particolare dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto e della serialità e semplicità del contenzioso in oggetto.
Anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico delle parti appellate, in solido tra loro, in considerazione della loro soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro 232,00 (di cui euro 66,00 fase studio, euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1.100,00, ridotti al minimo per tutte le fasi, in considerazione della ridotta attività difensiva e dell'unico motivo di impugnazione.
Va precisato, infine, che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 6945/2021- R.G. n.
46140/2021 - depositata in data 25/02/2022, nel capo relativo alle spese, condanna e la in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_4 pagamento, in favore di parte appellante, dei compensi del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 139,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Roberto Guadagno dichiaratosi anticipatario;
2. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 232,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Roberto
Guadagno dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 10.09.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
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