Sentenza 19 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di reati societari, l'art. 2636 cod.civ. (illecita influenza sull'assemblea), nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 61 del 2002, prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno, si configura come reato di evento, posto che per la consumazione del reato è richiesta l'effettiva determinazione della maggioranza nell'assemblea, ed è preordinato a tutelare l'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che integri il delitto in questione la condotta dell'amministratore unico di una società che, al fine di aggirare il divieto di voto per conflitto di interessi, stabilito dall'art. 2373, comma terzo, cod. civ., abbia simulato la vendita della propria quota a due dipendenti, per consentire l'esercizio di voto legato a tale quota, impedendo, tramite il voto contrario espresso dagli apparenti acquirenti, l'adozione della delibera per il promovimento dell'azione di responsabilità nei suoi confronti, che altrimenti sarebbe stata approvata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2004, n. 7317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7317 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 19/01/2004
1. Dott. MARINI Pier CO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 41
3. Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 045794/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME TT AR N. IL 12/05/1954;
2) IA UR N. IL 18/11/1958;
avverso SENTENZA del 24/05/2002 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Marco Calò del foro di Grosseto;
La Corte d'appello di Firenze con sentenza 24.5.2002, in parziale riforma della decisione in data 8.6.2001 del tribunale di Grosseto, qualificato il fatto contestato a IN TT e HI AU ai sensi dell'art. 2636 c.c. - come modificato dal decr. leg.vo 11.4.2002 n. 61 - determinava la pena nei confronti di ciascuno dei predetti in mesi due e giorni venti di reclusione, confermando nel resto.
Agli imputati era stato contestato originariamente il reato di cui agli artt. 110 C.P. e 2630 co. 1^ n. 3 C.C., consumato in concorso fra loro e con OR CO, giudicato separatamente mediante il rito di applicazione della pena su richiesta.
Era emerso che il OR - amministratore unico della s.r.l. "RN e OR" - era stato denunciato al tribunale, ai sensi dell'art. 2409 C.C., per sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di amministratore dall'altro socio RN, il quale aveva chiesto la revoca dell'amministratore e la convocazione dell'assemblea per discutere della promozione di un'azione di responsabilità nei confronti del detto OR. Questi - al fine di aggirare il divieto di voto per conflitto di interessi stabilito dall'art. 2373 co. 3^ C.C. ("gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità") cedeva la propria quota ai due imputati, suoi dipendenti, per consentire l'esercizio del diritto di voto legato a tale quota. La cessione - avvenuta mediante scrittura privata in data 19/2/1997, autenticata da notaio - era sottoposta alla condizione risolutiva che entro tre mesi dall'atto il OR doveva esser liberato da tutte le fideiussioni bancarie ed assicurative a suo carico. Il giorno 15/10/1997 si teneva l'assemblea ed i due imputati si facevano rappresentare da NN CO, il quale votava contro la promozione della azione di responsabilità che non poteva quindi aver luogo.
I giudici di merito osservavano che molteplici elementi dimostravano l'artificiosità della cessione delle quote che mirava a consentire al OR - il quale, nella sostanza, era sempre rimasto proprietario delle stesse - di esercitare, sotto altro nome, il diritto di voto per paralizzare la richiesta dell'altro socio. Anzitutto era impossibile che gli apparenti acquirenti fossero in grado, attese le loro modeste risorse economiche, di liberare, nel breve spazio di tre mesi, il OR dai suoi obblighi fideiussori per l'ingente somma di oltre sei miliardi di lire.
Inoltre il NN, che li aveva rappresentati in assemblea, non era neppure da loro conosciuto ed era stato contattato tramite il consulente del OR, Ragionier Ancorani.
In terzo luogo la cessione delle quote era avvenuta praticamente a ridosso della data dell'assemblea e senza versamento di alcun anticipo, anche minimo, del presso.
Infine - ove veramente gli imputati fossero stati acquirenti delle quote - sarebbe stato loro interesse votare per il promovimento dell'azione di responsabilità (e non contro) per chiarire i risvolti della gestione, riservandosi la possibilità di esercitare azioni a difesa della società per il risarcimento di eventuali danni. Conclusivamente: il diritto di voto esercitato dagli imputati per delega era contrario all'interesse della società ed in palese adesione al disegno del OR di influire sulla formazione della maggioranza. Tale fine era stato raggiunto in virtù del determinante concorso degli imputati nella consumazione del reato contestato all'amministratore, il quale - ove avesse rispettato il dettato legislativo che gli precludeva il voto - non avrebbe potuto sottrarsi all'azione di responsabilità, atteso che l'altro socio era titolare del 50% del capitale sociale.
Il fatto però - a seguito delle modifiche operate dal D. Leg.vo n. 61/2002 - doveva esser riqualificato ai sensi dell'art. 2636 C.C., norma più favorevole sotto il profilo sanzionatorio. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Deducono, nel primo motivo, che la norma di cui all'art. 2636 C.C., nella nuova formulazione, richiede che la condotta posta in essere abbia "determinato la maggioranza in assemblea", mentre, nella specie, nessuna maggioranza si era formata. Infatti - essendo la compagine sociale della "RN e OR s.r.l." composta da due soci al 50% - l'esercizio del diritto di voto da parte degli imputati IN e HI aveva impedito di raggiungere alcuna maggioranza dal momento che solo il socio RN aveva votato a favore dell'azione di responsabilità. Da ciò l'insussistenza dell'elemento materiale del reato.
Sostengono nel secondo motivo che la sentenza è "piuttosto confusa nell'inquadrare sul piano giuridico i rapporti tra IN e HI da una parte ed il OR dall'altra" e che ciò avrebbe, in sostanza, determinato un difetto di correlazione fra l'imputazione originaria e la decisione.
Lamentano nel terzo motivo mancanza di motivazione con riguardo all'esistenza dell'elemento psicologico del reato. I motivi sono privi di fondamento ed i ricorsi devono esser rigettati con le conseguenze di legge.
Deve premettersi che la disposizione di cui all'art. 2636 C.C. ("illecita influenza sull'assemblea"), nella formulazione introdotta dal D. Leg.vo n. 61/2002, così dispone: "Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito...". Deve rilevarsi che, rispetto all'abrogata disposizione di cui al previgente testo dell'art. 2630 co. 1^ n. 3 C.C., la nuova enunciazione ipotizza una condotta di frode in quanto la modalità esecutiva del reato restano caratterizzate da comportamenti artificiosi rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno.
La norma è quindi chiaramente diretta a tutelare l'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare.
Per la consumazione del reato è inoltre richiesto che la condotta illecita abbia effettivamente determinato la maggioranza nell'assemblea e tale previsione conferma che la fattispecie è costruita come reato di evento. Ciò posto, va osservato - quanto al primo motivo di ricorso - che la locuzione "determina la maggioranza" sta a significare che la condotta vietata deve aver provocato il conseguimento di un quorum che, in assenza della stessa, non si sarebbe ottenuto, portando, comunque, ad una risoluzione anomala. Ed in tale ottica non è contestabile che, nel caso in esame, proprio per effetto della simulazione della vendita delle quote, era stata impedita - tramite il voto contrario espresso dagli apparenti acquirenti - l'adozione della delibera per il promovimento dell'azione di responsabilità, che, altrimenti, sarebbe stata approvata.
Con riguardo alla seconda ragione di doglianza va anzitutto rilevato che i giudici di merito hanno adeguatamente argomentato circa "la natura fittizia dell'accordo" concernente la cessione della quota del OR, sottolineando che la stessa "nella sostanza", era rimasta in proprietà di quest'ultimo. L'affermazione è corretta in quanto, ai sensi dell'art. 1414 co. 1^ C.C., il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Tale essendo il contenuto della decisione, non si vede sotto quale profilo potrebbe prospettarsi la violazione del principio di cui all'art. 521 c.p.p., che è volto a tutelare il diritto di difesa dell'imputato, il quale deve essere messo in condizione di conoscere gli esatti termini dell'addebito e di poter svolgere l'opportuna difesa al riguardo. Nella specie, infatti, il carattere fittizio e la strumentalità dell'operazione sono stati contestati fin dall'originario capo di imputazione (dove, fra l'altro si legge "...per aver, in concorso fra loro e con OR CO GI... influito sulla formazione della maggioranza dell'assemblea ordinaria, tenutasi il 15.10.1997 per deliberare in merito all'esercizio dell'azione di responsabilità, facendo esercitare, sotto il nome del IN e della HI, il diritto di voto spettante alla quota del OR e che il OR stesso non avrebbe potuto esercitare...") e su tali addebiti gli imputati hanno, in tutti i gradi di giudizio, svolto articolate difese in ordine ad un fatto materiale che non ha mai subito alcuna trasformazione.
Il terzo motivo di ricorso appare pretestuoso. L'ordito motivazionale è, in più punti, centrato proprio nella dimostrazione della finalità, perseguita dagli imputati, di procurare al OR l'illecito vantaggio di non sottostare al promovimento dell'azione di responsabilità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004