Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio non è previsto che sia notificato anche al difensore, oltre che all'interessato. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, la circostanza che il provvedimento, quantunque non dovuto, fosse stato comunque notificato al difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2009, n. 32934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32934 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 10/06/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1122
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 37977/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RG CE N. IL 11/09/1936;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 18/07/2007 della CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'inammissibilità delle impugnazioni. FATTO E DIRITTO
RG VI ricorre per cassazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Presidente della Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di opposizione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 avverso la revoca di ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul rilievo che lo stesso era stato proposto oltre il termine di 20 giorni previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99. Nel medesimo provvedimento il giudicante affermava che a diversa conclusione non si perveniva neanche tenendo presente la data di notifica del provvedimento al difensore, giacché nessun obbligo di comunicazione è previsto nei confronti dello stesso. Il ricorrente deduce l'erroneità del provvedimento, in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che riconosce il diritto del difensore di proporre in modo autonomo e parallelo ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, con decorrenza del termine per l'impugnazione dalla data della notifica allo stesso difensore, a nulla rilevando,
Il ricorso è infondato non essendo ravvisabile alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato.
È vero che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di patrocinio dei non abbienti, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza recettiva del reclamo contro il decreto che abbia dichiarato inammissibile o rigettato l'istanza per l'ammissione al beneficio sia il difensore dell'imputato o del condannato, in via autonoma, sia quello delle altre parti, purché munito di procura speciale a norma dell'art. 122 c.p.p. (v. Sezioni unite, 24 maggio 2004, Graziano ed altro).
Tuttavia, qui il problema dell'astratta legittimazione del ricorrente non consente di superare l'assorbente ostacolo della tardività del ricorso, esattamente apprezzata nel provvedimento gravato. Nella materia di interesse, infatti, non trova applicazione la disciplina generale stabilita dall'art. 585 c.p.p., comma 3, non essendo prevista una decorrenza diversa per l'imputato e per il suo difensore per la proposizione dell'impugnazione, giacché non è affatto previsto che il provvedimento (in ipotesi recettivo) venga notificato anche al difensore oltre che all'interessato (cfr. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 97 e, per quanto interessa, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99: per l'effetto, la decorrenza per la proposizione dell'impugnazione anche da parte del difensore è unica ed identica a quella prevista per l'interessato, e va computata avendo riguardo all'intervenuta notificazione del ricorso all'interessato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009