TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 17655/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 17655/2024 promossa da
(c.f. ), nato a [...] il giorno 21 settembre 1971, residente Parte_1 C.F._1 in Bologna, via Caduti di Casteldebole n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Fiorin, presso lo studio del quale in Bologna, via Carlo Zucchi n. 36, ha eletto domicilio e da
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Via Marzabotto, 5, San Giorgio di Piano (Bo), rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Filomena
D'Amore ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna Via Audinot, 31, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10/12/2024 chiedeva che, a modifica del Decreto del Parte_1
Tribunale di Bologna del 23 febbraio 2021 che regolamentava le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati dall'unione tra il ricorrente e la sig.ra , venisse, tra le altre Parte_2 cose, revocato il contributo al mantenimento che lui era tenuto a versare nei confronti dei figli, o ridotto dell'importo.
Il Sig. poneva a fondamento della richiesta di modifica del suddetto decreto le mutate Pt_1 circostanze rispetto al 2021, anno in cui veniva emesso il decreto. Nello specifico riportava che, a seguito di problemi di salute, era costretto a lasciare l'occupazione presso e reperire un CP_1 pagina 1 di 2 altro lavoro presso cui la paga era nettamente inferiore rispetto alla prima occupazione, registrando così un peggioramento della sua situazione economica e una modifica rispetto alla situazione precedente.
Si costituiva in giudizio la sig.ra che chiedeva fossero rigettate in toto le richieste avanzate dal Pt_2 ricorrente.
All'udienza del 23/09/2025, le parti davano atto di aver trovato un accordo per la definizione consensuale del procedimento e chiedevano che il Tribunale ratificasse le condizioni congiunte di cui all'accordo.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
§
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte sia meritevole di accoglimento, in ragione delle loro mutate condizioni economiche. Pertanto reputa equa la somma concordata a titolo di una tantum sostitutiva dell'assegno di mantenimento che il padre era tenuto a versare nei confronti dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti e, per l'effetto: Per_ 1) prende atto che le parti hanno concordato, essendo i figli divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficiente, che il Sig. versi , entro 5 giorni dalla decisione , la Parte_1 somma complessiva di euro 5.500 totali pro quota a ciascuno dei figli a saldo e stralcio di tutte le pregresse obbligazioni, comprese quelle per mantenimento figli e spese straordinarie pregresse e future;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.12.2025 __
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 17655/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 17655/2024 promossa da
(c.f. ), nato a [...] il giorno 21 settembre 1971, residente Parte_1 C.F._1 in Bologna, via Caduti di Casteldebole n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Fiorin, presso lo studio del quale in Bologna, via Carlo Zucchi n. 36, ha eletto domicilio e da
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Via Marzabotto, 5, San Giorgio di Piano (Bo), rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Filomena
D'Amore ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna Via Audinot, 31, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10/12/2024 chiedeva che, a modifica del Decreto del Parte_1
Tribunale di Bologna del 23 febbraio 2021 che regolamentava le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati dall'unione tra il ricorrente e la sig.ra , venisse, tra le altre Parte_2 cose, revocato il contributo al mantenimento che lui era tenuto a versare nei confronti dei figli, o ridotto dell'importo.
Il Sig. poneva a fondamento della richiesta di modifica del suddetto decreto le mutate Pt_1 circostanze rispetto al 2021, anno in cui veniva emesso il decreto. Nello specifico riportava che, a seguito di problemi di salute, era costretto a lasciare l'occupazione presso e reperire un CP_1 pagina 1 di 2 altro lavoro presso cui la paga era nettamente inferiore rispetto alla prima occupazione, registrando così un peggioramento della sua situazione economica e una modifica rispetto alla situazione precedente.
Si costituiva in giudizio la sig.ra che chiedeva fossero rigettate in toto le richieste avanzate dal Pt_2 ricorrente.
All'udienza del 23/09/2025, le parti davano atto di aver trovato un accordo per la definizione consensuale del procedimento e chiedevano che il Tribunale ratificasse le condizioni congiunte di cui all'accordo.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
§
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte sia meritevole di accoglimento, in ragione delle loro mutate condizioni economiche. Pertanto reputa equa la somma concordata a titolo di una tantum sostitutiva dell'assegno di mantenimento che il padre era tenuto a versare nei confronti dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti e, per l'effetto: Per_ 1) prende atto che le parti hanno concordato, essendo i figli divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficiente, che il Sig. versi , entro 5 giorni dalla decisione , la Parte_1 somma complessiva di euro 5.500 totali pro quota a ciascuno dei figli a saldo e stralcio di tutte le pregresse obbligazioni, comprese quelle per mantenimento figli e spese straordinarie pregresse e future;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.12.2025 __
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2