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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/09/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
All'udienza del 24.09.25 sono comparsi i procuratori delle parti depositando note di trattazione scritta cui si riportano.
Il Giudice
emette sentenza come allegata.
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3161 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 è pure ex lege domiciliata;
appellante contro
nato a [...] il [...], c.f. , CP_2 C.F._1
elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Olbia nella via Veronese n. 95/a, presso e nello studio dell'Avv. Marco Petitta, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante come da ricorso in appello del 11.12.2023; nell'interesse dell'appellato come da comparsa di risposta del 13.09.2024; richiamate nei rispettivi scritti pagina 2 di 5 conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. CP_2
PTR2696000986 Reparto (1) NU PS01, elevato dalla Polizia stradale di con cui gli veniva CP_1
contestata, in qualità di conducente del veicolo targato GK687ZP e il decreto prefettizio di sospensione
13/23 PAT del 0.03.23, riguardante la presunta violazione dell'art. 142, comma 9 bis, C.d.S., rilevata il giorno 27/12/2022, lungo la S.S.131 DCN direzione SUD, alla progressiva chilometrica 69.200, per aver circolato alla velocità di 166 Km/h, eccedendo di 67,7 km/h (concessa la tolleranza del 5%) il limite massimo consentito di 90 km/h, come accertato con apparecchiatura Telelaser nel territorio del
Comune di Orune.
Contestava la ritualità della costituzione della e degli atti ad essa allegati e prodotti e, nel CP_1
merito, contestava l'idoneità del dispositivo (sotto il profilo dell'omologazione) e la sua efficienza circa la capacità di rilevare la velocità dei veicoli in transito e rappresentava che la postazione di rilevamento della velocità non era stata adeguatamente segnalata, oltre che le fotografie allegate al verbale non erano idonee a provare quale tratto di strada fosse sottoposto a controlli. Chiedeva l'annullamento del verbale e della sanzione irrogata.
La eccepiva l'incompetenza del Giudice di pace di Pattada a decidere in favore di quello di CP_1
e si difendeva nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Giudice di pace di Pattada, con sentenza n. 71/2023, emessa nel procedimento iscritto al n. R.G.
6/2023, depositata in data 08.08.2023, accoglieva il ricorso.
Proponeva appello la deducendo di essersi correttamente costituita in primo grado, Controparte_1
insistendo per la declaratoria di incompetenza del Giudice di prime cure e, nel merito, sostenendo la legittimità dell'accertamento, poiché il telelaser consentirebbe di visionare la velocità del veicolo e poi sarebbe l'Agente accertatore a dare atto a verbale delle circostanze di tempo e luogo in cui l'infrazione pagina 3 di 5 si è verificata e ribadendo la fede privilegiata di tale verbale. Si è riportata al verbale anche per quanto riguarda l'affermazione dell'avvenuta segnalazione della postazione di controllo. Concludeva per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Il sig. resisteva a tutti i motivi di rito e di merito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
***
L'appello deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Questo Tribunale ha già statuito, in altre occasioni, che alla luce dell'orientamento della Suprema Corte
(ord. 20575 del 29.9.2020) la costituzione dinanzi al Giudice di pace deve avvenire mediante l'estrazione di copie analogiche degli atti digitali accompagnate dall'attestazione di conformità. Nel
caso di specie, invece, la costituzione è giunta via pec alla Cancelleria del giudice di prime cure, ma gli atti versati nel fascicolo del procedimento sono privi di attestazione di conformità (cfr. sentenza
Tribunale Sassari n. 269/2021). Pertanto, non possono dirsi ritualmente proposte né l'eccezione di incompetenza territoriale, né le difese nel merito con le allegate produzioni dell'Amministrazione.
Peraltro, tale vizio non è stato sanato, atteso che nessuno è comparso per la alle udienze del CP_1
giudizio di primo grado.
A tale stregua, l'accoglimento di tale eccezione assorbe le altre questioni, anche di merito, e l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite (parametri minimi esclusa la fase istruttoria) e alla somma di cui all'art. 13, comma 1
quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Pattada n. 71/2023, lo rigetta e per l'effetto, la conferma;
condanna l' alla rifusione a delle Controparte_1 CP_2
spese di lite che liquida in €. 852,00 oltre rimborso c.u. e spese, rimborso forfettario 15%,
iva e cnpa, oltre oneri di legge;
pagina 4 di 5 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, in data 24.10.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
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