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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 11/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG 66 - Anno 2024
Tribunale Ordinario di Verbania
SEZ. prima
CAUSA R.G.N. 66 - 2024
Parte_1 Parte_2
[...]
Alli 11.03.2025 avanti al Giudice Onorario dott. Katia Ruzza sono presenti per parte ricorrente l'Avvocato VIVIANO ANTONELLO* , Parte_1 per parte convenuta nessuno L'avv Viviano procede alla discussione orale della causa riportandosi agli atti e alle note conclusive e precisando come da precisazione conclusioni del 25.02.2025 ribadendo che i convenuti hanno cessato di effettuare i versamenti rateali
Il Giudice, al termine della discussione, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione a verbale di udienza All'esito della Camera di Consiglio pronuncia ex art. 429 cpc la seguente sentenza, dando pubblica lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CAUSA R.G. 66 - 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Verbania
SEZ. prima
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott. Katia Ruzza – delle Locazioni ha pronunciato dandone pubblica lettura all'udienza del 11.03.2025 la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. . 66 - 2024 promossa da: (cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentato, domiciliato e difeso ai fini della presente procedura congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonello Viviano (cod. fisc.
) ed Andrea Musso (cod. fisc. ) ricorrente C.F._2 C.F._3 contro
(cod. fisc. nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._4 convenuto contumace e (cod. fisc. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._5 entrambi residenti a [...] convenuta contumace e contro (cod. fisc. ) nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._6 residente nel Comune di Arizzano (VB) in via G. Giacobbe n° 9 convenuto contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da conclusioni precisate in udienza e qui riportate
““Previa ogni piu' utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale;
nel merito: accertare e dichiarare i resistenti, sigg.ri , e , quest'ultimo Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 nella sua qualità di garante dei sigg.ri e tenuti al Parte_2 Controparte_1 pagamento della somma di €. 5.745,00= per le ragioni di cui in narrativa degli atti svolti da questa difesa e conseguentemente, dare atto come da scrittura privata punto 4) che il sig. è Parte_1 autorizzato a trattenere l'importo ricevuto dai conduttori a titolo di deposito cauzionale di 1.440,00= quale acconto su quanto richiesto per le ragioni di cui in narrativa del ricorso introduttivo e conseguentemente condannare in solido i sigg.ri , e Parte_2 CP_1 CP_1
al pagamento a favore del sig. dell'importo di €. 5.745,00 e/o di Controparte_2 Parte_1 quella maggior o minore somma meglio vista in corso di causa per i motivi di qui al presente ricorso. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. - rif L. 69/2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa e del novellato art. 132 c.p.c. Che esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo).
A seguito di ricorso ex art ex art. 447 bis e 414 c.p.c. datato 22 gennaio 2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio per ivi Controparte_3 sentirli condannare al pagamento degli importi dovuti per arretrati di canone di locazione, oneri e danni cagionati all'immobile locato nonchè le spese legali liquidate dal Tribunale nella procedura di sfratto per morosità il tutto per l'importo totale di €. 9.535,34. A fondamento ha assunto di essere proprietario dell'appartamento ad uso civile abitazione sito a frazione OB in via Al Pt_2 fiume San Giovanni n. 13/a, di averlo concesso in locazione completamente ammobiliato (doc. 1) ai sigg.ri , nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
ed alla sua compagna convivente nata a C.F._4 Controparte_1
Taranto (TA) il 31.12.1994 (cod. fisc. ), che sottoscriveva detto contratto C.F._5 anche il sig. , padre del , in qualità di garante di tutte le Controparte_2 Parte_3 obbligazioni scaturenti dal contratto;
che a seguito di ricorso per sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida in data 6 giugno 2023 il Tribunale di Verbania convalidava lo sfratto per morosità nei confronti dei sigg.ri e fissando per il Parte_2 Controparte_1 rilascio dell'immobile il giorno 07 luglio 2023 e condannando i conduttori al pagamento delle spese legali sostenute dall'intimante e quantificate in €. 92,28= per spese ed €. 780,00= per compensi oltre IVA, CPA ed accessori nelle vigenti aliquote come per legge, che le parti si sono poi accordavano per il rilascio e la riconsegna dell'immobile per il giorno 12 luglio 2023, che in tale circostanza i conduttori lasciavano le chiavi senza presenziare al sopralluogo, che in tale sede emergevano danni ad immobile e mobilio quantificati in perizia in €.6.196,40, ed inoltre i convenuti erano inadempienti nel pagamento di arretrati per canoni di €. 2.160,00 ed oneri condominiali per €.
80,00, Successivamente in data 12.09.2023 stipulava scrittura privata nella quale Parte_2 riconosceva l'entità dei danni arrecati all'immobile come da perizia, nella quale in via transattiva il dichiarava di accettare l'importo di €. 6.000,00 a tacitazione del credito oltre ad Pt_1 incameramento cauzione per €. 1.440,00, importo che il si impegnava a versare Parte_2 ratealmente in ratei di €. 300,00. Che tuttavia il ometteva di adempiere. Parte_2
Parte ricorrente ha allegato al giudizio anche la richiesta di attivazione della procedura di mediazione con esito negativo per mancata partecipazione
Parte convenuta è rimasta contumace ed all'udienza del 9 aprile 2024, ricorrente rappresentava la possibilità di definire stragiudizialmente la vicenda atteso che controparte aveva iniziato a versare ratealmente (mediante rate da €. 300,00=) l'importo dovuto e chiedeva un rinvio dell'udienza per gli stessi adempimenti auspicando un adempimento dei resistenti.
All'udienza del 24 settembre 2024 parte ricorrente ha dato atto che i versamenti rateali da parte dei resistenti si sono interrotti il 2 agosto 2024 e dunque i resistenti hanno solo corrisposto parzialmente parte del dovuto;
il ricorrente pertanto ha chiesto la fissazione di udienza ex art. 429 c.p.c. per discussione e sentenza.
La causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata all'udienza di cui al verbale che precede per discussione e sentenza
___________
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento nei termini che seguono
Parte ricorrente ha assolto con la documentazione allegata al ricorso all'onere probatorio sulla medesima gravante secondo i dettami della Suprema Corte esibendo il contratto regolarmente registrato e fonte delle obbligazioni sorte in capo al convenuto ed allegando l'inadempimento dei conduttori, provato anche dalla convalida dello sfratto, e relativo all'omesso pagamento canoni per un totale di €. 2.160,00 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023 con canone mensile di €. 720,00 nonché omesso pagamento oneri condominiali per €. 80,00 relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2023 oneri quantificati in contratto in euro 20,00 al mese da versarsi in via anticipata (clausola 9 doc 1).
Secondo i noti principî in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), infatti, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass.
n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 20073/2004).
Quanto ai danni all'immobile locato ed al mobilio e alla loro quantificazione parte ricorrente ha prodotto relazione sugli stessi con allegati fotografici e preventivi di riparazione e sostituzione parti ammalorate e scrittura privata intercorsa con uno solo dei convenuti, , recante il riconoscimento dei danni Parte_2 recati all'immobile e l'accettazione della loro quantificazione in €. 6.196,40 e l'impegno di pagamento in €.
300,00 al mese.
Parte ricorrente ha anche allegato le ricevute di versamento effettuate da o dalla moglie Controparte_2
a favore di con causale “bon casa OB (..) bon da Controparte_4 Parte_1 Parte_2
rata per conto di ” bonifico da Controparte_5 Parte_2 Controparte_4 presunti danni casa OB, per un ammontare totale di €. 2.350,00.
non risulta aver ottemperato ai versamenti previsti in scrittura privata e parte ricorrente Parte_2 come statuito nella medesima scrittura ha considerato parte convenuta decaduta dal beneficio del termine e si
è attivata per il recupero dell'importo totale del credito specificato in scrittura
Sebbene la scrittura privata recante la stima dei danni ed il riconoscimento di debito non risulti firmata anche dagli altri soggetti obbligati in sede di contratto di locazione e Controparte_1 Controparte_2
(quest'ultimo quale fideiussore) tuttavia i pagamenti rateali effettuati anche da parte di , Controparte_2 unitamente ai documenti prodotti da parte ricorrente (foto e perizia), e l'omessa partecipazione alla procedura di mediazione (attivata per le medesime causali) permettono di ritenere sufficientemente provato anche il danno nella sua stima
Il totale dovuto da parte convenuta per canoni non pagati e oneri e danni all'immobile deve essere quantificato in complessivi €. 8.436,40 da cui debbono detrarsi gli acconti versati per €. 2.350,00 residuando così un credito a favore del ricorrente di €. 6.086,40 Da detto importo possono dedursi €. 1.440,00 versati dai convenuti e quali conduttori in sede di stipula contrattuale a Parte_2 Controparte_1 titolo di cauzione
I convenuti quali obbligati principali e quale Controparte_3 Controparte_2 fideiussore devono essere quindi condannati al pagamento dell'importo di €. 4.646,40 oltre al pagamento dell'importo di €. 200,00 corrisposti da parte ricorrente per la registrazione della convalida di sfratto e così per un totale di €. 4.846,40
Parte ricorrente ha altresì richiesto la condanna dei convenuti all'ulteriore importo di €. 1.081,94 di cui alla liquidazione giudiziale già emessa nel procedimento di sfratto (doc 3) , specificando di necessitare di un unico titolo esecutivo da attivare anche nei confronti di che era garante di tutte le Controparte_2 obbligazioni nascenti dal contratto posto che la convalida era stata pronunciata solo nei confronti dei conduttori e . Parte_2 Controparte_1
Tale richiesta, non potendosi avere una duplicazione di titoli non può trovare accoglimento non ravvisandosi un'esplicita rinuncia a cura di parte ricorrente al titolo giudiziale di convalida di sfratto recante la liquidazione spese rubricato al numero di rg 446-2023 già pronunciato nei confronti di e Parte_2
Controparte_6
Può trovare accoglimento invece la richiesta di condanna del solo , quale garante di tutte le Controparte_2 obbligazioni derivanti dal contratto di locazione all'importo di €. 1.081,94 relativo alla liquidazione spese nel procedimento di convalida e che parte ricorrente assume non essere state saldate dai convenuti conduttori.
Invero l'obbligazione assunta da in sede di contratto di locazione può qualificarsi alla Controparte_2 stregua di obbligazione fideiussoria. L'estensione dell'obbligo anche alle spese legali sopportate dal creditore per l'inadempienza dell'obbligazione contratta dai conduttori e la risoluzione del contratto di locazione trova fondamento nel disposto di cui all'art 1942 c.c. In base a tale norma la fideiussione è estesa a tutte le conseguenze pecuniarie che discendono dall'inadempienza alle obbligazioni contrattuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicati i parametri di legge medi per fase di studio ed introduttiva e mediani tra minimi e medi per fase istruttoria e di trattazione (stante la ridotta attività istruttoria di causa) e medi per fase decisoria
PQM
Il Tribunale di Verbania in composizione monocratica in funzione di Giudice delle Locazioni, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita
In parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente
- condanna , e , quest'ultimo nella Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 sua qualità di garante dei sigg.ri e al pagamento a Parte_2 Controparte_1 favore di dell'importo di €. 4.846,40 dovuto per arretrati canoni di locazione oneri e Parte_1 danni all'immobile locato dai sigg.ri e e di proprietà di Parte_2 Controparte_1
sito in OB in via Al fiume San Giovanni n. 13/a già detratto l'importo della Parte_1 cauzione e gli acconti versati
- Condanna nella sua qualità di garante dei sigg.ri e Controparte_2 Parte_2 [...] al pagamento a favore di dell'importo di €. 1.081,94 relativo alla CP_1 Parte_1 liquidazione spese nel procedimento di convalida rubricato al numero di RG 446-23 radicato avanti al
Tribunale di Verbania
- Condanna e e al pagamento a Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese legali del presente procedimento che liquida in complessivi € Parte_1
4.500,00 per competenze, €. 283,15 per anticipazioni oltre rimborso forfetario al 15 %, CPA e Iva come per legge. -Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna
In Verbania in data 11.03.2025 ore 17.00 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Katia Ruzza
Sentenza resa ex art 429 cpc pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza chiusura verbale ore 17.00
Tribunale Ordinario di Verbania
SEZ. prima
CAUSA R.G.N. 66 - 2024
Parte_1 Parte_2
[...]
Alli 11.03.2025 avanti al Giudice Onorario dott. Katia Ruzza sono presenti per parte ricorrente l'Avvocato VIVIANO ANTONELLO* , Parte_1 per parte convenuta nessuno L'avv Viviano procede alla discussione orale della causa riportandosi agli atti e alle note conclusive e precisando come da precisazione conclusioni del 25.02.2025 ribadendo che i convenuti hanno cessato di effettuare i versamenti rateali
Il Giudice, al termine della discussione, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione a verbale di udienza All'esito della Camera di Consiglio pronuncia ex art. 429 cpc la seguente sentenza, dando pubblica lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CAUSA R.G. 66 - 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Verbania
SEZ. prima
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott. Katia Ruzza – delle Locazioni ha pronunciato dandone pubblica lettura all'udienza del 11.03.2025 la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. . 66 - 2024 promossa da: (cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentato, domiciliato e difeso ai fini della presente procedura congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonello Viviano (cod. fisc.
) ed Andrea Musso (cod. fisc. ) ricorrente C.F._2 C.F._3 contro
(cod. fisc. nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._4 convenuto contumace e (cod. fisc. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._5 entrambi residenti a [...] convenuta contumace e contro (cod. fisc. ) nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._6 residente nel Comune di Arizzano (VB) in via G. Giacobbe n° 9 convenuto contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da conclusioni precisate in udienza e qui riportate
““Previa ogni piu' utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale;
nel merito: accertare e dichiarare i resistenti, sigg.ri , e , quest'ultimo Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 nella sua qualità di garante dei sigg.ri e tenuti al Parte_2 Controparte_1 pagamento della somma di €. 5.745,00= per le ragioni di cui in narrativa degli atti svolti da questa difesa e conseguentemente, dare atto come da scrittura privata punto 4) che il sig. è Parte_1 autorizzato a trattenere l'importo ricevuto dai conduttori a titolo di deposito cauzionale di 1.440,00= quale acconto su quanto richiesto per le ragioni di cui in narrativa del ricorso introduttivo e conseguentemente condannare in solido i sigg.ri , e Parte_2 CP_1 CP_1
al pagamento a favore del sig. dell'importo di €. 5.745,00 e/o di Controparte_2 Parte_1 quella maggior o minore somma meglio vista in corso di causa per i motivi di qui al presente ricorso. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. - rif L. 69/2009, ci si limita a richiamare gli atti di causa e del novellato art. 132 c.p.c. Che esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo).
A seguito di ricorso ex art ex art. 447 bis e 414 c.p.c. datato 22 gennaio 2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio per ivi Controparte_3 sentirli condannare al pagamento degli importi dovuti per arretrati di canone di locazione, oneri e danni cagionati all'immobile locato nonchè le spese legali liquidate dal Tribunale nella procedura di sfratto per morosità il tutto per l'importo totale di €. 9.535,34. A fondamento ha assunto di essere proprietario dell'appartamento ad uso civile abitazione sito a frazione OB in via Al Pt_2 fiume San Giovanni n. 13/a, di averlo concesso in locazione completamente ammobiliato (doc. 1) ai sigg.ri , nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
ed alla sua compagna convivente nata a C.F._4 Controparte_1
Taranto (TA) il 31.12.1994 (cod. fisc. ), che sottoscriveva detto contratto C.F._5 anche il sig. , padre del , in qualità di garante di tutte le Controparte_2 Parte_3 obbligazioni scaturenti dal contratto;
che a seguito di ricorso per sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida in data 6 giugno 2023 il Tribunale di Verbania convalidava lo sfratto per morosità nei confronti dei sigg.ri e fissando per il Parte_2 Controparte_1 rilascio dell'immobile il giorno 07 luglio 2023 e condannando i conduttori al pagamento delle spese legali sostenute dall'intimante e quantificate in €. 92,28= per spese ed €. 780,00= per compensi oltre IVA, CPA ed accessori nelle vigenti aliquote come per legge, che le parti si sono poi accordavano per il rilascio e la riconsegna dell'immobile per il giorno 12 luglio 2023, che in tale circostanza i conduttori lasciavano le chiavi senza presenziare al sopralluogo, che in tale sede emergevano danni ad immobile e mobilio quantificati in perizia in €.6.196,40, ed inoltre i convenuti erano inadempienti nel pagamento di arretrati per canoni di €. 2.160,00 ed oneri condominiali per €.
80,00, Successivamente in data 12.09.2023 stipulava scrittura privata nella quale Parte_2 riconosceva l'entità dei danni arrecati all'immobile come da perizia, nella quale in via transattiva il dichiarava di accettare l'importo di €. 6.000,00 a tacitazione del credito oltre ad Pt_1 incameramento cauzione per €. 1.440,00, importo che il si impegnava a versare Parte_2 ratealmente in ratei di €. 300,00. Che tuttavia il ometteva di adempiere. Parte_2
Parte ricorrente ha allegato al giudizio anche la richiesta di attivazione della procedura di mediazione con esito negativo per mancata partecipazione
Parte convenuta è rimasta contumace ed all'udienza del 9 aprile 2024, ricorrente rappresentava la possibilità di definire stragiudizialmente la vicenda atteso che controparte aveva iniziato a versare ratealmente (mediante rate da €. 300,00=) l'importo dovuto e chiedeva un rinvio dell'udienza per gli stessi adempimenti auspicando un adempimento dei resistenti.
All'udienza del 24 settembre 2024 parte ricorrente ha dato atto che i versamenti rateali da parte dei resistenti si sono interrotti il 2 agosto 2024 e dunque i resistenti hanno solo corrisposto parzialmente parte del dovuto;
il ricorrente pertanto ha chiesto la fissazione di udienza ex art. 429 c.p.c. per discussione e sentenza.
La causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata all'udienza di cui al verbale che precede per discussione e sentenza
___________
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento nei termini che seguono
Parte ricorrente ha assolto con la documentazione allegata al ricorso all'onere probatorio sulla medesima gravante secondo i dettami della Suprema Corte esibendo il contratto regolarmente registrato e fonte delle obbligazioni sorte in capo al convenuto ed allegando l'inadempimento dei conduttori, provato anche dalla convalida dello sfratto, e relativo all'omesso pagamento canoni per un totale di €. 2.160,00 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023 con canone mensile di €. 720,00 nonché omesso pagamento oneri condominiali per €. 80,00 relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2023 oneri quantificati in contratto in euro 20,00 al mese da versarsi in via anticipata (clausola 9 doc 1).
Secondo i noti principî in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), infatti, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass.
n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 20073/2004).
Quanto ai danni all'immobile locato ed al mobilio e alla loro quantificazione parte ricorrente ha prodotto relazione sugli stessi con allegati fotografici e preventivi di riparazione e sostituzione parti ammalorate e scrittura privata intercorsa con uno solo dei convenuti, , recante il riconoscimento dei danni Parte_2 recati all'immobile e l'accettazione della loro quantificazione in €. 6.196,40 e l'impegno di pagamento in €.
300,00 al mese.
Parte ricorrente ha anche allegato le ricevute di versamento effettuate da o dalla moglie Controparte_2
a favore di con causale “bon casa OB (..) bon da Controparte_4 Parte_1 Parte_2
rata per conto di ” bonifico da Controparte_5 Parte_2 Controparte_4 presunti danni casa OB, per un ammontare totale di €. 2.350,00.
non risulta aver ottemperato ai versamenti previsti in scrittura privata e parte ricorrente Parte_2 come statuito nella medesima scrittura ha considerato parte convenuta decaduta dal beneficio del termine e si
è attivata per il recupero dell'importo totale del credito specificato in scrittura
Sebbene la scrittura privata recante la stima dei danni ed il riconoscimento di debito non risulti firmata anche dagli altri soggetti obbligati in sede di contratto di locazione e Controparte_1 Controparte_2
(quest'ultimo quale fideiussore) tuttavia i pagamenti rateali effettuati anche da parte di , Controparte_2 unitamente ai documenti prodotti da parte ricorrente (foto e perizia), e l'omessa partecipazione alla procedura di mediazione (attivata per le medesime causali) permettono di ritenere sufficientemente provato anche il danno nella sua stima
Il totale dovuto da parte convenuta per canoni non pagati e oneri e danni all'immobile deve essere quantificato in complessivi €. 8.436,40 da cui debbono detrarsi gli acconti versati per €. 2.350,00 residuando così un credito a favore del ricorrente di €. 6.086,40 Da detto importo possono dedursi €. 1.440,00 versati dai convenuti e quali conduttori in sede di stipula contrattuale a Parte_2 Controparte_1 titolo di cauzione
I convenuti quali obbligati principali e quale Controparte_3 Controparte_2 fideiussore devono essere quindi condannati al pagamento dell'importo di €. 4.646,40 oltre al pagamento dell'importo di €. 200,00 corrisposti da parte ricorrente per la registrazione della convalida di sfratto e così per un totale di €. 4.846,40
Parte ricorrente ha altresì richiesto la condanna dei convenuti all'ulteriore importo di €. 1.081,94 di cui alla liquidazione giudiziale già emessa nel procedimento di sfratto (doc 3) , specificando di necessitare di un unico titolo esecutivo da attivare anche nei confronti di che era garante di tutte le Controparte_2 obbligazioni nascenti dal contratto posto che la convalida era stata pronunciata solo nei confronti dei conduttori e . Parte_2 Controparte_1
Tale richiesta, non potendosi avere una duplicazione di titoli non può trovare accoglimento non ravvisandosi un'esplicita rinuncia a cura di parte ricorrente al titolo giudiziale di convalida di sfratto recante la liquidazione spese rubricato al numero di rg 446-2023 già pronunciato nei confronti di e Parte_2
Controparte_6
Può trovare accoglimento invece la richiesta di condanna del solo , quale garante di tutte le Controparte_2 obbligazioni derivanti dal contratto di locazione all'importo di €. 1.081,94 relativo alla liquidazione spese nel procedimento di convalida e che parte ricorrente assume non essere state saldate dai convenuti conduttori.
Invero l'obbligazione assunta da in sede di contratto di locazione può qualificarsi alla Controparte_2 stregua di obbligazione fideiussoria. L'estensione dell'obbligo anche alle spese legali sopportate dal creditore per l'inadempienza dell'obbligazione contratta dai conduttori e la risoluzione del contratto di locazione trova fondamento nel disposto di cui all'art 1942 c.c. In base a tale norma la fideiussione è estesa a tutte le conseguenze pecuniarie che discendono dall'inadempienza alle obbligazioni contrattuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicati i parametri di legge medi per fase di studio ed introduttiva e mediani tra minimi e medi per fase istruttoria e di trattazione (stante la ridotta attività istruttoria di causa) e medi per fase decisoria
PQM
Il Tribunale di Verbania in composizione monocratica in funzione di Giudice delle Locazioni, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita
In parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente
- condanna , e , quest'ultimo nella Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 sua qualità di garante dei sigg.ri e al pagamento a Parte_2 Controparte_1 favore di dell'importo di €. 4.846,40 dovuto per arretrati canoni di locazione oneri e Parte_1 danni all'immobile locato dai sigg.ri e e di proprietà di Parte_2 Controparte_1
sito in OB in via Al fiume San Giovanni n. 13/a già detratto l'importo della Parte_1 cauzione e gli acconti versati
- Condanna nella sua qualità di garante dei sigg.ri e Controparte_2 Parte_2 [...] al pagamento a favore di dell'importo di €. 1.081,94 relativo alla CP_1 Parte_1 liquidazione spese nel procedimento di convalida rubricato al numero di RG 446-23 radicato avanti al
Tribunale di Verbania
- Condanna e e al pagamento a Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese legali del presente procedimento che liquida in complessivi € Parte_1
4.500,00 per competenze, €. 283,15 per anticipazioni oltre rimborso forfetario al 15 %, CPA e Iva come per legge. -Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna
In Verbania in data 11.03.2025 ore 17.00 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Katia Ruzza
Sentenza resa ex art 429 cpc pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza chiusura verbale ore 17.00