TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1769/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1769/2022 in data 1°.03.2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 207/2022 concesso dal Tribunale di Salerno in data 28.01.2022, notificato in pari data, e vertente
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Parte_1
TEMPORE, (C.F. e P. IVA n. ), in persona del direttore generale e legale P.IVA_1
rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale, in , alla via Pt_1
Nizza n. 146, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dagli avv.ti
Franco Marruso (C.F.: ) ed (C.F.: C.F._1 Parte_2
), con i quali è elettivamente domiciliata presso la C.F._2 [...]
, nella sede di via Controparte_1
Nizza n. 146, in (PEC: Pt_1 Email_1
FAX n. 089/693558). Email_2
OPPONENTE
E
pagina 1 di 6 , con sede in Controparte_2
Battipaglia (SA), alla via Paolo Baratta N.3, P.IVA: , rappresentata e P.IVA_2
difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Luigi Rossini (c.f.
) e Raffaele Carrano (c.f. ) presso i quali C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata in Battipaglia, alla via Rosa Iemma n°2, giusto mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il tribunale di Salerno, nella persona del giudice designato, con decreto ingiuntivo n.
207/2022 depositato in data 28/01/2022, accogliendo il ricorso presentato dalla attuale parte opposta, farmacia convenzionata con il ha ingiunto all' il CP_3 Parte_1
pagamento della il pagamento della somma di € 23.356,74, oltre interessi al tasso legale, spese e competenze, per differenze sui corrispettivi per la spedizione di ricette di specialità medicinali, relative al periodo da gennaio a maggio 2012.
2. Avverso detto decreto, con atto notificato in data 21.03.2022, l' Controparte_4
ha proposto rituale opposizione, chiedendo all'Autorità Giudiziaria Parte_3
accertata l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, dalla . L'opposizione è Controparte_5
fondata sui seguenti motivi: il preesistente credito per interessi moratori ex D.lgs. n.
231/2002 non sarebbe provato;
infondatezza giuridica della presupposta imputazione di pagamento.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
All'esito dell'udienza telematica del 3.12.2024, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti il doppio termine di rito decorrente dalla comunicazione pagina 2 di 6 del provvedimento, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'opposizione non merita accoglimento.
In particolare, quanto al primo motivo di opposizione, con il quale l' Parte_1
contestata la circostanza per cui la Farmacia opposta potesse vantare nei confronti dell' un credito residuo per interessi da ritardato pagamento, si osserva che Parte_1
l'opposta ha prodotto con la comparsa di costituzione i decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi recanti la condanna della al pagamento degli interessi ex D.lgs. Parte_1
231/02 i cui crediti per interessi sono stati oggetto delle imputazioni ex art. 1194 c.c.
Con il secondo motivo di opposizione l' contestava la pretesa di parte Parte_1
opposta di poter formulare, nella specie, un'imputazione ex artt. 1194 c.c., sostenendo di poter esercitare, essa stessa, una facoltà di imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c., rispetto alla quale nessuna eccezione o contestazione poteva essere sollevata dal creditore. Anche tale motivo è infondato.
A tale riguardo, in diritto si evidenzia che il rapporto tra le farmacie ed il
[...]
è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica numero Controparte_6
371 del 1998, contenente il regolamento che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale relativo ai rapporti con le farmacie pubbliche e private, in forza del quale si instaura per ogni singola farmacia (ottenuta, ai fini dell'esercizio dell'attività, la sanitaria all'uopo necessaria) un rapporto di durata, concernente l'erogazione di farmaci per conto ed a carico del , il quale rimborsa le somme Controparte_6
anticipate previa esibizione di distinte contabili periodiche rappresentative dell'importo delle ricette mediche spedite. Il servizio di erogazione dei farmaci, pertanto, è riconducibile all'unico ed originario rapporto continuativo che la farmacia instaura con il Servizio Sanitario Nazionale, in cui sono regolamentati i diritti e gli obblighi delle parti ed è previsto che le prestazioni siano distinte e scaglionate nel tempo in funzione dell'interesse al soddisfacimento dei bisogni della utenza.
pagina 3 di 6 Depongono in tal senso anche le norme, di cui all'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 371 del 1998, che prevedono, rispettivamente, il diritto all'acconto del 50% di un dodicesimo (1/12) dei corrispettivi dovuti dal , in relazione alle ricette mediche spedite Controparte_6
nell'anno precedente, e la rettifica di eventuali errori da parte della Commissione
Farmaceutica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero
371 del 1998, mediante la contabilizzazione dei crediti o dei debiti sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione del loro accertamento.
E, all'interno di un unico rapporto, derivante dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata per l'esercizio del servizio, le prestazioni delle farmacie sono plurime e adempiute con carattere di continuità, laddove, invece, il rimborso da parte del avviene con carattere di periodicità, ferma restando Controparte_6
l'unicità del rapporto con quest'ultimo instaurato.
Ciò comporta, con riferimento alla vicenda in esame, che l' Controparte_5
non avrebbe potuto imputare i pagamenti secondo la sua discrezionalità ex art.
[...]
1193, comma 1, c.c. ostandovi il criterio generale previsto dall'articolo 1194, comma primo, del codice civile, in virtù del quale l'imputazione sarebbe dovuta avvenire prima con riferimento agli interessi ed alle spese e poi al capitale (in tal senso si è espressa, su un caso del tutto analogo la Corta d'Appello di Salerno con sentenza 340/2023).
Questa regola vale anche quando i vari crediti sono portati da titoli diversi, in quanto la norma presuppone unicamente l'omogeneità (nel senso “della stessa specie”, per come si esprime l'art. 1193 citato) dei debiti e non certo l'assoluta identità.
Da questa premessa discende che, adempiuta l'obbligazione degli interessi attraverso il procedimento di imputazione, quella relativa al capitale resta (in tutto o in parte) in piedi e può essere fatta valere dal creditore secondo le caratteristiche del credito, compresa quella che esso è portato da titoli di credito (vedi ex plurimis Cass., Sez. III, 20.07.93, n.
8063).
pagina 4 di 6 Par
, quindi, non avrebbe dovuto e potuto imputare quei pagamenti al debito Parte_1
per capitale giacché esistente, come sopra detto, anche un debito per interessi che doveva, carente il consenso del creditore a fare diversamente, essere estinto prima di quello per capitale.
Pertanto, l'imputazione, come voluta dall'opponente, del pagamento effettuato con bonifico così come quella relativa a tutti i successivi pagamenti di cui si legge nell'avverso atto di opposizione e non accettata dal creditore, per tutto quanto sopra, è stata compiuta contra legem, giacché imputata in conto capitale piuttosto che prima agli interessi già maturati.
Il primo comma dell'art.1194 c.c., infatti, pone un limite alla facoltà di imputazione altrimenti spettante al debitore ex art. 1193 c.c.: in caso di simultanea esistenza di un credito per capitale e di un credito accessorio, “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”.
La simultaneità dell'unico debito deriva dall'essere state le prestazioni fonti dello stesso eseguite nell'ambito di un rapporto a esecuzione continuata.
Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale- in difetto di consenso del creditore- è una conseguenza automatica di ogni pagamento, non incombendo sul creditore neanche l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, gravando, invece, sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi (Cass., 20 maggio 2005, n. 10692, Cass., 9 ottobre 2003, n. 15053).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 1769/22 R.G., così provvede:
pagina 5 di 6 1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 207/22.
2. Condanna l' al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite Parte_1
che vengono liquidate in € 3.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Luigi
Rossini e Vincenzo Carrano.
Così deciso in Salerno, lì 16 aprile 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1769/2022 in data 1°.03.2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 207/2022 concesso dal Tribunale di Salerno in data 28.01.2022, notificato in pari data, e vertente
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Parte_1
TEMPORE, (C.F. e P. IVA n. ), in persona del direttore generale e legale P.IVA_1
rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale, in , alla via Pt_1
Nizza n. 146, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in calce all'atto introduttivo ex D.M. Giustizia n. 44/2011, dagli avv.ti
Franco Marruso (C.F.: ) ed (C.F.: C.F._1 Parte_2
), con i quali è elettivamente domiciliata presso la C.F._2 [...]
, nella sede di via Controparte_1
Nizza n. 146, in (PEC: Pt_1 Email_1
FAX n. 089/693558). Email_2
OPPONENTE
E
pagina 1 di 6 , con sede in Controparte_2
Battipaglia (SA), alla via Paolo Baratta N.3, P.IVA: , rappresentata e P.IVA_2
difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Luigi Rossini (c.f.
) e Raffaele Carrano (c.f. ) presso i quali C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata in Battipaglia, alla via Rosa Iemma n°2, giusto mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il tribunale di Salerno, nella persona del giudice designato, con decreto ingiuntivo n.
207/2022 depositato in data 28/01/2022, accogliendo il ricorso presentato dalla attuale parte opposta, farmacia convenzionata con il ha ingiunto all' il CP_3 Parte_1
pagamento della il pagamento della somma di € 23.356,74, oltre interessi al tasso legale, spese e competenze, per differenze sui corrispettivi per la spedizione di ricette di specialità medicinali, relative al periodo da gennaio a maggio 2012.
2. Avverso detto decreto, con atto notificato in data 21.03.2022, l' Controparte_4
ha proposto rituale opposizione, chiedendo all'Autorità Giudiziaria Parte_3
accertata l'inesistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, dalla . L'opposizione è Controparte_5
fondata sui seguenti motivi: il preesistente credito per interessi moratori ex D.lgs. n.
231/2002 non sarebbe provato;
infondatezza giuridica della presupposta imputazione di pagamento.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
All'esito dell'udienza telematica del 3.12.2024, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti il doppio termine di rito decorrente dalla comunicazione pagina 2 di 6 del provvedimento, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'opposizione non merita accoglimento.
In particolare, quanto al primo motivo di opposizione, con il quale l' Parte_1
contestata la circostanza per cui la Farmacia opposta potesse vantare nei confronti dell' un credito residuo per interessi da ritardato pagamento, si osserva che Parte_1
l'opposta ha prodotto con la comparsa di costituzione i decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi recanti la condanna della al pagamento degli interessi ex D.lgs. Parte_1
231/02 i cui crediti per interessi sono stati oggetto delle imputazioni ex art. 1194 c.c.
Con il secondo motivo di opposizione l' contestava la pretesa di parte Parte_1
opposta di poter formulare, nella specie, un'imputazione ex artt. 1194 c.c., sostenendo di poter esercitare, essa stessa, una facoltà di imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c., rispetto alla quale nessuna eccezione o contestazione poteva essere sollevata dal creditore. Anche tale motivo è infondato.
A tale riguardo, in diritto si evidenzia che il rapporto tra le farmacie ed il
[...]
è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica numero Controparte_6
371 del 1998, contenente il regolamento che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale relativo ai rapporti con le farmacie pubbliche e private, in forza del quale si instaura per ogni singola farmacia (ottenuta, ai fini dell'esercizio dell'attività, la sanitaria all'uopo necessaria) un rapporto di durata, concernente l'erogazione di farmaci per conto ed a carico del , il quale rimborsa le somme Controparte_6
anticipate previa esibizione di distinte contabili periodiche rappresentative dell'importo delle ricette mediche spedite. Il servizio di erogazione dei farmaci, pertanto, è riconducibile all'unico ed originario rapporto continuativo che la farmacia instaura con il Servizio Sanitario Nazionale, in cui sono regolamentati i diritti e gli obblighi delle parti ed è previsto che le prestazioni siano distinte e scaglionate nel tempo in funzione dell'interesse al soddisfacimento dei bisogni della utenza.
pagina 3 di 6 Depongono in tal senso anche le norme, di cui all'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 371 del 1998, che prevedono, rispettivamente, il diritto all'acconto del 50% di un dodicesimo (1/12) dei corrispettivi dovuti dal , in relazione alle ricette mediche spedite Controparte_6
nell'anno precedente, e la rettifica di eventuali errori da parte della Commissione
Farmaceutica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero
371 del 1998, mediante la contabilizzazione dei crediti o dei debiti sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione del loro accertamento.
E, all'interno di un unico rapporto, derivante dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata per l'esercizio del servizio, le prestazioni delle farmacie sono plurime e adempiute con carattere di continuità, laddove, invece, il rimborso da parte del avviene con carattere di periodicità, ferma restando Controparte_6
l'unicità del rapporto con quest'ultimo instaurato.
Ciò comporta, con riferimento alla vicenda in esame, che l' Controparte_5
non avrebbe potuto imputare i pagamenti secondo la sua discrezionalità ex art.
[...]
1193, comma 1, c.c. ostandovi il criterio generale previsto dall'articolo 1194, comma primo, del codice civile, in virtù del quale l'imputazione sarebbe dovuta avvenire prima con riferimento agli interessi ed alle spese e poi al capitale (in tal senso si è espressa, su un caso del tutto analogo la Corta d'Appello di Salerno con sentenza 340/2023).
Questa regola vale anche quando i vari crediti sono portati da titoli diversi, in quanto la norma presuppone unicamente l'omogeneità (nel senso “della stessa specie”, per come si esprime l'art. 1193 citato) dei debiti e non certo l'assoluta identità.
Da questa premessa discende che, adempiuta l'obbligazione degli interessi attraverso il procedimento di imputazione, quella relativa al capitale resta (in tutto o in parte) in piedi e può essere fatta valere dal creditore secondo le caratteristiche del credito, compresa quella che esso è portato da titoli di credito (vedi ex plurimis Cass., Sez. III, 20.07.93, n.
8063).
pagina 4 di 6 Par
, quindi, non avrebbe dovuto e potuto imputare quei pagamenti al debito Parte_1
per capitale giacché esistente, come sopra detto, anche un debito per interessi che doveva, carente il consenso del creditore a fare diversamente, essere estinto prima di quello per capitale.
Pertanto, l'imputazione, come voluta dall'opponente, del pagamento effettuato con bonifico così come quella relativa a tutti i successivi pagamenti di cui si legge nell'avverso atto di opposizione e non accettata dal creditore, per tutto quanto sopra, è stata compiuta contra legem, giacché imputata in conto capitale piuttosto che prima agli interessi già maturati.
Il primo comma dell'art.1194 c.c., infatti, pone un limite alla facoltà di imputazione altrimenti spettante al debitore ex art. 1193 c.c.: in caso di simultanea esistenza di un credito per capitale e di un credito accessorio, “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”.
La simultaneità dell'unico debito deriva dall'essere state le prestazioni fonti dello stesso eseguite nell'ambito di un rapporto a esecuzione continuata.
Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale- in difetto di consenso del creditore- è una conseguenza automatica di ogni pagamento, non incombendo sul creditore neanche l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, gravando, invece, sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi (Cass., 20 maggio 2005, n. 10692, Cass., 9 ottobre 2003, n. 15053).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 1769/22 R.G., così provvede:
pagina 5 di 6 1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 207/22.
2. Condanna l' al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite Parte_1
che vengono liquidate in € 3.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Luigi
Rossini e Vincenzo Carrano.
Così deciso in Salerno, lì 16 aprile 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 6 di 6