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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/07/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.1221/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30/06/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via Mazzini C.le Cultrera
n.1, presso lo studio dell'avv. Salvatore Raffa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in C.le Bacchiti n.11, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Marconi n.6, presso lo studio dell'avv. Lucilla Campisi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 24/04/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 04/06/2007 in Avola (SR) (Atto n.28, Parte II, Serie A, Anno 2007)
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 04/06/2007 in Avola (SR);
- che dalla loro unione non sono nati i figli;
pagina1 di 3 - di essersi separati consensualmente con sentenza n.195/2024, pubblicata il 17/10/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 28/04/2025, il Presidente fissava udienza del 30/06/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
- “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra i sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- confermare l'assegnazione della casa familiare sita ad Avola, c.le Bacchiti alla sig.ra ; Pt_2
- confermare la rinuncia reciproca delle parti all'assegno di mantenimento reciproco, avendo ciascuno redditi propri o comunque essendo entrambi autosufficienti.
- confermare l'assegnazione dell'autovettura Wolkswagen Golf targata AB264DJ al sig.
e dell'autovettura Fiat Seicento, tg BH 792TT, alla sig.ra che ha provveduto Pt_1 Pt_2
nei termini al passaggio di proprietà a sua spese”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
pagina2 di 3 La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, celebrato con rito concordatario, il giorno 04/06/2007 in Avola (SR) (Atto n.28, Parte II,
[...]
Serie A, Anno 2007), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, l'08/07/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.1221/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30/06/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via Mazzini C.le Cultrera
n.1, presso lo studio dell'avv. Salvatore Raffa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in C.le Bacchiti n.11, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Marconi n.6, presso lo studio dell'avv. Lucilla Campisi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 24/04/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 04/06/2007 in Avola (SR) (Atto n.28, Parte II, Serie A, Anno 2007)
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 04/06/2007 in Avola (SR);
- che dalla loro unione non sono nati i figli;
pagina1 di 3 - di essersi separati consensualmente con sentenza n.195/2024, pubblicata il 17/10/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 28/04/2025, il Presidente fissava udienza del 30/06/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
- “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra i sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- confermare l'assegnazione della casa familiare sita ad Avola, c.le Bacchiti alla sig.ra ; Pt_2
- confermare la rinuncia reciproca delle parti all'assegno di mantenimento reciproco, avendo ciascuno redditi propri o comunque essendo entrambi autosufficienti.
- confermare l'assegnazione dell'autovettura Wolkswagen Golf targata AB264DJ al sig.
e dell'autovettura Fiat Seicento, tg BH 792TT, alla sig.ra che ha provveduto Pt_1 Pt_2
nei termini al passaggio di proprietà a sua spese”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
pagina2 di 3 La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, celebrato con rito concordatario, il giorno 04/06/2007 in Avola (SR) (Atto n.28, Parte II,
[...]
Serie A, Anno 2007), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, l'08/07/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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