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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Fabrizio Cosentino Presidente
Teresa Barillari Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1687/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la risoluzione di un contratto di apertura di credito e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa in Parte_1 P.IVA_1
giudizio dall'avvocato Ciro Pasquale Lenti
Parte appellante e
(P.I.: , rappresentata e difesa in Controparte_1 P.IVA_2
giudizio dall'avvocato Antonio Baffa
Parte appellata
Controparte_2
Parte appellata non costituita
1
Per la parte appellante: “Voglia l'On.Le Collegio, in riforma dell'impugnata sentenza IN VIA ISTRUTTORIA ammettere le prove per testi già formulate in primo grado e riproposte con il presente atto, ed in particolare prova per testi della Sig.ra e dei funzionari Testimone_1
della Banca e con i capitoli di prova Controparte_3 Parte_2
già indicati nella memoria 183. N. 2 di primo grado. A SENTENZA, IN
VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c. , per le ragioni esposte in narrativa, del contratto di apertura di credito per anticipi contro cessione fatture per un affidamento di € 400.000,00 e per l'effetto - emettere condanna generica al risarcimento del danno per inadempimento, ex art. 1218 c.c., esteso anche al danno non prevedibile IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancata dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto, dichiarare nulla la sentenza di primo grado per omessa pronuncia o per difetto di motivazione, in forza delle ragioni esposte in narrativa, e, accertata la sussistenza al diritto al risarcimento del danno pur in assenza di risoluzione giudiziale del contratto, emettere condanna generica di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale estesa anche al danno non prevedibile. In ogni caso con condanna alle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc”.
Per la parte appellata: “in via istruttoria rigettare perché inammissibili e, comunque, irrilevanti tutte le richieste istruttorie formulate;
in via definitiva e di merito: dichiarare il proposto gravame inammissibile e, comunque, infondato, in tutte le sue prospettazioni, e per l'effetto rigettarlo, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione del
08.07.14 il nonché la Controparte_2 Parte_1
convenivano in giudizio la perché fosse accertata, con Controparte_1
riferimento al l'avvenuta risoluzione giudiziale ex Controparte_2
art. 1453 c.c. dei seguenti contratti: a)contratto di apertura di credito in conto corrente n. 30065855 usufruibile in proporzione all'importo dei crediti ceduti pro solvendo in garanzia, relativi a fatture di gradimento della emesse dal cliente, non oltre la data di scadenza indicata in CP_4
contratto, con affidamento complessivo di € 200.000,00, stipulato in data
02.01.2014; b) contratto per apertura di credito in conto corrente n.
30065855 , usufruibile per “anticipi su fatture senza canalizzazione”, con affidamento complessivo di € 200.000,00, stipulato in data 02.01.2014, chiedevano, altresi', gli istanti, la condanna al risarcimento del danno per inadempimento, ex art. 1218 c.c., esteso anche al danno non prevedibile, sia in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto che nell'ipotesi di mancato accoglimento di tale domanda, mentre con riferimento alla chiedevano che fosse accertata Parte_1
l'avvenuta risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c. , del contratto di apertura di credito per anticipi contro cessione fatture per un affidamento di € 400.000,00 ed emessa condanna generica al risarcimento del danno per inadempimento, ex art. 1218 c.c., esteso anche al danno non prevedibile, sia in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto che nell'ipotesi di mancato accoglimento di tale domanda. Esponevano le istanti che la in data 20.06.06, stipulava contratto di Controparte_2
conto corrente su fatture, su cui erano in essere due diverse CP_5
aperture di credito, un'apertura di credito per anticipi su fatture senza
3 canalizzazione, stipulata in data 02.01.14 per un importo di € 200.000,00 ed un'apertura di credito per anticipi su fatture stipulata in data 02.01.14, per un importo di € 200.000,00, mentre la stipulava Parte_1
nell'anno 1993 un contratto di conto corrente anticipi n.9333715, su cui era in essere un fido di € 400.000,00 per anticipi contro cessione fatture, che con lettera del 03.06.14 la richiedeva alla Parte_1 [...]
copia del contratto di conto corrente, copia della lettera di CP_6
apertura di credito, nonché copia del contratto di conto corrente anticipi, che la dott.ssa collaboratrice dell in data 06.06.14, si Parte_2 CP_1
era rifiutata di effettuare operazioni di anticipazioni, nei confronti di entrambe le società istanti, proprio a causa della richiesta di documentazione inoltrata dalla , mostrandosi, dunque, Parte_1
l'Istituto di Credito convenuto, inadempiente rispetto agli impegni assunti nei contratti predetti, e dovendo, pertanto, ritenersi legittima la richiesta di risoluzione dei contratti aventi ad oggetto l'apertura di credito in forma di anticipazioni, nonché la richiesta di risarcimento del danno, stante il pregiudizio causato alle società istanti dall'inadempimento della convenuta, che aveva innescato una forte crisi di liquidità. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_6
la quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza. Con comparsa depositata in data
28.07.17 si costituiva in giudizio la Curatela del CP_2 [...]
, evidenziando che nelle more del giudizio, e Controparte_2
precisamente in data 26.04.2017, il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 12/2017, dichiarava il fallimento della società
[...]
, - che il Curatore del Fallimento Controparte_2 [...]
veniva autorizzato dal Giudice Delegato a Parte_3
riassumere il predetto giudizio, e si riportava alle difese ed alle conclusioni rassegnate dal ”. Controparte_2
4 Con la sentenza n. 1559/2018, resa il 4.7.2018 a definizione del giudizio n. 3447/2014 r.g., il Tribunale di Cosenza aveva rigettato la domanda attorea, poiché le attrici non avevano dimostrato l'effettiva intenzione della banca di sospendere l'adempimento o risolvere il contratto, e compensato per intero tra le parti le spese di lite.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo che: 1) il tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di risoluzione giudiziale del contratto e di conseguenza quella di risarcimento del danno, nonostante avesse provato la non scarsa importanza dell'inadempimento della banca, atteso che la mancata concessione del credito le avrebbe precluso di lavorare, e il danno fosse in re ipsa; 2) il primo giudice non avrebbe pronunciato sull'ulteriore domanda risarcitoria, svincolata dalla richiesta di risoluzione del contratto, o, comunque, l'avrebbe implicitamente rigettata senza illustrarne le ragioni;
3) il giudice di prime cure avrebbe erroneamente revocato l'ordinanza di accoglimento delle istanze istruttorie, nonostante la loro rilevanza ai fini della decisione. si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 nonché 348-bis c.p.c.
e argomentando per l'infondatezza del medesimo.
La Curatela del fallimento Controparte_2
non si è costituita in giudizio.
[...]
Rigettata la richiesta istruttoria avanzata dalla parte appellante, all'udienza dell'11.6.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il
13.6.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
5 Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia della CP_2
fallimento che non si è
[...] Controparte_2
costituita in giudizio, benché l'atto di citazione in appello sia stato ad essa ritualmente notificato.
Deve, dipoi, darsi atto che la sentenza di primo grado è divenuta cosa giudicata avuto riguardo alla reiezione della domanda avanzata da e proseguita dalla relativa curatela fallimentare, Controparte_2
siccome non impugnata in parte qua.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata, poiché dal tenore dell'impugnazione – oltretutto, in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis
c.p.c. sollevata dalla banca appellata, non risultando manifesta l'infondatezza del gravame.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
a domandato la risoluzione del “contratto di Parte_1
apertura di crediti per anticipi contro cessione fatture” poiché la banca non avrebbe adempiuto la sua obbligazione di Controparte_1
concessione del credito nei confronti della società Controparte_2
facente parte del , cui anch'essa apparterrebbe, prevista CP_7
nei contratti di apertura di credito mediante anticipazione del pagamento di fatture intercorsi tra la e la banca Controparte_2 CP_1
[...]
6 Ebbene, la domanda è infondata, in quanto il presunto inadempimento addotto non afferisce alle obbligazioni poste in capo alla banca dal contratto di cui si chiede la risoluzione.
La circostanza dell'appartenenza al medesimo gruppo della società
– la cui domanda di risoluzione avanzata Controparte_2
adducendo il medesimo inadempimento è stata rigettata con statuizione divenuta cosa giudicata all'esito del giudizio di primo grado (supra) – non assume alcuna rilevanza, considerando che, ex art. 1372 c.c., il contratto produce effetti tra le parti e, soltanto nei casi stabiliti dalla legge, non ricorrenti nella fattispecie in esame, nei confronti di soggetti terzi.
Per le medesime considerazioni risulta infondato anche il secondo motivo d'appello.
Quanto, infine, alle richieste istruttorie reiterate mediante il terzo motivo di appello, appare utile richiamare l'ordinanza resa il 7.2.2019, con cui la corte le ha rigettate “[…] ritenuta l'irrilevanza ai fini della decisione dei mezzi istruttori di prova orale […]” (cfr. l'ordinanza citata).
Dacché, inoltre, la società appellante ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza resa il 18.2.2017, con cui il tribunale aveva revocato l'ordinanza di accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dalla parte attrice, è utile rammentare che “le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione” (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
10767/2022).
Nel caso di specie, non aveva né impugnato Parte_1
l'ordinanza del 18.2.2017 né reiterato le richieste istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.3.2018, in cui essa si era limitata a
7 precisare le conclusioni, riportandosi ai propri scritti (v. il fascicolo di ufficio).
Dalle considerazioni suesposte deriva la conferma della sentenza impugnata, rimanendo assorbita ogni altra censura.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia della
[...]
; Controparte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata costituita delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
4.996,00, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese nei rapporti tra la parte appellante e la parte appellata contumace.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Fabrizio Cosentino
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