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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5273/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata in [...] il 1° luglio 1973 (c.f.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Patrizio SANTORI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Vermena, n. 10, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 settembre 2025. Il PM ha concluso “visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 13 aprile 2025. All'udienza del 30 settembre 2025 le parti hanno confermato il contenuto del proprio ricorso, specificando che attualmente il è sottoposto agli arresti Pt_2 domiciliari ed è autorizzato a vedere la figlia solo la domenica. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 28 giugno 2019. pagina 1 di 5 Dall'unione è nata il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla comparizione delle parti- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. è intervenuto. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra , nata in [...] Parte_1
(Marocco) il 1° luglio 1973 e , nato a [...] il Parte_2
28 settembre 1971, unitisi in matrimonio a Bologna il 28 giugno 2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 257 P.1 anno 2019; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida a entrambi i genitori in via condivisa i quali assumeranno di Per_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dalla stessa, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
prenderanno autonomamente ogni decisione di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo i duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) colloca la minore presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale, sita a Bologna, via Scipione Dal Ferro n. 5, detenuta in locazione dalla signora in forza del contratto di locazione sottoscritto con l'azienda casa Pt_1
pagina 2 di 5 Emilia Romagna della provincia di Bologna - ACER, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
3) dispone che il padre -salvi diversi accordi- possa vedere e tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
- fino a quando sarà in corso la misura cautelare la domenica dalle 9,00 alle 18,00 a casa della signora Pt_1
- quando la misura cautelare sarà cessata:
• a settimane alternate, il sabato dopo la scuola e l'intera domenica, senza pernottamento, con riaccompagnamento presso la dimora materna entro le 20.00;
• tutti i mercoledì pomeriggio, salvo impegni scolastici e/o sportivi della figlia:
• nei giorni di Natale e Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
• per il giorno del compleanno di e altri ritenuti importanti le modalità Per_1 di visita saranno concordate di volta in volta tra i genitori;
5) a far data dalla domanda pone a carico del signor l'obbligo di Pt_2 corrisponde alla signora a titolo di contributo al mantenimento di la Pt_1 Per_1 somma mensile complessiva di 250,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla omologazione della separazione, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a far data dal deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, nonché di quelle ordinarie eccedenti la somma di cui al punto precedente, previamente concordate e debitamente documentate, individuate come da Protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017, e in particolare: A) spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- spese parascolastiche (pre-scuola e doposcuola nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
babysitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative o di salute di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei.);
- spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia, unicamente qualora le problematiche psicofisiche presentate dalle figlie siano diagnosticate dal medico di base e tali terapie siano prescritte dal medico curante stesso).
pagina 3 di 5 B) spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori: spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private);
- spese parascolastiche (viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio alla figlia in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
sportive comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). Le spese straordinarie anticipate dovranno essere rimborsate entro 15 (quindici) giorni al genitore che le abbia anticipate, previa consegna in copia della ricevuta o di altro documento attestante il pagamento effettuato e ciò anche ai fini della detrazione fiscale che competerà proporzionalmente ai coniugi nella misura del 50%. Le parti concordano che la documentazione giustificativa delle spese mediche, farmaceutiche e scolastiche dovrà essere intestata alla figlia per la quale le spese sono state sostenute. Il genitore che ha sostenuto la spesa si impegna a comunicare l'importo del costo sostenuto all'altro genitore entro il termine di 15 giorni, il quale, quest'ultimo, a sua volta, si impegna a pagare e/o rifondere la quota delle spese straordinarie di cui sopra mediante bonifico bancario. Qualora si verifichi l'omissione o la ritardata corresponsione dei pagamenti di cui sopra, il genitore che ha sostenuto la spesa si riterrà libero di agire giudizialmente per il recupero dell'eventuale credito;
7) prende atto che le parti hanno concordato che il signor si impegna a Pt_2 corrispondere alla madre la somma di 20.000,00 euro, in rate mensili da 200 euro, per il mantenimento di mai versato dalla cessazione della convivenza;
Per_1
8) prende atto che le parti hanno concordato che le detrazioni per i figli a carico spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
10) prende atto che le parti si impegnano:
- a svolgere il loro ruolo genitoriale nei confronti della minore in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione e convengono di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita della figlia, fermi restando il ruolo a ciascuno spettante;
- a non interferire nelle rispettive vite private e si danno atto che le eventuali rispettive relazioni sentimentali non dovranno in alcun modo nuocere e/o interferire con la crescita della figlia;
11) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che, con l'esecuzione dei suestesi patti, null'altro avranno a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
pagina 4 di 5 12) prende atto che i coniugi hanno dichiarato che ciascuno provvederà al proprio mantenimento e, pertanto, di non avere reciprocamente nulla a pretendere quale concorso al mantenimento dell'altro;
13) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver regolamentato ogni rapporto di natura economico-patrimoniale fra le stesse esistenti, non avendo beni mobili, mobili registrati e beni immobili comuni e che, pertanto, nulla vi è più da dividere;
14) prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità dell'espatrio; D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 1° ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata in [...] il 1° luglio 1973 (c.f.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Patrizio SANTORI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Vermena, n. 10, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 settembre 2025. Il PM ha concluso “visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 13 aprile 2025. All'udienza del 30 settembre 2025 le parti hanno confermato il contenuto del proprio ricorso, specificando che attualmente il è sottoposto agli arresti Pt_2 domiciliari ed è autorizzato a vedere la figlia solo la domenica. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 28 giugno 2019. pagina 1 di 5 Dall'unione è nata il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla comparizione delle parti- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. è intervenuto. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra , nata in [...] Parte_1
(Marocco) il 1° luglio 1973 e , nato a [...] il Parte_2
28 settembre 1971, unitisi in matrimonio a Bologna il 28 giugno 2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 257 P.1 anno 2019; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida a entrambi i genitori in via condivisa i quali assumeranno di Per_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dalla stessa, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
prenderanno autonomamente ogni decisione di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo i duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) colloca la minore presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale, sita a Bologna, via Scipione Dal Ferro n. 5, detenuta in locazione dalla signora in forza del contratto di locazione sottoscritto con l'azienda casa Pt_1
pagina 2 di 5 Emilia Romagna della provincia di Bologna - ACER, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
3) dispone che il padre -salvi diversi accordi- possa vedere e tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
- fino a quando sarà in corso la misura cautelare la domenica dalle 9,00 alle 18,00 a casa della signora Pt_1
- quando la misura cautelare sarà cessata:
• a settimane alternate, il sabato dopo la scuola e l'intera domenica, senza pernottamento, con riaccompagnamento presso la dimora materna entro le 20.00;
• tutti i mercoledì pomeriggio, salvo impegni scolastici e/o sportivi della figlia:
• nei giorni di Natale e Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
• per il giorno del compleanno di e altri ritenuti importanti le modalità Per_1 di visita saranno concordate di volta in volta tra i genitori;
5) a far data dalla domanda pone a carico del signor l'obbligo di Pt_2 corrisponde alla signora a titolo di contributo al mantenimento di la Pt_1 Per_1 somma mensile complessiva di 250,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla omologazione della separazione, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a far data dal deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, nonché di quelle ordinarie eccedenti la somma di cui al punto precedente, previamente concordate e debitamente documentate, individuate come da Protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017, e in particolare: A) spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- spese parascolastiche (pre-scuola e doposcuola nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
babysitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative o di salute di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei.);
- spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia, unicamente qualora le problematiche psicofisiche presentate dalle figlie siano diagnosticate dal medico di base e tali terapie siano prescritte dal medico curante stesso).
pagina 3 di 5 B) spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori: spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private);
- spese parascolastiche (viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio alla figlia in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
sportive comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). Le spese straordinarie anticipate dovranno essere rimborsate entro 15 (quindici) giorni al genitore che le abbia anticipate, previa consegna in copia della ricevuta o di altro documento attestante il pagamento effettuato e ciò anche ai fini della detrazione fiscale che competerà proporzionalmente ai coniugi nella misura del 50%. Le parti concordano che la documentazione giustificativa delle spese mediche, farmaceutiche e scolastiche dovrà essere intestata alla figlia per la quale le spese sono state sostenute. Il genitore che ha sostenuto la spesa si impegna a comunicare l'importo del costo sostenuto all'altro genitore entro il termine di 15 giorni, il quale, quest'ultimo, a sua volta, si impegna a pagare e/o rifondere la quota delle spese straordinarie di cui sopra mediante bonifico bancario. Qualora si verifichi l'omissione o la ritardata corresponsione dei pagamenti di cui sopra, il genitore che ha sostenuto la spesa si riterrà libero di agire giudizialmente per il recupero dell'eventuale credito;
7) prende atto che le parti hanno concordato che il signor si impegna a Pt_2 corrispondere alla madre la somma di 20.000,00 euro, in rate mensili da 200 euro, per il mantenimento di mai versato dalla cessazione della convivenza;
Per_1
8) prende atto che le parti hanno concordato che le detrazioni per i figli a carico spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
10) prende atto che le parti si impegnano:
- a svolgere il loro ruolo genitoriale nei confronti della minore in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione e convengono di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita della figlia, fermi restando il ruolo a ciascuno spettante;
- a non interferire nelle rispettive vite private e si danno atto che le eventuali rispettive relazioni sentimentali non dovranno in alcun modo nuocere e/o interferire con la crescita della figlia;
11) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che, con l'esecuzione dei suestesi patti, null'altro avranno a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
pagina 4 di 5 12) prende atto che i coniugi hanno dichiarato che ciascuno provvederà al proprio mantenimento e, pertanto, di non avere reciprocamente nulla a pretendere quale concorso al mantenimento dell'altro;
13) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver regolamentato ogni rapporto di natura economico-patrimoniale fra le stesse esistenti, non avendo beni mobili, mobili registrati e beni immobili comuni e che, pertanto, nulla vi è più da dividere;
14) prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità dell'espatrio; D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 1° ottobre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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