Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6768/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di ZA - Sezione Prima Civile nella persona del dott. Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 6768/2022 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. FANTIN NICOLA e dall'avv. NOVELLO DIEGO del Foro di
ZA e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in ZA, Piazza
Pontelandolfo n. 114 int. 3,
APPELLANTI
contro
(c.f. croato ) titolare dello studio odontoiatrico Unlimited Smile CP_1 P.IVA_1
corrente in Rijeka (Croazia), Strossmayerova 14, rappresentato e difeso dall'avv. SALBEGO EVA
e dall'avv. MARKIS MILAN del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Padova, Vicolo Bellini n. 12
APPELLATO
1
PER LE PARTI APPELLANTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di ZA, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione o allegazione,
in riforma (quantomeno parziale) della sentenza n. 176/2022 del Giudice di Pace di ZA
(emessa in data 01.04.2022 dal DP dott.ssa Nupieri), pubblicata in data 10.05.2022 a definizione del giudizio civile R.G. n. 3300/2018, così decidere:
NEL MERITO
In via principale
- Accertata e dichiarata l'infondatezza delle pretese avversarie per tutte le ragioni già espresse in narrativa;
- per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado n. 176/2022 emanata dal Giudice di Pace di
ZA, disponendo l'integrale rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti dei sigg.ri , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_5
[...]
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui risultasse accertato il diritto dell'attore a ottenere il pagamento degli importi richiesti a titolo di compenso per le prestazioni odontoiatriche così come accertate in corso di causa, voglia la Giustizia adita così diversamente decidere:
- Accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia profilo di solidarietà passiva tra i convenuti in relazione alle obbligazioni per cui è causa;
- Accertate le prestazioni effettivamente svolte dal dott. precisamente individuate dunque Per_1
in relazione a ciascun convenuto;
- Accertati gli adempimenti effettuati da ogni convenuto, e imputato così ciascun pagamento al singolo debito corrispondente;
- per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado n. 176/2022 emanata dal Giudice di Pace di
ZA, rideterminando in ogni caso le somme azionate dal dott. nel minor Persona_2
importo così come risultante dalle istanze istruttorie, o come comunque stabilito dal Giudicante
in accoglimento delle eccezioni formulate dai convenuti;
- per l'ulteriore effetto, condannare al pagamento della somma insoluta esclusivamente i soggetti inadempienti,
2 - infine, rigettare tutte le domande azionate dal dott. nei confronti dei restanti convenuti. Per_1
In ogni caso:
- spese e competenze di lite interamente rifuse per ciascuna parte costituita e per ciascun grado di giudizio, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado così come eventualmente non ammesse in corso di causa.
PER LA PARTE APPELLATA:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto , , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e avverso la sentenza n. 176/2022 del Giudice di pace di Parte_6 Parte_5
ZA, e per l'effetto confermare la condanna degli odierni appellanti al pagamento in favore del dott. , in via solidale tra loro, della somma di euro 4.610,00 oltre interessi legali Persona_2
dalla domanda al saldo effettivo, con condanna al pagamento delle spese di primo grado, In
subordine, per i titoli, causali e documenti tutti in atti, condannare gli odierni appellanti al pagamento in favore del dott. , ciascuno secondo il proprio titolo di responsabilità, Persona_2
della somma di euro 4.610,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, salva diversa,
anche maggiore, quantificazione che sarà ritenuta di giustizia, somma in ogni caso da contenersi entro i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio.
Salvo ogni altro diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, titolare dello studio Persona_2
odontoiatrico Unlimited Smile, corrente in Rijeka (Croazia), Strossmayerova 14, conveniva in giudizio avanti il DP di ZA , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e deducendo: Parte_5
- di aver fornito ai convenuti servizi odontoiatrici nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, come da preventivi depositati in atti;
3 - che tutte le prestazioni concordate venivano regolarmente eseguite, ma che i convenuti pagavano solo parzialmente il corrispettivo pattuito, risultando debitori della somma di euro
4.360,00;
- che nonostante i plurimi solleciti, i convenuti restavano inadempienti.
L'attore concludeva, quindi, in prime cure come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice
Nel merito in via principale: per i titoli e le causali dedotti in atti e documenti condannare i sig.ri
, residente in [...] , Parte_1 Parte_3
residente in [...] , residente in [...], Parte_4
Via San Paolo 5 , residente in [...] Parte_6
, residente in [...], a pagare al dott Parte_5 Persona_2
in via solidale tra loro ovvero ciascuno secondo il proprio titolo di responsabilità la somma totale di Euro 4.841,91, salva diversa, anche maggiore, quantificazione in corso di causa, o in quelle maggiori o minori somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria o che saranno ritenute di giustizia, somme in ogni caso da contenersi entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito. Con rivalutazione monetaria ed interessi oltre agli interessi legali e/o di mora maturandi sino al saldo effettivo.
In via istruttoria: in caso di contestazione dell'an debeatur ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze indicate in narrativa con i numeri da 1) a 5) da intendersi qui integralmente ritrascritte premesso l'inciso “Vero che”; con riserva di modificare i capitoli e indicare i nei termini di rito.
Con ogni più ampia riserva nel merito e istruttoria nei termini di rito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
I.
1. Si costituivano in giudizio , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e riconoscendo che nel corso degli anni 2014,
[...] Parte_4 Parte_5
2015 e 2016 si erano avvalsi delle cure odontoiatriche del dott. ma sostenendo Persona_2
che gli interventi odontoiatrici erano stati eseguiti solo parzialmente. Eccepivano in particolare:
- che la somma dovuta complessivamente al dott. era di euro 11.834,73, come da Persona_2
preventivi depositati sub docc. da 1 a 4, non consentendo il doc. 5 di imputare al singolo paziente i servizi descritti;
4 - che l'attore non aveva chiarito quali interventi erano stati concordati con i pazienti né quali erano stati effettivamente eseguiti;
- che le obbligazioni non erano avvinte da alcun vincolo di solidarietà, difettando i presupposti per l'applicabilità della presunzione ex art. 1294 c.c., stante la natura personale e divisibile delle prestazioni;
- che, anzi, il dott. aveva procurato a alcune lesioni, per le quali Persona_2 Parte_3
quest'ultimo si riservava la proposizione di apposita domanda in separato giudizio.
I convenuti, quindi, così concludevano nel giudizio di primo grado:
“Nel merito
In via principale
- Accertata e dichiarata l'infondatezza delle pretese avversarie per tutte le ragioni già espresse in narrativa;
- per l'effetto, respingersi le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti dei sigg.ri
Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_5
In via subordinata
Nelle denegata e non creduta ipotesi in cui risultasse accertato il diritto dell'attore a ottenere il pagamento degli importi richiesti a titolo di compenso per le prestazioni odontoiatriche così come accertate in corso di causa, voglia la Giustizia adita così diversamente decidere:
- Accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia profilo di solidarietà passiva tra i convenuti in relazione alle obbligazioni per cui è causa;
- Accertate le prestazioni effettivamente svolte dal dott precisamente individuate dunque CP_1
in relazione a ciascun convenuto;
- Accertati gli adempimenti effettuati da ogni convenuto, e imputato così ciascun pagamento al singolo debito corrispondente;
- per l'effetto, rideterminarsi in ogni caso le somme azionate dal dott nel minor CP_1
importo così come risultante dalle istanze istruttorie, o come comunque stabilito dal Giudicante in accoglimento delle eccezioni formulate dai convenuti;
- per l'ulteriore effetto, condannare al pagamento della somma insoluta esclusivamente i soggetti inadempienti;
- infine, rigettare tutte le domande azionate dal dott nei confronti dei restanti convenuti. CP_1
5 In ogni caso:
- spese e competenze di lite interamente rifuse per ciascuna parte costituita, oltre IVA e CPA come per legge.
II. All'esito del giudizio di primo grado, il DP di ZA pronunciava la sentenza n.
176/2022, depositata il 10/05/2022, con la quale così provvedeva:
“1) Condann Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_5
in solido tra loro, al pagamento a favore d della somma di € 4610,00, oltre interessi CP_1
legali dalla domanda al saldo effettivo.
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese sostenute nel presente giudizio dall'attore, che liquida in € 1330,00 di cui € 1205,00 per compenso professionale il resto per spese, oltre accessori come per legge.”
III. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, e impugnavano la predetta sentenza di prime
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
cure formulando il seguente unico motivo di appello:
1) Erronea valutazione delle prove del giudizio – violazione o falsa applicazione degli artt. 122
c.p.c. e 2722 cod. civ. – Indeterminatezza della domanda e della sentenza
Gli appellanti sostenevano che il giudice di prime cure non aveva puntualmente individuato le prestazioni effettuate dal dott. , né il loro valore, né quali di queste fossero rimaste Persona_2
insolute. Secondo gli appellanti non potevano ritenersi sufficientemente provati, né nell'an né nel quantum, i fatti dedotti dall'attore in primo grado;
il DP, infatti, aveva erroneamente valutato le prove fornite dall'attore, che pretendeva di dimostrare la sussistenza e la quantificazione delle obbligazioni attraverso documentazione in lingua croata, non tradotta, nonché a mezzo di prova testimoniale resa da una dipendente dello studio dentistico del dott. . Persona_2
Quanto alla condanna in solido tra loro, gli appellanti sostenevano che il DP aveva erroneamente ritenuto sussistente la presunzione di solidarietà ex art. 1294 c.c., posto che nel caso di specie non potrebbe discorrersi di una sola obbligazione ma di tante e diverse obbligazioni (e di tante e diverse cause), quanti erano pazienti e le loro specifiche esigenze di cura e che dal riconoscimento di uno sconto forfetario a favore della famiglia non può derivare l'assunzione di un vincolo solidale.
Gli appellanti concludevano quindi come in epigrafe.
6 III.
1. Si costituiva in giudizio confutando i motivi di impugnazione e Persona_2
concludendo per il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di prime cure. In subordine, chiedeva la condanna degli appellanti al pagamento della somma di euro 4.610,00,
ciascuno secondo il proprio titolo di responsabilità, come da conclusioni riportate in epigrafe.
IV. L'appello è fondato nei limiti che seguono.
IV.1. , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_5
hanno riconosciuto di essersi avvalsi delle cure del dott. negli anni 2014, 2015 e Persona_2
2016, e la stessa teste da loro citata ha confermato la circostanza dei viaggi con finalità di cura svolti in Croazia, a cui la stessa ha partecipato.
Non vi è, quindi, contestazione circa la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti in causa,
essendo pacifico che gli odierni appellanti hanno usufruito delle cure mediche del dott. Per_2
I preventivi e le schede paziente dimesse dall'attore in primo grado confermano del resto
[...]
tale circostanza, indicando le prestazioni svolte a favore dei signori e Parte_3 Pt_1
e . Parte_2 Parte_5
La contestazione di inutilizzabilità dei documenti predetti sollevata dagli appellanti per violazione dell'articolo 122 c.p.c. non coglie nel segno, trattandosi di norma applicabile agli atti processuali in senso proprio, mentre è consentito al giudice fondare la decisione su documenti esibiti dalle parti redatti in lingua straniera laddove di facile comprensione (Cass. 12/03/2013, n. 6093).
Trattandosi di preventivi contenenti dati numerici e descrizione sommaria delle prestazioni svolte comunque intellegibili, il DP ha quindi correttamente fondato la propria decisione sulla documentazione depositata dal dott. ritenendola idonea a dimostrare le Persona_2
prestazioni concordate tra le parti, oltre che sulla testimonianza del teste attoreo escusso in istruttoria che ha confermato l'esecuzione delle prestazioni e i relativi compensi.
Da tale documentazione si evince che a fronte di un preventivo di euro 19.510,00 (comprensivo dello sconto applicato cfr. doc. 5 appellato) gli appellanti hanno complessivamente versato la somma di euro 14.900,00, residuando un debito di euro 4.610,00.
Come rilevato dal giudice di prime cure, il dott. ha riconosciuto che Persona_2 Pt_1
ha corrisposto la somma di euro 12.800,00, euro 1.100,00 e
[...] Parte_4 Parte_5
euro 1.000,00, come emerge dal prospetto riepilogativo depositato sub doc. 15 dall'attore in primo grado. Gli appellanti non hanno contestato tali fatti, riconoscendo, al contrario, di aver versato
7 somme cospicue a favore dell'odontoiatra, senza tuttavia darne alcuna quantificazione, né
dimettendo alcuna prova dei pagamenti, ad eccezione del documento n. 3 relativo ad un bonifico effettuato da conto corrente intestato ai signori e per € 4.000. Parte_1 Parte_2
Dal medesimo documento n. 15 emerge che e hanno versato Parte_1 Parte_5
quanto dovuto: il primo ha pagato euro 12.800,00 a fronte di un preventivo di euro 7.405,50,
mentre il secondo ha corrisposto euro 1.000,00 avendo ricevuto cure per euro 101,00. Le obbligazioni di pagamento di e pertanto, sono state adempiute Parte_1 Parte_5
(la circostanza che gli stessi abbiano pagato più del dovuto è irrilevante in quanto comunque il maggior importo è stato defalcato dall'appellato dal totale e coloro che hanno pagato in eccesso non hanno mai formulato domanda di ripetizione).
Risultano, quindi, debitori esclusivamente e per la Parte_3 Parte_4 Parte_2
somma totale di euro 4.610,00.
Dalla documentazione in atti non è tuttavia evincibile a favore di chi devono imputarsi le maggiori somme corrisposte da e rispetto a quanto da loro Parte_1 Parte_5
personalmente dovuto.
, inoltre, non ha indicato a quanto ammonta il debito per ciascuno dei clienti una Persona_2
volta applicato lo sconto forfetario, e tale dato non è estraibile dai preventivi depositati;
il documento 15, infatti, nell'indicare i compensi dovuti da ogni singolo convenuto non tiene conto dello sconto applicato a favore dei signori , e , sebbene nella domanda Pt_1 Parte_2 Parte_5
attorea la riduzione fosse tenuta in considerazione. Nondimeno, anche in grado di appello ha chiesto, in via subordinata, la condanna di ogni singolo debitore al pagamento Persona_2
delle singole prestazioni ricevute, indicando come somma complessiva l'importo di euro 4.610,00.
Considerato, pertanto, di dover parametrare l'importo di € 4.610 secondo la proporzione dettata dagli importi dovuti, prima della applicazione dello sconto e del pagamento delle altre parti, in quanto appare corretto che ciascuna parte paghi in proporzione al vantaggio, e quindi alla prestazione ricevuta.
IV.
2. Non è condivisibile, del resto, la decisione del giudice di prime cure di condannare in solido tutti gli appellanti al pagamento del debito residuo.
8 Non sussistono, infatti, i presupposti della solidarietà passiva, che richiede l'unicità della prestazione dovuta, requisito necessario affinché, in presenza di più soggetti dal lato passivo,
l'adempimento di uno liberi anche gli altri debitori.
Nel caso di specie non si può ritenere che la prestazione sia unica per tutti i debitori. Ogni
paziente, infatti, ha assunto un'obbligazione di pagamento verso il dott. quale Persona_2
corrispettivo di una prestazione odontoiatrica strettamente personale (e diversa per ciascuno).
Ogni debitore è, quindi, parte, in senso soggettivo, di un'obbligazione contratta in modo individuale con l'odontoiatra ed è tenuto esclusivamente al pagamento del corrispettivo dovuto per le cure ricevute personalmente.
In assenza del requisito fondamentale dell'unicità della prestazione, pertanto, a nulla vale ricercare ulteriori elementi da cui presumere la solidarietà della prestazione, posto che l'applicabilità della regola espressa dall'articolo 1294 c.c. è esclusa. In tal senso non possono,
quindi, soccorrere né l'appartenenza degli appellanti al medesimo nucleo familiare, né
l'applicazione di uno sconto forfetario da parte dell'appellato.
IV.
3. In conclusione, per quanto sopra esposto, dovrà corrispondere il 20,94% Parte_3
della somma di € 4.610 (debito prima dello sconto € 3.040), il 56,05% (debito Parte_2
prima dello sconto € 8.128) e il 23,01% (debito prima dello sconto 3.352) e così Parte_4
rispettivamente € 965,28; € 2.580,48 ed € 1064,24, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
V. È giurisprudenza pacifica che le spese di lite debbono seguire la soccombenza che va valutata complessivamente rispetto all'esito finale della lite che vede gli odierni appellanti, che hanno svolto unica difesa, prevalentemente soccombenti. Pertanto si ritiene di compensare le stesse nella misura di 1/3 per entrambi i gradi di giudizio e liquidarle pertanto come segue: € 57,34 per esborsi, € 886,7 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge per il primo grado ed € 1.600 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge per il presente grado con riferimento a tutte le fasi previste dal D.M. 55/2014 e secondo il parametro compreso tra minimo e medio per il valore di causa.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
Il Tribunale di ZA, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello
9 proposto da , e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in parziale riforma della sentenza di primo grado (DP ZA n. 176/2022):
1) condanna , e rispettivamente, al pagamento Parte_3 Parte_2 Parte_4
a favore di delle seguenti somme: € 965,28; € 2.580,48 ed € 1064,24, oltre a Persona_2
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) rigetta ogni altra domanda delle parti;
3) dichiara le spese di entrambi i gradi compensate nella misura di 1/3 e condanna gli appellanti a rimborsarle all'appellato i seguenti importi già compensati nella predetta misura: €
57,34 per esborsi, € 886,7 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge per il primo grado ed € 1.600 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge per il presente grado.
Così deciso in ZA il 03.01.25
Il Giudice
Gabriele Conti
10