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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/2022
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 21/1/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2019/22 avente per oggetto “riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive” promossa
DA
, difesa dall' avv. Gianmaria CASILLI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
difeso dall'avv. Emilia DE IASIO Controparte_2
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 9/12/2022, deduceva: Parte_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa, in qualità di maestra d'asilo, alle dipendenze dell' odierno resistente dal 29/3/2022 al 30/6/2022, ossia nel periodo Controparte_1
immediatamente successivo allo svolgimento di un tirocinio presso lo stesso Istituto, e di aver osservato il seguente orario di lavoro: lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 alle
14:00 ed il mercoledì ed il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00, oltre all'effettuazione di ulteriori rientri nelle giornate del giovedì che si protraevano sino alle ore 14:30; pagina 1 di 11 - di aver ricevuto dall' resistente, a fonte dell'attività lavorativa espletata, bonifici in CP_1 acconto per un totale di € 900,00 (€ 250,00 in data 8/4/ 2022 con causale “marzo 2022”, €
400,00 il 19/5/2022 con causale “aprile 2022” ed € 250,00 il 10/6/2022 con causale “maggio
2022”) (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente);
- di essersi avveduta, successivamente al 30/6/2022, del fatto che la parte datoriale non aveva mai provveduto alla regolarizzazione del rapporto lavorativo;
Co
- di aver inviato, in data 5/9/2022, presso l competente per territorio richiesta di intervento
(doc. 2 – fascicolo di parte ricorrente);
- che la procedura conciliativa aveva esito negativo in ragione dell'assenza della parte datoriale (doc. 4 – fascicolo di parte ricorrente);
- di aver diritto, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto, al pagamento della somma di € 5.210,00 a titolo di retribuzioni calcolate al lordo delle ritenute di legge ed alla corresponsione degli ulteriori emolumenti a titolo di contributi, pari ad € 1.635,00.
L' si costituiva in Controparte_1
giudizio replicando:
- di essere costituito in forma di cooperativa e di avere come oggetto sociale lo svolgimento di attività formativa e di insegnamento nelle classi, la gestione di servizi di supporto ed assistenza e di sviluppo della sperimentazione della ricerca educativa nel settore dell'occupazione degli insegnanti con possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- di gestire la scuola dell'infanzia riconosciuta come paritaria ex L. 62/2000;
- che, in relazione al corpo docente, nell'anno 2022 non sussisteva alcuna scopertura di organico;
- di aver ricevuto, in data 24/3/2022, dal “Centro Ovidius Formazione” comunicazione inviata a mezzo mail (doc. c – fascicolo di parte resistente) con la quale veniva rappresentato ad esso Istituto che l'odierna ricorrente lo aveva individuato ai fini dello svolgimento del periodo di tirocinio previsto dal corso “Teoria pedagogica e il metodo sperimentale delle sorelle e che, a tal fine, si richiedeva la sottoscrizione di apposita convenzione inviata in Per_1
allegato;
- che la predetta convenzione veniva, pertanto, sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in data 28.03.2022 (doc. d) – fascicolo di parte resistente);
pagina 2 di 11 - che la ricorrente, in conformità alla sottoscritta convenzione, svolgeva il tirocinio dal
29.03.2022 al 30.06.2022, recandosi presso l'Istituto nelle ore e nelle giornate da lei liberamente scelte, accompagnandosi ai docenti nelle rispettive classi, osservando il funzionamento della scuola e le azioni formative e didattiche, partecipando alla integrazione del loro lavoro con l'assistenza agli alunni nelle loro attività, secondo la programmazione effettuata dalle insegnanti senza, tuttavia, prendere parte alle riunioni legate alla programmazione didattica alle quali presenziavano le sole insegnanti (doc. m – fascicolo di parte resistente);
- che la ricorrente non aveva prestato alcun tipo di attività lavorativa, tantomeno subordinata, alle dipendenze di esso Istituto, che le aveva attribuito nel periodo interessato dal tirocinio formativo un rimborso mensile a fronte delle spese di viaggio sostenute e della sua dichiarata condizione di bisogno.
Dunque, l resistente, nel contestare sia l'an che il quantum della pretesa avanzata CP_1 dalla ricorrente, nonché i relativi conteggi, richiedeva l'integrale rigetto del proposto ricorso perché inammissibile, nullo e, in subordine, infondato.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e con espletamento della prova testi.
_____
1. L'eccezione preliminare sollevata dalla Società resistente finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere disattesa.
In materia, la Suprema Corte ha più volte affermato il principio in base al quale per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa -dal punto di vista formale-indicazione dell'oggetto della domanda, degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo, invece, necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass.,
22/3/2018, n. 7199; Cass., 4/3/2017, n. 6610; Cass., 8/2/2011, n. 3126; Cass., 16/1/2007, n.
820).
In ogni caso, la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato ovvero se il contenuto dello stesso consente alla parte resistente di prendere piena posizione su tutti i fatti costitutivi della domanda proposta in via giudiziale.
pagina 3 di 11 Applicando i richiamati principi al caso di specie, tenuto conto della allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda di parte ricorrente, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda, avendo parte ricorrente sufficientemente individuato sia il c.d. petitum immediato, sia la causa petendi, così da consentire all CP_1
resistente di apprestare adeguate difese (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. II, 2, 20/1/2015 n.
1681; Sez. I, 25/09/2014, n. 20294; Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
Ogni doglianza sul punto va, quindi, rigettata.
2. La ricorrente propone domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con l resistente deducendo che CP_1
illustrato la sig.ra prestava il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze Parte_1
e sotto la direzione dell' di che, in via perentoriamente Controparte_1 CP_1
gerarchica eterorganizzava e disciplinava in toto le energie della lavoratrice, dettandone gli orari e la mansione, il luogo di lavoro e le classi. In particolare la lavoratrice assolveva appieno al proprio compito di maestra d'asilo prendendosi cura dei pupilli frequentanti l'istituto di Via Duca degli Abruzzi, di età compresa tra i 0 ed i 6 anni. Segnatamente la sig.ra
[...]
accoglieva i bambini in asilo, curava i rapporti con le famiglie, organizzava le attività Pt_1
di gioco utili alla promozione di abilità e competenze degli alunni, definiva gli obiettivi educativi, preparava i giochi ed i materiali didattici, svolgeva l'attività didattica, curava il benessere psichico, fisico ed emotivo dei pupilli durante il tempo di permanenza a scuola, monitorava e valutava il raggiungimento degli obiettivi prefissati, curava lo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e psicomotorie degli alunni, vigilava sulle condizioni igienico sanitarie dei bambini, li assisteva durante i pasti, partecipava alle riunioni con i colleghi ed i dirigenti scolastici, si interfacciava e relazionava con i genitori degli alunni per coordinare appieno l'apporto educativo dell'istituzione scolastica e di quella familiare…>> (cfr. pagg.
3-4 del ricorso introduttivo).
Al fine di pervenire alla qualificazione del rapporto oggetto di contenzioso è necessario evidenziare che, dal punto di vista metodologico, il sotteso procedimento logico si sostanzia nella riconduzione della fattispecie concreta nell'alveo di quella legale tipica (con conseguente applicazione della disciplina di riferimento) all'esito della preventiva verifica circa la sussistenza degli indici rilevatori del vincolo di subordinazione.
pagina 4 di 11 Sul punto, va ricordato che, secondo l'insegnamento reso in materia dalla Suprema Corte,
l'elemento essenziale e discretivo che caratterizza e connota il rapporto di lavoro subordinato
è costituito dalla soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro da ricercarsi nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che all'art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato…>> (cfr. Cass.
Civ., Ord. n. 1095/2023; Cass. civ., Sez. lav., 27/9/2019, n. 24154; Cass. n. 448/2018; Cass.
27/2/2007 n. 4500) ed ancora subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali…>>
(Cass. 21 novembre 2001, n. 14664; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728).
Inoltre, sempre con riguardo al potere direttivo del datore di lavoro al quale è assoggettato il lavoratore, va rilevato che esso non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo, a sua volta, non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve sostanziarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass., 2/5/2012, n. 6643; Cass. 16 novembre 2018, n. 29646).
Solo nell'ipotesi in cui l'assoggettamento del lavoratore a siffatte prerogative datoriali si presenti in forma attenuata o non risulti agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività
pagina 5 di 11 lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale che rappresentano indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione qualora siano stati oggetto di una valutazione complessiva e globale (ex plurimis, Cass. n. 4131/1984, n. 24154; Cass. n. 7796/1993; Cass.
S.U. n. 379 del 1999; Cass. n. 9623 del 2002; Cass. n. 7171/2003; Cass. n. 13935 del 2006;
Cass. n. 4500 del 2007; Cass. n. 7024/2015; Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019; Cass., ord. n.
18943/2021 e, da ultimo, Cass., Sez. Lav., ord. n. 1095, 16/1/2023; Cass., Sez. Lav., ord. n.
n. 26138 del 7/10/2024).
I suddetti criteri, in quanto individuanti elementi sussidiari con un rilievo distintivo soltanto complementare e secondario, devono, comunque, considerarsi privi di un autonomo valore decisivo, in quanto indiziari rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione in ordine all'assoggettamento personale del lavoratore che si traduce, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nell'operare secondo orari di lavoro indicati dal datore di lavoro, nei locali aziendali e con strumenti messi a disposizione da questi, nello svolgere tutte le attività secondo le direttive impartite dalla parte datoriale, nel dover richiedere permessi, nel dover comunicare assenze e malattie, nel dover fruire di periodi di ferie indicati dal datore di lavoro il quale, in sostanza, determina tempi e modi della prestazione.
E', dunque, sul lavoratore che intende rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che incombe l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (ex multis, Cass. n. 11937/2009).
In ultima analisi, è quindi possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094
c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale;
ai medesimi fini possono altresì costituire "indici sintomatici" dello stesso requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze, tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo – tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
pagina 6 di 11 3. Poste dette premesse di ordine metodologico, riguardo al caso di specie si osserva che l'indagine circa gli indici rilevatori della subordinazione deve essere espletata con riferimento all'analisi dei dati documentali e ai riscontri probatori emersi a seguito dell'istruttoria orale svolta.
In quest'ottica può sin d'ora osservarsi che la ricorrente, all'esito delle difese del resistente, in maniera discrasica rispetto alle allegazioni documentali depositate, pretende di collocare lo svolgimento del tirocinio formativo nel periodo antecedente alla sottoscrizione, avvenuta pacificamente in data 28/3/2022, della convenzione intervenuta tra il soggetto promotore (UNI
– C.A.R.I.F.) ed il soggetto ospitante ossia l odierno resistente. CP_1
A sostegno della propria ricostruzione la ricorrente, in replica alle deduzioni di cui alla memoria di costituzione dell' resistente in ordine al periodo di svolgimento del tirocinio, CP_1
veniva autorizzata al deposito di ulteriore documentazione contenente il registro presenze del tirocinio pratico e le comunicazioni a mezzo e-mail intercorse con l'Organismo di formazione, nonché l'attestato di tirocinio recante la data del 3/5/2022.
L'analisi della documentazione versata in atti dalle parti, tuttavia, non risulta dirimente rispetto al thema decidendum, dal momento che non contribuisce adeguatamente, anche in ragione della sua intrinseca contraddittorietà, a sciogliere il punto nodale della controversia, ovvero la dimostrazione della sussistenza o meno dei requisiti della subordinazione in relazione al rapporto intercorso tra le parti nell'arco temporale indicato dalla ricorrente
(29.03.2022/30.06.2022).
Dunque, solo per completezza espositiva, può osservarsi che:
➢ nessuna contestazione la ricorrente solleva rispetto alla produzione da parte dell' resistente della comunicazione ad esso inviata dall'Ente di formazione in CP_1
Par data 24/3/2022 con la quale quest'ultimo rappresentava che
[...]
Vi ha indicato come Istituto presso il quale svolgere il Tirocinio previsto dal Parte_1
Corso relativo al Metodo sorelle > inviando, in allegato, la convenzione della Per_1
quale si richiedeva la sottoscrizione;
➢ nessuna contestazione la parte ricorrente solleva in ordine alla data di sottoscrizione della convenzione intercorsa tra il Soggetto promotore, UNICAFIF, ed il Soggetto
Ospitante, di avvenuta il 28.03.2022 Controparte_1 CP_1
(quando, secondo la tesi della ricorrente, il proprio tirocinio aveva già avuto termine);
pagina 7 di 11 ➢ il “registro presenze” attinente al tirocinio concerne il periodo 11.03.2022 /28.03.2022 ed è costituito da un foglio recante il logo del Soggetto promotore, sottoscritto dalle odierne parti in causa, contenente l'indicazione di orari con cancellature e correzioni;
➢ con comunicazione a mezzo mail del 1/3/2022 la ricorrente chiedeva all'Ente di formazione la possibilità di poter iniziare l'attività pratica di tirocinio senza ottenere conferma in tal senso,
➢ l'attestato di tirocinio reca la data del 3/5/2022.
E' evidente, dunque, che la documentazione agli atti restituisce un quadro contraddittorio della vicenda con precipuo riferimento all'inizio/ alla fine del tirocinio, in quanto nel registro presenze del tirocinio risultano annotate date ricomprese tra l'11/3/2022 ed il 28/3/2022, mentre la prima comunicazione inviata dall' all'Istituto scolastico reca la Controparte_4 data del 24/3/2022 e sarebbe quindi successiva all'inizio del tirocinio;
inoltre, come già accennato, anche la sottoscrizione della convenzione tra il Soggetto promotore ed il Soggetto
Ospitante risulta avvenuta in data 28/3/2022, quindi successivamente all'espletamento del periodo di tirocinio;
a ciò si aggiunga che l'attestato di tirocinio reca la data del 3/5/2022.
Attese tali risultanze e considerata non solo la loro intrinseca contraddittorietà, ma anche il fatto che esse non contribuiscono a conferire una oggettiva qualificazione al rapporto intercorso tra le parti, è solamente al concreto atteggiarsi di quest'ultimo che occorre riferirsi per individuarne la reale ed effettiva natura, a prescindere dal nomen iuris allo stesso attribuito.
Difatti soccorre, in questo caso, l'insegnamento reso dalla Suprema Corte a rigore del quale, in caso di discrasia tra l'elemento nominale e l'elemento fattuale, è a quest'ultimo che dovrà darsi prevalenza per la qualificazione del rapporto (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 19568/2013 ed, in senso conforme, Cass. sent. n. 7024/2015).
Ciò posto, vanno, dunque, analizzati i riscontri più significativi emergenti dall'espletata istruttoria.
A tal proposito deve essere osservato che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso indicato dalla parte ricorrente, marito della , si incentrano Testimone_1 Parte_1
in via esclusiva sugli accompagnamenti che questi riferisce di aver effettuato precisando che
<<al mattino lasciavo mia moglie davanti alla porta dell>> e sul fatto che egli quotidianamente si recava a riprenderla presso la sede dell' odierno resistente CP_1
confermando gli orari indicati in ricorso.
pagina 8 di 11 Il predetto teste, in effetti, nulla è in grado di riferire rispetto alla natura intrinseca del rapporto ed, in particolare, riguardo all'eventuale eterodirezione esercitata dall' resistente nei CP_1
confronti della . Parte_1
Il teste, infatti, dichiara unicamente di sapere che la moglie era stata assunta come maestra
<<poich dopo aver svolto un periodo di tirocinio che aveva fatto dall al marzo le>
fu fatta la proposta dalla Signora che si è presentata come direttrice. Questo è Tes_2 successo due giorni prima della scadenza del tirocinio perché c'era carenza di personale nel ruolo di maestra perciò le fu chiesto se voleva restare…in occasione del rinnovo ho personalmente accompagnato mia moglie in Direzione>>.
Pertanto, il teste risulta essersi limitato ad accompagnare la ricorrente, mentre non ha mai assistito alle attività didattiche, non ha avuto modo di verificare quali mansioni svolgesse la moglie, se ci fosse qualcuno che le dava direttive o simili;
parimenti, il teste non ha avuto modo di verificare quali rapporti sua moglie intrattenesse con la direzione dell'Istituto.
La carenza probatoria si estende anche riguardo alla dimostrazione degli indici di natura sussidiaria.
Invero, la stessa ricorrente nulla allega o adduce rispetto alla retribuzione che sarebbe stata pattuita, pur qualificando come “acconti” le somme ricevute dall' resistente, precisando CP_1 di essersi avveduta dell'ammontare degli stessi solo dopo la conclusione delle attività didattiche.
I testimoni indicati dall' resistente, e , nella loro CP_1 Testimone_3 Testimone_4 qualità, rispettivamente, l'una di insegnante - coordinatrice e l'altra di insegnante presso l resistente, confermano la presenza della ricorrente a scuola nella qualità di CP_1 tirocinante e l'estraneità della stessa rispetto all'effettuazione di mansioni riferibili al ruolo di docente.
In particolare, la teste , in ordine al contenuto delle attività svolte dalla , Tes_3 Parte_1 riferisce che la stessa dare i colori e i libri ai bambini, ma le altre mansioni venivano svolte dalle maestre e la
Signora vi assisteva senza fare lezione>> e, allorché interrogata a prova contraria Parte_1 sul capo c) individuato in ricorso, rispetto alle attività ivi indicate, dichiara che cosa che faceva la ricorrente era assistere i bambini durante i pasti, sempre su impulso della docente, mettendo una bavetta o porgendo un fazzolettino>>.
Le dichiarazioni dei testi indicati dall' resistente confermano, altresì, la presenza CP_1 giornaliera della ricorrente all'interno dell'Istituto individuandola in tre ore, nonché il periodo pagina 9 di 11 interessato dal tirocinio <<dalla fine di marzo alla maggio dell>> (cfr. dichiarazioni teste ). Tes_3
Atteso tale contesto probatorio, appare necessario rimarcare che, a norma dell'art. 2697 C.C., grava sul lavoratore, il quale deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato, la prova rigorosa della effettività della prestazione, che va resa in termini sufficientemente concreti e realistici, anche circa i suoi termini quantitativi, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice (Cass., sent. n. 9906/2015;
Cass. n. 1389/2003), con l'ulteriore conseguenza che, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico del ricorrente non sia stato assolto e procedere con il rigetto della domanda (Cass. sent. n. 2727/2010).
Sempre sotto il profilo dell'onere probatorio, deve, altresì, essere evidenziato che, a fronte della specifica eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato sollevata dall' resistente, la , gravata del relativo onere, non ha fornito prova CP_1 Parte_1
sufficiente dei requisiti tipici della subordinazione (Cass., ord. 18943, 5/7/2021).
In ultima analisi, le allegazioni ed i riscontri probatori forniti dalla ricorrente non possono valutarsi come sufficienti alla dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e, dunque, il ricorso deve essere rigettato per tale motivo, a nulla rilevando che, sempre per effetto della estrema contraddittorietà del quadro probatorio, non si possa, al contempo, qualificare con certezza il rapporto quale tirocinio formativo.
Ed, infatti lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrata la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte… dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto>> (Cass. 8/2/2010 n. 2728).
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore di parte resistente,
[...]
spese che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA, Controparte_5
CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 30 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 21/1/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2019/22 avente per oggetto “riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive” promossa
DA
, difesa dall' avv. Gianmaria CASILLI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
difeso dall'avv. Emilia DE IASIO Controparte_2
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 9/12/2022, deduceva: Parte_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa, in qualità di maestra d'asilo, alle dipendenze dell' odierno resistente dal 29/3/2022 al 30/6/2022, ossia nel periodo Controparte_1
immediatamente successivo allo svolgimento di un tirocinio presso lo stesso Istituto, e di aver osservato il seguente orario di lavoro: lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 alle
14:00 ed il mercoledì ed il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00, oltre all'effettuazione di ulteriori rientri nelle giornate del giovedì che si protraevano sino alle ore 14:30; pagina 1 di 11 - di aver ricevuto dall' resistente, a fonte dell'attività lavorativa espletata, bonifici in CP_1 acconto per un totale di € 900,00 (€ 250,00 in data 8/4/ 2022 con causale “marzo 2022”, €
400,00 il 19/5/2022 con causale “aprile 2022” ed € 250,00 il 10/6/2022 con causale “maggio
2022”) (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente);
- di essersi avveduta, successivamente al 30/6/2022, del fatto che la parte datoriale non aveva mai provveduto alla regolarizzazione del rapporto lavorativo;
Co
- di aver inviato, in data 5/9/2022, presso l competente per territorio richiesta di intervento
(doc. 2 – fascicolo di parte ricorrente);
- che la procedura conciliativa aveva esito negativo in ragione dell'assenza della parte datoriale (doc. 4 – fascicolo di parte ricorrente);
- di aver diritto, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto, al pagamento della somma di € 5.210,00 a titolo di retribuzioni calcolate al lordo delle ritenute di legge ed alla corresponsione degli ulteriori emolumenti a titolo di contributi, pari ad € 1.635,00.
L' si costituiva in Controparte_1
giudizio replicando:
- di essere costituito in forma di cooperativa e di avere come oggetto sociale lo svolgimento di attività formativa e di insegnamento nelle classi, la gestione di servizi di supporto ed assistenza e di sviluppo della sperimentazione della ricerca educativa nel settore dell'occupazione degli insegnanti con possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- di gestire la scuola dell'infanzia riconosciuta come paritaria ex L. 62/2000;
- che, in relazione al corpo docente, nell'anno 2022 non sussisteva alcuna scopertura di organico;
- di aver ricevuto, in data 24/3/2022, dal “Centro Ovidius Formazione” comunicazione inviata a mezzo mail (doc. c – fascicolo di parte resistente) con la quale veniva rappresentato ad esso Istituto che l'odierna ricorrente lo aveva individuato ai fini dello svolgimento del periodo di tirocinio previsto dal corso “Teoria pedagogica e il metodo sperimentale delle sorelle e che, a tal fine, si richiedeva la sottoscrizione di apposita convenzione inviata in Per_1
allegato;
- che la predetta convenzione veniva, pertanto, sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in data 28.03.2022 (doc. d) – fascicolo di parte resistente);
pagina 2 di 11 - che la ricorrente, in conformità alla sottoscritta convenzione, svolgeva il tirocinio dal
29.03.2022 al 30.06.2022, recandosi presso l'Istituto nelle ore e nelle giornate da lei liberamente scelte, accompagnandosi ai docenti nelle rispettive classi, osservando il funzionamento della scuola e le azioni formative e didattiche, partecipando alla integrazione del loro lavoro con l'assistenza agli alunni nelle loro attività, secondo la programmazione effettuata dalle insegnanti senza, tuttavia, prendere parte alle riunioni legate alla programmazione didattica alle quali presenziavano le sole insegnanti (doc. m – fascicolo di parte resistente);
- che la ricorrente non aveva prestato alcun tipo di attività lavorativa, tantomeno subordinata, alle dipendenze di esso Istituto, che le aveva attribuito nel periodo interessato dal tirocinio formativo un rimborso mensile a fronte delle spese di viaggio sostenute e della sua dichiarata condizione di bisogno.
Dunque, l resistente, nel contestare sia l'an che il quantum della pretesa avanzata CP_1 dalla ricorrente, nonché i relativi conteggi, richiedeva l'integrale rigetto del proposto ricorso perché inammissibile, nullo e, in subordine, infondato.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e con espletamento della prova testi.
_____
1. L'eccezione preliminare sollevata dalla Società resistente finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere disattesa.
In materia, la Suprema Corte ha più volte affermato il principio in base al quale per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa -dal punto di vista formale-indicazione dell'oggetto della domanda, degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo, invece, necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass.,
22/3/2018, n. 7199; Cass., 4/3/2017, n. 6610; Cass., 8/2/2011, n. 3126; Cass., 16/1/2007, n.
820).
In ogni caso, la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato ovvero se il contenuto dello stesso consente alla parte resistente di prendere piena posizione su tutti i fatti costitutivi della domanda proposta in via giudiziale.
pagina 3 di 11 Applicando i richiamati principi al caso di specie, tenuto conto della allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda di parte ricorrente, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda, avendo parte ricorrente sufficientemente individuato sia il c.d. petitum immediato, sia la causa petendi, così da consentire all CP_1
resistente di apprestare adeguate difese (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. II, 2, 20/1/2015 n.
1681; Sez. I, 25/09/2014, n. 20294; Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
Ogni doglianza sul punto va, quindi, rigettata.
2. La ricorrente propone domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con l resistente deducendo che CP_1
illustrato la sig.ra prestava il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze Parte_1
e sotto la direzione dell' di che, in via perentoriamente Controparte_1 CP_1
gerarchica eterorganizzava e disciplinava in toto le energie della lavoratrice, dettandone gli orari e la mansione, il luogo di lavoro e le classi. In particolare la lavoratrice assolveva appieno al proprio compito di maestra d'asilo prendendosi cura dei pupilli frequentanti l'istituto di Via Duca degli Abruzzi, di età compresa tra i 0 ed i 6 anni. Segnatamente la sig.ra
[...]
accoglieva i bambini in asilo, curava i rapporti con le famiglie, organizzava le attività Pt_1
di gioco utili alla promozione di abilità e competenze degli alunni, definiva gli obiettivi educativi, preparava i giochi ed i materiali didattici, svolgeva l'attività didattica, curava il benessere psichico, fisico ed emotivo dei pupilli durante il tempo di permanenza a scuola, monitorava e valutava il raggiungimento degli obiettivi prefissati, curava lo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e psicomotorie degli alunni, vigilava sulle condizioni igienico sanitarie dei bambini, li assisteva durante i pasti, partecipava alle riunioni con i colleghi ed i dirigenti scolastici, si interfacciava e relazionava con i genitori degli alunni per coordinare appieno l'apporto educativo dell'istituzione scolastica e di quella familiare…>> (cfr. pagg.
3-4 del ricorso introduttivo).
Al fine di pervenire alla qualificazione del rapporto oggetto di contenzioso è necessario evidenziare che, dal punto di vista metodologico, il sotteso procedimento logico si sostanzia nella riconduzione della fattispecie concreta nell'alveo di quella legale tipica (con conseguente applicazione della disciplina di riferimento) all'esito della preventiva verifica circa la sussistenza degli indici rilevatori del vincolo di subordinazione.
pagina 4 di 11 Sul punto, va ricordato che, secondo l'insegnamento reso in materia dalla Suprema Corte,
l'elemento essenziale e discretivo che caratterizza e connota il rapporto di lavoro subordinato
è costituito dalla soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro da ricercarsi nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che all'art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato…>> (cfr. Cass.
Civ., Ord. n. 1095/2023; Cass. civ., Sez. lav., 27/9/2019, n. 24154; Cass. n. 448/2018; Cass.
27/2/2007 n. 4500) ed ancora subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali…>>
(Cass. 21 novembre 2001, n. 14664; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728).
Inoltre, sempre con riguardo al potere direttivo del datore di lavoro al quale è assoggettato il lavoratore, va rilevato che esso non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo, a sua volta, non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve sostanziarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass., 2/5/2012, n. 6643; Cass. 16 novembre 2018, n. 29646).
Solo nell'ipotesi in cui l'assoggettamento del lavoratore a siffatte prerogative datoriali si presenti in forma attenuata o non risulti agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività
pagina 5 di 11 lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale che rappresentano indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione qualora siano stati oggetto di una valutazione complessiva e globale (ex plurimis, Cass. n. 4131/1984, n. 24154; Cass. n. 7796/1993; Cass.
S.U. n. 379 del 1999; Cass. n. 9623 del 2002; Cass. n. 7171/2003; Cass. n. 13935 del 2006;
Cass. n. 4500 del 2007; Cass. n. 7024/2015; Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019; Cass., ord. n.
18943/2021 e, da ultimo, Cass., Sez. Lav., ord. n. 1095, 16/1/2023; Cass., Sez. Lav., ord. n.
n. 26138 del 7/10/2024).
I suddetti criteri, in quanto individuanti elementi sussidiari con un rilievo distintivo soltanto complementare e secondario, devono, comunque, considerarsi privi di un autonomo valore decisivo, in quanto indiziari rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione in ordine all'assoggettamento personale del lavoratore che si traduce, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nell'operare secondo orari di lavoro indicati dal datore di lavoro, nei locali aziendali e con strumenti messi a disposizione da questi, nello svolgere tutte le attività secondo le direttive impartite dalla parte datoriale, nel dover richiedere permessi, nel dover comunicare assenze e malattie, nel dover fruire di periodi di ferie indicati dal datore di lavoro il quale, in sostanza, determina tempi e modi della prestazione.
E', dunque, sul lavoratore che intende rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che incombe l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (ex multis, Cass. n. 11937/2009).
In ultima analisi, è quindi possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094
c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale;
ai medesimi fini possono altresì costituire "indici sintomatici" dello stesso requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze, tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo – tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
pagina 6 di 11 3. Poste dette premesse di ordine metodologico, riguardo al caso di specie si osserva che l'indagine circa gli indici rilevatori della subordinazione deve essere espletata con riferimento all'analisi dei dati documentali e ai riscontri probatori emersi a seguito dell'istruttoria orale svolta.
In quest'ottica può sin d'ora osservarsi che la ricorrente, all'esito delle difese del resistente, in maniera discrasica rispetto alle allegazioni documentali depositate, pretende di collocare lo svolgimento del tirocinio formativo nel periodo antecedente alla sottoscrizione, avvenuta pacificamente in data 28/3/2022, della convenzione intervenuta tra il soggetto promotore (UNI
– C.A.R.I.F.) ed il soggetto ospitante ossia l odierno resistente. CP_1
A sostegno della propria ricostruzione la ricorrente, in replica alle deduzioni di cui alla memoria di costituzione dell' resistente in ordine al periodo di svolgimento del tirocinio, CP_1
veniva autorizzata al deposito di ulteriore documentazione contenente il registro presenze del tirocinio pratico e le comunicazioni a mezzo e-mail intercorse con l'Organismo di formazione, nonché l'attestato di tirocinio recante la data del 3/5/2022.
L'analisi della documentazione versata in atti dalle parti, tuttavia, non risulta dirimente rispetto al thema decidendum, dal momento che non contribuisce adeguatamente, anche in ragione della sua intrinseca contraddittorietà, a sciogliere il punto nodale della controversia, ovvero la dimostrazione della sussistenza o meno dei requisiti della subordinazione in relazione al rapporto intercorso tra le parti nell'arco temporale indicato dalla ricorrente
(29.03.2022/30.06.2022).
Dunque, solo per completezza espositiva, può osservarsi che:
➢ nessuna contestazione la ricorrente solleva rispetto alla produzione da parte dell' resistente della comunicazione ad esso inviata dall'Ente di formazione in CP_1
Par data 24/3/2022 con la quale quest'ultimo rappresentava che
[...]
Vi ha indicato come Istituto presso il quale svolgere il Tirocinio previsto dal Parte_1
Corso relativo al Metodo sorelle > inviando, in allegato, la convenzione della Per_1
quale si richiedeva la sottoscrizione;
➢ nessuna contestazione la parte ricorrente solleva in ordine alla data di sottoscrizione della convenzione intercorsa tra il Soggetto promotore, UNICAFIF, ed il Soggetto
Ospitante, di avvenuta il 28.03.2022 Controparte_1 CP_1
(quando, secondo la tesi della ricorrente, il proprio tirocinio aveva già avuto termine);
pagina 7 di 11 ➢ il “registro presenze” attinente al tirocinio concerne il periodo 11.03.2022 /28.03.2022 ed è costituito da un foglio recante il logo del Soggetto promotore, sottoscritto dalle odierne parti in causa, contenente l'indicazione di orari con cancellature e correzioni;
➢ con comunicazione a mezzo mail del 1/3/2022 la ricorrente chiedeva all'Ente di formazione la possibilità di poter iniziare l'attività pratica di tirocinio senza ottenere conferma in tal senso,
➢ l'attestato di tirocinio reca la data del 3/5/2022.
E' evidente, dunque, che la documentazione agli atti restituisce un quadro contraddittorio della vicenda con precipuo riferimento all'inizio/ alla fine del tirocinio, in quanto nel registro presenze del tirocinio risultano annotate date ricomprese tra l'11/3/2022 ed il 28/3/2022, mentre la prima comunicazione inviata dall' all'Istituto scolastico reca la Controparte_4 data del 24/3/2022 e sarebbe quindi successiva all'inizio del tirocinio;
inoltre, come già accennato, anche la sottoscrizione della convenzione tra il Soggetto promotore ed il Soggetto
Ospitante risulta avvenuta in data 28/3/2022, quindi successivamente all'espletamento del periodo di tirocinio;
a ciò si aggiunga che l'attestato di tirocinio reca la data del 3/5/2022.
Attese tali risultanze e considerata non solo la loro intrinseca contraddittorietà, ma anche il fatto che esse non contribuiscono a conferire una oggettiva qualificazione al rapporto intercorso tra le parti, è solamente al concreto atteggiarsi di quest'ultimo che occorre riferirsi per individuarne la reale ed effettiva natura, a prescindere dal nomen iuris allo stesso attribuito.
Difatti soccorre, in questo caso, l'insegnamento reso dalla Suprema Corte a rigore del quale, in caso di discrasia tra l'elemento nominale e l'elemento fattuale, è a quest'ultimo che dovrà darsi prevalenza per la qualificazione del rapporto (Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 19568/2013 ed, in senso conforme, Cass. sent. n. 7024/2015).
Ciò posto, vanno, dunque, analizzati i riscontri più significativi emergenti dall'espletata istruttoria.
A tal proposito deve essere osservato che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso indicato dalla parte ricorrente, marito della , si incentrano Testimone_1 Parte_1
in via esclusiva sugli accompagnamenti che questi riferisce di aver effettuato precisando che
<<al mattino lasciavo mia moglie davanti alla porta dell>> e sul fatto che egli quotidianamente si recava a riprenderla presso la sede dell' odierno resistente CP_1
confermando gli orari indicati in ricorso.
pagina 8 di 11 Il predetto teste, in effetti, nulla è in grado di riferire rispetto alla natura intrinseca del rapporto ed, in particolare, riguardo all'eventuale eterodirezione esercitata dall' resistente nei CP_1
confronti della . Parte_1
Il teste, infatti, dichiara unicamente di sapere che la moglie era stata assunta come maestra
<<poich dopo aver svolto un periodo di tirocinio che aveva fatto dall al marzo le>
fu fatta la proposta dalla Signora che si è presentata come direttrice. Questo è Tes_2 successo due giorni prima della scadenza del tirocinio perché c'era carenza di personale nel ruolo di maestra perciò le fu chiesto se voleva restare…in occasione del rinnovo ho personalmente accompagnato mia moglie in Direzione>>.
Pertanto, il teste risulta essersi limitato ad accompagnare la ricorrente, mentre non ha mai assistito alle attività didattiche, non ha avuto modo di verificare quali mansioni svolgesse la moglie, se ci fosse qualcuno che le dava direttive o simili;
parimenti, il teste non ha avuto modo di verificare quali rapporti sua moglie intrattenesse con la direzione dell'Istituto.
La carenza probatoria si estende anche riguardo alla dimostrazione degli indici di natura sussidiaria.
Invero, la stessa ricorrente nulla allega o adduce rispetto alla retribuzione che sarebbe stata pattuita, pur qualificando come “acconti” le somme ricevute dall' resistente, precisando CP_1 di essersi avveduta dell'ammontare degli stessi solo dopo la conclusione delle attività didattiche.
I testimoni indicati dall' resistente, e , nella loro CP_1 Testimone_3 Testimone_4 qualità, rispettivamente, l'una di insegnante - coordinatrice e l'altra di insegnante presso l resistente, confermano la presenza della ricorrente a scuola nella qualità di CP_1 tirocinante e l'estraneità della stessa rispetto all'effettuazione di mansioni riferibili al ruolo di docente.
In particolare, la teste , in ordine al contenuto delle attività svolte dalla , Tes_3 Parte_1 riferisce che la stessa dare i colori e i libri ai bambini, ma le altre mansioni venivano svolte dalle maestre e la
Signora vi assisteva senza fare lezione>> e, allorché interrogata a prova contraria Parte_1 sul capo c) individuato in ricorso, rispetto alle attività ivi indicate, dichiara che cosa che faceva la ricorrente era assistere i bambini durante i pasti, sempre su impulso della docente, mettendo una bavetta o porgendo un fazzolettino>>.
Le dichiarazioni dei testi indicati dall' resistente confermano, altresì, la presenza CP_1 giornaliera della ricorrente all'interno dell'Istituto individuandola in tre ore, nonché il periodo pagina 9 di 11 interessato dal tirocinio <<dalla fine di marzo alla maggio dell>> (cfr. dichiarazioni teste ). Tes_3
Atteso tale contesto probatorio, appare necessario rimarcare che, a norma dell'art. 2697 C.C., grava sul lavoratore, il quale deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato, la prova rigorosa della effettività della prestazione, che va resa in termini sufficientemente concreti e realistici, anche circa i suoi termini quantitativi, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice (Cass., sent. n. 9906/2015;
Cass. n. 1389/2003), con l'ulteriore conseguenza che, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico del ricorrente non sia stato assolto e procedere con il rigetto della domanda (Cass. sent. n. 2727/2010).
Sempre sotto il profilo dell'onere probatorio, deve, altresì, essere evidenziato che, a fronte della specifica eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato sollevata dall' resistente, la , gravata del relativo onere, non ha fornito prova CP_1 Parte_1
sufficiente dei requisiti tipici della subordinazione (Cass., ord. 18943, 5/7/2021).
In ultima analisi, le allegazioni ed i riscontri probatori forniti dalla ricorrente non possono valutarsi come sufficienti alla dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e, dunque, il ricorso deve essere rigettato per tale motivo, a nulla rilevando che, sempre per effetto della estrema contraddittorietà del quadro probatorio, non si possa, al contempo, qualificare con certezza il rapporto quale tirocinio formativo.
Ed, infatti lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrata la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte… dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto>> (Cass. 8/2/2010 n. 2728).
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore di parte resistente,
[...]
spese che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA, Controparte_5
CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 30 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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