Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3615/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3615/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. TIRELLI GIANLUCA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. MIRAGLIA PASQUALINO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA Le parti sono genitori di , nato a [...] in data [...]. Per_1
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per chiedere di regolamentare l'affido e il mantenimento del
[...]
A tal fine ha allegato:
▶di aver denunciato il resistente per maltrattamenti e stalking;
▶che il padre si rifiuta di accordarsi con lei per stabilire i tempi di frequentazione del minore e non corrisponde nulla per il suo mantenimento;
▶di non condividere i modelli educativi che il padre vuole trasmettere al figlio. Ha, pertanto, chiesto, l'affidamento in via esclusiva del minore, che il padre lo possa vedere e tenere con sé due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00), nonché a week-end alternati il sabato (dalle ore 13:00 alle ore 19:30) e la domenica (dalle ore 9:00 alle ore 19:30). Ha, inoltre, chiesto che il padre contribuisca al mantenimento del
si è costituito e ha contestato la Controparte_1 ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶di aver denunciato a sua volta la ricorrente per lesioni personali;
▶che il minore ha un ottimo rapporto con lui e la sua famiglia;
▶di aver contribuito al mantenimento del figlio versando le spese per la retta dell'asilo e per l'immobile in cui la ricorrente vive in locazione. Ha, pertanto, chiesto l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e che le visite siano articolate secondo il seguente calendario: la prima settimana, il martedì dall'uscita da scuola con pernottamento e il week-end dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera (ore 20:00); la seconda settimana, dal martedì all'uscita da scuola al giovedì sera (ore 20:00). Ha, inoltre, offerto di contribuire al mantenimento del minore con la somma mensile di € 150/200, oltre al 50% delle spese straordinarie, con suddivisione paritaria dell'assegno unico. Con note di trattazione scritta, le parti hanno concluso congiuntamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente:
“-Che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso l'abitazione materna, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, sia con riferimento all'ordinaria che alla straordinaria amministrazione;
- Che il SI. faccia visita al minore e lo tenga con sé secondo le CP_1 modalità illustrate nell'allegato piano genitoriale, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente agli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore, che qui si riporta: SETTIMANA A) Martedì: Il minore resta con il padre dall'uscita da scuola, con pernotto, riaccompagnandolo a scuola il giorno successivo;
Weekend: il padre terrà con sé , dal venerdì dall'uscita da scuola Per_1 sino alla domenica sera, impeg i a riaccompagnarlo a casa della madre entro le ore 20; SETTIMANA B) Dal Martedì al giovedì: il padre terrà con sé il minore dal martedì, dall'uscita da scuola, sino al giovedì, alle ore 20, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna. FESTIVITA' NATALIZIE: il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, le vacanze natalizie, a partire dall'anno 2025, i seguenti giorni: dal 24 dicembre al 31 dicembre: trascorrerà detti giorni con il papà, tranne il giorno del 26 dicembre (Santo Stefano), ove il minore verrà prelevato dalla madre presso l'abitazione paterna, impegnandosi a riaccompagnarlo a casa del padre entro le ore 21. Il minore trascorrerà con il padre la Vigilia di Capodanno (31 dicembre), il quale si impegnerà ad accompagnare entro le ore 10 del 1° gennaio Aaron, presso l'abitazione materna. Il minore trascorrerà dal 1° gennaio al 6 gennaio le restanti festività presso l'abitazione materna. E così via, di anno in anno, alternativamente. Per le altre festività si rimanda al piano genitoriale, salvo diverso accordo tra le parti. VACANZE ESTIVE: fermo restando il calendario stilato, il minore potrà trascorrere con ciascun genitore 10 giorni consecutivi nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra le parti, i genitori potranno accordarsi affinché il minore trascorra con ciascuno di essi periodi di permanenza aggiuntivi, rispetto a quanto ivi previsto.
- Che il SI. versi, a titolo di contributo mensile, su un conto CP_1 corrente intestato alla SI.ra , che provvederà a indicare entro 7 Pt_1 giorni il codice Iban, somma di euro 150,00 entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di Gennaio 2025. Si precisa che a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo il SI. si impegna, entro il mese di Aprile 2025, a versare alla SI.ra CP_1 ma di euro 450,00 relativa al mantenimento del minore per Pt_1 il mese di Gennaio 2025, Febbraio 2025 e Marzo 2025 (euro 150,00 x 3 mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo 2025), fermo restando il versamento della somma di euro 150,00, relativa al mantenimento del minore a decorrere dal 15 aprile 2025;
- Che il padre contribuisca nella misura del 50% al costo delle spese straordinarie, secondo le previsioni indicate dal protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, debitamente documentate;
- Che l'assegno unico venga percepito interamente, nella misura del 100%, dalla SI.ra quale genitore collocatario del minore;
Parte_1
- Ciascuna p rnire reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore;
Persona_2
- Che il SI. corrisponda alla SI.ra la somma mensile di CP_1 Pt_1 euro 40,00, s ese di ottobre 2026, tù del contratto n. 1621722614972, sottoscritto in data 06.04.2024 e della durata di 30 mesi, con scadenza nel mese di ottobre 2026, per l'acquisto del terminale
“Samsung Galaxy Z Flip, 256 GB Graphite” in uso al resistente, il cui addebito dell'importo mensile ivi indicato avviene sul conto corrente intestato alla SI.ra , salvo estinzione anticipata del rapporto Pt_1 contrattuale (Doc.10 – contratto cellulare . Si precisa che CP_1
l'importo delle precedenti rate (da aprile 2024 ad aprile 2025) risultano tutte saldate. In merito alle questioni penali: le parti si impegnano, reciprocamente, a revocare eventuali costituzioni di parte civile nei procedimenti penali attualmente pendenti, nonché a rimettere, reciprocamente, querela ed accettarne la rimessione e a non intraprendere nuove azioni penali per i fatti intercorsi e/o altre azioni per il risarcimento dei danni per i fatti contestati relativi. In particolare relativamente al procedimento R.G.N.R. 5654/2024, in cui la SI.ra , parte offesa, e in relazione al quale ella si Parte_1 impegna a ri la e il SI. ad accettare la rimessione, CP_1 rinunciando ella a costituirsi parte civile e/o intentare azioni per il risarcimento dei danni. Per l'istaurando procedimento, in relazione alla querela sporta dal SI.
, nei confronti della SI.ra , in data Controparte_1 Parte_1 gna a rimettere la querel ad Pt_1 accettare la rimessione. Spese di lite interamene compensate. Salvo ogni diritto.” Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità del figlio. Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-regola l'affidamento e il mantenimento della prole in conformità alle condizioni concordate tra le parti così come sopra trascritte;
-compensa le spese di lite.
Reggio Emilia, 15/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli