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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1462/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - RA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249000987008 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249000987008 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249000987008 IRPEF-ALTRO 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2025 depositato il
06/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro avverso l'intimazione di pagamento n. 09320249000987008/000, limitatamente alla cartella esattoriale nr. 09320100003643634000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione di
RA.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella e degli atti presupposti, con conseguente prescrizione del potere di procedere a riscossione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna ed ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro stante la competenza territoriale della Corte di Giustizia di primo grado di RA, posto che l'avviso di intimazione impugnato è stato notificato dall'agente della riscossione di RA .
All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento, oggetto di impugnativa, è stata emessa dall'Agente della Riscossione della provincia di RA, per crediti iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate di Bologna.
Ebbene, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che radica la competenza territoriale, non sulla base di criteri contenutistici inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione all'allocazione spaziale dei soggetti in causa, salvo eccezioni tassativamente previste (Cass. Civ.,Sez. V, ord. 13 settembre 2017, n. 21247).
Nel caso di specie, dunque, la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RA.
La Corte quindi, deve dichiarare la propria incompetenza per territorio ed assegnare alle parti i termini di legge per la riassunzione del processo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RA.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
dichiara la propria incompetenza in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RA.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
MAFFIA LUIGI, Giudice
in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1462/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - RA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249000987008 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249000987008 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320249000987008 IRPEF-ALTRO 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2025 depositato il
06/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro avverso l'intimazione di pagamento n. 09320249000987008/000, limitatamente alla cartella esattoriale nr. 09320100003643634000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione di
RA.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella e degli atti presupposti, con conseguente prescrizione del potere di procedere a riscossione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna ed ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro stante la competenza territoriale della Corte di Giustizia di primo grado di RA, posto che l'avviso di intimazione impugnato è stato notificato dall'agente della riscossione di RA .
All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento, oggetto di impugnativa, è stata emessa dall'Agente della Riscossione della provincia di RA, per crediti iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate di Bologna.
Ebbene, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che radica la competenza territoriale, non sulla base di criteri contenutistici inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione all'allocazione spaziale dei soggetti in causa, salvo eccezioni tassativamente previste (Cass. Civ.,Sez. V, ord. 13 settembre 2017, n. 21247).
Nel caso di specie, dunque, la competenza territoriale spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RA.
La Corte quindi, deve dichiarare la propria incompetenza per territorio ed assegnare alle parti i termini di legge per la riassunzione del processo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RA.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
dichiara la propria incompetenza in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RA.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025.