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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2089/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2089/2022 promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Biagio Depresbìteris ) APPELLANTE C.F._2
contro
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Nicola ONroparte_1 P.IVA_1
Scopsi ) e Cristina Ferrari ) C.F._3 C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 816/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il
20/06/2022 RG n. 3725/2019
CONCLUSIONI
In data 24.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in riforma della sentenza n.816/2022 emessa dal
Tribunale di Pisa in data 20/06/2022, Giudice Dott.ssa Alessia De Durante, nel giudizio recante R.G. 3725/2019, depositata in cancelleria in data 06/07/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, come di seguito riportate: “previa ogni opportuna declaratoria, condannare il in persona del suo ONroparte_1 legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno pari ad € 72.686 patito dall'attrice a causa del contratto di compravendita dei diamanti, meglio ON descritti in premessa, stipulato con in data 15/05/2014, oltre alla rivalutazione monetaria, al maggior danno e agli interessi legali, ex art. 1284, comma 4, c.c., sulla somma predetta il tutto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia” per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e relativi ad entrambi i gradi di giudizio +secondo quanto disposto dal D.M. n.55/2014, come riformato con D.M. n.147/2022. In via istruttoria:
1. si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico
l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio estimativa del valore dei diamanti”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione: Nel merito: - rigettare l'appello proposto dalla Signora in quanto manifestamente infondato in fatto e Parte_1 in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
- rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e mandare assolto da tutte le pretese ex adverso formulate. ONroparte_1
In via istruttoria: - dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le richieste istruttorie riproposte da parte appellante per tutti i motivi già dedotti in primo grado nella memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., da intendersi per ritrascritti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissione di
CTU si chiede che al CTU venga posto un quesito sufficientemente specifico e dettagliato, come già formulato nella memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c.
e riportato nella comparsa di costituzione in appello. Col favore delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 816/2022 pubbl. il 20/06/2022 il Tribunale di Pisa ha così deciso: “Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, ...: rigetta la domanda e dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da la Parte_1 quale ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al ONroparte_1 risarcimento del danno patito a causa del contratto di compravendita dei ON diamanti stipulato con (di seguito ) il Parte_2
15 maggio 2014, pari ad € 72.686,00 oltre rivalutazione monetaria, maggior danno e interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. nonché risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa, con ogni conseguenziale pronuncia. Deduceva a tal fine: di essere cliente di Banco
Popolare S.p.A., oggi in virtù del contratto di conto corrente ONroparte_1
n.1882 del 15 settembre 2011 e di quello di deposito amministrato n.8262463 del 18 ottobre 2012, aperti presso l'Istituto; che nel maggio 2014, in prossimità della scadenza del certificato di deposito descritto, la era Pt_1 stata convocata dalla consulente finanziaria di fiducia per gestire, con un nuovo collocamento, la somma derivante dal rimborso del predetto titolo, pari complessivamente ad € 500.000,00; la funzionaria della banca le aveva consigliato di suddividere la predetta cifra in due diverse quote: una di €
400.000,00 da destinare alla sottoscrizione di una polizza assicurativa e una di
€ 100.000,00 da impegnare nell'acquisto di diamanti da investimento;
la consulente si era soffermata molto sulla utilità dell'acquisto delle pietre ON preziose, prospettate sia dalla banca, che dalla documentazione della , come “bene rifugio per eccellenza”, dal sicuro apprezzamento futuro, meno soggetto alle oscillazioni degli strumenti finanziari, azionari od obbligazionari;
la funzionaria le aveva mostrato un grafico che indicava un rendimento crescente del valore dei diamanti, costante nel tempo e senza flessioni e come ON indicato nella pagina promozionale della , descriveva l'investimento come facilmente liquidabile e garantiva il ricollocamento “in tempi reali di mercato”,
“alle quotazioni pubblicate trimestralmente sul Sole 24 ORE utilizzate sia per
l'acquisto che per la rivendita”. Dopo aver concluso l'operazione di acquisto dei diamanti in data 15.5.2014, nel corso del tempo la aveva interrogato Pt_1 periodicamente la consulente per conoscere l'andamento dell'investimento e la funzionaria le aveva mostrato rendiconti con un costante aumento del valore;
ON ONr di aver appreso nell'ottobre 2017 che l' e il erano state condannate dall'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza per le pratiche commerciali scorrette adottate nella rivendita di diamanti, in violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, 23, comma 1, lettera t) del
Codice del Consumo, contrarie alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori.
Aggiungeva l'APPELLANTE che in data 15/01/2019 il Tribunale di Milano ON emetteva sentenza di Fallimento della e che, in data 13/02/2019, tramite l'interpello di un perito, aveva scoperto che il valore delle sue pietre era pari ad
€ 34.298,00 ed il prezzo di rivendita sul mercato libero era diminuito di un ulteriore 20%, ovvero € 27.438,00, valori all'evidenza di molto inferiori a ON ON quello di € 100.125,00 dichiarato da e al momento dell'acquisto.
Si costituiva contestando le domande avanzate nei propri CP_1 confronti e chiedendone il rigetto perché generiche e comunque infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata chiedeva accertarsi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità.
La causa, istruita con prove documentali ed escussione di una teste di parte attrice, rigettata la richiesta di ctu, è stata decisa come sopra riportato. Con atto di appello ritualmente notificato (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio (di seguito solo CP_1
ON
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
(A)Impugnazione dei capoversi 3, 4° e 6° di cui alla pag. 7 della sentenza appellata. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1127 c.c. nella parte in cui non riconosce l'esistenza di un rapporto contrattuale inter partes – violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. nella parte in cui non riconosce la ON violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte di – violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. nella parte in cui riconosce ON efficacia giuridica fra le parti in causa a documenti di cui non era parte contrattuale. Errata valutazione delle prove.
(B) Impugnazione ultimo capoverso pag. 8 e primo capoverso pag.9 della sentenza appellata. Violazione e falsa applicazione delle regole sull'onere probatorio di cui agli artt. 2697 c.c. e 7, D. Lgs. 3/2017 – violazione e falsa applicazione delle norme generali poste a tutela dell'affidamento di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. - violazione e falsa applicazione delle norme particolari poste a tutela della corretta informazione di cui all'art. 27,
Regolamento Consob n.16190/2007, agli artt. 2, comma 2, lett. c) e 5, comma
3, D. Lgs. 206/2005 e alle norme di cui al Titolo VI del T.U.B.
(C) Impugnazione ultimo capoverso pag. 8 e secondo capoverso pag. 9 della sentenza appellata. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 D. Lgs. 3/2017, nella parte in cui non inverte l'onere probatorio fra le parti e nella parte in cui, pur ritenendo provata la condotta commerciale scorretta di ON
, non ritiene configurata la condotta colposa di quest'ultima - documenti falsi e decettivi.
(D) Impugnazione capoverso n.1 pag. 9 della sentenza appellata. Errore sulla ONr qualifica giuridica della condotta di quale mero segnalatore – violazione degli artt. 1327 e 2697 c.c. – Carenza di motivazione e violazione dell'art. 7
D.lgs. 3/2017 nella parte in cui si discosta dall'accertamento compiuto dall'A.G.C.M. (E) Impugnazione del capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado di cui alla pag. 9, 4° capoverso della sentenza appellata.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
ON Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha contestato e chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. Ha eccepito: a) la mancanza di prova dell'an debeatur idonea a superare la prova documentale offerta da essa appellata;
b) i soli provvedimenti dell'AGCM e del Consiglio di Stato non provano l'effettiva condotta tenuta dalla banca nel caso specifico;
c) la banca ha svolto solo un ruolo di tramite e non di controparte contrattuale;
d) non ha ingenerato alcun affidamento in relazione alla compravendita dei diamanti, essendo chiaramente specificato nei documenti l'estraneità della stessa;
e) il comportamento della banca non viola alcuna “precisa regola di condotta” posta dalla legge allo specifico fine di tutelare terzi potenzialmente esposti ai rischi ON dell'attività di compravendita di diamanti;
f) in subordine è ravvisabile il concorso di colpa della danneggiata;
g) nella quantificazione del prezzo dei diamanti devono essere considerati l'Iva ed i costi correlati ai c.d. servizi ON accessori prestati da , quali assicurazione, trasporto, certificazione delle pietre, garanzie di eticità su provenienza delle pietre e conformità alle risoluzioni ONU in materia, “tatuaggio laser”, custodia, assistenza post-vendita, incluso il mandato per il “ricollocamento” delle pietre.
In data 24.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha così motivato il rigetto della domanda attrice: “Non appare determinante, nel caso di specie, quanto risultante dalle dichiarazioni testimoniali, e, in particolare, da quanto dichiarato dalla funzionaria della banca, consulente finanziaria, NO;
Per_1
- Ella ha riferito: (cfr. verbale ud. del 27/01/2021) “durante quest'incontro abbiamo parlato di varie questioni relative agli investimenti che la NO avrebbe potuto fare in conseguenza della scadenza di un certificato di Pt_1 deposito. Tra gli investimenti proposti, siccome la NO disse che voleva qualcosa che le proteggesse il capitale e che andavano bene anche investimenti di lungo periodo, proposi un investimento in beni rifugio nel caso ON diamanti” … “Avevamo una brochure rilasciata dalla con tutte le informazioni relative all'andamento di mercato dei diamanti che mettevamo a disposizione dei clienti interessati“;
- Tali dichiarazioni non superano il dato testuale contenuto nei documenti prodotti dalla parte convenuta, nei quali si esplicita il ruolo della banca nell'ambito della operazione finanziaria e, soprattutto, si chiarisce la natura, ON esclusiva, della relazione negoziale fra cliente e;
- Come sopra riportato, infatti, la proposta di acquisto sottoscritta dall'attrice precisava: con riferimento alla presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la Banca domiciliataria ha svolto un'attività di mera segnalazione ON del proponente stesso a ed è quindi consapevole che la Banca non assume alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il ON proponente e . (doc. 1 § 6, parte convenuta); - la brochure informativa messa a disposizione della clientela presso le filiali della banca specificava “con riferimento alla presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la
Banca domiciliataria ha svolto un'attività di mero orientamento della clientela interessata, informazioni più approfondite in ordine all'investimento potranno ON essere richieste solo alla a cura del cliente;
la non assume alcuna CP_3 responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra“ (doc.3, pag. 11); tutta la documentazione inerente l'acquisto riportava ON solo il logo di (docc. 5,6,12,14 e 15; docc. 1 e 3); - Se è vero, quindi, che quanto accertato dall'AG (con provvedimento confermato in sede di impugnazione e appello) relativamente ai fatti costituenti pratica commerciale scorretta e alla loro imputabilità in concorso alla odierna convenuta, rileva, quale prova privilegiata, in questa sede, è anche vero che detti fatti – dei quali, sotto il profilo oggettivo, può anche ritenersi provata
l'effettiva verificazione - non costituiscono, di per sé, rispetto al singolo investitore né prova dell'inadempimento al contratto di consulenza, nè prova di una condotta dolosa o colposa, rilevante ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 2043 c.c., o nell'ambito di una relazione da contatto sociale qualificato;
- Non costituiscono inadempimento al contratto di consulenza, perché si pongono all'esterno di quel contratto, assumendo, per espressa previsione ON negoziale, il ruolo di mero segnalatore;
- Non costituiscono prova di condotta dannosa rilevante, perché non vi è prova di alcuna connotazione soggettiva della stessa, in termini di dolo o di colpa, avuto riguardo alla mancata prova di effettive informazioni circa il reale valore delle pietre in capo alla , ed anzi tenuto conto della circostanza che, negli CP_3 anni immediatamente successivi all'investimento, esso in effetti, a prescindere dal valore intrinseco delle pietre, aveva assunto maggiore valore;
non vi è prova, quindi, che l'istituto di credito conoscesse o potesse conoscesse la effettiva redditività dell'investimento, vero oggetto del contratto di acquisto, e risultato addirittura aumentato nel periodo immediatamente successivo
(20+14/2017)”.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I primi quattro motivi di appello di seguito riportati nella rubrica vengono esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.
(A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1127 c.c. nella parte in cui non riconosce l'esistenza di un rapporto contrattuale inter partes – violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. nella parte in cui non riconosce la ON violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte di – violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. nella parte in cui riconosce ON efficacia giuridica fra le parti in causa a documenti di cui non era parte contrattuale. Errata valutazione delle prove; (B) Violazione e falsa applicazione delle regole sull'onere probatorio di cui agli artt. 2697 c.c. e 7, D. Lgs. 3/2017
– violazione e falsa applicazione delle norme generali poste a tutela dell'affidamento di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. - violazione e falsa applicazione delle norme particolari poste a tutela della corretta informazione di cui all'art. 27, Regolamento Consob n.16190/2007, agli artt. 2, comma 2, lett. c) e 5, comma 3, D. Lgs. 206/2005 e alle norme di cui al Titolo VI del
T.U.B”; (C) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 D.
Lgs. 3/2017, nella parte in cui non inverte l'onere probatorio fra le parti e nella ONr parte in cui, pur ritenendo provata la condotta commerciale scorretta di , non ritiene configurata la condotta colposa di quest'ultima - documenti falsi e ON decettivi”; (D) Errore sulla qualifica giuridica della condotta di quale mero segnalatore – violazione degli artt. 1327 e 2697 c.c. – Carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 D.lgs. 3/2017 nella parte in cui si discosta dall'accertamento compiuto dall' CP_4
L'APPELLANTE sostiene che il primo giudice abbia errato nel non rilevare che:
(a) le dichiarazioni rese dalla teste confermavano la violazione degli obblighi informativi e di protezioni gravanti sulla banca quale professionista qualificato,
(b) il contenuto della proposta di acquisto e nella brochure pubblicitaria non ha efficacia contrattuale rispetto al rapporto fra appellante e CI appellata, (c) la clausola esonerativa di responsabilità contenuta nella proposta di acquisto non può applicarsi alla banca perché terza e in ogni caso non copre illeciti di fonte autonoma, contrattuale o da contatto sociale, compiuti dal professionista banca ai danni della consumatrice Deduce, altresì, che d) la sentenza Pt_1 sia fortemente contraddittoria, poiché, 'da una parte, ammette che la decisione dell' è prova privilegiata, che i fatti descritti nella predetta decisione sono CP_4 imputabili all'appellata e sono stati provati, dall'altra, disapplica le necessarie conclusioni, in particolare, non applica l'inversione dell'onere probatorio sull'adempimento alle obbligazioni di corretta informazione, buona fede e diligenza del c.d. bonus argentarius e ritiene che la condotta commerciale scorretta pur riconosciuta non integri un inadempimento al contratto di consulenza'. La Banca contesta l'assunto avversario e ribadisce che 'Parte attrice non ha ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico dal momento che non ha fornito prova contraria rispetto a quella documentalmente offerta dall'appellata, che evidenzia l'assoluta estraneità della alle operazioni di CP_3 acquisto per cui è causa' e 'dimostra inequivocabilmente che unico soggetto referente e responsabile delle offerte in questione era comunque e sempre la sola inoltre, di aver svolto soltanto il ruolo di tramite, di non aver Parte_3 ingenerato alcun affidamento in relazione alla compravendita dei diamanti, né sul piano della congruità del prezzo applicato, così come delle prospettive di rendimento e disinvestimento, né con riguardo al controllo delle informazioni ON rese da nei propri materiali divulgativi. Inoltre, a suo dire, i provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza e dei Giudici Amministrativi non costituiscono prova nel caso specifico;
non è ravvisabile una regola di condotta “imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante”, in subordine, sarebbe ravvisabile il concorso di colpa della cliente, ex art. 1227 comma 1 c.c. e nella quantificazione del prezzo dovrebbero essere considerati l'IVA ed i c.d. servizi ON accessori prestati da , quali assicurazione, trasporto, certificazione delle pietre, garanzie di eticità su provenienza delle pietre e conformità alle risoluzioni ONU in materia, “tatuaggio laser”, custodia, assistenza post-vendita, incluso il mandato per il “ricollocamento” delle pietre.
Le censure di parte appellante sono fondate.
Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la testimonianza resa dalla teste escussa, unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, consente di ritenere provata la responsabilità della banca.
ONr Per converso, non esclude la responsabilità della banca l'indicazione di come semplice segnalatore contenuta nella documentazione proveniente da ON ON ; infatti la responsabilità imputata a non deriva dal rapporto ON contrattuale tra l'attrice e ma da un'autonoma fonte di obbligo, contrattuale o derivante da contatto sociale qualificato.
Nel caso in esame, come in molti altri casi analoghi dello stesso periodo, la ON CI , poi fallita, ha proposto, anche per il tramite dell'appellata, la vendita di diamanti grezzi a prezzi gonfiati rispetto al reale valore di mercato dei beni, utilizzando, per fare apparire attendibili le informazioni date ai clienti, la pubblicazione, a proprie spese, sul quotidiano “Il Sole 24 ore”, di quotazioni di listino, fornite dalla stessa CI, che corrispondevano in realtà ai prezzi dalla stessa CI di volta in volta determinati.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato
(Provvedimento PS10677 del 31/10/2017) la commissione della pratica CP_4 scorretta relativa alla “rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante: i) delle caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; ii) delle modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
iii) dell'andamento del mercato dei diamanti;
iv) della qualifica di Leader di mercato”; “ ha stipulato accordi Pt_4 commerciali con e finalizzati alla vendita dei diamanti che CP_1 CP_6 hanno interessato l'operatività di tutta la rete agenziale degli Istituti di Credito
e prevedevano un ritorno economico per le Banche parametrato al volume di vendita. L'interesse degli Istituti di Credito all'attività derivava non solo dall'evidente ritorno economico ma anche dall'esigenza di fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse banche [….] Gli impiegati di entrambi gli Istituti bancari curavano - ON da contratto - la compilazione e l'invio a del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri ON tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux ON di ”.
Il provvedimento dell' è stato confermato, in sede di impugnazione, dal CP_4
Tar per il Lazio con sentenza n. 10967 del 2018 e poi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2081 del 2021, che hanno ritenuto evidente, sulla base dei riscontri fattuali, la compartecipazione della banca all'illecito.
ON I profili di scorrettezza della condotta di , rilevati in via generale dall'Autorità di Vigilanza e nelle pronunce dei Giudici Amministrativi, sono puntualmente ravvisabili nel caso in esame, atteso che: l'operazione di investimento in diamanti è stata segnalata all'attrice dalla funzionaria della
Banca, presentandola come un'opportunità di “investimento in bene rifugio” il cui obiettivo era quello di “tutelare il potere di acquisto della somma utilizzata” con la promessa di “un facile disinvestimento” e di “rendimenti costanti e sicuri”; alla è stato mostrato un materiale illustrativo di dati Pt_1 finanziari, tra cui anche la “quotazione DIAMANTI / ANDAMENTO INFLAZIONE /
EUROSTOXX50”, accompagnato da immagini estratte dal quotidiano “Il Sole 24
Ore”, presentato dalla funzionaria come “quotazioni di mercato”; i dati rappresentavano rendimenti costanti e crescenti, al fine di rassicurare la cliente e così indurla a perfezionare l'investimento; l'operazione è stata conclusa nei ON locali di , che ha continuato ad essere la referente per i successivi ON aggiornamenti sulle quotazioni;
il corrispettivo chiesto da per il tramite della banca e pagato dall'attrice è più del doppio del valore reale delle gemme ON indicato nel listino Rapaport;
quelle che definiva quotazioni corrispondevano, in realtà, ai prezzi dalla stessa di volta in volta determinati;
la Banca, inoltre, per tale attività di “segnalazione” percepiva una commissione pari ad una considerevole percentuale del prezzo pagato dalla sicché Pt_1
è evidente che avesse un proprio diretto interesse alla conclusione della vendita.
ON In realtà, dunque, non ha svolto un ruolo di “mero segnalatore” (come ingannevolmente dichiarato nella modulistica), il che peraltro sarebbe stato di per sé sufficiente ad esporlo a responsabilità, dato che il “segnalato” non era un operatore economico affidabile, ma ha svolto un ruolo propositivo e ON determinante in vista della conclusione dell'affare con , tradendo la fiducia di cui godeva nel rapporto da tempo instaurato con la cliente, al fine di indurla a concludere l'investimento, sebbene essa conoscesse o comunque dovesse conoscerne l'esatta portata secondo il parametro della diligenza qualificata esigibile ex art. 1176 c. 2 c.c.
Peraltro, l'eccezione della banca in ordine all'inesistenza di una regola di condotta “imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante” (Cass. n.
11642/2012) è infondata.
Difatti, fra e l' cliente già da tempo, è scaturito un CP_1 Pt_1 rapporto contrattuale di fatto con la banca che, in quanto esercente un'attività professionale qualificata, era tenuta all'adempimento di obblighi di protezione ed informazione che trovano diretto fondamento nel dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.: contrariamente la stessa si è approfittata dell'affidamento riposto nei suoi confronti dalla propria cliente, proponendole un'opportunità di ON investimento falsata da , senza verificare l'affidabilità dei dati e delle informazioni che ha poi propalato all' Ferma la pacifica insussistenza Pt_1 di un rapporto di natura contrattuale inter partes limitatamente alla vendita di diamanti, l'attività posta in essere dalla banca ha, peraltro, direttamente cagionato un danno all'APPELLANTE non essendosi il curato di CP_1 verificare le informazioni e i dati relativi all'operazione da esso segnalata.
Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere che gravasse sull'attrice l'onere di provare il dolo o la colpa della banca atteso che, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, in forza del rapporto contrattuale di fatto integrato dagli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., la colpa era da ritenere presunta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
ON
, atteso il ruolo determinante svolto nella conclusione dell'affare, soprattutto avuto riguardo alla fiducia in essa riposta dalla cliente, era tenuta a verificare le informazioni e i dati, con particolare riferimento al prezzo, relativi all'operazione che segnalava e nella quale faceva da referente e tramite.
Essendo stati accertati i fatti che hanno causato i danni alla cliente, gravava sulla l'onere di provare di avere adempiuto bene e fedelmente agli CP_3 obblighi di protezione e informazione su di essa gravante, per il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e degli obblighi di buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Corte App. Firenze n. 1185/2023). Quanto alla natura della responsabilità, in linea con i più recenti arresti del
Giudice di legittimità, il caso va ricondotto alla figura della responsabilità da contatto sociale qualificato, tenuto conto del momento relazione instauratosi ON tra e l' la quale, confidando sulla natura di operatore economico Pt_1 qualificato dell'interlocutore bancario, di cui era da tempo cliente, ha fatto affidamento sulla correttezza e completezza delle informazioni ricevute, nonché sull'affidabilità complessiva dell'intermediaria, mentre la banca ha approfittato di tutto ciò e della debolezza – in termini, soprattutto, di competenze finanziarie – della cliente.
L'eccezione formulata dalla in via subordinata, di riconoscimento del CP_3 concorso di colpa della cliente, non è fondata.
Il comportamento dell'attrice non è risultato “oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale” (in tal senso Cass. ord,
2483/2018; 4178/2020).
La cliente ha, infatti, proceduto all'investimento essendosi affidata alle informazioni rese dalla propria banca, che, in quanto professionista qualificato, avrebbe dovuto verificarne l'attendibilità, prima di segnalarle e proporle ai ON propri clienti, tenuto conto anche del fatto che non era un operatore economico affidabile.
La inoltre, non risulta essere esperta nel settore ed il valore Pt_1 prospettato dei diamanti trovava riscontro su “Il Sole 24 ore”, rivista economico-politica-finanziaria autorevole diffusa a livello nazionale, né poteva pretendersi che la stessa ricorresse ad un estimatore, andando ciò ben oltre la comune ordinaria prudenza.
In ordine alla differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore effettivo dei ON diamanti, l' ha evidenziato che: “61. Il prezzo di vendita stabilito da CP_4
- ciò che viene presentato come quotazione - è riferibile solo in parte minoritaria al valore della pietra essendo composto da numerose altre voci di costo (assicurazione, certificazione, trasporto e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti margini della CI stessa, nonché dalle commissioni dovute alle banche per l'attività di intermediazione svolta. 62. Più nel dettaglio, al costo della pietra all'origine si aggiungono infatti le seguenti voci, di cui si riporta il peso percentuale medio sul prezzo pagato dal consumatore 68: - costo di acquisto della pietra (“costo del venduto”): [20-40%]; - costi doganali/Trasporto Assicurato/Oneri generali: [1-5%]; - copertura assicurativa/custodia: [0-1%]; - costi rete commerciale: [1-5%]; - commissione banca: [10-20%]; - margine IDB: [20-40%]; - IVA (22%): [10-
20%]. 63. Nel materiale promozionale diffuso non è presente alcuna indicazione che rappresenti, seppure a grandi linee, che il costo di acquisto della pietra ha una incidenza minoritaria sul prezzo totale di acquisto […] 68.
La documentazione agli atti mostra che il livello dei prezzi dei diamanti da ON investimento praticato da era ben superiore a quello del benchmark dei prezzi al dettaglio IDEX-DRB (nonché ai valori di riferimento all'ingrosso
Rapaport), anche aggiungendo al valore di tale benchmark varie voci ON (commissioni alle banche e agli agenti e l'IVA) comprese nel prezzo ma non incluse nel benchmark stesso. […] 193. A tal proposito, è il caso di sottolineare che, riconosciuta la libertà del professionista di determinare il prezzo del bene o dei servizi venduti, non risponde a logiche di correttezza il fatto che tale prezzo venga prospettato falsamente come quotazione di mercato del diamante e quindi come espressione del valore in sé della pietra, laddove in realtà il prezzo includa margini ben superiori a quelli che si potevano ragionevolmente attendere sulla base del benchmark IDEX-DRB”.
Il Collegio ritiene che non sia necessario disporre ctu, atteso che, come ritenuto da questa Corte in procedimenti analoghi, il giusto prezzo dei diamanti risulta correttamente quantificato dall'appellante nella differenza tra il prezzo ON complessivo dei medesimi corrisposto ad ed il loro valore indicato dal listino Rapaport al momento dell'acquisto, connesso alle false informazioni che sono state rese alla (v. ctp doc 23 e 24 fascicolo appellante). Pt_1
ON Nella comunicazione del 16.6.2014 dichiarava: Il consulente di parte attrice ha così ricalcolato il valore delle pietre:
A quest'ultimo riguardo il Collegio rileva che il danno risarcibile relativo alla perdita subita dall'attrice, connesso alle false informazioni che le sono state rese, deve tener conto solo della differenza fra il prezzo corrisposto e il reale valore dei diamanti al momento dell'acquisto, a nulla rilevando il possibile guadagno realizzabile successivamente dalla rivendita dei beni, il cui valore tra l'altro è stato meramente allegato e non dimostrato.
Il danno è pertanto determinabile nella misura di € 65.827,62 (100.125,62 –
34.298,00).
Su tale somma, in quanto debito di valore, sono dovuti rivalutazione monetaria progressiva e interessi: la prima in base all'Istat-consumo, dalla data dell'acquisto a quella della sentenza;
i secondi, a titolo compensativo, in basse al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data degli acquisti.
La Banca ha eccepito l'inapplicabilità dei listini Rapaport in quanto riferiti al solo mercato all'ingrosso e la necessaria applicazione dell'IVA sul prezzo di acquisto, trattandosi di imposta indiretta obbligatoria, sostenendo inoltre che il ON prezzo pagato comprendesse anche i c.d. servizi accessori prestati da , quali assicurazione, trasporto, certificazione delle pietre, garanzie di eticità su provenienza delle pietre e conformità alle risoluzioni ONU in materia,
“tatuaggio laser”, custodia, assistenza post-vendita, incluso il mandato per il
“ricollocamento” delle pietre.
L'eccezione non può essere accolta.
Dalla proposta di acquisto (doc. n..12) e dalla posizione cliente (doc. n. 17) emerge infatti che il prezzo pagato dalla cliente era pari al valore dei beni, privo sia dell'IVA che del ricarico relativo ai servizi accessori.
In riforma della sentenza gravata, va affermata, dunque, la responsabilità della banca e riconosciuto in capo alla un credito risarcitorio pari ad € Pt_1
65.827,62 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al tasso legale, sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sino alla data della pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali sino al saldo.
La quinta censura alla sentenza impugnata (E)Impugnazione del capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado di cui alla pag. 9, 4° capoverso della sentenza appellata) resta assorbita, trattandosi di questione la cui revisione costituisce una conseguenza necessaria e operabile anche d'ufficio della riforma della decisione gravata.
Pertanto, per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo
(che vede vittoriosa l'appellante le spese processuali di entrambi i Pt_1 gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Infatti, la riforma della decisione ne comporta anche d'ufficio una revisione unitaria e globale per ambedue i gradi di giudizio, in ossequio al criterio per cui: “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (massima tratta ex multis da Cass. n. 6259/2014).
In tale ottica, l'integrale accoglimento del gravame principale determina la ON piena soccombenza di , il che giustifica, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della medesima al rimborso in favore dell'APPELLANTE delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che, tenuto conto della natura, del valore e della difficoltà della causa, si liquidano per il primo grado in complessivi
€ 8.500,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase istruttoria € 3.000,00; fase decisionale € 3.000,00) nonché in complessivi € 9.991,00 per il presente giudizio di appello (di cui €
2.977,00 la per fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 816/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 20/06/2022
RG n. 3725/2019, in totale riforma della stessa, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna in persona del ONroparte_1 legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di nella misura di € 65.827,62 oltre rivalutazione monetaria Parte_1 ed interessi compensativi e legali come indicati in motivazione;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 alla rifusione in favore di delle spese del giudizio, che liquida Parte_1 per il primo grado € 8.500,00 e per il presente giudizio di appello € 9.991,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge
Firenze, camera di consiglio del 28.01.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2089/2022 promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Biagio Depresbìteris ) APPELLANTE C.F._2
contro
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Nicola ONroparte_1 P.IVA_1
Scopsi ) e Cristina Ferrari ) C.F._3 C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 816/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il
20/06/2022 RG n. 3725/2019
CONCLUSIONI
In data 24.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in riforma della sentenza n.816/2022 emessa dal
Tribunale di Pisa in data 20/06/2022, Giudice Dott.ssa Alessia De Durante, nel giudizio recante R.G. 3725/2019, depositata in cancelleria in data 06/07/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, come di seguito riportate: “previa ogni opportuna declaratoria, condannare il in persona del suo ONroparte_1 legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno pari ad € 72.686 patito dall'attrice a causa del contratto di compravendita dei diamanti, meglio ON descritti in premessa, stipulato con in data 15/05/2014, oltre alla rivalutazione monetaria, al maggior danno e agli interessi legali, ex art. 1284, comma 4, c.c., sulla somma predetta il tutto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia” per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e relativi ad entrambi i gradi di giudizio +secondo quanto disposto dal D.M. n.55/2014, come riformato con D.M. n.147/2022. In via istruttoria:
1. si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico
l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio estimativa del valore dei diamanti”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione: Nel merito: - rigettare l'appello proposto dalla Signora in quanto manifestamente infondato in fatto e Parte_1 in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
- rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e mandare assolto da tutte le pretese ex adverso formulate. ONroparte_1
In via istruttoria: - dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le richieste istruttorie riproposte da parte appellante per tutti i motivi già dedotti in primo grado nella memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., da intendersi per ritrascritti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissione di
CTU si chiede che al CTU venga posto un quesito sufficientemente specifico e dettagliato, come già formulato nella memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c.
e riportato nella comparsa di costituzione in appello. Col favore delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 816/2022 pubbl. il 20/06/2022 il Tribunale di Pisa ha così deciso: “Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, ...: rigetta la domanda e dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da la Parte_1 quale ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al ONroparte_1 risarcimento del danno patito a causa del contratto di compravendita dei ON diamanti stipulato con (di seguito ) il Parte_2
15 maggio 2014, pari ad € 72.686,00 oltre rivalutazione monetaria, maggior danno e interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. nonché risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa, con ogni conseguenziale pronuncia. Deduceva a tal fine: di essere cliente di Banco
Popolare S.p.A., oggi in virtù del contratto di conto corrente ONroparte_1
n.1882 del 15 settembre 2011 e di quello di deposito amministrato n.8262463 del 18 ottobre 2012, aperti presso l'Istituto; che nel maggio 2014, in prossimità della scadenza del certificato di deposito descritto, la era Pt_1 stata convocata dalla consulente finanziaria di fiducia per gestire, con un nuovo collocamento, la somma derivante dal rimborso del predetto titolo, pari complessivamente ad € 500.000,00; la funzionaria della banca le aveva consigliato di suddividere la predetta cifra in due diverse quote: una di €
400.000,00 da destinare alla sottoscrizione di una polizza assicurativa e una di
€ 100.000,00 da impegnare nell'acquisto di diamanti da investimento;
la consulente si era soffermata molto sulla utilità dell'acquisto delle pietre ON preziose, prospettate sia dalla banca, che dalla documentazione della , come “bene rifugio per eccellenza”, dal sicuro apprezzamento futuro, meno soggetto alle oscillazioni degli strumenti finanziari, azionari od obbligazionari;
la funzionaria le aveva mostrato un grafico che indicava un rendimento crescente del valore dei diamanti, costante nel tempo e senza flessioni e come ON indicato nella pagina promozionale della , descriveva l'investimento come facilmente liquidabile e garantiva il ricollocamento “in tempi reali di mercato”,
“alle quotazioni pubblicate trimestralmente sul Sole 24 ORE utilizzate sia per
l'acquisto che per la rivendita”. Dopo aver concluso l'operazione di acquisto dei diamanti in data 15.5.2014, nel corso del tempo la aveva interrogato Pt_1 periodicamente la consulente per conoscere l'andamento dell'investimento e la funzionaria le aveva mostrato rendiconti con un costante aumento del valore;
ON ONr di aver appreso nell'ottobre 2017 che l' e il erano state condannate dall'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza per le pratiche commerciali scorrette adottate nella rivendita di diamanti, in violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, 23, comma 1, lettera t) del
Codice del Consumo, contrarie alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori.
Aggiungeva l'APPELLANTE che in data 15/01/2019 il Tribunale di Milano ON emetteva sentenza di Fallimento della e che, in data 13/02/2019, tramite l'interpello di un perito, aveva scoperto che il valore delle sue pietre era pari ad
€ 34.298,00 ed il prezzo di rivendita sul mercato libero era diminuito di un ulteriore 20%, ovvero € 27.438,00, valori all'evidenza di molto inferiori a ON ON quello di € 100.125,00 dichiarato da e al momento dell'acquisto.
Si costituiva contestando le domande avanzate nei propri CP_1 confronti e chiedendone il rigetto perché generiche e comunque infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata chiedeva accertarsi il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità.
La causa, istruita con prove documentali ed escussione di una teste di parte attrice, rigettata la richiesta di ctu, è stata decisa come sopra riportato. Con atto di appello ritualmente notificato (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio (di seguito solo CP_1
ON
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
(A)Impugnazione dei capoversi 3, 4° e 6° di cui alla pag. 7 della sentenza appellata. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1127 c.c. nella parte in cui non riconosce l'esistenza di un rapporto contrattuale inter partes – violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. nella parte in cui non riconosce la ON violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte di – violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. nella parte in cui riconosce ON efficacia giuridica fra le parti in causa a documenti di cui non era parte contrattuale. Errata valutazione delle prove.
(B) Impugnazione ultimo capoverso pag. 8 e primo capoverso pag.9 della sentenza appellata. Violazione e falsa applicazione delle regole sull'onere probatorio di cui agli artt. 2697 c.c. e 7, D. Lgs. 3/2017 – violazione e falsa applicazione delle norme generali poste a tutela dell'affidamento di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. - violazione e falsa applicazione delle norme particolari poste a tutela della corretta informazione di cui all'art. 27,
Regolamento Consob n.16190/2007, agli artt. 2, comma 2, lett. c) e 5, comma
3, D. Lgs. 206/2005 e alle norme di cui al Titolo VI del T.U.B.
(C) Impugnazione ultimo capoverso pag. 8 e secondo capoverso pag. 9 della sentenza appellata. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 D. Lgs. 3/2017, nella parte in cui non inverte l'onere probatorio fra le parti e nella parte in cui, pur ritenendo provata la condotta commerciale scorretta di ON
, non ritiene configurata la condotta colposa di quest'ultima - documenti falsi e decettivi.
(D) Impugnazione capoverso n.1 pag. 9 della sentenza appellata. Errore sulla ONr qualifica giuridica della condotta di quale mero segnalatore – violazione degli artt. 1327 e 2697 c.c. – Carenza di motivazione e violazione dell'art. 7
D.lgs. 3/2017 nella parte in cui si discosta dall'accertamento compiuto dall'A.G.C.M. (E) Impugnazione del capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado di cui alla pag. 9, 4° capoverso della sentenza appellata.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
ON Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha contestato e chiesto il rigetto dell'impugnazione avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. Ha eccepito: a) la mancanza di prova dell'an debeatur idonea a superare la prova documentale offerta da essa appellata;
b) i soli provvedimenti dell'AGCM e del Consiglio di Stato non provano l'effettiva condotta tenuta dalla banca nel caso specifico;
c) la banca ha svolto solo un ruolo di tramite e non di controparte contrattuale;
d) non ha ingenerato alcun affidamento in relazione alla compravendita dei diamanti, essendo chiaramente specificato nei documenti l'estraneità della stessa;
e) il comportamento della banca non viola alcuna “precisa regola di condotta” posta dalla legge allo specifico fine di tutelare terzi potenzialmente esposti ai rischi ON dell'attività di compravendita di diamanti;
f) in subordine è ravvisabile il concorso di colpa della danneggiata;
g) nella quantificazione del prezzo dei diamanti devono essere considerati l'Iva ed i costi correlati ai c.d. servizi ON accessori prestati da , quali assicurazione, trasporto, certificazione delle pietre, garanzie di eticità su provenienza delle pietre e conformità alle risoluzioni ONU in materia, “tatuaggio laser”, custodia, assistenza post-vendita, incluso il mandato per il “ricollocamento” delle pietre.
In data 24.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha così motivato il rigetto della domanda attrice: “Non appare determinante, nel caso di specie, quanto risultante dalle dichiarazioni testimoniali, e, in particolare, da quanto dichiarato dalla funzionaria della banca, consulente finanziaria, NO;
Per_1
- Ella ha riferito: (cfr. verbale ud. del 27/01/2021) “durante quest'incontro abbiamo parlato di varie questioni relative agli investimenti che la NO avrebbe potuto fare in conseguenza della scadenza di un certificato di Pt_1 deposito. Tra gli investimenti proposti, siccome la NO disse che voleva qualcosa che le proteggesse il capitale e che andavano bene anche investimenti di lungo periodo, proposi un investimento in beni rifugio nel caso ON diamanti” … “Avevamo una brochure rilasciata dalla con tutte le informazioni relative all'andamento di mercato dei diamanti che mettevamo a disposizione dei clienti interessati“;
- Tali dichiarazioni non superano il dato testuale contenuto nei documenti prodotti dalla parte convenuta, nei quali si esplicita il ruolo della banca nell'ambito della operazione finanziaria e, soprattutto, si chiarisce la natura, ON esclusiva, della relazione negoziale fra cliente e;
- Come sopra riportato, infatti, la proposta di acquisto sottoscritta dall'attrice precisava: con riferimento alla presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la Banca domiciliataria ha svolto un'attività di mera segnalazione ON del proponente stesso a ed è quindi consapevole che la Banca non assume alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il ON proponente e . (doc. 1 § 6, parte convenuta); - la brochure informativa messa a disposizione della clientela presso le filiali della banca specificava “con riferimento alla presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la
Banca domiciliataria ha svolto un'attività di mero orientamento della clientela interessata, informazioni più approfondite in ordine all'investimento potranno ON essere richieste solo alla a cura del cliente;
la non assume alcuna CP_3 responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra“ (doc.3, pag. 11); tutta la documentazione inerente l'acquisto riportava ON solo il logo di (docc. 5,6,12,14 e 15; docc. 1 e 3); - Se è vero, quindi, che quanto accertato dall'AG (con provvedimento confermato in sede di impugnazione e appello) relativamente ai fatti costituenti pratica commerciale scorretta e alla loro imputabilità in concorso alla odierna convenuta, rileva, quale prova privilegiata, in questa sede, è anche vero che detti fatti – dei quali, sotto il profilo oggettivo, può anche ritenersi provata
l'effettiva verificazione - non costituiscono, di per sé, rispetto al singolo investitore né prova dell'inadempimento al contratto di consulenza, nè prova di una condotta dolosa o colposa, rilevante ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 2043 c.c., o nell'ambito di una relazione da contatto sociale qualificato;
- Non costituiscono inadempimento al contratto di consulenza, perché si pongono all'esterno di quel contratto, assumendo, per espressa previsione ON negoziale, il ruolo di mero segnalatore;
- Non costituiscono prova di condotta dannosa rilevante, perché non vi è prova di alcuna connotazione soggettiva della stessa, in termini di dolo o di colpa, avuto riguardo alla mancata prova di effettive informazioni circa il reale valore delle pietre in capo alla , ed anzi tenuto conto della circostanza che, negli CP_3 anni immediatamente successivi all'investimento, esso in effetti, a prescindere dal valore intrinseco delle pietre, aveva assunto maggiore valore;
non vi è prova, quindi, che l'istituto di credito conoscesse o potesse conoscesse la effettiva redditività dell'investimento, vero oggetto del contratto di acquisto, e risultato addirittura aumentato nel periodo immediatamente successivo
(20+14/2017)”.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I primi quattro motivi di appello di seguito riportati nella rubrica vengono esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.
(A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1127 c.c. nella parte in cui non riconosce l'esistenza di un rapporto contrattuale inter partes – violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. nella parte in cui non riconosce la ON violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte di – violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. nella parte in cui riconosce ON efficacia giuridica fra le parti in causa a documenti di cui non era parte contrattuale. Errata valutazione delle prove; (B) Violazione e falsa applicazione delle regole sull'onere probatorio di cui agli artt. 2697 c.c. e 7, D. Lgs. 3/2017
– violazione e falsa applicazione delle norme generali poste a tutela dell'affidamento di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. - violazione e falsa applicazione delle norme particolari poste a tutela della corretta informazione di cui all'art. 27, Regolamento Consob n.16190/2007, agli artt. 2, comma 2, lett. c) e 5, comma 3, D. Lgs. 206/2005 e alle norme di cui al Titolo VI del
T.U.B”; (C) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 D.
Lgs. 3/2017, nella parte in cui non inverte l'onere probatorio fra le parti e nella ONr parte in cui, pur ritenendo provata la condotta commerciale scorretta di , non ritiene configurata la condotta colposa di quest'ultima - documenti falsi e ON decettivi”; (D) Errore sulla qualifica giuridica della condotta di quale mero segnalatore – violazione degli artt. 1327 e 2697 c.c. – Carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 D.lgs. 3/2017 nella parte in cui si discosta dall'accertamento compiuto dall' CP_4
L'APPELLANTE sostiene che il primo giudice abbia errato nel non rilevare che:
(a) le dichiarazioni rese dalla teste confermavano la violazione degli obblighi informativi e di protezioni gravanti sulla banca quale professionista qualificato,
(b) il contenuto della proposta di acquisto e nella brochure pubblicitaria non ha efficacia contrattuale rispetto al rapporto fra appellante e CI appellata, (c) la clausola esonerativa di responsabilità contenuta nella proposta di acquisto non può applicarsi alla banca perché terza e in ogni caso non copre illeciti di fonte autonoma, contrattuale o da contatto sociale, compiuti dal professionista banca ai danni della consumatrice Deduce, altresì, che d) la sentenza Pt_1 sia fortemente contraddittoria, poiché, 'da una parte, ammette che la decisione dell' è prova privilegiata, che i fatti descritti nella predetta decisione sono CP_4 imputabili all'appellata e sono stati provati, dall'altra, disapplica le necessarie conclusioni, in particolare, non applica l'inversione dell'onere probatorio sull'adempimento alle obbligazioni di corretta informazione, buona fede e diligenza del c.d. bonus argentarius e ritiene che la condotta commerciale scorretta pur riconosciuta non integri un inadempimento al contratto di consulenza'. La Banca contesta l'assunto avversario e ribadisce che 'Parte attrice non ha ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico dal momento che non ha fornito prova contraria rispetto a quella documentalmente offerta dall'appellata, che evidenzia l'assoluta estraneità della alle operazioni di CP_3 acquisto per cui è causa' e 'dimostra inequivocabilmente che unico soggetto referente e responsabile delle offerte in questione era comunque e sempre la sola inoltre, di aver svolto soltanto il ruolo di tramite, di non aver Parte_3 ingenerato alcun affidamento in relazione alla compravendita dei diamanti, né sul piano della congruità del prezzo applicato, così come delle prospettive di rendimento e disinvestimento, né con riguardo al controllo delle informazioni ON rese da nei propri materiali divulgativi. Inoltre, a suo dire, i provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza e dei Giudici Amministrativi non costituiscono prova nel caso specifico;
non è ravvisabile una regola di condotta “imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante”, in subordine, sarebbe ravvisabile il concorso di colpa della cliente, ex art. 1227 comma 1 c.c. e nella quantificazione del prezzo dovrebbero essere considerati l'IVA ed i c.d. servizi ON accessori prestati da , quali assicurazione, trasporto, certificazione delle pietre, garanzie di eticità su provenienza delle pietre e conformità alle risoluzioni ONU in materia, “tatuaggio laser”, custodia, assistenza post-vendita, incluso il mandato per il “ricollocamento” delle pietre.
Le censure di parte appellante sono fondate.
Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la testimonianza resa dalla teste escussa, unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, consente di ritenere provata la responsabilità della banca.
ONr Per converso, non esclude la responsabilità della banca l'indicazione di come semplice segnalatore contenuta nella documentazione proveniente da ON ON ; infatti la responsabilità imputata a non deriva dal rapporto ON contrattuale tra l'attrice e ma da un'autonoma fonte di obbligo, contrattuale o derivante da contatto sociale qualificato.
Nel caso in esame, come in molti altri casi analoghi dello stesso periodo, la ON CI , poi fallita, ha proposto, anche per il tramite dell'appellata, la vendita di diamanti grezzi a prezzi gonfiati rispetto al reale valore di mercato dei beni, utilizzando, per fare apparire attendibili le informazioni date ai clienti, la pubblicazione, a proprie spese, sul quotidiano “Il Sole 24 ore”, di quotazioni di listino, fornite dalla stessa CI, che corrispondevano in realtà ai prezzi dalla stessa CI di volta in volta determinati.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato
(Provvedimento PS10677 del 31/10/2017) la commissione della pratica CP_4 scorretta relativa alla “rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante: i) delle caratteristiche dell'investimento in diamanti, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità; ii) delle modalità di determinazione del prezzo (sia in caso di acquisto, che in caso di rivendita) prospettato come quotazione di mercato;
iii) dell'andamento del mercato dei diamanti;
iv) della qualifica di Leader di mercato”; “ ha stipulato accordi Pt_4 commerciali con e finalizzati alla vendita dei diamanti che CP_1 CP_6 hanno interessato l'operatività di tutta la rete agenziale degli Istituti di Credito
e prevedevano un ritorno economico per le Banche parametrato al volume di vendita. L'interesse degli Istituti di Credito all'attività derivava non solo dall'evidente ritorno economico ma anche dall'esigenza di fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse banche [….] Gli impiegati di entrambi gli Istituti bancari curavano - ON da contratto - la compilazione e l'invio a del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri ON tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux ON di ”.
Il provvedimento dell' è stato confermato, in sede di impugnazione, dal CP_4
Tar per il Lazio con sentenza n. 10967 del 2018 e poi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2081 del 2021, che hanno ritenuto evidente, sulla base dei riscontri fattuali, la compartecipazione della banca all'illecito.
ON I profili di scorrettezza della condotta di , rilevati in via generale dall'Autorità di Vigilanza e nelle pronunce dei Giudici Amministrativi, sono puntualmente ravvisabili nel caso in esame, atteso che: l'operazione di investimento in diamanti è stata segnalata all'attrice dalla funzionaria della
Banca, presentandola come un'opportunità di “investimento in bene rifugio” il cui obiettivo era quello di “tutelare il potere di acquisto della somma utilizzata” con la promessa di “un facile disinvestimento” e di “rendimenti costanti e sicuri”; alla è stato mostrato un materiale illustrativo di dati Pt_1 finanziari, tra cui anche la “quotazione DIAMANTI / ANDAMENTO INFLAZIONE /
EUROSTOXX50”, accompagnato da immagini estratte dal quotidiano “Il Sole 24
Ore”, presentato dalla funzionaria come “quotazioni di mercato”; i dati rappresentavano rendimenti costanti e crescenti, al fine di rassicurare la cliente e così indurla a perfezionare l'investimento; l'operazione è stata conclusa nei ON locali di , che ha continuato ad essere la referente per i successivi ON aggiornamenti sulle quotazioni;
il corrispettivo chiesto da per il tramite della banca e pagato dall'attrice è più del doppio del valore reale delle gemme ON indicato nel listino Rapaport;
quelle che definiva quotazioni corrispondevano, in realtà, ai prezzi dalla stessa di volta in volta determinati;
la Banca, inoltre, per tale attività di “segnalazione” percepiva una commissione pari ad una considerevole percentuale del prezzo pagato dalla sicché Pt_1
è evidente che avesse un proprio diretto interesse alla conclusione della vendita.
ON In realtà, dunque, non ha svolto un ruolo di “mero segnalatore” (come ingannevolmente dichiarato nella modulistica), il che peraltro sarebbe stato di per sé sufficiente ad esporlo a responsabilità, dato che il “segnalato” non era un operatore economico affidabile, ma ha svolto un ruolo propositivo e ON determinante in vista della conclusione dell'affare con , tradendo la fiducia di cui godeva nel rapporto da tempo instaurato con la cliente, al fine di indurla a concludere l'investimento, sebbene essa conoscesse o comunque dovesse conoscerne l'esatta portata secondo il parametro della diligenza qualificata esigibile ex art. 1176 c. 2 c.c.
Peraltro, l'eccezione della banca in ordine all'inesistenza di una regola di condotta “imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante” (Cass. n.
11642/2012) è infondata.
Difatti, fra e l' cliente già da tempo, è scaturito un CP_1 Pt_1 rapporto contrattuale di fatto con la banca che, in quanto esercente un'attività professionale qualificata, era tenuta all'adempimento di obblighi di protezione ed informazione che trovano diretto fondamento nel dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.: contrariamente la stessa si è approfittata dell'affidamento riposto nei suoi confronti dalla propria cliente, proponendole un'opportunità di ON investimento falsata da , senza verificare l'affidabilità dei dati e delle informazioni che ha poi propalato all' Ferma la pacifica insussistenza Pt_1 di un rapporto di natura contrattuale inter partes limitatamente alla vendita di diamanti, l'attività posta in essere dalla banca ha, peraltro, direttamente cagionato un danno all'APPELLANTE non essendosi il curato di CP_1 verificare le informazioni e i dati relativi all'operazione da esso segnalata.
Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere che gravasse sull'attrice l'onere di provare il dolo o la colpa della banca atteso che, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, in forza del rapporto contrattuale di fatto integrato dagli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., la colpa era da ritenere presunta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
ON
, atteso il ruolo determinante svolto nella conclusione dell'affare, soprattutto avuto riguardo alla fiducia in essa riposta dalla cliente, era tenuta a verificare le informazioni e i dati, con particolare riferimento al prezzo, relativi all'operazione che segnalava e nella quale faceva da referente e tramite.
Essendo stati accertati i fatti che hanno causato i danni alla cliente, gravava sulla l'onere di provare di avere adempiuto bene e fedelmente agli CP_3 obblighi di protezione e informazione su di essa gravante, per il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e degli obblighi di buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Corte App. Firenze n. 1185/2023). Quanto alla natura della responsabilità, in linea con i più recenti arresti del
Giudice di legittimità, il caso va ricondotto alla figura della responsabilità da contatto sociale qualificato, tenuto conto del momento relazione instauratosi ON tra e l' la quale, confidando sulla natura di operatore economico Pt_1 qualificato dell'interlocutore bancario, di cui era da tempo cliente, ha fatto affidamento sulla correttezza e completezza delle informazioni ricevute, nonché sull'affidabilità complessiva dell'intermediaria, mentre la banca ha approfittato di tutto ciò e della debolezza – in termini, soprattutto, di competenze finanziarie – della cliente.
L'eccezione formulata dalla in via subordinata, di riconoscimento del CP_3 concorso di colpa della cliente, non è fondata.
Il comportamento dell'attrice non è risultato “oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale” (in tal senso Cass. ord,
2483/2018; 4178/2020).
La cliente ha, infatti, proceduto all'investimento essendosi affidata alle informazioni rese dalla propria banca, che, in quanto professionista qualificato, avrebbe dovuto verificarne l'attendibilità, prima di segnalarle e proporle ai ON propri clienti, tenuto conto anche del fatto che non era un operatore economico affidabile.
La inoltre, non risulta essere esperta nel settore ed il valore Pt_1 prospettato dei diamanti trovava riscontro su “Il Sole 24 ore”, rivista economico-politica-finanziaria autorevole diffusa a livello nazionale, né poteva pretendersi che la stessa ricorresse ad un estimatore, andando ciò ben oltre la comune ordinaria prudenza.
In ordine alla differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore effettivo dei ON diamanti, l' ha evidenziato che: “61. Il prezzo di vendita stabilito da CP_4
- ciò che viene presentato come quotazione - è riferibile solo in parte minoritaria al valore della pietra essendo composto da numerose altre voci di costo (assicurazione, certificazione, trasporto e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti margini della CI stessa, nonché dalle commissioni dovute alle banche per l'attività di intermediazione svolta. 62. Più nel dettaglio, al costo della pietra all'origine si aggiungono infatti le seguenti voci, di cui si riporta il peso percentuale medio sul prezzo pagato dal consumatore 68: - costo di acquisto della pietra (“costo del venduto”): [20-40%]; - costi doganali/Trasporto Assicurato/Oneri generali: [1-5%]; - copertura assicurativa/custodia: [0-1%]; - costi rete commerciale: [1-5%]; - commissione banca: [10-20%]; - margine IDB: [20-40%]; - IVA (22%): [10-
20%]. 63. Nel materiale promozionale diffuso non è presente alcuna indicazione che rappresenti, seppure a grandi linee, che il costo di acquisto della pietra ha una incidenza minoritaria sul prezzo totale di acquisto […] 68.
La documentazione agli atti mostra che il livello dei prezzi dei diamanti da ON investimento praticato da era ben superiore a quello del benchmark dei prezzi al dettaglio IDEX-DRB (nonché ai valori di riferimento all'ingrosso
Rapaport), anche aggiungendo al valore di tale benchmark varie voci ON (commissioni alle banche e agli agenti e l'IVA) comprese nel prezzo ma non incluse nel benchmark stesso. […] 193. A tal proposito, è il caso di sottolineare che, riconosciuta la libertà del professionista di determinare il prezzo del bene o dei servizi venduti, non risponde a logiche di correttezza il fatto che tale prezzo venga prospettato falsamente come quotazione di mercato del diamante e quindi come espressione del valore in sé della pietra, laddove in realtà il prezzo includa margini ben superiori a quelli che si potevano ragionevolmente attendere sulla base del benchmark IDEX-DRB”.
Il Collegio ritiene che non sia necessario disporre ctu, atteso che, come ritenuto da questa Corte in procedimenti analoghi, il giusto prezzo dei diamanti risulta correttamente quantificato dall'appellante nella differenza tra il prezzo ON complessivo dei medesimi corrisposto ad ed il loro valore indicato dal listino Rapaport al momento dell'acquisto, connesso alle false informazioni che sono state rese alla (v. ctp doc 23 e 24 fascicolo appellante). Pt_1
ON Nella comunicazione del 16.6.2014 dichiarava: Il consulente di parte attrice ha così ricalcolato il valore delle pietre:
A quest'ultimo riguardo il Collegio rileva che il danno risarcibile relativo alla perdita subita dall'attrice, connesso alle false informazioni che le sono state rese, deve tener conto solo della differenza fra il prezzo corrisposto e il reale valore dei diamanti al momento dell'acquisto, a nulla rilevando il possibile guadagno realizzabile successivamente dalla rivendita dei beni, il cui valore tra l'altro è stato meramente allegato e non dimostrato.
Il danno è pertanto determinabile nella misura di € 65.827,62 (100.125,62 –
34.298,00).
Su tale somma, in quanto debito di valore, sono dovuti rivalutazione monetaria progressiva e interessi: la prima in base all'Istat-consumo, dalla data dell'acquisto a quella della sentenza;
i secondi, a titolo compensativo, in basse al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data degli acquisti.
La Banca ha eccepito l'inapplicabilità dei listini Rapaport in quanto riferiti al solo mercato all'ingrosso e la necessaria applicazione dell'IVA sul prezzo di acquisto, trattandosi di imposta indiretta obbligatoria, sostenendo inoltre che il ON prezzo pagato comprendesse anche i c.d. servizi accessori prestati da , quali assicurazione, trasporto, certificazione delle pietre, garanzie di eticità su provenienza delle pietre e conformità alle risoluzioni ONU in materia,
“tatuaggio laser”, custodia, assistenza post-vendita, incluso il mandato per il
“ricollocamento” delle pietre.
L'eccezione non può essere accolta.
Dalla proposta di acquisto (doc. n..12) e dalla posizione cliente (doc. n. 17) emerge infatti che il prezzo pagato dalla cliente era pari al valore dei beni, privo sia dell'IVA che del ricarico relativo ai servizi accessori.
In riforma della sentenza gravata, va affermata, dunque, la responsabilità della banca e riconosciuto in capo alla un credito risarcitorio pari ad € Pt_1
65.827,62 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi al tasso legale, sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sino alla data della pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali sino al saldo.
La quinta censura alla sentenza impugnata (E)Impugnazione del capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado di cui alla pag. 9, 4° capoverso della sentenza appellata) resta assorbita, trattandosi di questione la cui revisione costituisce una conseguenza necessaria e operabile anche d'ufficio della riforma della decisione gravata.
Pertanto, per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo
(che vede vittoriosa l'appellante le spese processuali di entrambi i Pt_1 gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Infatti, la riforma della decisione ne comporta anche d'ufficio una revisione unitaria e globale per ambedue i gradi di giudizio, in ossequio al criterio per cui: “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (massima tratta ex multis da Cass. n. 6259/2014).
In tale ottica, l'integrale accoglimento del gravame principale determina la ON piena soccombenza di , il che giustifica, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della medesima al rimborso in favore dell'APPELLANTE delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che, tenuto conto della natura, del valore e della difficoltà della causa, si liquidano per il primo grado in complessivi
€ 8.500,00 (fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase istruttoria € 3.000,00; fase decisionale € 3.000,00) nonché in complessivi € 9.991,00 per il presente giudizio di appello (di cui €
2.977,00 la per fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 816/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 20/06/2022
RG n. 3725/2019, in totale riforma della stessa, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna in persona del ONroparte_1 legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore di nella misura di € 65.827,62 oltre rivalutazione monetaria Parte_1 ed interessi compensativi e legali come indicati in motivazione;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 alla rifusione in favore di delle spese del giudizio, che liquida Parte_1 per il primo grado € 8.500,00 e per il presente giudizio di appello € 9.991,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge
Firenze, camera di consiglio del 28.01.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.