Art. 721. Prosecuzione degli studi universitari 1. Se il personale militare che frequenta i corsi di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, previsti dagli ordinamenti didattici e definiti dalle universita' d'intesa con le accademie militari e gli altri istituti militari d'istruzione superiore, non consegue il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, e' consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre universita' che hanno attivato corsi corrispondenti.
Articolo 721 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 701Articolo 722
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9 ottobre 2010
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