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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/11/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 1853/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo,
all'esito della scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 26.11.2025 per la rimessione in decisione;
rilevato il deposito di note di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali ad opera delle parti, nonché di memoria di replica ad opera degli opponenti;
rilevato il deposito delle note scritte sostitutive d'udienza per la rimessione in decisione ad opera delle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 1853/2023, avente ad oggetto: “OPPOSIZIONE A PRECETTO”.
TRA
1) , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
2) , nato a [...] il [...] (C.F. ; Parte_2 C.F._2
3) nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla citazione, dall'Avv. Claudio Ginevra (C.F.
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Via C.F._4 Sardegna n. 17;
PARTI OPPONENTI
CONTRO in persona del l.r.p.t., con sede legale in Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano Controparte_1 (TV), (C.F. e n. iscr, nel Registro delle Imprese di TR , e per essa, quale P.IVA_1 mandataria, in persona del l.r.p.t. (C.F.: , P. IVA: ), CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Marianna Bennati (C.F.: , ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Via Oliveto Scammacca n. 99;
1 PARTE OPPOSTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.11.2023 e depositato in data 29.11.2023, gli intestati convenivano in giudizio Parte_4 CP_1 (e, per essa, la mandataria proponendo opposizione avverso precetto,
[...] CP_2 notificato loro da questa in data 10.11.2023, e con il quale si intimava il pagamento di € 174.217,19 (comprensivo di capitale, interessi maturati, e spese e compensi per precetto), oltre interessi di mora dal 01.07.2020 fino a soddisfo. Il precetto si basava su mutuo fondiario notarile, rogato “in Caltanissetta dr.ssa del 21.06.2017 n.4555 rep. e n.2879, racc.,reg.to in Persona_1
Caltanissetta il 22.06.2027 al n.1862 serie IT, munito di formula esecutiva apposta il 30.06.2017”, ed erogato agli opponenti da Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia Soc. Coop. Il credito sarebbe stato successivamente oggetto di cessione in blocco a seguito di operazione di cartolarizzazione, in favore dell'odierna opposta, del 18.11.2020, oggetto di pubblicazione in G.U.R.I. n. 138 del 24.11.2020 (e successiva rettifica in G.U.R.I. n. 140 del 28.11.2020).
1.2. In diritto, gli opponenti eccepivano:
a) la nullità della procura alla mandataria, per come redatta, per indeterminatezza del suo oggetto, in quanto non sufficientemente specifica in ordine ai crediti a cui si riferisce;
b) la mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese, come invece prescritto dall'art. 58 D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario, T.U.B.);
c) l'insufficiente prova della ricomprensione del credito in questione nella cessione in blocco, per mancata produzione del contratto di cessione e relativo elenco crediti ceduti;
1.3. Domandavano, pertanto, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'inefficacia/nullità del precetto opposto, per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte opposta, dopo aver preliminarmente precisato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad eventuali richieste restitutorie/risarcitorie, contestava tutto quanto dedotto in citazione, in particolare affermando: a) la determinatezza dell'oggetto della procura alla mandataria, costituito da tutti i crediti oggetto della cessione, e non presentando espressioni ambigue quali quella di “crediti anomali” (in subordine comunque operando ratifica o chiedendo termine ex art. 182 c.p.c.); b) la sufficienza della prova della cessione del credito, sia in relazione alla determinatezza delle categorie di crediti ceduti, ma anche alla luce di altra documentazione che provvedeva a depositare, e che avrebbe individuato univocamente il predetto credito.
2.2. Pertanto, domandava, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Dopo una serie di rinvii per trattative, non andate a buon fine, con ordinanza del 12.12.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva e, data la mancanza di istanze istruttorie, si rinviava la causa per rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza cartolare del 26.11.2025, previo termine per note di precisazione delle conclusioni e scritti conclusionali. Quindi, la causa veniva rimessa in decisione.
§§§
2 1. Preliminarmente, si dà atto che non è contestata tra le parti l'esistenza e la validità del contratto di mutuo fondiario che costituisce titolo del precetto oggetto di odierna opposizione (cfr. all. alla comparsa di risposta), ed analiticamente sopra individuato. Pertanto, non è contestata l'insorgenza di una posizione debitoria, in forza di tale contratto, degli odierni opponenti. I quali invece pongono una serie di contestazioni rispetto (a parte il profilo della procura alla mandataria, di cui si dirà subito) alla prova e agli adempimenti relativi alla cessione di crediti in blocco (ed in particolare, della ricomprensione in essa del credito azionato) in favore dell'odierna opponente.
2. Preliminarmente, va rigettato il primo motivo, relativo ad asserita indeterminatezza della procura alla mandataria dell'opposta.
2.1. Infatti, essa, in relazione al profilo qui di interesse, recita che la procura è conferita affinché la mandataria (grassetto aggiunto) “…provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificato in via esemplificativa e non esaustiva: […]”. Essa, dunque, fa riferimento ai “crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”)”, e pertanto utilizza sì certamente una formulazione ampia ed omnicomprensiva, ma non per ciò stesso indeterminata. Ma anzi, si tratta di una formula che fa riferimento complessivamente a tutti i crediti di cui la mandante già era (al tempo del conferimento della procura) o sarebbe stata (in tempi successivi) titolare. Senza, dunque, che si possa creare dubbio, dunque, sulla portata dell'oggetto in questione.
2.2. Non è calzante al caso di specie la diversa ipotesi in cui la procura indichi la qualificazione dei crediti come “anomali” (o espressione equivalente), in quanto questa espressione non viene utilizzata nel caso qui di interesse, per cui non è centrato il riferimento giurisprudenziale di legittimità riportato negli scritti difensivi degli opponenti. Al riguardo, si può infatti ben riportare analogo ragionamento operato da questo Tribunale in Collegio Feriale all'esito della camera di consiglio del 11.08.2023 in R.G.C.C. n. 1043/2023, ove appunto in ragione di questa diversità si è ritenuto non centrato il riferimento a Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019 - Rv. 656091 – 01.
3. In ordine al secondo motivo di opposizione, recante mancata prova dell'iscrizione della cessione in blocco al registro delle imprese, esso è da ritenersi irrilevante o comunque in ogni caso infondato (utile recente riscontro sul punto, sebbene in via sintetica, Trib. Parma, Sez. 2^ Civ, Sentenza n. 312 del 17.03.2025).
3.1. A monte, infatti, la previsione in esame, contemplata all'art. 58 T.U.B. riguarda delle modalità semplificate di comunicazione della cessione al debitore ceduto, tant'è che il comma 4 prevede che
“Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”. Quindi, esso non pone tanto un problema di titolarità del credito (in quanto il passaggio non è essenziale ai fini del perfezionamento della cessione, così come già la notificazione o accettazione di una ordinaria cessione del credito), quanto una modalità di notizia erga omnes al fine di evitare che il cessionario notizi individualmente ogni debitore, e d'altronde che il debitore in buona fede paghi utilmente al cedente. Ma non si pone in questa sede un problema di questo tipo, in quanto gli opponenti non si dolgono di aver adempiuto in favore della cedente, ma semmai contestano (come da motivo che segue) che il credito vantato nei loro confronti dall'opposta sia effettivamente transitato in capo a quest'ultima.
3.2. In ogni caso, già l'effettuazione di pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, quale strumento istituzionale di conoscenza da parte di tutti i cittadini, e comunque poi la stessa notifica del precetto ai debitori, che ricostruisce la vicenda successoria e intima il pagamento, appaiono ben sufficienti a integrare gli estremi di una qualificata notizia della successione utilmente operata in favore dei debitori. Con conseguente infondatezza del motivo proposto.
3 4. In ordine al terzo motivo di opposizione, relativo alla prova della ricomprensione del credito nella cessione, esso è pure infondato, alla luce dei riscontri documentali acquisiti in giudizio.
4.1.1. Anzitutto, è vero che l'onere probatorio della ricomprensione nel blocco del credito considerato spetta al cessionario, come evidenziato da Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 (Rv. 659464 – 01), per cui: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”(con statuizioni sostanzialmente confermate dalle più recenti Cass. Civ. Sez.
3- Ordinanza 16/04/2021 n. 10200; Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 5857 del 22/02/2022; e Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 21821 del 20/07/2023, pag. 23; nonché, in recente giurisprudenza di merito, da Trib. Trani, Ordinanza del G.E. datata 11.10.2023). Ma è altrettanto vero che già Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017 (Rv. 646585 – 01) aveva stabilito che (grassetto aggiunto) “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie).” Orientamento confermato dalle successive Cass. Civ. Sez 3, Ordinanza n. 15884 del 13/06/2019; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; e dalla più recente Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02); ma cfr. anche più di recente Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n.13289 del 14/05/2024 e Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29872 del 20/11/2024).
4.1.2. Peraltro, va considerato che gli orientamenti più recenti stanno operando una lettura più rigorosa dell'onere, ma (si badi bene) mai in termini assoluti. Si opera infatti la condivisibile considerazione per cui è consentito al giudice trarre il proprio convincimento sulla cessione del credito da varie fonti, anche a prescindere dalla produzione dei contratti di cessione. Così già Cass. Civ. Sez. 3 – Ordinanza n. 10200 del 16/04/2021, pag. 6, e poi Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01), per cui “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.” (conforme la recentissima Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21279 del 25/07/2025 (Rv. 675742 - 02). Cfr. anche, nella recente giurisprudenza di merito, da C. App. Milano Sentenza n. 220 del 24.01.2023; ed in fondo anche la giurisprudenza di legittimità del 2024, quali Cass. Civ. n. 3405 e 12007/2024).
4.2. Ciò premesso, vanno allora valorizzati i seguenti riscontri documentali.
4.2.1. Anzitutto, l'avviso di cessione in G.U.R.I. n. 138 del 24.11.2020, e successiva rettifica in G.U.R.I. n. 140 del 28.11.2020 (cfr. relativi all. alla comparsa di risposta). Al riguardo, in relazione
4 a 90 contratti di cessione con plurime cedenti (tra cui la “Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - Societa' Cooperativa per azioni”) si fa riferimento a “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, e' stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG […]”. E nel caso di specie si ha a che fare proprio con un finanziamento di tipo fondiario assistito da ipoteca (cfr. art. 6 del contratto), stipulato nel 2017 (per cui rientrante per categoria e tempo nell'alveo di quanto sopra indicato) con la Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia Societa' Cooperativa.
4.2.2. In secondo luogo, nell'elenco delle posizioni cedute (cfr. sempre all. alla comparsa di risposta, pag. 78, in relazione al blocco relativo alla banca sopra indicata, individuata come codice proprietario 8979) è riscontrabile l'NDG n. 99144, che appare nel contratto in testa al IE (cfr. file del contratto, pag. 9, in testa, come 00099144), nonché in testa al piano di ammortamento (analogamente, pag. 12). Inoltre, il suddetto NDG è riscontrabile esattamente come prodotto anche muovendosi dal link allegato.
4.2.3. In terzo luogo, è stata prodotta (cfr. all. alla comparsa di risposta) dichiarazione di cessione, regolarmente intestata e sottoscritta a nome della società, e da parte del Direttore Generale della banca cedente, senza che al riguardo su tali profili parte opponente abbia operato delle specifiche e circostanziate contestazioni volte a minarne ragionevolmente l'autenticità. Trattasi di documento dotato di una valenza probatoria particolarmente significativa, in quanto si pone come atto con cui un soggetto (cedente) riconosce che un proprio diritto di credito è stato trasferito ad altro soggetto (cessionario). E che del tutto ragionevolmente (trattandosi di dichiarazione contra se) non sarebbe operata qualora l'emittente non avesse ben operato una ricognizione sulla verità di quanto riportato. Tale dichiarazione recita in modo preciso “Che tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello vantato dalla Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia Società Cooperativa, – oggi Banca di Credito Cooperativo G. ON e San Michele di San Cataldo (Caltanisetta) – nei confronti dei signori , nato a [...] il 25 novembre Parte_2
1970, Codice Fiscale , , nato a [...] il 26 C.F._2 Parte_1 marzo 1966, Codice Fiscale e nato a [...] il 04 C.F._1 Parte_3 novembre 1939, Codice Fiscale NDG 1064146 (NDG BCC SAN MICHELE C.F._3
99144) in relazione al seguente rapporto: -Contratto di Mutuo fondiario del 21 giugno 2017 concesso dalla Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia Società Cooperativa nei confronti di , e (Codice identificato Parte_2 Parte_1 Parte_3 sofferenza Bcc San Michele n. 9060990736893 – Attuale codice identificato sofferenza Bcc G. ON e San Michele 9060990767613).” Si fa dunque specifico riferimento al sopra citato NDG (che corrisponde), nonché alle parti e alla data del contratto in esame (corrispondenti anch'esse), e all'identificativo della sofferenza 9060990736893 (che corrisponde a quello indicato nella stringa dell'elenco dei crediti ceduti).
4.2.4. In quarto luogo, ed infine, bisogna considerare la disponibilità in capo alla parte opposta del contratto di mutuo, in tutte le sue componenti, che del tutto ragionevolmente si spiega con la legittimazione della stessa quale cessionaria del credito, non vedendosi (e non essendo state allegate)
5 ragionevoli ricostruzioni alternative sulle ragioni in base alle quali ella dovrebbe averne la disponibilità.
4.3. Considerati tutti i predetti elementi, ed in mancanza di una ragionevole ricostruzione alternativa, si ritiene esservi sufficiente prova della ricomprensione del credito per cui si procede nella cessione, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
5.1. A monte, per le ragioni adesso sopra analiticamente sviluppate, nonché per la mancata specificazione di ogni periculum, questo G.I., con ordinanza del 12.12.2024 aveva rigettato l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
5.2. E pertanto, invece in questa sede, vista l'infondatezza di tutti i motivi proposti, l'opposizione va rigettata.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022, con riduzione ai minimi (visto il tenore standardizzato della controversia e la notevole semplicità di sviluppo degli argomenti ai fini della decisione, oltre al contenuto delle difese svolte), e tenuto conto che non si è svolta istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 1853/2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA in solido gli opponenti al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opposta che si liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 27.11.2025
Il Giudice Dario Albergo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo,
all'esito della scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 26.11.2025 per la rimessione in decisione;
rilevato il deposito di note di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali ad opera delle parti, nonché di memoria di replica ad opera degli opponenti;
rilevato il deposito delle note scritte sostitutive d'udienza per la rimessione in decisione ad opera delle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 1853/2023, avente ad oggetto: “OPPOSIZIONE A PRECETTO”.
TRA
1) , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
2) , nato a [...] il [...] (C.F. ; Parte_2 C.F._2
3) nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla citazione, dall'Avv. Claudio Ginevra (C.F.
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Via C.F._4 Sardegna n. 17;
PARTI OPPONENTI
CONTRO in persona del l.r.p.t., con sede legale in Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano Controparte_1 (TV), (C.F. e n. iscr, nel Registro delle Imprese di TR , e per essa, quale P.IVA_1 mandataria, in persona del l.r.p.t. (C.F.: , P. IVA: ), CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Marianna Bennati (C.F.: , ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, Via Oliveto Scammacca n. 99;
1 PARTE OPPOSTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.11.2023 e depositato in data 29.11.2023, gli intestati convenivano in giudizio Parte_4 CP_1 (e, per essa, la mandataria proponendo opposizione avverso precetto,
[...] CP_2 notificato loro da questa in data 10.11.2023, e con il quale si intimava il pagamento di € 174.217,19 (comprensivo di capitale, interessi maturati, e spese e compensi per precetto), oltre interessi di mora dal 01.07.2020 fino a soddisfo. Il precetto si basava su mutuo fondiario notarile, rogato “in Caltanissetta dr.ssa del 21.06.2017 n.4555 rep. e n.2879, racc.,reg.to in Persona_1
Caltanissetta il 22.06.2027 al n.1862 serie IT, munito di formula esecutiva apposta il 30.06.2017”, ed erogato agli opponenti da Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia Soc. Coop. Il credito sarebbe stato successivamente oggetto di cessione in blocco a seguito di operazione di cartolarizzazione, in favore dell'odierna opposta, del 18.11.2020, oggetto di pubblicazione in G.U.R.I. n. 138 del 24.11.2020 (e successiva rettifica in G.U.R.I. n. 140 del 28.11.2020).
1.2. In diritto, gli opponenti eccepivano:
a) la nullità della procura alla mandataria, per come redatta, per indeterminatezza del suo oggetto, in quanto non sufficientemente specifica in ordine ai crediti a cui si riferisce;
b) la mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese, come invece prescritto dall'art. 58 D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario, T.U.B.);
c) l'insufficiente prova della ricomprensione del credito in questione nella cessione in blocco, per mancata produzione del contratto di cessione e relativo elenco crediti ceduti;
1.3. Domandavano, pertanto, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'inefficacia/nullità del precetto opposto, per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte opposta, dopo aver preliminarmente precisato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad eventuali richieste restitutorie/risarcitorie, contestava tutto quanto dedotto in citazione, in particolare affermando: a) la determinatezza dell'oggetto della procura alla mandataria, costituito da tutti i crediti oggetto della cessione, e non presentando espressioni ambigue quali quella di “crediti anomali” (in subordine comunque operando ratifica o chiedendo termine ex art. 182 c.p.c.); b) la sufficienza della prova della cessione del credito, sia in relazione alla determinatezza delle categorie di crediti ceduti, ma anche alla luce di altra documentazione che provvedeva a depositare, e che avrebbe individuato univocamente il predetto credito.
2.2. Pertanto, domandava, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Dopo una serie di rinvii per trattative, non andate a buon fine, con ordinanza del 12.12.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva e, data la mancanza di istanze istruttorie, si rinviava la causa per rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza cartolare del 26.11.2025, previo termine per note di precisazione delle conclusioni e scritti conclusionali. Quindi, la causa veniva rimessa in decisione.
§§§
2 1. Preliminarmente, si dà atto che non è contestata tra le parti l'esistenza e la validità del contratto di mutuo fondiario che costituisce titolo del precetto oggetto di odierna opposizione (cfr. all. alla comparsa di risposta), ed analiticamente sopra individuato. Pertanto, non è contestata l'insorgenza di una posizione debitoria, in forza di tale contratto, degli odierni opponenti. I quali invece pongono una serie di contestazioni rispetto (a parte il profilo della procura alla mandataria, di cui si dirà subito) alla prova e agli adempimenti relativi alla cessione di crediti in blocco (ed in particolare, della ricomprensione in essa del credito azionato) in favore dell'odierna opponente.
2. Preliminarmente, va rigettato il primo motivo, relativo ad asserita indeterminatezza della procura alla mandataria dell'opposta.
2.1. Infatti, essa, in relazione al profilo qui di interesse, recita che la procura è conferita affinché la mandataria (grassetto aggiunto) “…provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificato in via esemplificativa e non esaustiva: […]”. Essa, dunque, fa riferimento ai “crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”)”, e pertanto utilizza sì certamente una formulazione ampia ed omnicomprensiva, ma non per ciò stesso indeterminata. Ma anzi, si tratta di una formula che fa riferimento complessivamente a tutti i crediti di cui la mandante già era (al tempo del conferimento della procura) o sarebbe stata (in tempi successivi) titolare. Senza, dunque, che si possa creare dubbio, dunque, sulla portata dell'oggetto in questione.
2.2. Non è calzante al caso di specie la diversa ipotesi in cui la procura indichi la qualificazione dei crediti come “anomali” (o espressione equivalente), in quanto questa espressione non viene utilizzata nel caso qui di interesse, per cui non è centrato il riferimento giurisprudenziale di legittimità riportato negli scritti difensivi degli opponenti. Al riguardo, si può infatti ben riportare analogo ragionamento operato da questo Tribunale in Collegio Feriale all'esito della camera di consiglio del 11.08.2023 in R.G.C.C. n. 1043/2023, ove appunto in ragione di questa diversità si è ritenuto non centrato il riferimento a Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28803 del 07/11/2019 - Rv. 656091 – 01.
3. In ordine al secondo motivo di opposizione, recante mancata prova dell'iscrizione della cessione in blocco al registro delle imprese, esso è da ritenersi irrilevante o comunque in ogni caso infondato (utile recente riscontro sul punto, sebbene in via sintetica, Trib. Parma, Sez. 2^ Civ, Sentenza n. 312 del 17.03.2025).
3.1. A monte, infatti, la previsione in esame, contemplata all'art. 58 T.U.B. riguarda delle modalità semplificate di comunicazione della cessione al debitore ceduto, tant'è che il comma 4 prevede che
“Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”. Quindi, esso non pone tanto un problema di titolarità del credito (in quanto il passaggio non è essenziale ai fini del perfezionamento della cessione, così come già la notificazione o accettazione di una ordinaria cessione del credito), quanto una modalità di notizia erga omnes al fine di evitare che il cessionario notizi individualmente ogni debitore, e d'altronde che il debitore in buona fede paghi utilmente al cedente. Ma non si pone in questa sede un problema di questo tipo, in quanto gli opponenti non si dolgono di aver adempiuto in favore della cedente, ma semmai contestano (come da motivo che segue) che il credito vantato nei loro confronti dall'opposta sia effettivamente transitato in capo a quest'ultima.
3.2. In ogni caso, già l'effettuazione di pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, quale strumento istituzionale di conoscenza da parte di tutti i cittadini, e comunque poi la stessa notifica del precetto ai debitori, che ricostruisce la vicenda successoria e intima il pagamento, appaiono ben sufficienti a integrare gli estremi di una qualificata notizia della successione utilmente operata in favore dei debitori. Con conseguente infondatezza del motivo proposto.
3 4. In ordine al terzo motivo di opposizione, relativo alla prova della ricomprensione del credito nella cessione, esso è pure infondato, alla luce dei riscontri documentali acquisiti in giudizio.
4.1.1. Anzitutto, è vero che l'onere probatorio della ricomprensione nel blocco del credito considerato spetta al cessionario, come evidenziato da Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 (Rv. 659464 – 01), per cui: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.”(con statuizioni sostanzialmente confermate dalle più recenti Cass. Civ. Sez.
3- Ordinanza 16/04/2021 n. 10200; Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 5857 del 22/02/2022; e Cass. Civ. Sez. 1 – Ordinanza n. 21821 del 20/07/2023, pag. 23; nonché, in recente giurisprudenza di merito, da Trib. Trani, Ordinanza del G.E. datata 11.10.2023). Ma è altrettanto vero che già Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017 (Rv. 646585 – 01) aveva stabilito che (grassetto aggiunto) “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie).” Orientamento confermato dalle successive Cass. Civ. Sez 3, Ordinanza n. 15884 del 13/06/2019; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; e dalla più recente Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02); ma cfr. anche più di recente Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n.13289 del 14/05/2024 e Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29872 del 20/11/2024).
4.1.2. Peraltro, va considerato che gli orientamenti più recenti stanno operando una lettura più rigorosa dell'onere, ma (si badi bene) mai in termini assoluti. Si opera infatti la condivisibile considerazione per cui è consentito al giudice trarre il proprio convincimento sulla cessione del credito da varie fonti, anche a prescindere dalla produzione dei contratti di cessione. Così già Cass. Civ. Sez. 3 – Ordinanza n. 10200 del 16/04/2021, pag. 6, e poi Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 (Rv. 668451 - 01), per cui “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.” (conforme la recentissima Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21279 del 25/07/2025 (Rv. 675742 - 02). Cfr. anche, nella recente giurisprudenza di merito, da C. App. Milano Sentenza n. 220 del 24.01.2023; ed in fondo anche la giurisprudenza di legittimità del 2024, quali Cass. Civ. n. 3405 e 12007/2024).
4.2. Ciò premesso, vanno allora valorizzati i seguenti riscontri documentali.
4.2.1. Anzitutto, l'avviso di cessione in G.U.R.I. n. 138 del 24.11.2020, e successiva rettifica in G.U.R.I. n. 140 del 28.11.2020 (cfr. relativi all. alla comparsa di risposta). Al riguardo, in relazione
4 a 90 contratti di cessione con plurime cedenti (tra cui la “Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - Societa' Cooperativa per azioni”) si fa riferimento a “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, e' stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG […]”. E nel caso di specie si ha a che fare proprio con un finanziamento di tipo fondiario assistito da ipoteca (cfr. art. 6 del contratto), stipulato nel 2017 (per cui rientrante per categoria e tempo nell'alveo di quanto sopra indicato) con la Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia Societa' Cooperativa.
4.2.2. In secondo luogo, nell'elenco delle posizioni cedute (cfr. sempre all. alla comparsa di risposta, pag. 78, in relazione al blocco relativo alla banca sopra indicata, individuata come codice proprietario 8979) è riscontrabile l'NDG n. 99144, che appare nel contratto in testa al IE (cfr. file del contratto, pag. 9, in testa, come 00099144), nonché in testa al piano di ammortamento (analogamente, pag. 12). Inoltre, il suddetto NDG è riscontrabile esattamente come prodotto anche muovendosi dal link allegato.
4.2.3. In terzo luogo, è stata prodotta (cfr. all. alla comparsa di risposta) dichiarazione di cessione, regolarmente intestata e sottoscritta a nome della società, e da parte del Direttore Generale della banca cedente, senza che al riguardo su tali profili parte opponente abbia operato delle specifiche e circostanziate contestazioni volte a minarne ragionevolmente l'autenticità. Trattasi di documento dotato di una valenza probatoria particolarmente significativa, in quanto si pone come atto con cui un soggetto (cedente) riconosce che un proprio diritto di credito è stato trasferito ad altro soggetto (cessionario). E che del tutto ragionevolmente (trattandosi di dichiarazione contra se) non sarebbe operata qualora l'emittente non avesse ben operato una ricognizione sulla verità di quanto riportato. Tale dichiarazione recita in modo preciso “Che tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello vantato dalla Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia Società Cooperativa, – oggi Banca di Credito Cooperativo G. ON e San Michele di San Cataldo (Caltanisetta) – nei confronti dei signori , nato a [...] il 25 novembre Parte_2
1970, Codice Fiscale , , nato a [...] il 26 C.F._2 Parte_1 marzo 1966, Codice Fiscale e nato a [...] il 04 C.F._1 Parte_3 novembre 1939, Codice Fiscale NDG 1064146 (NDG BCC SAN MICHELE C.F._3
99144) in relazione al seguente rapporto: -Contratto di Mutuo fondiario del 21 giugno 2017 concesso dalla Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia Società Cooperativa nei confronti di , e (Codice identificato Parte_2 Parte_1 Parte_3 sofferenza Bcc San Michele n. 9060990736893 – Attuale codice identificato sofferenza Bcc G. ON e San Michele 9060990767613).” Si fa dunque specifico riferimento al sopra citato NDG (che corrisponde), nonché alle parti e alla data del contratto in esame (corrispondenti anch'esse), e all'identificativo della sofferenza 9060990736893 (che corrisponde a quello indicato nella stringa dell'elenco dei crediti ceduti).
4.2.4. In quarto luogo, ed infine, bisogna considerare la disponibilità in capo alla parte opposta del contratto di mutuo, in tutte le sue componenti, che del tutto ragionevolmente si spiega con la legittimazione della stessa quale cessionaria del credito, non vedendosi (e non essendo state allegate)
5 ragionevoli ricostruzioni alternative sulle ragioni in base alle quali ella dovrebbe averne la disponibilità.
4.3. Considerati tutti i predetti elementi, ed in mancanza di una ragionevole ricostruzione alternativa, si ritiene esservi sufficiente prova della ricomprensione del credito per cui si procede nella cessione, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
5.1. A monte, per le ragioni adesso sopra analiticamente sviluppate, nonché per la mancata specificazione di ogni periculum, questo G.I., con ordinanza del 12.12.2024 aveva rigettato l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
5.2. E pertanto, invece in questa sede, vista l'infondatezza di tutti i motivi proposti, l'opposizione va rigettata.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022, con riduzione ai minimi (visto il tenore standardizzato della controversia e la notevole semplicità di sviluppo degli argomenti ai fini della decisione, oltre al contenuto delle difese svolte), e tenuto conto che non si è svolta istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 1853/2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA in solido gli opponenti al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opposta che si liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 27.11.2025
Il Giudice Dario Albergo
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