Art. 2.
La presente legge entra in vigore nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti, il quinto giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Calatafimi, addi' 29 novembre 1941-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
La presente legge entra in vigore nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti, il quinto giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Calatafimi, addi' 29 novembre 1941-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI