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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 14/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1459/2022 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. MANCANIELLO LUIGI e SALVATORE TREMATORE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO LUIGI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.2.2022, – premesso di essere titolare di Parte_1 pensione cat. VO n. 10205970, avente decorrenza 1.1.2015– ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentir accertare il proprio diritto alla ricostituzione dell'anzidetta prestazione pensionistica, avendo l' erroneamente CP_2 calcolato il montante contributivo sulla base della dovuta valorizzazione della contribuzione figurativa da malattia accreditata con riferimento agli anni 1988, 2003 e 2013.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n. 10205970 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n.
488/1968, dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 e per esatta applicazione della disposizione di cui l'art. 7, commi 10 e 12, d.l. n 463/1983 convertito con l.n. 638/1983, per errata quantificazione dell'anzianità contributiva in quota A per ulteriori 7 settimane ed in quota B per ulteriore 1 settimana, nonché per errata determinazione del montante contributivo pe contributi post 31.12.2011, a partire dall'01.01.2015; CP_
- per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.01.2015, della complessiva differenza mensile perequabile di € 4,97 differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l' al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP CP_1
e rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione del rimedio amministrativo, la decadenza ex art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, la nullità del ricorso e la prescrizione del credito fatto valere dalla parte ricorrente;
nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, assegnata alla sottoscritta in data 8.2.2024, è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica;
all'odierna udienza, la causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Innanzitutto deve essere disattesa la doglianza relativa alla nullità del ricorso, poiché dal tenore testuale dello stesso, unitamente alla documentazione affoliata, sono chiaramente evincibili la causa petendi e il petitum.
Del tutto ultronea si palesa, nella specie, la presentazione di apposita istanza amministrativa da parte del pensionato, sicché, non occorrendo una specifica domanda di accredito, era anche superflua la proposizione dei rimedi amministrativi apprestati dall'ordinamento, con conseguente infondatezza della residua eccezione di improcedibilità sollevata dall' . CP_2
Quanto, poi, alla decadenza, la stessa riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass. Sez. Lav. 4.1.2022, n. 123).
Nel caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in data 22.2.2022 e, in corso di causa, parte ricorrente ha limitato la “domanda di condanna alla ricostituzione della pensione nei termini di cui al ricorso, nel triennio precedente il deposito del ricorso, e quindi
22.2.2019” (vedasi verbale di udienza del 18.12.2023).
Ne discende il rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, avendo la parte ricorrente limitato la propria richiesta ai ratei differenziali maturati a decorrere dal 22.2.2019, ovvero entro il quinquennio. Nel merito, poi, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, occorre rammentare, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in merito alla distribuzione tra le parti degli oneri assertivi e probatori in caso di inadempimento e/o di inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore, che, a fronte dell'eccezione sia di inadempimento sia di adempimento parziale o inesatto, vige la regola generale per cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'altrui adempimento, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento (si veda Cass, Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca …per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…”).
Questo orientamento è stato più volte successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sì da potersi reputare affatto consolidato (Cass. n. 2387 del 09/02/2004; Cass. n.
15677 del 03/07/2009; Cass. n. 3373 del 12/02/2010; ass. n. 15659 del 15/07/2011 nonché
Cass. n. 826 del 2015).
Di conseguenza, attesa la natura obbligatoria del rapporto intercorrente tra gli enti previdenziali ed i beneficiari delle prestazioni e tenuto conto dell'allegazione, ad opera della CP_ parte ricorrente, della fonte legale del proprio credito e dell'inadempimento dell' (in ragione del dedotto carattere parziale del provvedimento di riliquidazione allegato agli atti), sarebbe stato onere dell' dimostrare ed evidenziare contabilmente di avere esattamente CP_2 adempiuto alla propria obbligazione nei confronti del creditore (sul tema degli oneri assertivi e probatori in ipotesi di riliquidazione pensionistica, cfr., ex plurimis, Corte d'Appello di
Bari-Sezione Lavoro, 5.2.2019, n. 228).
Ciò posto, il ricorrente rivendica il diritto alla ricostituzione contributiva della pensione in suo godimento nella quota A per ulteriori 7 settimane ed in quota B per un'ulteriore settimana.
A tale risultato il ricorrente perviene computando le giornate di effettivo lavoro agricolo e quelle accreditate a titolo di malattia per gli anni 1988, 2003 e 2013, il tutto nel tetto delle 270 giornate annuali (pari a complessive 52 settimane), e considerando l'eccedenza rivalutativa delle giornate agricole sugli anni 1978 e 1984.
Occorre necessariamente prendere le mosse dall'art 1 del D.P.R. n. 1049/1970, rubricato
“Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli”. La disposizione in esame - dopo aver stabilito al comma 1 che “ai lavoratori agricoli spetta
l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940 n 1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri” - al comma successivo stabilisce che “la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino a un massimo di 180 giornate”.
In ossequio a tale previsione di legge, per calcolare la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola cui ha diritto il lavoratore, occorre tener conto, da un lato, di un tetto massimo di 270 giornate e, dall'altro, del numero di giornate effettivamente lavorate nell'anno, per poi operare la differenza tra le prime (ovverosia le 270 giornate) e le seconde (cioè le giornate di lavoro effettivo), di modo che l'indennità di disoccupazione spetterà in misura corrispondente alla detta differenza, e sempre che non sia superato il limite massimo di 180 giornate (v. Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., sent. n.
12/2022, pubblicata il 10.2.2022).
Viene, poi, in rilievo l'art. 7, comma 12, d.l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, che ha introdotto un meccanismo di rivalutazione delle giornate, effettive e figurative, accreditate relativamente al lavoro agricolo per il coefficiente di 2,60 per gli uomini e di 3,86 per le donne, nonché il comma 10 della medesima disposizione, a mente del quale “…le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva…”.
Tenuto conto di detti criteri, parte ricorrente ha asserito che: “in applicazione dei suddetti criteri di conteggio della contribuzione accreditata (eccedenze da rivalutazione per gli anni
1978 e 1984 e valorizzazione dei contributi figurativi regolarmente accreditati in estratto assicurativo - cfr. settimane di malattia in estratto per il 1988, 2003 e 2013 nel tetto massimo delle 270 giornate annue), all'odierno istante spetta un'anzianità contributiva in quota A di complessive 1101 settimane, in quota B di complessive 986 settimane ed un montante contributivo complessivo di 13225,19”.
Tanto chiarito, occorre richiamare le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in ordine alla quota
A ed alla Quota B. Il consulenti, invero, richiamata puntualmente la disciplina di riferimento e tenuto conto della contribuzione risultante dagli atti di causa, ha concluso nel senso che: “il numero di settimane in quota A ed in quota B, tenendo conto della complessiva contribuzione, sia effettiva che figurativa, accreditata sull'estratto conto previdenziale in atti è pari rispettivamente a 1094 e
985”.
Il Ctu, poi ha anche precisato che nel caso di specie non può trovare applicazione la rivalutazione dell'eccedenza di cui all'art. 7 co. 10 D.L. 463/1983 conv in L. 638/1983, secondo cui “Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva”. Ciò per la semplice ragione che in nessuno degli anni precedenti al 1978 ed al 1984, si sono raggiunti i 270 giorni e quindi non vi sono giornate accedenti che possano essere accreditate nei periodi successivi.
Né tantomeno possono essere rivalutate le eccedenze maturate negli anni successivi al 1978 ed al 1984, come sembrerebbe voler fare parte ricorrente.
L'assunto del CTU è decisamente condivisibile, tanto è vero che la rivalutazione dell'eccedenza di cui al ridetto art. 7 co. 10, nonostante l'insistenza della parte ricorrente, non
è stata inclusa nel quesito posto al ctu.
Coincidendo la somma dei contributi settimanali calcolati dal CTU, in riferimento alla quota CP_ A ed alla quota B della pensione, con quelli indicati dall' la domanda attorea, sotto tale profilo, risulta infondata.
Meritano invece, di essere condivise (seppure in maniera ridotta) le doglianze mosse dal ricorrente in ordine al montante contributi.
Sul punto in ricorso, il , ha dedotto: “in ordine al montante contributivo per Pt_1 contributi post 31.12.2011 e fino al pensionamento valorizzando le giornate figurative di malattia del 2013 sempre entro il tetto massimo delle 270 giornate complessive annue, all'odierno istante spetta, come da conteggi allegati e a cui ci si rimanda in toto per il dettaglio, un maggior valore del montante contributivo complessivo pari a 13.225,19”.
In CTU sul punto ha asserito: “Si evidenzia da questi calcoli una discrepanza tra quanto riportato per il 2013 nell'estratto conto previdenziale, dove si evidenzia una retribuzione di CP_ 12.012,12 euro, e quanto indicato dallo stesso nel calcolo delle quote A e B, dove per lo stesso periodo è riportato un reddito di 13.292,1000 euro, corrispondente invece a quanto indicato nel ricorso. Tale differenza evidentemente è dovuta a integrazioni per malattia. Ho considerato nel mio prospetto il maggiore valore, ottenendo così un montante contributivo a fine 2014 pari a 13.295,1904 euro. Il montante contributivo così calcolato va moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che invece varia a seconda dell'età anagrafica alla quale il lavoratore consegue la prestazione previdenziale. In particolare, il coefficiente risulta tanto più elevato, quanto maggiore è l'età del lavoratore. In questo modo, più tardi si va in pensione, maggiore è
l'importo del trattamento che potrà essere ottenuto, perché minore è la durata della vita potenziale del beneficiario. […]
Nel nostro caso, il ricorrente ha compiuto 60 anni il 13 giugno 2014, mentre la decorrenza della pensione è il 1° gennaio dell'anno successivo e i mesi interi trascorsi tra le due date sono pari a sei. Il coefficiente previsto per 60 anni era 4,661%, cui devono essere aggiunti sei dodicesimi della differenza con 4,796% (il coefficiente previsto per i 61 anni di età) cioè
0,0675.
Si ottiene così il coefficiente utilizzabile, che è 4,661 + 0,0675 = 4,7285.
A questo punto, non resta che moltiplicare il montante contributivo calcolato in precedenza per il coefficiente di trasformazione appena individuato e dividere per le 13 mensilità, per ottenere il rateo di pensione mensile. L'operazione da eseguire sarà quindi:
13.225,1904 x 4,7285% : 13 = 48,1041
I calcoli eseguiti consentono, a questo punto, di determinare il rateo di pensione effettivamente spettante al ricorrente, sommando le quote A, B e C individuate ai punti precedenti: 469,8845 + 424,6920 + 48,1041 = 942,6806, sostanzialmente quasi identica a CP_ quella calcolata dall' che era di 941,1434 euro.
La differenza a credito del ricorrente è di soli 1,5372 euro”.
Orbene, meritano di essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto precise, dettagliate e peraltro non oggetto di contestazione.
Ne consegue che, a fronte della liquidazione operata dall' spetta pertanto, al ricorrente il CP_1 diritto alla ricostituzione pensionistica della prestazione in godimento ed il diritto a percepire la differenza mensile perequabile di euro 1,5372 a far data dal 22.2.2019. CP_ L' quindi, deve essere condannato alla corresponsione delle differenze perequabili di rateo maturate e non riscosse a tale titolo, pari a euro 1,5372 mensili, decorrenti dal 22.2.2019 oltre accessori come per legge, e sino al soddisfo.
Le spese di lite distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario – CP_ seguono la soccombenza dell'
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (così come determinato dal ctu), e delle fasi effettivamente espletate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, parimenti, gravano sulla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1459/2022 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n. 10205970 e per l'effetto condanna l' al a partire dal 22.02.2019, della differenza CP_1 mensile perequabile di € 1,5372, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro CP_1
130,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
CP_ c) pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Foggia, dopo l'udienza del 14.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 14/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1459/2022 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. MANCANIELLO LUIGI e SALVATORE TREMATORE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO LUIGI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.2.2022, – premesso di essere titolare di Parte_1 pensione cat. VO n. 10205970, avente decorrenza 1.1.2015– ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentir accertare il proprio diritto alla ricostituzione dell'anzidetta prestazione pensionistica, avendo l' erroneamente CP_2 calcolato il montante contributivo sulla base della dovuta valorizzazione della contribuzione figurativa da malattia accreditata con riferimento agli anni 1988, 2003 e 2013.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n. 10205970 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n.
488/1968, dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 e per esatta applicazione della disposizione di cui l'art. 7, commi 10 e 12, d.l. n 463/1983 convertito con l.n. 638/1983, per errata quantificazione dell'anzianità contributiva in quota A per ulteriori 7 settimane ed in quota B per ulteriore 1 settimana, nonché per errata determinazione del montante contributivo pe contributi post 31.12.2011, a partire dall'01.01.2015; CP_
- per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.01.2015, della complessiva differenza mensile perequabile di € 4,97 differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l' al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP CP_1
e rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione del rimedio amministrativo, la decadenza ex art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, la nullità del ricorso e la prescrizione del credito fatto valere dalla parte ricorrente;
nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, assegnata alla sottoscritta in data 8.2.2024, è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica;
all'odierna udienza, la causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Innanzitutto deve essere disattesa la doglianza relativa alla nullità del ricorso, poiché dal tenore testuale dello stesso, unitamente alla documentazione affoliata, sono chiaramente evincibili la causa petendi e il petitum.
Del tutto ultronea si palesa, nella specie, la presentazione di apposita istanza amministrativa da parte del pensionato, sicché, non occorrendo una specifica domanda di accredito, era anche superflua la proposizione dei rimedi amministrativi apprestati dall'ordinamento, con conseguente infondatezza della residua eccezione di improcedibilità sollevata dall' . CP_2
Quanto, poi, alla decadenza, la stessa riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Cass. Sez. Lav. 4.1.2022, n. 123).
Nel caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in data 22.2.2022 e, in corso di causa, parte ricorrente ha limitato la “domanda di condanna alla ricostituzione della pensione nei termini di cui al ricorso, nel triennio precedente il deposito del ricorso, e quindi
22.2.2019” (vedasi verbale di udienza del 18.12.2023).
Ne discende il rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, avendo la parte ricorrente limitato la propria richiesta ai ratei differenziali maturati a decorrere dal 22.2.2019, ovvero entro il quinquennio. Nel merito, poi, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, occorre rammentare, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in merito alla distribuzione tra le parti degli oneri assertivi e probatori in caso di inadempimento e/o di inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore, che, a fronte dell'eccezione sia di inadempimento sia di adempimento parziale o inesatto, vige la regola generale per cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'altrui adempimento, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento (si veda Cass, Sez. Un., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca …per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…”).
Questo orientamento è stato più volte successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, sì da potersi reputare affatto consolidato (Cass. n. 2387 del 09/02/2004; Cass. n.
15677 del 03/07/2009; Cass. n. 3373 del 12/02/2010; ass. n. 15659 del 15/07/2011 nonché
Cass. n. 826 del 2015).
Di conseguenza, attesa la natura obbligatoria del rapporto intercorrente tra gli enti previdenziali ed i beneficiari delle prestazioni e tenuto conto dell'allegazione, ad opera della CP_ parte ricorrente, della fonte legale del proprio credito e dell'inadempimento dell' (in ragione del dedotto carattere parziale del provvedimento di riliquidazione allegato agli atti), sarebbe stato onere dell' dimostrare ed evidenziare contabilmente di avere esattamente CP_2 adempiuto alla propria obbligazione nei confronti del creditore (sul tema degli oneri assertivi e probatori in ipotesi di riliquidazione pensionistica, cfr., ex plurimis, Corte d'Appello di
Bari-Sezione Lavoro, 5.2.2019, n. 228).
Ciò posto, il ricorrente rivendica il diritto alla ricostituzione contributiva della pensione in suo godimento nella quota A per ulteriori 7 settimane ed in quota B per un'ulteriore settimana.
A tale risultato il ricorrente perviene computando le giornate di effettivo lavoro agricolo e quelle accreditate a titolo di malattia per gli anni 1988, 2003 e 2013, il tutto nel tetto delle 270 giornate annuali (pari a complessive 52 settimane), e considerando l'eccedenza rivalutativa delle giornate agricole sugli anni 1978 e 1984.
Occorre necessariamente prendere le mosse dall'art 1 del D.P.R. n. 1049/1970, rubricato
“Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli”. La disposizione in esame - dopo aver stabilito al comma 1 che “ai lavoratori agricoli spetta
l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940 n 1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri” - al comma successivo stabilisce che “la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino a un massimo di 180 giornate”.
In ossequio a tale previsione di legge, per calcolare la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola cui ha diritto il lavoratore, occorre tener conto, da un lato, di un tetto massimo di 270 giornate e, dall'altro, del numero di giornate effettivamente lavorate nell'anno, per poi operare la differenza tra le prime (ovverosia le 270 giornate) e le seconde (cioè le giornate di lavoro effettivo), di modo che l'indennità di disoccupazione spetterà in misura corrispondente alla detta differenza, e sempre che non sia superato il limite massimo di 180 giornate (v. Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., sent. n.
12/2022, pubblicata il 10.2.2022).
Viene, poi, in rilievo l'art. 7, comma 12, d.l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, che ha introdotto un meccanismo di rivalutazione delle giornate, effettive e figurative, accreditate relativamente al lavoro agricolo per il coefficiente di 2,60 per gli uomini e di 3,86 per le donne, nonché il comma 10 della medesima disposizione, a mente del quale “…le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva…”.
Tenuto conto di detti criteri, parte ricorrente ha asserito che: “in applicazione dei suddetti criteri di conteggio della contribuzione accreditata (eccedenze da rivalutazione per gli anni
1978 e 1984 e valorizzazione dei contributi figurativi regolarmente accreditati in estratto assicurativo - cfr. settimane di malattia in estratto per il 1988, 2003 e 2013 nel tetto massimo delle 270 giornate annue), all'odierno istante spetta un'anzianità contributiva in quota A di complessive 1101 settimane, in quota B di complessive 986 settimane ed un montante contributivo complessivo di 13225,19”.
Tanto chiarito, occorre richiamare le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in ordine alla quota
A ed alla Quota B. Il consulenti, invero, richiamata puntualmente la disciplina di riferimento e tenuto conto della contribuzione risultante dagli atti di causa, ha concluso nel senso che: “il numero di settimane in quota A ed in quota B, tenendo conto della complessiva contribuzione, sia effettiva che figurativa, accreditata sull'estratto conto previdenziale in atti è pari rispettivamente a 1094 e
985”.
Il Ctu, poi ha anche precisato che nel caso di specie non può trovare applicazione la rivalutazione dell'eccedenza di cui all'art. 7 co. 10 D.L. 463/1983 conv in L. 638/1983, secondo cui “Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva”. Ciò per la semplice ragione che in nessuno degli anni precedenti al 1978 ed al 1984, si sono raggiunti i 270 giorni e quindi non vi sono giornate accedenti che possano essere accreditate nei periodi successivi.
Né tantomeno possono essere rivalutate le eccedenze maturate negli anni successivi al 1978 ed al 1984, come sembrerebbe voler fare parte ricorrente.
L'assunto del CTU è decisamente condivisibile, tanto è vero che la rivalutazione dell'eccedenza di cui al ridetto art. 7 co. 10, nonostante l'insistenza della parte ricorrente, non
è stata inclusa nel quesito posto al ctu.
Coincidendo la somma dei contributi settimanali calcolati dal CTU, in riferimento alla quota CP_ A ed alla quota B della pensione, con quelli indicati dall' la domanda attorea, sotto tale profilo, risulta infondata.
Meritano invece, di essere condivise (seppure in maniera ridotta) le doglianze mosse dal ricorrente in ordine al montante contributi.
Sul punto in ricorso, il , ha dedotto: “in ordine al montante contributivo per Pt_1 contributi post 31.12.2011 e fino al pensionamento valorizzando le giornate figurative di malattia del 2013 sempre entro il tetto massimo delle 270 giornate complessive annue, all'odierno istante spetta, come da conteggi allegati e a cui ci si rimanda in toto per il dettaglio, un maggior valore del montante contributivo complessivo pari a 13.225,19”.
In CTU sul punto ha asserito: “Si evidenzia da questi calcoli una discrepanza tra quanto riportato per il 2013 nell'estratto conto previdenziale, dove si evidenzia una retribuzione di CP_ 12.012,12 euro, e quanto indicato dallo stesso nel calcolo delle quote A e B, dove per lo stesso periodo è riportato un reddito di 13.292,1000 euro, corrispondente invece a quanto indicato nel ricorso. Tale differenza evidentemente è dovuta a integrazioni per malattia. Ho considerato nel mio prospetto il maggiore valore, ottenendo così un montante contributivo a fine 2014 pari a 13.295,1904 euro. Il montante contributivo così calcolato va moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che invece varia a seconda dell'età anagrafica alla quale il lavoratore consegue la prestazione previdenziale. In particolare, il coefficiente risulta tanto più elevato, quanto maggiore è l'età del lavoratore. In questo modo, più tardi si va in pensione, maggiore è
l'importo del trattamento che potrà essere ottenuto, perché minore è la durata della vita potenziale del beneficiario. […]
Nel nostro caso, il ricorrente ha compiuto 60 anni il 13 giugno 2014, mentre la decorrenza della pensione è il 1° gennaio dell'anno successivo e i mesi interi trascorsi tra le due date sono pari a sei. Il coefficiente previsto per 60 anni era 4,661%, cui devono essere aggiunti sei dodicesimi della differenza con 4,796% (il coefficiente previsto per i 61 anni di età) cioè
0,0675.
Si ottiene così il coefficiente utilizzabile, che è 4,661 + 0,0675 = 4,7285.
A questo punto, non resta che moltiplicare il montante contributivo calcolato in precedenza per il coefficiente di trasformazione appena individuato e dividere per le 13 mensilità, per ottenere il rateo di pensione mensile. L'operazione da eseguire sarà quindi:
13.225,1904 x 4,7285% : 13 = 48,1041
I calcoli eseguiti consentono, a questo punto, di determinare il rateo di pensione effettivamente spettante al ricorrente, sommando le quote A, B e C individuate ai punti precedenti: 469,8845 + 424,6920 + 48,1041 = 942,6806, sostanzialmente quasi identica a CP_ quella calcolata dall' che era di 941,1434 euro.
La differenza a credito del ricorrente è di soli 1,5372 euro”.
Orbene, meritano di essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto precise, dettagliate e peraltro non oggetto di contestazione.
Ne consegue che, a fronte della liquidazione operata dall' spetta pertanto, al ricorrente il CP_1 diritto alla ricostituzione pensionistica della prestazione in godimento ed il diritto a percepire la differenza mensile perequabile di euro 1,5372 a far data dal 22.2.2019. CP_ L' quindi, deve essere condannato alla corresponsione delle differenze perequabili di rateo maturate e non riscosse a tale titolo, pari a euro 1,5372 mensili, decorrenti dal 22.2.2019 oltre accessori come per legge, e sino al soddisfo.
Le spese di lite distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario – CP_ seguono la soccombenza dell'
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (così come determinato dal ctu), e delle fasi effettivamente espletate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, parimenti, gravano sulla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1459/2022 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n. 10205970 e per l'effetto condanna l' al a partire dal 22.02.2019, della differenza CP_1 mensile perequabile di € 1,5372, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro CP_1
130,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
CP_ c) pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Foggia, dopo l'udienza del 14.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti