2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 371:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 16.
Quando e' disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza, salve le disposizioni seguenti.".