Articolo 371 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 370Articolo 372
Versione
31 dicembre 2019
Art. 371. Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile 1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 » sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza».
2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 371:

- Si riporta il testo dell'articolo 16 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 16.
Quando e' disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza, salve le disposizioni seguenti.".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente