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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4111/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2024 da:
Parte_1
con l'avv. GIOVANETTI ANNA MARIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GIOVANETTI ANNA MARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per lo scioglimento del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 30.07.2024, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 02/05/2006 da Parte_1
e trascritto al n. 4, Parte 1, Serie -, Anno 2006 del registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di TARZO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale in TA (Tv), in via Del Castello n.3/A, di proprietà della sig. Pt_2
con quanto l'arreda, rimane a questi assegnata. Il sig. continuerà ad abitarvi con Pt_2
entrambe le figlie e;
Per_1 Per_2
3. La figlia , nata a [...] V.to il 22.03.2008, studentessa ed economicamente non Per_2
autosufficiente, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso il padre in TA (Tv), Del Castello n.3/A. Fino al raggiungimento della maggiore età, le decisioni di maggiore interesse per saranno Per_2
prese di comune accordo tra i genitori. Essi continueranno altresì a tenersi reciprocamente informati su ogni questione che la riguardi. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità
genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni più
importanti nell'interesse di saranno invece, assunte di comune accordo da entrambi Per_2
tenuto conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
4. , anche in considerazione dell'età anagrafica, continuerà a stare una settimana Per_2
col papà ed una con la mamma, alternativamente. Durante le vacanze estive 15 (quindici)
giorni anche non consecutivi col papà e 15 (quindici) con la mamma. Durante le vacanze natalizie 6 (sei) giorni con ciascun genitore, 3 (tre) giorni durante le vacanze pasquali. I
coniugi si impegnano a favorire il buon rapporto tra entrambi e la loro figlia;
5. la figlia maggiore nata a [...] V.to (Tv) il 15.08.2006 ha raggiunto la maggiore Per_1
età. Tempi e modalità di permanenza di presso ciascun genitore saranno pertanto, Per_1
concordati direttamente tra ciascuno di loro e;
Per_1
6. Attesa la permanenza paritaria della figlia ancora minorenne presso ciascun genitore, essi continueranno a provvedere al mantenimento di in forma diretta, provvedendovi Per_2
ciascuno allorchè avranno con sé la figlia. Detto obbligo permarrà a carico dei ricorrenti fino al raggiungimento della maggiore età di e comunque fino al raggiungimento della Per_2
sua piena autonomia economica;
7. Le parti si danno altresì atto che la loro primogenita nonostante il raggiungimento Per_1
della maggiore età non è ancora economicamente autosufficiente e pertanto essi continueranno a provvedere al mantenimento della figlia in forma diretta e ciò faranno fino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica;
8. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie ed opportune per e Per_1 Per_2
continueranno ad essere sostenute al 50% tra i genitori. Essi concordano che per l'individuazione e qualificazione delle stesse fanno riferimento al Protocollo in uso presso questo tribunale, che dichiarano di conoscere e adottare e stabiliscono che il coniuge che avrà sostenuto la spesa verrà rimborsato dall'altro entro e non oltre tre 3 (giorni) dalla presentazione del documento giustificativo dell'esborso;
9. Si dà atto che l'assegno Unico ed Universale per entrambe le figlie se dovuto, continuerà
ad essere interamente percepito dal sig. Parte_2
10. Si dà atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e pertanto provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
11. Si dà atto che essi si autorizzano il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento equipollente reciprocamente e per la figlia minorenne;
12. Si dà atto che con la sottoscrizione del presente e salve le disposizioni quivi stabilite, i ricorrenti dichiarano di aver provveduto a sistemare ogni questione di carattere economico e patrimoniale e di null'altro avere più reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo ragione o causa conseguente alla loro separazione e successivo divorzio.
13. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani